AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2001.169
Data decisione, Autorità:
04.12.2001, IICCA
Incarto n.
12.2001.00169
Lugano
4 dicembre
2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa a procedura sommaria
per lo sfratto dei conduttori -inc. SF.2001.173 della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 4- promossa con istanza 13 luglio 2001 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
e
avente per oggetto
l'appartamento da loro occupato nell'edificio di cui alla part. __________ di
__________;
domanda cui si è
opposta la sola convenuta 1, mentre il convenuto 2 è rimasto assente dal contraddittorio;
sfratto decretato
dal pretore con decisione 25 settembre 2001 e impugnato da __________ con il
presente tempestivo appello;
lette le osservazioni dell'istante presentate il
30 ottobre 2001;
preso atto dei
documenti della causa e degli incarti LA.2001.58 e LA.2001.77 della medesima
Pretura;
considerato
in fatto e in diritto:
-
Nell'immobile
di cui trattasi abitano, in un appartamento, l'istante e madre di __________,
nel secondo appartamento, il figlio con la propria famiglia, ossia la moglie
__________ e due figli. Nell'ambito di una prima procedura di sfratto, avviata
con istanza 6 ottobre 2000 da __________, le parti -all'udienza di
contraddittorio 7 dicembre 2000- sono addivenute a una transazione in base alla
quale hanno formalmente concluso un contratto di locazione a tempo determinato,
ossia con scadenza definitiva il 30 giugno 2001; di conseguenza la lite è stata
stralciata dai ruoli. Ora, trascorsa la data di scadenza del contratto e non
essendo stato riconsegnato l'appartamento occupato dai convenuti, __________
ritiene dati i presupposti per ottenere lo sfratto. Tesi accolta dal Pretore
che ha considerato terminata la locazione pattuita il 7 dicembre 2000.
-
Con
il presente appello __________ ha impugnato la decisione di sfratto per tutta
una serie di motivi, già esposti sia in prima sede, sia con riferimento a una
sua istanza di provvedimenti cautelari nei confronti della suocera e tendente a
ottenere la continuazione della locazione per sé e per i figli fino a definizione
della vertenza concernente la nullità della disdetta 19 giugno 2000 e
dell'accordo 7 dicembre 2000 (inc. LA. 2001. 58 della stessa Pretura), sia
dinanzi all'autorità di conciliazione in materia di locazione. Tra le altre
eccezioni l'appellante ha sostenuto la nullità dell'atto di divisione in base
al quale l'istante è divenuta proprietaria dell'appartamento familiare dei
convenuti, senza che sia stato nemmeno chiesto il consenso della moglie,
__________ (cfr. doc. C; Istanza di conciliazione 12 giugno 2001, punto 3;
appello, ad 3). Si tratta del contratto 13 giugno 2000 dal quale risulta che il
bene immobile, appartenuto un tempo a __________ e passato per successione in
proprietà della comunione ereditaria composta della vedova __________ e dei
figli __________ e __________, è stato attribuito esclusivamente alla sola
istante, nell'ambito di una divisione parziale, ovvero concernente unicamente
il bene immobile dove si trovano gli appartamenti occupati da entrambe le parti
(doc. A).
-
L'art.
169 CC vieta al coniuge, senza l'esplicito consenso dell'altro, di disdire un
contratto di locazione, di alienare la casa o l'appartamento familiare o di
limitare con altri negozi giuridici i diritti inerenti all'abitazione
familiare. Si tratta di una disposizione a tutela del matrimonio che
costituisce diritto cogente (Hausheer/ Reusser/ Geiser, Kommentar
zum Eherecht, Berna 1988, vol. 1, art. 169 CC e 271a CO, N. 8 e 10; Deschenaux/
Steinauer/ Baddeley, Les effets du mariage, Berna 2000, pag. 124). Nel
caso in cui il coniuge abbia agito in contrasto con la norma citata, ossia
senza il consenso dell'altro, il relativo negozio giuridico è nullo ai sensi
dell'art. 20 CO. Si tratta cioè di nullità assoluta che dev'essere rilevata
d'ufficio, non dovendo essere oggetto d'impugnazione (DTF 118 II 491; Hausheer/
Reusser/ Geiser, op. cit., ibidem, N. 59). Ancorché il coniuge di un erede
avente diritto all'abitazione familiare non abbia in sé nessuna legittimazione
per partecipare alla divisione dell'eredità, nel concetto di altri negozi
giuridici di cui alla norma in esame può rientrare un atto di divisione
ereditaria. La dottrina precisa tuttavia che ne sono dati i presupposti, solo
se l'atto di divisione ha per oggetto l'abitazione familiare di un erede e
quando, per quel tramite, egli prenda l'iniziativa della divisione, oppure
quando voglia cedere ad altro coerede la sua partecipazione alla successione e
intenda così rinunciare al suo diritto su quell'abitazione: stando così le
cose, è necessario l'esplicito consenso del coniuge ai sensi dell'art. 169 CC (Hausheer/
Reusser/ Geiser, op. cit., ibidem, N. 31; Deschenaux/ Steinauer/
Baddeley, op. cit., pag. 127). Consenso richiesto, a maggior ragione, nel
caso in cui -nell'ambito della divisione- l'erede si opponga ad assumere per sé
l'alloggio familiare, ancorché lo stesso bene gli spetti (Hausheer/ Reusser/
Geiser, in Comm. di Berna, 1999, art. 169 CC, N. 31).
