AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2001.200
Data decisione, Autorità:
30.09.2002, IICCA
Incarto n.
12.2001.00200
Lugano
30 settembre
2002/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa a procedura ordinaria
della Pretura del Distretto di Bellinzona (inc. OA.13037) promossa con
petizione 12 luglio 1996 da
tutti rappr.ti dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
chiedente la condanna del convenuto
a pagare: ai signori __________ ed __________ l'importo di fr. 55'000.-,
ridotto in corso di causa a fr. 53'666.45.-, oltre interessi a titolo di
risarcimento danni e di riparazione per torto morale e a __________ l’importo
di fr. 5'000.-- oltre interessi soltanto quale indennità per torto morale;
domande avversate dal convenuto che ha postulato la
reiezione della petizione in ogni suo punto e che il Pretore, con sentenza 13
novembre 2001, ha accolto relativamente alla pretesa a favore degli attori 1 e
2, ma ha respinto relativamente alla pretesa di __________;
appellante principale il convenuto che con allegato 5
dicembre 2001 chiede la riforma della decisione impugnata nel senso di
respingere integralmente la petizione;
appellante adesivamente __________ che,
contestualmente con le osservazioni degli attori all'appello principale,
postula la riforma della sentenza impugnata nel senso dell'accoglimento della
propria domanda;
preso atto delle osservazioni 12 febbraio 2002
all'appello adesivo di cui il convenuto propone la reiezione;
letti gli atti e i documenti dell'incarto;
considerato
in
fatto ed in diritto:
-
La presente vertenza ha origine nei fatti che hanno portato,
in data imprecisata fra il 29 e il 31 ottobre 1994, al decesso del
ventiquattrenne __________, figlio, rispettivamente fratello degli attori, di
cui essi considerano responsabile lo __________ per conto del personale medico
e paramedico della __________ di __________ (nel seguito: __________); istituto
dove il giovane era stato ricoverato coattivamente per uno stato depressivo con
tendenza suicidale e da cui era fuggito dopo poche ore, mettendo poi in atto il
gesto temuto. In particolare, in seguito a un precedente, recente tentativo di
suicidio e a ulteriori manifestazioni della volontà di togliersi la vita, il 27
ottobre 1994 i genitori del giovane avevano interpellato lo psichiatra dott.
__________ di __________. Questi aveva immediatamente preso contatto telefonico
con il paziente con il quale aveva fissato un appuntamento per il giorno
seguente, 28 ottobre, nel primo pomeriggio. Poiché __________ non si era
presentato dal medico che ne avvisò immediatamente i genitori, fu allertata la
Polizia i cui agenti hanno poi fermato il giovane la sera stessa alla Stazione
di __________. Presso quel posto di PoIizia egli ha incontrato i genitori e il
dott. __________ il quale -dopo averlo esaminato e aver giudicato seria la
situazione- ne ha deciso il ricovero coatto presso la __________ allo scopo di
prevenire la messa in atto di tentativi di suicidio. Il paziente,
apparentemente adattatosi alla misura presa nei suoi confronti, è giunto a
__________, trasportatovi con autolettiga, alle __________del __________. Qui è
stato visitato da un medico assistente e sistemato per la notte da solo in una
camera a due letti, al piano terreno dell'immobile, la cui finestra era
bloccata: non si trattava comunque di una sezione cosiddetta chiusa, la
__________ essendo priva di una simile struttura. L'infermiera che l'ha seguito
durante tutta la fase d'accoglimento, tenuto conto della collaborazione
mostrata dal paziente, ha rinunciato alla normale perquisizione degli abiti che
tuttavia ha riposto in un armadietto chiuso a chiave, dopo aver preso in
consegna denaro e un pane di hashish che __________ le aveva
rimesso spontaneamente. Il mattino, svegliato dall'infermiere di turno, il
paziente -comportandosi normalmente- ha proceduto all'igiene personale e ha
preso la colazione insieme agli altri ricoverati del padiglione. Ha poi chiesto
di recarsi in camera, mentre l'infermiere è rimasto nel corridoio a
chiacchierare con un altro ospite della clinica. Poco tempo dopo però
__________ è stato scorto da un inserviente del reparto mentre -saltato
all'esterno da una finestra aperta- si dava alla fuga. Le indagini seguite ai
fatti hanno poi rivelato che -giunto in camera- il paziente aveva forzato
l'armadietto, si era cambiato mettendosi i propri abiti, era uscito in
corridoio senza essere scorto (infatti la sua finestra era rimasta chiusa e
bloccata) ed era fuggito dalla finestra di un altro locale dello stesso
immobile. Le ricerche avviate non hanno dato nessun risultato finché il corpo
del giovane è stato ritrovato esanime la mattina del 1° novembre in un campo di
granoturco non lontano dalla __________. L'esame autoptico ha rivelato che la
morte è stata causata da un dose di oppiaceo, circa quaranta volte superiore ai
ritrovati medi in casi mortali causati da sostanze analoghe.
