AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2001.159
Data decisione, Autorità:
26.06.2002, IICCA
Incarto n.
12.2001.00159
Lugano
26 giugno
2002/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretaria:
Zanetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.1995.00331 della
Pretura della Giurisdizione di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 4
novembre 1994 da
rappr. dall’avv. __________
Contro
rappr. dall’avv. __________
con cui
l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento della somma di
fr.
476’192.65 oltre accessori a titolo di risarcimento di danno, protestando spese
e ripetibili;
domanda
avversata dal convenuto e che il Pretore, con sentenza 7 settembre 2001, ha integralmente
respinto;
appellante
l’attore che, con memoriale 1. ottobre 2001, chiede la riforma del querelato
giudizio, nel senso di condannare il convenuto al pagamento della somma di
fr.
476’192.65 o, in subordine, di fr. 472’588.45 oltre accessori, protestando
spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre il
convenuto, con osservazioni 6 novembre 2001, postula la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti
considerato
in
fatto:
A. Il 28 giugno 1988 __________
acquistava una palazzina in via __________ a __________ (part. n. __________
RFD; doc. A). La proprietà veniva alienata comprensiva di una licenza edilizia
per la ristrutturazione dello stabile, rilasciata il 29 ottobre 1987 dal
Municipio di __________ ai precedenti proprietari sulla base di progetti
allestiti dall’architetto __________.
In
data 30 maggio 1998, le parti avevano raggiunto un accordo nel senso di
affidare all’architetto __________ “il mandato di preparazione e completare con
nuove proposte la progettazione inerente la ristrutturazione” dello stabile
sito sulla part. n. __________ RFD di __________ (doc. B). Sulla scorta della
licenza edilizia del 29 ottobre 1987, l’architetto si impegnava a svolgere
studi di dettaglio del progetto definitivo, piani esecutivi definitivi e
direzione architettonica dietro corresponsione di un onorario di fr. 60'000.--
(doc. B).
La
direzione dei lavori di ristrutturazione era affidata allo __________ di
__________, nella persona del signor __________, mentre la __________ di
__________ era responsabile di fronte a terzi per i costi di riattazione del
palazzo (doc. 3 – 7; 2° richiamo dall’Ufficio tecnico di __________, voce:
approvazioni e corrispondenza).
B. Il 16 febbraio 1989, l’Ufficio
tecnico comunale ordinava una prima sospensione dei lavori limitatamente alla
soletta del piano cantina poiché la sua profondità risultava essere maggiore
rispetto a quanto indicato nei piani approvati il 29 ottobre 1987. Al
proprietario veniva nel contempo richiesto di presentare all’Ufficio tecnico
una variante aggiornata del piano cantina per approvazione (doc. D; 2° richiamo
dall’Ufficio tecnico di __________, voce: approvazioni e corrispondenza).
In
data 12 aprile 1989, l’Ufficio tecnico ordinava una seconda sospensione dei
lavori che sarebbe durata fino alla presentazione e relativa approvazione di
un’ulteriore variante al progetto (doc. G, H; 2° richiamo dall’Ufficio tecnico,
voce: oggetti a rapporto n. 424 e 483).
Infatti,
ancora una volta l’autorità comunale rilevava un’esecuzione dei lavori in
contrasto con la licenza edilizia, in particolare per quanto riguardava la
quota delle solette e l’impostazione del tetto.
C. Nel frattempo, il 10 aprile 1989,
__________ aveva trasmesso al Municipio di __________ la variante relativa alle
solette del piano cantina, del secondo piano e del piano mansardato (doc. 9; 1.
richiamo e 2° richiamo dall’Ufficio tecnico, voce: approvazioni e
corrispondenza). Il 2 maggio 1989 il Municipio non approvava la parte di
variante riguardante le quote delle predette solette e pertanto ne ordinava la
demolizione (doc. 13; 2° richiamo dall’Ufficio tecnico, voce: approvazioni e
corrispondenza). In effetti, le solette dei piani superiori tagliavano la
facciata e le finestre della facciata dell’edificio (testi __________ e
__________; doc. I). Alla demolizione il Municipio proponeva però
un’alternativa che prevedeva “l’innesto delle nuove solette al di sopra del
livello delle finestre e la ribassatura al livello previsto dalla variante
arretrata di ca. 1 metro rispetto ai muri perimetrali” (doc. 13 e 14).
