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Numero d'incarto:
12.2000.5
Data decisione, Autorità:
24.02.2000, IICCA
Incarto n.
12.2000.00005
Rinvio TF
Lugano
24 febbraio
2000/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.97.187
della Pretura del distretto di Bellinzona, promossa con petizione 11 novembre
1997 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento
di fr. 100’000.-- oltre interessi in conseguenza del contratto di
assicurazione;
Domanda respinta dal Pretore con sentenza 26 ottobre 1999, mentre il
19 aprile 1999 questa Camera ha respinto l'appello del procedente;
In cui la II Corte Civile del Tribunale federale il 14 ottobre 1999
ha accolto il ricorso per riforma dell'attore, annullando la sentenza cantonale
e rinviando la causa per una nuova decisione ai sensi dei considerandi;
Ritenuto
in fatto:
A. Secondo quanto affermato in petizione, l’11 febbraio 1995 l’attore,
all’epoca calciatore professionista, si sarebbe infortunato in uno scontro di
gioco durante un incontro amichevole, riportando lesioni tali da mettere fine
alla sua carriera.
Ritenendo
con ciò soddisfatte le condizioni di cui al contratto di assicurazione concluso
con la convenuta per il rischio di invalidità, e non potendosi accettare
l’atteggiamento dell’assicuratrice, che avrebbe sostenuto le tesi della solo
parziale invalidità (offrendo di conseguenza un indennizzo parziale) e della
prescrizione della pretesa, l’attore procede con la presente causa per
l’importo assicurato di fr. 100’000.-- oltre interessi.
B. La convenuta ha preliminarmente eccepito la prescrizione della
pretesa dell’attore ex art. 46 cpv. 1 LCA, che avrebbe iniziato a decorrere
dall’aprile o dal maggio del 1995, momento in cui furono noti i responsi medici
relativi all’infortunio, e si sarebbe perciò compiuta al più tardi il 22
settembre 1997.
La
carriera sportiva dell’assicurato al momento dell’infortunio sarebbe in ogni
caso stata prossima alla fine. Inoltre, secondo le risultanze della perizia
dell’__________ che a mente sua avrebbe valenza di perizia giudiziaria, dal
profilo medico dopo l’infortunio vi sarebbe stata la possibilità di una
limitata attività sportiva, così che l’invalidità non sarebbe totale. Inoltre,
la situazione dell’assicurato non sarebbe dipesa esclusivamente dall’infortunio
del febbraio 1995, ma anche da patologie pregresse, così che non sarebbe
adempiuta la condizione prevista dal contratto dell’infortunio quale causa
esclusiva dell’invalidità.
C. Il Pretore ha ritenuto che l’inizio dell’invalidità dell’attore
andrebbe situato al più tardi il 22 settembre 1995, data del rapporto del dott.
__________, mentre i successivi responsi medici non avrebbero fatto che
confermare i precedenti, anche quo all’accertamento della data di inizio dello
stato invalidante (doc. 3). Il termine biennale di prescrizione si sarebbe pertanto
compiuto il 22 settembre 1997, essendo il primo atto interruttivo del 21
ottobre 1997, ragione per cui egli ha respinto la petizione.
D. Con
l’appello l’attore ha sostenuto che secondo la più recente giurisprudenza, il
termine di prescrizione inizierebbe a decorrere solo dal momento in cui la
situazione di invalidità dell’assicurato è acquisita, il che sarebbe il caso
unicamente allorché l’assicurato si vede attribuire la prima rendita di
invalidità a seguito di una decisione formale emanata dall’organo competente,
in concreto dal 4 marzo 1996, o al limite dal momento in cui l’assicurato
presenta la richiesta di prestazioni conseguenti ad invalidità, il che nella
specie sarebbe avvenuto il 24 ottobre 1995.
Inoltre,
il referto medico del dott. __________, al quale il Pretore ha fatto
riferimento, non sarebbe stato categorico nel determinare l’invalidità, ma
avrebbe prescritto un periodo di “prova di lavoro” di 2 mesi -scaduti il 31
ottobre 1995- condizionando il proprio giudizio circa la definitiva inidoneità
dell’attore all’attività di calciatore all’esito di tale prova.
Le
stesse CGA avrebbero infine previsto che l’invalidità venga accertata da
perizie mediche, effettuate in concreto il 3 maggio 1996 e il 12 agosto 1997,
di modo che la prescrizione decorrerebbe solo da tale momento, pena l’abuso di
diritto dell’assicuratrice nell’invocazione della prescrizione.