-
Con la petizione 12 luglio 1996 gli attori hanno proceduto in base
alla Legge sulla responsabilità degli enti pubblici e degli agenti pubblici (Lresp),
ritenendo che il decesso di __________ sia stato causato da errori e negligenze
imputabili al personale sanitario della __________ cui il paziente era stato
affidato proprio, in prima urgenza, per prevenire le conseguenze della suicidalità
indicata loro chiaramente dallo psichiatra curante al momento del ricovero. I
genitori della vittima hanno così chiesto il risarcimento di danni (spese
funerarie e spese legali preprocessuali), così come un'indennità per torto
morale. Domanda quest'ultima legata sia alla perdita del figlio in sé, sia alle
successive prese di posizione pubbliche dei responsabili della __________ e del
__________ che, volendo precisare i fatti, avrebbero messo in rilievo una
pretesa tossicomania del paziente, non corrispondente alla realtà; notizia
quindi sia lesiva della personalità della vittima, sia fonte di ulteriore sofferenza
per i suoi congiunti.
L'__________
ha per contro sostenuto l’adeguatezza sia del trattamento riservato al
paziente, sia della spiegazione offerta all’opinione pubblica, resa peraltro
necessaria da gravi accuse formulate pubblicamente, segnatamente con articoli
di stampa, dagli attori nei confronti della struttura e del personale curante
della __________.
- Con
la sentenza impugnata il Pretore ha accolto la petizione relativamente alle
richieste dei genitori di __________, mentre ha considerato non dati i
presupposti per ammettere l'indennità per torto morale chiesta dal fratello
__________. Per quanto riguarda l'agire dei diversi operatori sanitari chiamati
in causa, il primo giudice -pur facendo riferimento alle indicazioni del perito
giudiziario dott. __________ - ha in particolare negato un nesso di causalità
adeguato fra il decesso del giovane e l’agire del medico assistente che l'aveva
accolto e visitato all'entrata, così come fra lo stesso esito e l'attività
dell’infermiera che si era occupata di farlo coricare, dopo avelo fatto
spogliare e avergli ritirato gli effetti personali. Quanto invece all'agire
dell’infermiere che ha lasciato incustodito il giovane per circa dieci minuti,
il mattino successivo al ricovero, ossia il tempo che gli è bastato per mettere
in atto la fuga dall'istituto, l'ha ritenuto costituire una grave negligenza e
ha inoltre considerato dato un nesso causale adeguato fra quel comportamento e
la morte di __________. Il Pretore ha così riconosciuto a carico dello __________
l’obbligo di risarcimento dei danni lamentati e dell'indennità per torto morale
ai sensi dell’art. 10 Lresp, ossia in misura di fr. 15'000.- per ogni genitore.
Inoltre, ha riconosciuto presenti i presupposti del torto morale anche in
merito alle prese di posizione successive alla scomparsa di __________: in
particolare le ha considerate inesatte e non giustificate da un interesse
pubblico preponderante. Ha quindi assegnando ulteriori fr. 5'000.- a ciascun
genitore.
4.Con l'appello il convenuto censura in
particolare le conclusioni tratte dal Pretore relativamente all'atteggiamento
tenuto dall'infermiere __________ cui il paziente era stato affidato il mattino
del 29 ottobre dal risveglio, e ciò sia quanto allo svolgimento dei fatti e
quindi alla sua pretesa colpevole disattenzione, sia -in particolare- in merito
al nesso causale adeguato fra quel comportamento e il susseguente esito letale.
Critica poi il riconoscimento ai genitori di __________ di indennità per torto
morale per entrambi i motivi surriferiti. Delle singole argomentazioni, così
come delle osservazioni all'appello si dirà in seguito, esaminandone il benfondato.