D. Successivamente, il proprietario
revocava l’incarico al convenuto, affidandolo all’architetto __________.
Quest’ultimo proponeva l’integrale demolizione e ricostruzione delle solette
poste a quote errate; la demolizione veniva approvata dall’Ufficio tecnico il
20 giugno 1989 (doc. O, P; 2° richiamo dall’Ufficio tecnico di __________,
voce: approvazioni e corrispondenza). I lavori sono ripresi il 19 giugno 1989
(doc. N).
E. Con istanza 19 luglio 1989
__________ chiedeva l’assunzione di una prova a futura memoria alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1. Sulla scorta del referto peritale del 7
novembre 1989, i costi derivanti dalle opere di demolizione e rifacimento delle
solette ammontavano a
fr.
127'231.-- (doc. V, Z; 1° richiamo; v. più specificatamente perizia giudiziaria
28 aprile 2000, atto IV). Il perito ha stabilito che la sospensione dei lavori
regolari è avvenuta durante il periodo dal 12 maggio al 16 giugno 1989 (1°
richiamo).
F. Con petizione 28 ottobre 1994,
l’attore formulava una pretesa a titolo di risarcimento di danni pari a fr.
476’192.65 nei confronti del convenuto, rimproverando a quest’ultimo di aver
condotto la ristrutturazione dello stabile senza rispettare i parametri fissati
dalla licenza edilizia del 29 ottobre 1987. Il convenuto ha contestato le
richieste allegando che la fase esecutiva dei lavori, segnatamente la direzione
lavori, non rientrava nei suoi compiti.
G. Con giudizio 7 settembre 2001, il
Pretore respingeva la petizione di __________, sostenendo che tra il preteso
difetto dei piani e l’insorgere del danno non sussiste alcun nesso causale, in
particolare poiché l’esecuzione dei lavori in contrasto con la licenza edilizia
allora in vigore era stata ordinata dalla direzione lavori e quindi le
conseguenze di tale operato ricadevano unicamente nella sfera di responsabilità
di quest’ultima. In sede di appello, l’attore riprende sostanzialmente le
censure sollevate nella procedura di prima istanza.
in diritto:
- Secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale, il contratto di architetto è un negozio giuridico misto. Il
discorso sulla sua qualificazione non può essere generalizzato oltre misura,
dato che l’esito risulta differente a seconda delle prestazioni confidate in
concreto all’architetto (DTF
114 II 56; Gauch/Tercier,
Das Architektenrecht, 3. ed., Friborgo 1995, n. 28 ss.).
Alcune
prestazioni, quali l’esecuzione dei piani, dei preventivi e del progetto
definitivo, sono assoggettate alle norme sull’appalto (DTF 109 II 465 e 114 II 56; Gauch, Der Werkvertrag, 4. ed.,
Zurigo 1996, n. 49-52; Honsell,
Schweizerisches Obligationenrecht BT, 5. ed., Berna 1999, pag. 261; Weber, Obligationenrecht I, 2. ed.,
Basilea/ Francoforte s.M. 1996, n. 31 ad art. 394 CO).
Altre
prestazioni, come l’aggiudicazione delle opere agli artigiani e la direzione
dei lavori, sono sottoposte alle norme del mandato (Zindel/Pulver, Obligationenrecht I, 2. ed.,
Basilea/Francoforte s.M. 1996, n. 17 ad art. 363 CO con ulteriori riferimenti).
Se,
per contro, il contratto prevede per l’architetto l’obbligo di eseguire la
progettazione e di curare la direzione dei lavori, ci si trova confrontati con
un cosiddetto “Gesamtvertrag”, configurazione giuridica che il Tribunale
federale considera di natura mista (DTF
109 II 3465; Honsell, op.
cit., pag. 261; Weber, op. cit., n. 31 ad art. 394
CO; Zindel/Pulver, op.
cit., n. 17 ad art. 363 CO).