-
Nel
caso concreto, è pacifico che la divisione parziale effettuata il 13 giugno
2000 concerne direttamente il rapporto relativo all'occupazione
dell'appartamento da parte della famiglia di __________. E ciò già per il fatto
in sé che, mutando la proprietà sul bene immobile, il marito e coerede si è
consapevolmente privato di ogni possibilità di disposizione sul medesimo che
deteneva -come membro della comunione ereditaria fu __________ - in virtù
dell'art. 602 cpv. 2 CC. D'altra parte, così facendo, egli ha ceduto alla
propria madre ogni diritto relativo all'occupazione dell'appartamento
familiare, ossia le ha dato carta bianca, ben conoscendo la situazione (di cui
danno atto entrambe le parti) di estrema tensione e addirittura di lite aperta
regnante da tempo fra lei e la nuora __________. Prova ne è che dopo soli sei
giorni dalla sottoscrizione dell'atto di divisione (doc. A), la coerede cui il
bene immobile era stato attribuito procedeva a disdire la locazione nei
confronti del figlio e della nuora (doc. E). In altre parole, __________,
sottoscrivendo l'atto di divisione, ha inteso cedere la sua partecipazione alla
successione proprio relativamente a quel bene immobile, dando un contributo
decisivo alla precarietà della sua occupazione. Ciò che non colpisce tanto la
sua persona, tant'è che egli nemmeno ha partecipato alla causa di sfratto, ma
-di fatto- la moglie __________ (e con lei i loro figli), dal momento che i
rapporti fra i coniugi erano anch'essi profondamente turbati (e anche questa
circostanza non è messa in discussione). Né può essere ipotizzato che il marito
si sia semplicemente disinteressato dell'atto di divisione, anzitutto poiché
l'istante ammette esplicitamente che gli eredi hanno agito di concerto (cfr.
verbale 2 agosto 2001, osservazioni, pag. 3, ad b) e perché __________ ha poi
dimostrato -nell'ambito della stessa operazione- di voler ulteriormente
rinunciare ai diritti della sua famiglia all'abitazione familiare, disertando
la causa di sfratto.
Ne
consegue -come già ricordato- la nullità dell'atto di divisione. Ciò che
comporta sia la nullità del contratto di locazione 7 dicembre 2000 che non sarebbe
potuto essere sottoscritto dalla sola __________ nella veste di locatrice, in
quanto carente del diritto di disporre e di amministrare il bene (Tuor/
Picenoni, in Comm. di Berna, 1966, art. 602 CC, N. 28 segg.), sia
-nell'ottica processuale- la nullità dell'istanza di sfratto 13 luglio 2001 per
carenza di legittimazione attiva, ossia perché un singolo coerede non può agire
a nome della comunione ereditaria (e tanto meno in sua vece) a meno che ricorra
un caso d'eccezione (Tuor/ Picenoni, op. cit., ibidem, N. 32; Cocchi/
Trezzini, CPC-TI, art. 41, m. 4).
- L'appello
deve così essere accolto con il carico delle spese, della tassa di giustizia e
di ripetibili alla resistente. Per contro non ha diritto a ripetibili
__________ che non ha partecipato al processo né in prima, né in seconda sede.
Motivi per i quali,
richiamati per le spese l'art. 148 CPC, la LTG e
la TOA,
pronuncia:
I. L'appello
8 ottobre 2001 di __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 25 settembre 2001 del Pretore del distretto di Lugano,
sezione 4, è così riformata:
L'istanza di sfratto 13 luglio 2001 di __________ è nulla.
- La
tassa di giustizia di fr. 600.- e le spese per complessivi fr.
100.-, già anticipate dall'istante nella misura di fr. 500.-,
restano a suo carico. Essa rifonderà a __________ fr.
800.-
a titolo di ripetibili.
II. Le
spese e la tassa di giustizia dell'appello, per complessivi fr. 400.-,
anticipati dall'appellante, sono posti a carico di __________. Essa verserà
alla controparte anche l'importo di fr. 400.- a titolo di ripetibili.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster