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Numero d'incarto:
12.2001.180
Data decisione, Autorità:
10.09.2002, IICCA
Incarto n.
12.2001.00180
Lugano
10 settembre
2002/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Rusca
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa a procedura
accelerata ex art. 85a LEF (inc. OA.2001.53 della Pretura della giurisdizione
di Locarno-Città) promossa con petizione 2 ottobre 2001 da
contro
rappr. dall'avv. __________
chiedente l'accertamento d'inesistenza di un debito di
fr. 170'000.- relativamente all'esecuzione __________ dell'UEF di Locarno,
promossa nei suoi confronti dalla società convenuta;
in cui il Pretore, con decisione 16 ottobre 2001,
sentite le parti, ha respinto l'istanza cautelare di sospensione
dell'esecuzione a causa della propria incompetenza territoriale;
appellante l'attore che, postulando assistenza
giudiziaria e gratuito patrocinio, chiede la riforma del giudizio pretorile,
sostenendo la competenza territoriale del Pretore di Locarno-Città;
lette le osservazioni 12 novembre 2001 della convenuta
che propone la reiezione sia della domanda di assistenza giudiziaria, sia
dell'appello;
esaminati gli atti e i
documenti dell'incarto;
considera
in fatto e in
diritto:
-
In
occasione della liquidazione di un contratto di lavoro nell'ambito del quale
l'appellante aveva prestato la sua attività in favore della convenuta a
__________ dal 1997 a fine marzo 2000, le parti hanno sottoscritto il 28 giugno
2000 una transazione giudiziale davanti al Tribunale del lavoro di quel
Cantone. In base alla stessa __________ si è riconosciuto debitore della ex
datrice di lavoro per l'importo di fr. 30'000.- (doc. A); ciò nonostante la convenuta
ha promosso esecuzione nei suoi confronti per l'importo di fr. 200'000.- per il
tramite dell'UEF di Locarno, l'escusso avendo in quel momento domicilio a
__________. Al precetto esecutivo (n. __________), intimato il 12 ottobre 2000,
non è stata sollevata opposizione, così che l'esecuzione è continuata fino al
pignoramento dapprima del salario del debitore per la somma mensile di fr.
1'000.- e in seguito con il pignoramento di quattro crediti.
-
Con
petizione 2 ottobre 2001 l'escusso (trasferitosi nel frattempo a __________),
invocando l'art. 85a LEF, ha chiesto al Pretore di Locarno-Città l'accertamento
dell'inesistenza del debito di __________ limitatamente alla somma di fr.
170'000.-, fondandosi sulla transazione raggiunta il 28 giugno 2000, e -in via
provvisionale- la sospensione dell'esecuzione n. __________ dell'UE di Locarno.
In sede di discussione della cautelare, la convenuta ha sollevato eccezione di
incompetenza territoriale del giudice adito a dipendenza di una clausola di
proroga del foro prevista nel contratto di lavoro 31 maggio 1997.
-
Con
la sentenza impugnata il Pretore ha accolto tale eccezione, ossia ha deciso la
propria incompetenza territoriale. Dapprima, accertato il carattere
internazionale della vertenza dipendente dal domicilio estero dell'attore, ha
considerato competenti i tribunali svizzeri in applicazione della Convenzione
di Lugano (CL); in seguito, tenuto conto della possibilità di proroga del foro
-previsto dall'art. 85a LEF al luogo dell'esecuzione- ha stabilito la
legittimità del foro di __________ in conformità con l'art. 24 cpv. 1 LForo,
concernente le vertenze dipendenti da contratto di lavoro.
-
L'appellante,
concordando con la conclusione del primo giudice sulla competenza del giudice
svizzero, contesta invece la validità della proroga di foro. In particolare,
ritenuta irrilevante in concreto la controversia dottrinale sulla natura del
foro previsto dall'art. 85a LEF (imperativo o esclusivo), considera nulla la
pattuizione sul foro -di cui al § 12 del contratto di lavoro- in favore del
luogo di sede della datrice di lavoro poiché contraria all'art. 343 vCO,
applicabile in virtù dell'art. 39 LForo, ossia concretamente siccome la proroga
era stata pattuita prima dell'entrata in vigore della stessa legge.
-
Preliminarmente
dev'essere comunque stabilito (ancorché la questione non sia litigiosa) sia il
carattere internazionale della vertenza, dato già a dipendenza del domicilio
estero dell'attore al momento dell'introduzione della causa (Schnyder,
in Comm. di Basilea, 1996, art. 1 LDIP, N. 2; idem, Vorbemerkungen zu Art. 2,
N. 9; Geimer/ Schütze, Europäisches Zivilverfahrensrecht, München, 1997,
pag. 86, N. 90), sia la competenza giurisdizionale interna. Infatti, tenuto
conto della preponderante natura sostanziale riconosciuta all'azione in esame (Bodmer,
in Comm. di Basilea, 1998, art. 85a LEF, N. 25) ricorre sia l'applicabilità
della Convenzione di Lugano (Donzallaz, La Convention de Lugano, 1996,
vol. I, n. 965 e segg.), sia la norma generale che determina la competenza
degli organi giurisdizionali dello Stato contraente in cui la parte convenuta
ha il domicilio (art. 2 CL) o la sede (Donzallaz, op. cit., n. 1031).
Comunque, per quanto riguarda la decisione cautelare, è riconosciuta la
competenza del giudice svizzero, perfino nel caso in cui il merito della lite
gli fosse sottratto (art. 24 CL).