La
dottrina più recente, per motivi di praticabilità e in considerazione del
necessario rapporto di fiducia tra l’architetto e il committente, ritiene
invece che in questo caso sia giustificato applicare nella loro globalità le
norme relative al mandato (Gauch/Tercier, op. cit., n. 39 ss.; II
CCA 2 giugno 1998 in re E.Q. e E.B./Z.P., 11 marzo 1998 in re R./F.
e 12 luglio 1996 in re M.C./A.L.).
- Nel caso concreto, stante il
chiaro tenore del contratto di cui al doc. B, si rileva che tra le parti è
stato stipulato un contratto di appalto ai sensi degli art. 363 ss. CO. Infatti,
come rettamente esposto dal giudice di prime cure, detto contratto prevedeva
soltanto che l’architettto, elaborando i piani posti alla base della licenza
edilizia del 29 ottobre 1987, si impegnava a svolgere studi di dettaglio del
progetto definitivo, piani esecutivi definitivi e la direzione architettonica.
Per quanto riguarda la direzione lavori, dallo stesso contratto emerge
unicamente che l’architetto avrebbe svolto un’assistenza gratuita alla
direzione dei lavori “nella misura di incontri settimanali di un’ora”. A titolo
di mero ausilio per l’interpretazione del contratto di cui al doc. B (Jeanprêtre, La responsabilité contractuelle du directeur des travaux de
construction, tesi Berna 1996, pag. 10), si osserva come lo stesso faccia
comunque riferimento alle norme SIA, segnatamente ai punti 4.2.4., 4.4.2 e
4.4.3 (studi di dettaglio, piani esecutivi definitivi e direzione
architettonica). Non vi è per contro alcun riferimento al punto 4.4.4 relativo
alla direzione dei lavori.
Inoltre,
dallo scritto 16 settembre 1988 dell’appellante all’Ufficio tecnico di
__________ si evince che la direzione dei lavori era stata affidata allo
__________ di __________, nella persona del signor __________ (doc. 3 e 5; 2°
richiamo dall’Ufficio tecnico di __________, voce: approvazioni e
corrispondenza). Quest’ultimo, sentito quale teste, ha affermato di svolgere
personalmente la direzione dei lavori (verbale teste __________, pag. 3: “la DL
ero io”). Anche dai verbali di cantiere del 15 febbraio 1989 e del 5 aprile 1989
si desume che alle riunioni di cantiere __________ partecipava in veste di
rappresentante della direzione dei lavori (doc. E e F; v. le lettere delle
autorità e delle imprese di costruzioni di cui ai doc. D, H, L, M).
D’altro
canto i testi __________ e __________ hanno deposto che all’appellato non
incombeva l’onere della direzione dei lavori (verbale testi __________, pag. 2
e __________, pag. 2).
Si
segnala inoltre che nei compiti della direzione dei lavori rientra anche
l’allestimento del programma dei lavori e del piano delle scadenze, la
redazione di verbali delle riunioni di cantiere, nonché la liquidazione finale
dei rapporti di dare e avere tra le parti che vi hanno prestato la loro opera:
il teste __________ ha confermato di aver svolto tutte queste mansioni (verbale
teste __________, pag. 3; verbali testi __________, pag. 2 e Enderlin, pag. 2; Trümpy, Architektenvertragstypen,
tesi Zurigo 1989, pag. 80; in generale: Gauch/Tercier,
op. cit., n. 36; Gauch,
op. cit., n. 55 s.; Jeanprêtre, op. cit., pag. 12 ss. e 62 ss.).
Alla
luce di quanto esposto, ne discende che la tesi attorea secondo la quale il
contratto concluso con l’architetto __________ comprendeva de facto anche la
direzione dei lavori non può essere seguita. Dai documenti agli atti e dalle
testimonianze emerge invece che la direzione lavori era svolta __________ per
lo __________.