__________,
diversamente dai genitori totalmente soccombente in prima sede, propone appello
adesivo (art. 315 CPC). Anche dei motivi di questa impugnazione si dirà nel
seguito.
-
Prima
di affrontare il merito dell'appello principale, dev'essere osservato che esso
è presentato non dallo __________, ossia dalla parte condannata dal primo
giudice al pagamento di determinate somme di denaro ai signori __________, ma
dal __________. La questione dev'essere esaminata d'ufficio, trattandosi della
capacità processuale dell'appellante, ossia di un presupposto processuale (art.
97 CPC). Considerato che -mentre il __________e è una corporazione con
personalità giuridica propria (Häfelin/ Haller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht,
ed. 3, N. 172)- il __________ è un organo del __________, ne potrebbe
conseguire -a rigore- la carente capacità dell'appellante. Sennonché, la prassi
giudiziaria svizzera è generalmente benevola nell'ammettere atti processuali,
in sé attinenti a una corporazione di diritto pubblico, presentati formalmente
-come parte- da un'autorità facente capo alla stessa entità giuridica, purché
vi proceda nell'adempimento di un suo compito (Frank/ Sträuli/ Messmer,
Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, ed. 3, §§ 27/28, N. 21). Nel
caso concreto, rientra nei compiti del __________ di rappresentare il
__________ nei confronti della __________e, degli altri __________ e di ogni
altra autorità (art. 70 lett. h Cost TI), così che l'appello presentato
a nome dell'autorità esecutiva del __________ è processualmente ammissibile.
Pertanto anche i motivi per i quali gli attori -a loro volta- hanno convenuto
in causa il __________ e non lo __________ -rimasti peraltro incontestati- sono
indifferenti per la proponibilità della causa.
-
La
responsabilità diretta dello __________ si fonda sulla Legge sulla
responsabilità degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988
(Lresp). Per quanto concerne l'attività sanitaria (compresa quella svolta
nell'ambito __________: cfr. Messaggio alla Lresp, n. 2.7; Borghi,
Responsabilità sanitaria dell'ente pubblico nel Canton Ticino, in CFPG
n. 2, pag. 32 e segg.), l’art. 7 cpv. 1 Lresp stabilisce, come norma generale,
che l’ente pubblico è responsabile dal danno cagionato da un agente pubblico in
violazione dei compiti assegnati alla sua funzione, mentre l’art. 7 cpv. 2 Lresp
(norma speciale) prevede che, quando tali compiti attengono all’esercizio
diretto di un’attività terapeutica, l’ente pubblico risponde del danno se vi è
grave violazione delle regole dell’arte medica e se non prova che l’agente
pubblico è esente da colpa. In particolare, la norma generale istituisce una
responsabilità causale che può essere data già nel caso di violazione di un
dovere di funzione; essa non è sottoposta al requisito della gravità e può
riferirsi anche all'aspetto organizzativo, amministrativo (es. danno causato
dalla disorganizzazione di un ospedale, assenza di un medico di guardia, ecc.),
quindi può dipendere anche dall'attività di agenti pubblici non
medici (Messaggio, n. 2.7. in fine); alla stessa stregua può concernere
agenti medici, ma per questioni che non attengono all'attività terapeutica in
senso stretto (Messaggio, ibidem; Borghi, op. cit., pag. 43).
Accanto alla descritta norma generale il legislatore ha previsto solo
l'eccezione della responsabilità per attività terapeutica diretta, laddove deve
trattarsi di una grave violazione delle regole dell'arte e per la quale è
possibile la prova liberatoria. E ciò per tener conto dell'inevitabilità di un
margine di rischio legato all'attività terapeutica e alla fallibilità della
medicina (Borghi, op. cit., pag. 40); deducendosene comunque l'indicazione
di un'applicazione restrittiva di tale norma speciale per non vanificare lo
scopo della legge e per corrispondere a un giusto equilibrio fra protezione
delle vittime e tutela dell'ente pubblico (Borghi, op. cit., pag. 40 e
42), così che -con riferimento al caso in esame- la sorveglianza di pazienti,
soprattutto in caso di patologie gravi (ad esempio di cure intense) o di
pazienti suicidali, la responsabilità dello __________ attiene al campo
d’applicazione dell’art. 7 cpv. 1 Lresp (Borghi, op cit., pag. 42).
