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Numero d'incarto:
12.2000.67
Data decisione, Autorità:
15.05.2000, IICCA
Incarto n.
12.2000.00067
Lugano
15 maggio
2000/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa appellabile in materia di
locazione LA.99.138 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 4, promossa
con istanza 16 dicembre 1999 da
(__________)
contro
con
cui gli istanti hanno chiesto, a far tempo dal 1° marzo 2000, la riduzione da
fr. 2'664.-- a fr. 2'065.15 della pigione dell'appartamento da loro locato, di
proprietà dei convenuti, sito a __________ in __________,
Lite
che il Pretore con decreto 3 aprile 2000 ha stralciato dai ruoli a seguito
della desistenza degli istanti;
Appellante
__________ in materia di spese e ripetibili, gravame cui gli istanti si
oppongono;
Letti ed esaminati gli
atti,
Ritenuto
in fatto
che
con l'istanza in rassegna i procedenti hanno chiesto a partire dal 1° marzo
2000 la riduzione da fr. 2'664.-- a fr. 2'065.15 del canone di locazione
corrisposto ai convenuti per l'appartamento di __________ a __________;
che
l'istanza faceva seguito alla procedura svolta avanti al competente Ufficio di
conciliazione, in cui, per una svista degli istanti, la signora __________ non
era stata convenuta;
che
il Pretore ha citato le parti per l'udienza di discussione del 7 febbraio 2000;
che
il 17 gennaio 2000 __________ ha presentato istanza di ricusa del Pretore;
che
di conseguenza il 4 febbraio 2000 il Segretario Assessore ha annullato la
prevista udienza, dovendosi prima decidere dell'istanza di ricusa;
che
l'istanza è stata respinta da questa Camera con sentenza 15 febbraio 2000 (inc.
12.2000.00023);
che
il 3 marzo 2000 il Pretore ha citato le parti per l'udienza di discussione del
27 marzo 2000;
che
proprio il 27 marzo 2000 __________ ha nuovamente ricusato il Pretore;
che
la seconda istanza ha condiviso il destino della prima con giudizio di questa
Camera del 28 marzo 2000 (inc. 12.2000.00059);
che
il 3 aprile gli istanti hanno dichiarato di recedere dalla causa, essendosi
avveduti che la procedura di conciliazione era stata promossa contro il solo
__________, e non anche contro la di lui moglie;
che
lo stesso 3 aprile 2000 il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli, senza
percepire tasse o spese e senza attribuire indennità;
che
con gravame del 7 aprile 2000 __________ chiede l'attribuzione di un'indennità per
spese di patrocinio e di trasferta e la rifusione dei costi stabiliti dalle
procedure di ricusa;
che
gli istanti con osservazioni 10 maggio 2000 si oppongono al gravame;
Considerato
in diritto
che
l'appello è manifestamente irricevibile nella misura in cui tende a rimettere
in discussione l'addebito a __________ di tasse di giustizia e ripetibili per
le procedure di ricusa del Pretore da lui avviate;
che
si tratta infatti di procedure indipendenti da quella qui in esame, decise con
precedenti giudizi di questa Camera, ragione per cui l'eventuale doglianza per
il loro esito andava dedotta avanti al Tribunale federale con tempestivo
ricorso per diritto pubblico;
che
il gravame può di conseguenza riguardare unicamente il dispositivo su spese e
ripetibili del decreto pretorile 3 aprile 2000;
che
il fatto che il Pretore non abbia prelevato tasse o spese non può essere
censurato dal ricorrente, non avendo egli subito pregiudizio di sorta da questa
decisione;
che
pertanto va esaminata solo la mancata attribuzione ai resistenti di
un'indennità ripetibile ai sensi dell'art. 151 CPC;
che
è pacifico che il ritiro dell'istanza da parte dei procedenti costituisce un
caso di soccombenza, e conseguentemente risulta indiscutibile il loro obbligo
alla corresponsione di adeguate ripetibili (art. 77 cpv. 2 e 3 CPC; II CCA
20 maggio 1998 in re S. e llcc/W., 10 novembre 1997 in re A. SA in
fallimento/S. SA), dovute sotto forma di un'adeguata indennità anche alla parte
non patrocinata (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 150, m. 10);
che
il motivo di opportunità che spinge la parte procedente al ritiro dell’azione è
infatti ininfluente ai fini della determinazione della sua soccombenza, che va
stabilita sulla sola base del prefato art. 77 CPC (II CCA 27 agosto 1998
in re S. SA/D.);
che
ciò nonostante va confermata la decisione del primo giudice di non attribuire
ripetibili ai convenuti;
che
infatti a seguito dell'istanza ritirata essi non hanno subito pregiudizio o
incomodo di sorta, non avendo compiuto alcun atto processuale, atteso che
nemmeno si è giunti al primo atto previsto, ossia all'udienza di discussione di
cui all'art. 405 e segg. CPC, dovendosi qui giudicare della procedura aventi al
Pretore e non di quelle conciliative avanti all'autorità di conciliazione in
materia di locazione;
che
tale soluzione è conforrme al prudente criterio, date le circostanze. cui può
ispirarsi il giudice ai sensi dell'art. 414 cpv. 1 CPC;
che
l'appello va di conseguenza disatteso, nella limitata misura in cui è ricevibile,
gravando il ricorrente degli oneri di questa procedura (art. 148 CPC);
Per i quali motivi
visti, per le spese,
gli art. 148 e seg. CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 7 aprile 2000 di __________ è respinto nella misura in cui
ricevibile.
II. Gli oneri della procedura d’appello, consistenti nella tassa di
giustizia di fr. 80.-- e nelle spese di fr. 20.-- (totale fr. 100.--), già
anticipati dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere
agli istanti complessivi fr. 100.-- a titolo di ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 4.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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