- Dall’istruttoria è emerso che i
lavori di riposizionamento delle solette sono avvenuti prima dell’evasione
della licenza edilizia in merito alle varianti (perizia, atto XV, pag. 2,
risposta 2; doc. E e F; dal doc. 9 risulta che l’architetto __________ ha
inviato la variante il 10 aprile 1989, ossia due giorni prima della seconda
sospensione dei lavori). Dalla istruttoria si evince inoltre che le solette sono
state posate in evidente contrasto con la licenza edilizia vigente al momento
dei lavori (in effetti, i piani allestiti da __________ per ottenere la licenza
edilizia del 29 ottobre 1987 non ne prevedevano lo spostamento; verbale teste
__________, pag. 1; v. perizia, atto XV, pag. 2, risposta 2; 2° richiamo
dall’Ufficio tecnico di __________, voce: approvazioni e corrispondenza).
Nei
compiti della direzione lavori, affidata nel caso specifico allo __________,
rientrano in particolare la direzione, il coordinamento e la sorveglianza dei
lavori di esecuzione sul cantiere, vale a dire competenze di carattere
esecutivo (Jeanprêtre, op.
cit. pag. 12 ss.). Ne discende che il controllo della concordanza dei lavori
per rapporto al contenuto della licenza edilizia del 29 ottobre 1987 competeva
alla direzione dei lavori.
Come
rettamente rilevato dal Pretore, e confermato dal perito giudiziario (v.
perizia, atto XV, pag. 2, risposta 2), l’ordine di procedere all’esecuzione
delle solette è stato impartito dalla direzione dei lavori e non
dall’architetto che, alla luce delle risultanze di causa esposte in precedenza,
non aveva competenze nell’ambito dell’esecuzione dei lavori. Il perito
giudiziario ha peraltro stabilito di “non aver trovato documenti che comprovano
il coinvolgimento del convenuto in questo periodo” (v. perizia, atto XV, pag.
2, risposta 2).
Queste
circostanze sono avvalorate dalla deposizione del teste __________, il quale ha
confermato di aver incaricato __________ di eseguire le varianti relative alla
cantina e alle solette soltanto in corso di opera: “Abbiamo chiesto al
convenuto di presentare la variante in corso d’opera, la quale doveva appunto
includere le solette ribassate e l’abbassamento della cantina. Le solette
ribassate entravano nella luce delle finestre. Tutto ciò era importante per noi
siccome avevamo avuto un campanello di allarme con la prima sospensione quella
per i lavori nella cantina”; “Avevamo sollecitato il convenuto a inoltrare la
variante in corso d’opera per le solette” (verbale teste __________, pag. 3 e
4). Questo significa che la direzione lavori ha permesso che l’impresa di
costruzione procedesse all’allestimento delle solette, senza però che ancora vi
fosse un progetto approvato dalle autorità comunali: secondo il perito, la
direzione lavori non avrebbe dovuto procedere alla esecuzione delle opere senza
l’autorizzazione formale del Municipio, vista soprattutto “la stravagante
proposta di quotare le solette che finivano nella luce delle finestre
esistenti” (v. perizia, atto XV, pag. 2, risposta 2).
Dalla
deposizione del teste __________ si desume che l’iniziativa di riposizionare a
quote diverse le solette era da ricondurre a un’espressa necessità della
direzione dei lavori e della committenza: il teste ha spiegato che la modifica
delle quote delle solette che finivano nella luce delle finestre era da
ricondurre al fatto che da “parte nostra intendevamo sfruttare commercialmente
l’edificio innanzitutto sviluppando il piano cantina e creando tre negozi
duplex al piano terreno e al piano cantinato. Secondariamente volevamo
sfruttare meglio il piano solaio modificanto le quote delle solette per
ottenere l’abitabilità anche al piano solaio” (verbale teste __________, pag.
3).