-
Questi
princìpi informativi, contrariamente a quanto sostiene l'appellante (peraltro
riferendosi alla stessa fonte dottrinale), fanno sì che la concreta fattispecie
rientri anzitutto nell'ambito della norma generale, tenuto conto come la perizia
giudiziaria non esiti ad accertare diverse violazioni dei doveri connessi con
il compito affidato genericamente alla __________ e in particolare a singoli
agenti sanitari che era quello di sorvegliare un paziente suicidale (più
precisamente in uno stato di crisi depressivo-disforica con suicidalità:
perizia __________, pag. 17) allo scopo -prima di affrontare la questione di
un'eventuale terapia- di mantenerlo in vita (perizia, pag. 28 in fine, pag. 30
e 36), ovvero mirando all'obiettivo di impedirgli di porre in atto tentativi di
suicidio. Ciò che lo psichiatra inviante, dott. __________, aveva ritenuto
possibile, ancorché come soluzione estrema (doc. 2, pag. 3), proprio per mezzo
del ricovero coatto in una struttura considerata idonea per realizzarne
l'indispensabile sorveglianza. In altre parole, l'altissimo rischio di suicidalità
presso __________ al momento del ricovero (perizia, pag. 37 e complemento di
perizia, pag. 12) avrebbe dovuto essere escluso o il più possibile contenuto
per mezzo della sua permanenza in tale struttura, mentre l'allontanamento dalla
stessa ne avrebbe, al contrario, determinato l'attualità.
La
circostanza che la __________ disponga o meno di una sezione chiusa (come già
detto, un reparto chiuso non esiste: teste dott. ), rispettivamente
che la clinica si attenga a una linea di trattamento dei pazienti scevra da
costrizioni o da condizionamenti potrebbe essere questione in sé rilevante, ma
nel contesto concreto della causa può semmai essere determinante solo per
considerare che, relativamente -o parzialmente- inadeguate le strutture (come
indica il perito giudiziario: perizia, pag. 18), sarebbe stata l'organizzazione
e la messa in opera della vigilanza da parte della clinica a dovervi supplire
con uno sforzo maggiore (perizia, pag. 36). Tanto più che nel nostro Cantone
(la questione è pacifica) la struttura per i ricoveri coatti è
l'. Altre strutture mediche possono o non possono prendere un
paziente in ricovero coatto (doc. 2). Inoltre, la __________ con i mezzi a
sua disposizione, ha concretamente assunto il compito affidatole; ma in questo
contesto il perito ritiene che i suoi agenti non abbiano comunque messo in atto
quanto indicato per sorvegliare adeguatamente il paziente, ossia per evitare
che egli si sottraesse alla loro vigilanza: in particolare e riassuntivamente
considera mancanze gravi (accanto ad altre di minore rilievo) sia il mancato
spoglio minuzioso del paziente appena ricoverato, sia la mancata perquisizione
dei suoi effetti personali (l'infermiera incaricata essendosi accontentata di
prendere in consegna ciò che le dava spontaneamente il paziente), sia la sua
carente sorveglianza diretta il mattino seguente (complemento di perizia, pag.
18 e rif. ivi). Si tratta però, per tutte, di mancanze che non possono essere
messe in relazione con un'attività terapeutica diretta (allora, poche ore dopo
il ricovero, non risulta che fosse già in atto una simile attività in favore di
__________), ma che attengono al compito generale di sorveglianza del paziente,
così che la responsabilità dello __________ -dati tutti i presupposti- si
fonderebbe per questi momenti della fattispecie sull'art. 7 cpv. 1 Lresp e non
sulla norma speciale, le negligenze riscontrate non dovendo così -contrariamente
alla tesi dell'appellante- rappresentare gravi violazioni delle regole
dell'arte medica (art. 7 cpv. 2 Lresp).
