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Numero d'incarto:
12.1999.48
Data decisione, Autorità:
29.03.1999, IICCA
Incarto n.
12.99.00048
Lugano
29 marzo 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa a procedura accelerata -inc. no. OA.96.00535 (già 13'077) della Pretura del distretto di Bellinzona- promossa
con petizione 16 settembre 1996 da
rappr.
dall’avv. __________
contro
rappr.
dallo studio legale __________
in
materia di rivendicazione di proprietà;
atteso
che con pronuncia del 18 dicembre 1998 il Tribunale federale ha dato atto
all’attrice che il termine di 30 giorni per versare alla Pretura fr. 270’000.-
in contanti a titolo di cauzione processuale, di cui al decreto pretorile del 5
maggio 1998, decorreva dall’intimazione del dispositivo dell’alta Corte;
Ed ora
sul decreto 8 febbraio 1999 con cui il Pretore, preso atto del mancato
versamento della cauzione nei termini, ha stralciato dai ruoli la petizione;
appellante
l’attrice con atto di appello 18 febbraio 1999, con cui chiede l’annullamento
del decreto di stralcio e il rinvio degli atti al primo giudice, affinché abbia
ad assegnarle un termine di 60 giorni per fornire una garanzia bancaria a prima
richiesta di primaria banca svizzera a valere quale cauzione processuale; il
tutto, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
la convenuta con osservazioni 24 marzo 1999 postula in via principale che il
gravame sia dichiarato irricevibile e in via subordinata che lo stesso sia
respinto, protestando spese e ripetibili;
richiamato
il decreto 23 febbraio 1999 con cui il Presidente di questa Camera ha concesso
all’appello l’effetto sospensivo richiesto;
letti ed esaminati
gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
che
con decreto 5 maggio 1998, confermato da questa Camera il 23 settembre 1998 e
dal Tribunale federale il 18 dicembre 1998, il Pretore ha ordinato all’attrice
__________ di versare alla Pretura fr. 270’000.- in contanti a titolo di
cauzione processuale, pena lo stralcio della causa in caso di mancato pagamento
nei termini stabiliti;
che
in calce alla sua decisione, il Tribunale federale ha dato atto che il termine
di 30 giorni per versare la cauzione non decorreva dall’intimazione del
giudizio pretorile o di quello d’appello, bensì unicamente dall’intimazione del
dispositivo dell’alta Corte;
che
con decisione 8 gennaio 1999, statuendo sulla richiesta 22 ottobre 1998 con cui
l’attrice postulava la modifica di una precedente decisione 1° ottobre 1998, il
Pretore ha confermato che la cauzione andava versata in contanti entro il
termine indicato dal Tribunale federale ed ha respinto, siccome troppo
generica, la domanda con cui l’attrice chiedeva di assegnarle un termine di 60
giorni per fornire una garanzia bancaria a prima richiesta di primaria banca
svizzera a titolo di cauzione;
che
con decreto 8 febbraio 1999 il Pretore, preso atto del mancato versamento della
cauzione da parte dell’attrice nel termine assegnato, ha stralciato dai ruoli
la petizione;
che
con appello 18 febbraio 1999, cui è stato concesso l’effetto sospensivo,
l’attrice chiede l’annullamento del decreto di stralcio e il rinvio degli atti
al primo giudice, affinché abbia ad assegnarle un termine di 60 giorni per
fornire una garanzia bancaria a prima richiesta di primaria banca svizzera a
valere quale cauzione processuale;
che
in sostanza l‘appellante assevera che la decisione con cui il Pretore ha
respinto la richiesta di sostituire il versamento in contanti con la
prestazione di una garanzia bancaria di primaria banca svizzera sarebbe
contraria allo spirito dell’art. 153 CPC;
che
delle osservazioni 24 marzo 1999 della convenuta si dirà, se necessario, nei
successivi considerandi;
considerando
in diritto
che
per giurisprudenza invalsa una dichiarazione di stralcio è di principio
inappellabile, a meno che la contestazione riguardi l’esistenza stessa della
situazione processuale che ha portato allo stralcio (ICCA 13 ottobre
1994 in re G./B.; IICCA 8 maggio 1996 in re R./S. SA in liq., 21 agosto
1996 in re W./C., 20 febbraio 1997 in re D.B./F.);
che
nel caso di specie, pur essendo il gravame di per sé ricevibile, l’appellante
tuttavia non contesta in alcun modo la situazione processuale che ha dato luogo
allo stralcio, ovvero il fatto di non aver prestato la cauzione nel termine
assegnato (art. 153 cpv. 3 CPC), per cui l’appello, già per questo essenziale
motivo, deve essere respinto;
che,
al contrario, l’appellante si limita a censurare il fatto che con giudizio 8
gennaio 1999 il Pretore abbia respinto, siccome troppo generica, la sua
richiesta 22 ottobre 1998 volta a sostituire il versamento in contanti con la
prestazione di una garanzia bancaria di primaria banca svizzera, ritenendo in
sostanza che quella pronunzia fosse manifestamente arbitraria, in quanto
contraria allo spirito della cauzione processuale di cui all’art. 153 CPC;
che,
tuttavia, come già deciso con sentenza 15 ottobre 1998 di questa Camera tra le
medesime parti -alla cui esauriente motivazione si rinvia- il giudizio con cui
il 1° ottobre 1998 il Pretore aveva respinto la richiesta 30 settembre 1998
dell’attrice volta ad ottenere la proroga del termine e la modifica delle
modalità per prestare la cauzione, sostituendo il versamento in contanti alla
Pretura con il deposito di una garanzia bancaria irrevocabile a prima richiesta
di primaria banca svizzera, costituiva -”giustamente”, secondo lo stesso
appellante (appello p. 3)- una semplice ordinanza e come tale non era
impugnabile con il rimedio dell’appello (art. 95 cpv. 1 CPC);
che
a sua volta la decisione 9 gennaio 1999 con cui il Pretore ha di fatto
rifiutato di modificare l’ordinanza 1° ottobre 1998, respingendo la richiesta
di proroga del termine e la domanda di sostituire il pagamento in contanti con
la prestazione di una garanzia bancaria, costituisce pure un’ordinanza ed è
perciò anch’essa inappellabile, tanto più che il termine di 10 giorni per
inoltrare l’appello sarebbe comunque infruttuosamente scaduto;
che
la censura, qui sollevata, relativa all’erronea applicazione dell’art. 153 CPC
avrebbe invero potuto essere oggetto di un ricorso di diritto pubblico al
Tribunale federale, da inoltrarsi entro 30 giorni dall’intimazione
dell’ordinanza 8 gennaio 1999 del Pretore, ma l’attrice non ha ritenuto nel
termine di far capo a quel mezzo di impugnazione;
che
in definitiva l’appello, manifestamente infondato e temerario, deve essere
respinto senza ulteriori formalità, con accollo all’attrice di tassa di
giustizia, spese e congrue ripetibili;
Per i quali
motivi,
richiamati l’art.
148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia
I. L’appello
18 febbraio 1999 __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1’950.–
b)
spese fr. 50.–
Totale fr. 2’000.–
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere
alla controparte fr. 5’000.- a titolo di ripetibili.
III. Intimazione
a:
–
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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