-
Trattandosi
di stabilire il giudice svizzero territorialmente competente, si può anzitutto
osservare che il foro indicato dall'art. 85a LEF è ritenuto prorogabile a
dipendenza del suo carattere non imperativo (Bodmer, op. cit., ibidem,
N. 24). L'eccezione in esame si fonda tuttavia su una pattuizione contenuta in
un contratto di lavoro e concernente -pacificamente- il contenzioso attinente a
quel rapporto, ciò che in effetti rappresenta il merito della lite, ancorché
nell'ambito di una causa prevista dal diritto esecutivo. Determinante è così la
questione della prorogabilità del foro di una lite derivante da rapporto di
lavoro, prescindendo quindi dalla natura della vertenza in cui la proroga
dovrebbe trovare applicazione. Orbene, in quest'ordine di idee e così come
indica l'appellante, l'abrogazione dell'art. 343 cpv. 1 CO, susseguente
all'introduzione della Legge federale sul foro in materia civile (LForo), non concerne
la lite in esame poiché la pattuizione di proroga del foro risalente al 31
maggio 1997 (doc. 3) è precedente all'entrata in vigore della legge, ossia al
1° gennaio 2001. Stando così le cose, la validità della proroga va infatti
determinata in base al diritto previgente (art. 39 LForo).
-
L'art.
343 cpv. 1 CO -che costituiva norma assolutamente inderogabile con la
conseguenza della nullità di ogni accordo o clausola contrattuale che vi
derogasse (art. 361 CO)- prevedeva, per le controversie derivanti da
rapporto di lavoro, a scelta, il foro del domicilio del convenuto oppure il
foro del luogo dell'azienda o dell'economia domestica in cui il lavoratore
prestasse la propria opera, laddove la possibilità di scelta era garantita
a entrambe la parti del contratto di lavoro (Brühwiler, Kommentar zum
Einzelarbeitsvertrag, ed. 2, art. 343 CO, N. 2). In concreto, la proroga
invocata, in quanto stabilisce come foro la sola sede della datrice di lavoro,
è perciò nulla: sia perché non prevede la menzionata possibilità di scelta, sia
perché prescinde dai fori previsti, in esclusivo favore di una parte (ossia
della datrice di lavoro), senza cioè tener conto in particolare
dell'eventualità in cui convenuto in una vertenza fosse il lavoratore.
Situazione
che non muta nemmeno in considerazione della natura internazionale della
vertenza. Infatti, se in genere anche nel campo del diritto del lavoro,
segnatamente in materia di contratti individuali, sono possibili proroghe del
foro, esse sono valide solo se pattuite posteriormente al sorgere della
controversia (art. 17 n. 5 CL): ciò che non è il caso in concreto (cfr. Brühwiler,
op. cit., ibidem, N. 2, in fine; Rehbinder, in Comm. di Berna, 1992,
art. 343 CO, N. 9).
Conseguendone
la reiezione dell'eccezione sollevata dalla convenuta e la determinazione della
competenza del giudice al luogo dell'esecuzione, così come previsto dall'art.
85a LEF.
-
L'accoglimento
dell'appello comporta la riforma della decisione sull'eccezione di incompetenza
ratione loci, mentre la domanda cautelare di cui all'art. 85a cpv. 2
LEF, rimasta indecisa nel merito, sarà trattata dal Pretore cui l'incarto viene
rinviato. La decisione su spese e ripetibili segue la soccombenza.
-
Con la petizione
l'attore aveva chiesto l'assistenza giudiziaria. Il Pretore, al momento di
emanare la decisione sulla cautelare, ha tuttavia dichiarato di non disporre di
elementi sufficienti a provare la dichiarata indigenza di __________,
fissandogli un ulteriore termine (dispositivo no. 2) per presentare la
documentazione completa a suffragio della sua domanda e prescindendo dal
caricargli spese e tassa di giustizia. Il Pretore, in altre parole, non ha
deciso né l'istanza di assistenza giudiziaria, né l'istanza di cauzione
processuale presentata dalla controparte l'8 ottobre 2001. Le allegazioni
d'appello (punto 5) concernono pertanto esclusivamente gli oneri processuali e
le ripetibili di questa sede.
A dipendenza dell'esito
dell'appello non v'è motivo per mettere in discussione il presupposto della
probabilità di esito favorevole dell'impugnazione. Per quanto riguarda invece
l'indigenza, appare almeno inopportuno che questo giudice si esprima al
proposito, dal momento che l'esame dell'incarto indica l'imminenza della
decisione pretorile sull'assistenza giudiziaria che dovrà estendersi così anche
all'attività processuale dell'istante relativa alla presente procedura
d'appello. Comunque dev'essere rilevato che con la presente sentenza l'istante
diviene creditore di ripetibili (limitatamente al tema dell'eccezione di
competenza del giudice) che si reputano sufficienti per coprire il suo
patrocinio in prima e in seconda sede.
Motivi per i quali,
richiamati per le spese l'art. 148 CPC, la LTG e la TOA
pronuncia:
I. L'appello
23 ottobre 2001 di __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 16 ottobre 2001 del Pretore di Locarno-Città è
riformata come segue:
-
L'eccezione
di incompetenza territoriale è respinta.
-
L'incarto è
ritornato al Pretore per la decisione sulla domanda cautelare e per il
proseguimento della causa.
-
Non
si prelevano né tasse, né spese.
__________ verserà
a __________ l'importo di fr. 800.- a titolo di ripetibili.
II. L'istanza
di assistenza giudiziaria dell'appellante è evasa nel senso dei considerandi.
III. Le
spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 250.- sono poste a carico di
__________. Essa verserà inoltre all'appellante fr. 500.- a titolo di
ripetibili.
IV. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Città.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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