- Conclusione
che non muta nemmeno a fronte delle specifiche censure dell'appellante. Esso
sostiene tra l'altro (appello, pag. 5) che la circostanza secondo cui
l'infermiere __________ aveva perso di vista per una decina di minuti
__________ non può essere considerata un errore, per lo meno non grave poiché
ciò è accaduto a causa della necessità dell'agente di assistere
contemporaneamente un altro paziente. Sennonché, a prescindere dalla gravità o
no dall'errore (valutazione di cui è stata indicata l'irrilevanza nell'ambito
applicativo dell'art. 7 cpv. 1 Lresp), dev'essere osservato che il perito
giudiziario, considerando il comportamento dell'agente come una mancanza ai
suoi doveri, ha correttamente tenuto conto della presenza di un altro paziente:
non risulta tuttavia ciò che afferma l'appellante. Infatti, dall'istruttoria
emerge soltanto che -dopo aver parlato con __________ - quel secondo paziente
(ricoverato in altro reparto) stava (genericamente) discutendo con
l'infermiere dopo essere stato interpellato da questi per sapere se
conoscesse __________ (doc. 9, pag. 2); d'altra parte, nessuno -nemmeno
__________ - non ha mai affermato che questi avesse dovuto occuparsi di un
altro paziente per necessità relative alla sua assistenza o alla sua cura o che
comunque quel contatto avesse richiesto l'attenzione particolare
dell'infermiere, distogliendolo dalla vigilanza nei confronti di __________
(cfr. anche doc. 35, rapporto 4 novembre 1994 allegato). La considerazione del
perito sulla precedenza che l'agente avrebbe dovuto riservare al paziente posto
sotto la sua sorveglianza diretta è pertanto corretta poiché quello era -in
quel momento- il suo compito. Non va inoltre disatteso che nemmeno nelle
conclusioni il convenuto non ha mai esposto tale versione dei fatti che
rappresenta quindi -dal profilo processuale- un'inammissibile novità (art. 321
CPC).
L'appellante
censura le conclusioni del primo giudice anche riguardo al compito affidato
allo stesso infermiere, sostenendo che egli non doveva sorvegliare a vista
il paziente, ventiquattro ore su ventiquattro, così come non avrebbe
ricevuto l'ordine di rinchiuderlo in camera (a chiave), operazioni estranee ai
sistemi di cura della __________ e peraltro sconsigliate dalla psichiatria
(appello, pag. 5). Osservato di transenna come il perito non escluda -in caso
di necessità (per motivi cogenti)- che l'infermiere avesse potuto anche
rinchiudere a chiave il paziente (complemento, pag. 11), riguardo alla
continuità della sorveglianza dev'essere rilevato che, conformemente o no alle
direttive della clinica, lo stesso __________ -informato sulla suicidalità del
paziente come causa del ricovero e non stimando determinante il suo
atteggiamento collaborante poiché era possibile che fingesse (doc. 9)-
riteneva suo dovere (riferendo -parrebbe proprio- la prassi) di controllare
a vista, nel limite delle possibilità, un paziente a rischio suicidale
(doc. 9 in fine). D'altra parte, il perito, valutando il comportamento
dell'infermiere, gli rimprovera di aver perso di vista il paziente
limitatamente al tempo durante il quale questi ha organizzato e attuato la sua
fuga (perizia, pag. 31): un tempo verosimilmente breve, stimato in dieci minuti
(e non in una manciata di secondi, come afferma l'appellante) in cui è
mancata la sorveglianza imposta in particolare dalla scarsa conoscenza del
paziente, ossia necessaria fino a quando si potesse ragionevolmente
ammettere di aver stabilito un vero rapporto di fiducia; ciò che il perito
esclude essere stato possibile già in quel momento, sia a dipendenza del tipo
di paziente, sia per il limitatissimo tempo trascorso dal ricovero (perizia,
pag. 28). Inoltre, lo stesso dott. __________ dell'__________ (__________) (il
cui parere è qui invocato dall'appellante), rispondendo alla domanda se
esistesse la possibilità di limitare la libertà di movimento di un paziente,
che sia suicidale o affetto da altra patologia che lo richieda, chiudendo a
chiave la porta e le finestre della camera in cui alloggia, ha risposto che
le finestre possono essere bloccate (come lo era quella della camera occupata
da __________) e che le porte delle camere sono munite di serratura e in
caso di necessità possono essere chiuse a chiave, pur aggiungendo che tale
misura non vien mai adottata (teste __________). Egli quindi non ha escluso la
misura in quanto tale, mentre se la sua opinione riguardo all'indicazione di
procedervi (in generale o in frangenti particolari) fosse contraria a quella
del perito giudiziario, non vi sarebbe ancora motivo per il giudice di ignorare
il parere di quest'ultimo, da lui incaricato, secondo criteri di indipendenza e
di imparzialità (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 248, m. 13), proprio di
fornirgli -nella valutazione dei fatti- conoscenze speciali, segnatamente nel
campo scientifico, di cui non dispone. Ne consegue che, quando il giudice
intende scostarsi dalle conclusioni peritali, deve motivare in modo concreto e
rigoroso le ragioni del suo dissenso (Cocchi/ Trezzini, op. cit., art.
