AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1999.88
Data decisione, Autorità:
09.07.1999, IICCA
Incarto n.
12.99.00088
Lugano
9 luglio 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.97.20 della Pretura di Locarno-Città,
promossa con petizione 12 febbraio 1997 da
__________ __________ entrambi
rappr.ti dallo studio legale __________
contro
__________ rappr.
dall'avv. __________
con cui
le attrici hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr.
126’082.15 oltre accessori a titolo di risarcimento del danno contrattuale,
domanda ridotta in corso di causa a fr. 113’082.15 oltre interessi;
Domanda
avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che
il Pretore con sentenza 25 marzo 1999 ha accolto per fr. 78’805.-- oltre
interessi;
Appellante
la convenuta, che con atto di appello del 23 aprile 1999 postula la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre
le attrici con osservazioni del 15 giugno 1999 chiedono la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Le
parti, le attrici quali committenti e la convenuta quale appaltatrice, sono
state legate da un contratto denominato “Pauschalwerkvertrag” (doc. A),
sottoscritto nel 1992, in virtù del quale l’attrice quale imprenditrice
generale si impegnava ad edificare una casa d’abitazione bifamiliare sul fondo
n. __________ di __________ contro una mercede di fr. 400’000.--, da pagarsi
per la quasi totalità durante l’esecuzione dell’opera secondo la chiave di
ripartizione prevista al punto 5 dell’accordo.
B. Secondo
quanto affermato in petizione, la convenuta avrebbe preteso il pagamento della
parte di mercede di fr. 150’000.-- prima di avere ultimato la costruzione
grezza e nonostante che l’opera presentasse seri difetti e gravi errori
d’esecuzione.
Le
attrici avrebbero pertanto a giusta ragione pagato solo fr. 80’000.--, offrendo
peraltro di depositare la differenza presso un notaio, e di conseguenza la convenuta
sarebbe a torto receduta dal contratto in data 30 gennaio 1995.
Essa
dovrebbe pertanto rimborsare alle committenti fr. 70’955.-- quale differenza
tra la maggiore mercede pagata (fr. 210’000.--) e il valore dell’opera eseguita
(fr. 139’045.--), fr. 12’000.-- di maggiori onorari d’architetto, i costi del
patrocinio preprocessuale e delle procedure di prova a futura memoria e di
iscrizione di ipoteca legale degli artigiani, i danni per la ritardata consegna
dell’opera e per quanto pagato dalle attrici agli artigiani per opere previste
dal contratto doc. A, il tutto per fr. 126’082.15 oltre interessi.
C. La
convenuta si è opposta alla petizione adducendo l’ingiustificata mora delle
attrici nel pagamento della quota di mercede di fr. 150’000.-- dovuta al
compimento della costruzione grezza e del tetto, atteso che anche i pretesi
difetti sarebbero stati a quel momento eliminati.
Non
potendosi appigliare al mancato raggiungimento dello stadio di avanzamento dei
lavori previsto dal contratto, esse avrebbero sostenuto che il lavoro eseguito
sarebbe inferiore all’importo richiesto, circostanza che sarebbe tuttavia
irrilevante, siccome non prevista dal contratto.
Il
recesso del contratto pronunciato dall’appaltatrice sarebbe pertanto
giustificato, ed anzi essa vanterebbe un credito residuo per mercedi di fr.
55’958.--, da compensare con le contestate posizioni di danno vantate dalle
attrici qualora le stesse venissero in parte riconosciute.
D. Il
Pretore nel giudizio qui impugnato, posta l’esistenza tra le parti di un
contratto di appalto ai sensi degli art. 363 e segg. CO, ha protetto la tesi
delle attrici, ritenendo che al momento della richiesta dell’anticipo di fr.
150’000.-- l’opera non avesse raggiunto lo stadio di avanzamento previsto dal
contratto, dal che l’obbligo della convenuta di rifondere il danno conseguente
alla cessazione anticipata degli effetti del contratto.
Le
pretese delle attrici risulterebbero fondate per fr. 77’905.-- di maggiori
anticipi da loro versati per rapporto al valore dell’opera eseguita e per fr.
900.-- per la tassa di giustizia e le spese della procedura di annotazione
dell’ipoteca legale, dal che l’accoglimento della petizione per fr. 78’805.--
oltre interessi.
E. Delle
argomentazioni dell’appellante -che chiede la riforma della sentenza pretorile
nel senso di respingere la petizione- e di quelle delle resistenti -che
postulano invece la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili-
si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- Secondo
le norme di diritto dispositivo la mercede dell’appaltatore diviene esigibile
al momento della consegna dell’opera (art. 372 cpv. 1 CO; II CCA 23
agosto 1995 in re B. & Co/F., 30 aprile 1993 in re G. & Co/P. e G. SA; Gauch,
Der Werkvertrag, 4. edizione, n. 1153), le parti possono nondimeno stabilire
che essa divenga del tutto o in parte esigibile in un momento precedente (Gauch,
opera citata, n. 1163 e segg.), il che è nel caso di specie avvenuto per
effetto della cennata clausola contrattuale n. 5.