È
quindi palese che delle varianti di siffatto genere non avrebbero dovuto essere
realizzate prima della autorizzazione formale da parte della competente
autorità comunale (v. Scolari,
Commentario LE, Bellinzona 1996, pag. 428 ss.). Prima di procedere alla
costruzione delle solette, la direzione lavori avrebbe dovuto attendere la
decisione sulla variante da parte dell’Ufficio tecnico.
Il
perito giudiziario ha concluso che la responsabilità derivante dall’esecuzione
di un progetto non autorizzato ricade sulla direzione lavori e non
sull’architetto incaricato unicamente della realizzazione di piani (v. perizia,
atto XV, pag. 2, risposta 2).
Al
contrario di quanto sostenuto dall’appellante, non si ravvedono motivi di sorta
per discostarsi dalle conclusioni del perito giudiziario, in quanto le stesse
appaiono logiche e confortate in senso convergente da altri elementi probatori
(Cocchi/ Trezzini, CPC
massimato e commentato, Lugano 2000, n. 3 ss. ad art. 253 CPC).
Di
conseguenza, la responsabilità della posa delle solette a quote errate non è da
ascrivere all’architetto __________, bensì unicamente alla direzione dei lavori
(nonché, se del caso, all’impresa esecutrice e all’ingegnere civile; perizia,
atto XV, pag. 2, risposta 2 in fine).
- Alla luce di quanto esposto ne
discende che la parte appellata non ha violato alcun obbligo derivante dal
contratto di appalto (combinati art. 364 CO e 321a/e CO; Gauch/Tercier, op. cit., n. 435 ss.
e 458 ss.; Honsell, op.
cit., pag. 263). In particolare, l’appaltatore non ha operato in modo contrario
ai suoi obblighi di fedeltà e diligenza. D’altro canto il committente – sul
quale incombe l’onere probatorio – non è stato in grado di dimostrare né
l’esistenza dello specifico obbligo contrattuale di __________ di verificare
l’esecuzione dei lavori e tantomeno la violazione di tale obbligo (Gauch/Tercier, op. cit., n. 419
ss., 430 ss. e 458 ss.).
Dagli
atti emerge che la violazione contrattuale è invece imputabile alla direzione
lavori (art. 398 CO e 321a/e CO), poiché su quest’ultima incombeva l’obbligo di
verificare il modus di esecuzione dei lavori (Jeanprêtre, op. cit., pag. 46, 75 ss. e 81; Rep. 1985, pag. 26). Il perito ha
altresì affermato che uguali rimproveri potrebbero essere mossi all’impresa di
costruzioni e all’ingegnere civile (perizia, atto XV, pag. 2, risposta 2).
Il
fatto di procedere alla posa delle solette a una quota diversa rispetto a
quanto riportato dai piani approvati e senza attendere che i piani aggiornati
fossero formalmente autorizzati dal Municipio rappresenta una grave violazione
delle norme edilizie (Scolari,
op. cit., pag. 325 ss. e 428 ss.; perizia, atto XV, pag. 2, risposta 2). Negata
l’esistenza di una violazione contrattuale da parte dell’architetto, non si
ravvede di riflesso, come rilevato dal Pretore, neppure un nesso causale tra
quanto svolto dall’appellato (piani in dettaglio, varianti stese dopo
l’avvenuta posa delle solette per approvazione delle quote modificate) e il
danno emerso a seguito del rifacimento delle solette dell’immobile (per la
quantificazione del danno v. perizia, atto XV, pag. 2, risposta 1 e pag. 3,
risposta 2; Gauch/tercier,
op. cit., n. 572 ss.; Wiegand,
Basler Kommentar, n. 41 ad art. 97 CO; Gauch/Schluep/Schmid/Rey,
n. 2711 ss.).
L’appello,
infondato in ogni suo punto, deve essere respinto. Spese e ripetibili seguono
la soccombenza.
Per i quali motivi
pronuncia: 1. L’appello
-
ottobre 2001 di __________ è respinto.
-
Le
spese della procedura di appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 4’450.--
b) spese fr.
50.--
totale fr.
4’500.--
sono
poste a carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere alla parte appellata
la somma di fr. 9’500.-- per ripetibili.
- Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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