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Numero d'incarto:
12.2001.195
Data decisione, Autorità:
06.12.2001, IICCA
Incarto n.
12.2001.00195
Lugano
6 dicembre
2001/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per giudicare l'istanza di ricusa 26 novembre
2001 di
nei confronti del
Pretore del distretto di
nelle cause a
procedura sommaria della stessa Pretura, Sezione 5 -inc. EF.2001.1765 ed
EF.2001.1766- promosse nei confronti dell'istante dal
Comune di __________
rappr. da __________
lette le
osservazioni della magistrata che si oppone all'istanza e quelle della
controparte che si rimette al giudizio della Camera, pur scostandosi dai motivi
addotti dall'istante che osserva peraltro non essere circostanziati;
visti
gli atti dell'incarto;
considerato
in
fatto e in diritto:
che
questa Camera è competente a giudicare l'istanza in esame in virtù dell'art. 30
CPC;
che
ai sensi dell'art. 27 CPC la ricusazione è possibile se è dato uno dei motivi
di esclusione (ciò che in concreto è pacificamente estraneo all'istanza), come
pure se vi è grave inimicizia tra il giudice e alcuna delle parti,
rispettivamente in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni;
che
scopo dell'istituto è quello di garantire l'imparzialità del giudice, in
particolare quando è messa in causa tale caratteristica essenziale,
rispettivamente quando v'è motivo di temere che egli possa essere prevenuto in
una determinata vertenza (Guldener M., Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo
1958, pag. 13);
che
ciò nonostante alla ricusa dev'essere fatto ricorso con riserbo, così da garantire
-e non da sovvertire- l'ordinamento giurisdizionale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, art. 27, m. 7 in fine);
che
i motivi di ricusa addotti da una delle parti e attinenti alla possibile
parzialità del giudice devono essere valutati secondo un processo oggettivo,
tendente a ricercare se il giudice offre le necessarie garanzie per escludere
ogni legittimo dubbio in tal senso, e soggettivo, inteso a determinare
l'atteggiamento interiore del giudice in una determinata situazione (Cocchi/Trezzini, op. cit., ibidem,
m. 11 e 12);
che,
in concreto, __________ (nel seguito: l'istante) sospetta il pretore __________
di parzialità con esclusivo riferimento a due cause già ultimate e trattate
dallo stesso giudice in cui questi avrebbe compiuto atti dolosi di falso di
documento (datando la sentenza 8.05.2001 - la vera data essendo 14.05.2001),
ossia favorendo la controparte;
che
tuttavia questo fatto, peraltro non accertato, né si vede che rilevanza in genere
avrebbe potuto avere in danno dell'istante in quelle procedure, né che significato
possa rivestire ai fini della postulata ricusa;
che
la stessa circostanza qui denunciata è già stata oggetto di segnalazione al
Ministero pubblico (denuncia 19 luglio 2001, indirizzata anche al Consiglio
della magistratura) il quale, in data 7 agosto 2001, ha emanato un decreto di
non luogo a procedere nei confronti del Pretore __________, considerando fra
l'altro che le lamentale del denunciante … non sono certo riconducibili
all'operato del magistrato;
che
comunque dalla sentenza 3 luglio 2001 della Camera di cassazione civile di
questo Tribunale che ha respinto i ricorsi dell'istante proprio nelle procedure
da lui evocate in questa sede -inc. 152 e 153/2001 ACC- risulta che il termine
di giacenza delle sentenze pretorili presso l'Ufficio postale del suo domicilio
-che è di sette giorni in virtù di un'ordinanza postale- era venuto a scadenza
il giorno 17 maggio 2001, ciò che indica come la data dell'8 maggio apposta
sulla sentenza non solo è corretta, ma potrebbe (a dipendenza di questa considerazione)
persino coincidere con quella d'intimazione;
che
determinante per il computo del termine di ricorso contro una sentenza è infatti
non la data apposta sulla decisione, ma unicamente quella di intimazione della
stessa, termine di cui l'istante nemmeno parla, né peraltro indica da dove mai
egli ricavi la supposizione che la decisione sia stata emessa il giorno 14
maggio 2001;
che
l'intimazione è comunque sicuramente avvenuta il 9 maggio 2001, come risulta
sia dal timbro postale sulla busta di spedizione delle due sentenze per plico
raccomandato, ritornato alla Pretura dopo il periodo di giacenza e riposto nel
relativo incarto (cfr. incarto archiviato presso la Sezione 5), sia dalla lista
delle spedizioni allestita dalla Pretura e riferita a quella data;
che
pertanto il motivo posto dall'istante a fondamento della domanda di ricusa,
oltre a non essere confortato da nessuna indicazione di prove o indizi, è
addirittura inesistente, ciò che esime questa Camera da ogni considerazione
sulla sua rilevanza in relazione alle procedure pendenti;
che
in più va tuttavia almeno considerato che l'istanza si pone al limite della ricevibilità
per altro motivo;
che
infatti, il principio dell'affidamento nel processo impone a chi chiede la
ricusa di un giudice di non dare prova di attendismo, ma di reagire non appena
i fatti siano interpretabili nel senso inteso dall'istante come un insieme
coerente ed univoco (Cocchi/Trezzini,
op. cit., ibidem, m. 2);
che,
per contro, l'istante invece di proporre la ricusa del Pretore appena ricevute
-il 3 novembre 2001- le citazioni per il contraddittorio, l'ha fatto il giorno
stesso in cui avrebbe dovuto tenersi l'udienza, ossia il 26 novembre, quando il
motivo posto alla base del suo intervento era sempre lo stesso, già esposto
senza successo in altra sede, ben prima dell'inizio delle presenti procedure di
rigetto: ciò che, pur non comportando la perenzione del diritto alla ricusa (Cocchi/Trezzini, idem), fa almeno
dubitare della buona fede dell'istante;
che
all'istante, soccombente in questa procedura incidentale, devono essere caricate
le spese e la tassa di giustizia (art. 148 CPC), tenendo conto altresì del carattere
temerario dell'istanza fondata su allegazioni palesemente mendaci (art. 152
CPC), mentre non si giustificano ripetibili in favore della controparte, tenuto
conto delle concise -ancorché pertinenti- osservazioni alla domanda in esame.
Motivi
per i quali,
richiamati
gli art. 27 e segg. CPC, nonché LTG,
pronuncia:
-
L'istanza
di ricusa 26 novembre 2001 di __________ nei confronti del Pretore del
distretto di __________, è respinta.
-
Le
spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 300.--, sono poste a carico
dell'istante.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura di __________ sezione 5.
Per la Seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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