All’anticipata
esigibilità della mercede o di parte di essa non corrisponde necessariamente un
analogo grado di compimento dell’opera da parte dell’appaltatore, è perciò
possibile che gli acconti stabiliti non siano esattamente proporzionali
all’andamento dei lavori, potendosi benissimo ammettere per il principio della
libertà contrattuale che l’appaltatore venga remunerato in misura maggiore
oppure minore rispetto al grado di avanzamento dell’opera.
Se
il contratto giunge regolarmente a termine l’eventuale discrepanza è priva di
significato, poiché con la consegna dell’opera terminata e con il pagamento
dell’ultima parte della mercede ognuna delle parti viene ad avere eseguito
l’intera ed equivalente prestazione contrattuale.
Se
per contro il contratto prende fine anticipatamente, non si potrà far capo alla
clausola contrattuale relativa alle modalità di pagamento per determinare
l’eventuale credito dell’appaltatore per la parte di opera eseguita, ma dovrà
concretamente essere stabilito il valore dell’opera parziale fornita
dall’artigiano.
In
altri termini, non esiste alcun sillogismo tra la libera pattuizione del
pagamento di acconti sulla mercede al compimento di determinate fasi
dell’opera, e il reale valore dell’opera in quelle fasi dei lavori.
- La
ricorrente all’apparenza enuncia correttamente questo principio (appello, pag.
6 ed esempio ivi addotto), salvo poi sostenere poche righe più avanti la tesi,
inconciliabile con tale principio e sulla quale si fonda in pratica il gravame,
secondo cui al raggiungimento dello stadio della costruzione grezza sarebbe
stata dovuta -non nel senso di esigibile secondo il piano di pagamenti
pattuito, ma acquisita quale controprestazione dell’opera parziale- una mercede
forfetaria di fr. 280’000.--, di modo che per stabilire il credito per mercedi
dell’appaltatrice sarebbe sufficiente dedurre da tale importo il limitato
valore delle opere ancora da eseguire, ossia fr. 14’042.-- oppure fr. 70’274.--
a seconda dell’impiego di una nozione di costruzione grezza più o meno
estensiva (cfr. anche appello, pag. 8).
Si
tratta di un ragionamento manifestamente insostenibile, e non solo perché
ammette per vera la predetta corrispondenza tra il piano di pagamento degli
anticipi sulla mercede e il valore dell’opera compiuta, ma anche perché
prescinde totalmente dalla decisiva questione a sapere quale sia la parte cui
va addebitata l’anticipata fine del contratto, ossia quale sia la parte
inadempiente nei confronti dell’altra.
In
concreto, a non averne dubbi, la parte inadempiente è quella convenuta, che a
torto è receduta dal contratto ritenendo, pure a torto, che le committenti
fossero in mora nel pagamento dell’anticipo sulla mercede di fr. 150’000.--
scadente al compimento della costruzione grezza.
Infatti,
nonostante le speculazioni dell’appaltatrice sulla portata di questo termine,
essa è costretta ad ammettere che in tutte le accezioni di “costruzione
grezza”, vi erano ancora importanti lavori da compiere (del valore di fr.
14’042.-- oppure di fr. 70’274; cfr. appello, pag. 8) per raggiungere questo
stadio. Di conseguenza il preteso anticipo sulla mercede di fr. 150’000.-- non
era esigibile né del tutto e neppure in parte, e perciò male ha fatto la
convenuta a recedere dal contratto nonostante che le attrici, senza esservi
tenute, avessero comunque pagato fr. 80’000.--.
-
A
prescindere dalla predetta argomentazione -errata nel principio ed inoltre
fondata sulla non verificatasi premessa del raggiungimento dello stadio della
costruzione grezza- l’appello non contiene alcuna ragionevole critica in fatto
od in diritto all’accertamento pretorile secondo cui le attrici avrebbero
versato anticipi eccedenti di fr. 77’905.-- il reale valore dell’opera, ragione
per cui non vi è motivo per non confermare la fondata pretesa delle
committenti.
-
A
titolo di risarcimento del danno il Pretore ha attribuito alle attrici
unicamente fr. 900.--, pretesa che la convenuta a questo stadio della causa
riconosce esplicitamente (appello, pag. 9), pretendendo tuttavia di estinguere
il debito per compensazione con una contropretesa di 55’958.-- (differenza tra
i fr. 70’000.-- non versati dell’anticipo di fr. 150’000.-- e i fr. 14’042.--
necessari al raggiungimento dello stadio della costruzione grezza) che in realtà
non sussiste.
Non
può che seguirne, ai sensi dei considerandi, la reiezione del gravame,
manifestamente infondato in ogni suo punto.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili, seguono la soccombenza della ricorrente (art.
148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
23 aprile 1999 __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1’650.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 1’700.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere a
controparte complessivi fr. 2’500.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Città.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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