E. Questa Camera nel proprio giudizio del 19 aprile 1999, rammentati i
principi derivanti dall'art. 46 LCA, ha escluso l'avvenuta prescrizione della
pretesa, ma ha invece ritenuto che quanto accaduto all'attore esulerebbe dal
rischio assicurato stante una clausola di limitazione temporale del rischio, ed
inoltre ha ammesso la perenzione della pretesa all'11 febbraio 1997 in difetto
di un'azione giudiziaria introdotta entro tale data.
F. L'Alta Corte ha accertato che l'attore sarebbe risultato invalido al
100% quale giocatore di calcio fin dal momento dell'incidente, così che la
protezione assicurativa gli andrebbe riconosciuta. Non sarebbe invece
sostenibile l'interpretazione fatta dai giudici cantonali della clausola di
limitazione temporale contenuta nel contratto, mentre la clausola contrattuale
relativa alla perenzione sarebbe nulla per il motivo che prevede un termine più
breve di quello di prescrizione, così che la causa dovrebbe essere rinviata
all'autorità cantonale affinché essa si determini sull'importo spettante
all'assicurato.
Considerato
in diritto:
- Il giudizio di rinvio ha risolto definitivamente i problemi di
prescrizione e perenzione della pretesa dell'attore, come pure il principio
medesimo dell'obbligo della convenuta al pagamento di una prestazione
contrattuale, essendo assodato l'adempimento dei previsti requisiti di
un'invalidità totale permanente della durata di almeno 12 mesi verificatasi
entro 6 mesi dalla data dell'evento scatenante (consid. 2b, pag. 7).
Rimane
perciò unicamente da stabilire l'importo al quale l'attore ha diritto.
- L'attore
ha postulato il pagamento dell'intero capitale assicurato di fr. 100'000.--
asserendo l'avvenuta pattuizione di un capitale unico di tale importo, il che
trova riscontro negli atti (doc. A e B).
Alla
richiesta dell'attore la convenuta ha opposto unicamente argomentazioni
superate dal giudizio del Tribunale federale, ossia quella per cui l'infortunio
non sarebbe l'unica causa dell'invalidità, indipendente da ogni altra, oppure
quella per cui l'invalidità non sarebbe totale.
Manca
invece nelle tesi difensive della resistente una qualunque argomentazione
attinente alle pattuizioni contrattuali, secondo la quale nell'eventualità
dell'esistenza delle premesse per la concessione della prestazione assicurativa
-ipotesi positivamente accertata dall'Alta Corte (consid. 2b, pag. 6 e 7;
consid. 2c, pag. 7)- detta prestazione non dovrebbe ammontare all'importo
richiesto di fr. 100'000.-- oltre interessi, che pertanto risulta di per sé
incontestato.
- Litigiosa è per contro la decorrenza degli interessi al 5%, che
l'attore richiede dal 24 ottobre 1995, ossia dal giorno in cui avrebbe saputo
della sua invalidità (petizione, punto 9, pag. 8) e che la convenuta ritiene se
del caso dovuti dal 21 ottobre 1997, data della domanda d'esecuzione.
Trattandosi
di una prestazione contrattuale, gli interessi di mora, in difetto di una diversa
pattuizione che in concreto non risulta, sono dovuti dal momento della
costituzione in mora (art. 104 cpv. 1 CO).
Non
risultando dagli atti che l'attore abbia posto la convenuta in mora per il
pagamento dei fr. 100'000.-- (non contenendo i doc. L e P un'esplicita
richiesta di pagamento), gli interessi di mora decorrono, come sostenuto dalla
resistente, solo dal 21 ottobre 1997, data della domanda di esecuzione (doc.
U).
Ne
consegue l'accoglimento pressoché totale dell'appello dell'attore, in misura
tale da giustificare l'accollo alla convenuta dell'intero onere della causa
(art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
10 novembre 1998 di __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 26 ottobre 1998 della Pretura del distretto di
Bellinzona è riformata nel modo seguente:
- La
petizione è accolta.
Di conseguenza
__________, è condannata a pagare a __________, fr. 100'000.-- oltre interessi
al 5% dal 21 ottobre 1997.
- La tassa di
giustizia di fr. 1'850.-- e le spese di fr. 150.--, già anticipati dall'attore,
sono a carico della convenuta, che gli rifonderà fr. 3'500.-- per ripetibili.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1’950.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 2’000.--
già
anticipati dall’appellante, sono a carico della convenuta, che rifonderà
all'attore fr. 1’700.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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