253 CPC, m. 3); ma, in concreto, l'appellante non chiede che il giudice debba
scostarsi dal parere chiaramente espresso dal perito e allora non può
pretendere che opinioni contrarie (peraltro non formalizzate come prove del
processo) prevalgano sugli accertamenti istruttori.
Rileva
ancora come non esista certezza che il giorno dei fatti fosse presente nel
reparto un infermiere supplementare, così da permettere una sorveglianza
ottimale del paziente almeno durante quelle prime ore del mattino. Sennonché
l'argomento non ha rilievo poiché è stato accertato che la fuga di __________
non è avvenuta a dipendenza di carente sorveglianza dovuta a insufficienza di
personale, ma -con riferimento all'episodio specifico- poiché l'infermiere che
ne aveva l'incarico (facente parte dell'effettivo usuale del reparto o
casualmente in esubero) non vi ha dato seguito per motivi rimasti senza
chiarimento, ma comunque non perché lo stesso agente dovesse procedere
contemporaneamente ad altro compito (doc. 9). D'altra parte, come già rilevato,
in causa la questione non è mai stata posta in questi termini; lo fosse anche
stata, vi sarebbe da chiedersi se, sulla base dell'art. 7 cpv. 1 Lresp, la
responsabilità dello __________ non sarebbe comunque data a motivo di eventuale
carente organizzazione nel reparto.
Da
ultimo, l'appellante afferma -contro ogni evidenza probatoria- che il paziente
in esame, nell'ottica generale della clinica, non rappresentava un caso di
gravità eccessiva (appello, pag. 6); e ciò per rimproverare al primo
giudice di non aver tenuto conto del fatto che quel giorno, nel reparto, era
presente un paziente più grave. Ma anche questo appunto non è determinante dal
momento che l'appellante stesso non sostiene (come non l'ha mai fatto prima)
che l'infermiere __________ sia venuto meno alla sorveglianza di __________,
dovendosi occupare del signor __________.
-
Potrebbe
invece ricadere nell'ambito della norma speciale l'attività del medico della
__________ che ha dovuto occuparsi del paziente appena ricoverato, che ha preso
atto delle indicazioni del dott. __________ a motivazione del ricovero coatto,
che ha avuto un colloquio prolungato con __________ appena giunto in clinica e
che ha dato le disposizioni per il suo accoglimento e il suo trattamento di
custodia. Al proposito il perito ha accertato a suo carico due negligenze gravi
costituenti violazione delle regole dell'arte medica: la sottovalutazione della
suicidalità del paziente al momento del ricovero e la conclusione di aver
stabilito un rapporto di fiducia con un paziente come __________ dopo un unico
colloquio (complemento di perizia, pag. 18 e rif. ivi). Fuori discussione il
rigore con cui la giurisprudenza interna ed estera giudica la responsabilità
degli agenti sanitari di fronte al trattamento di pazienti con alto rischio
suicidale (DTF 120 Ib 414), in concreto vi sarebbe spazio per
l'applicazione dell'art. 7 cpv. 2 Lresp relativamente all'agente medico; e ciò
sulla base della perizia giudiziaria e senza che all'accertata illiceità sia
stata contrapposta alcuna prova liberatoria da parte dell'ente convenuto.
-
La censura principale mossa dall'appellante concerne tuttavia il
presupposto del nesso causale adeguato fra l'evento dannoso e la negligenza
imputata dal primo giudice all'agente __________. Anche nell'ambito delle norme
cantonali in esame, un comportamento illecito comporta la responsabilità
dell'ente pubblico se l'attività dell'agente è stata determinante per
l'insorgere del danno, ossia se si pone in un rapporto di causalità adeguata
con il medesimo, laddove tale rapporto viene meno se vi è interruzione della
causalità naturale esistente (Hausheer, Unsorgfältige ärztliche Behandlung,
in Münch/ Geiser, Schaden - Haftung - Versicherung, Basilea, 1999, pag.
756).
-
L'appellante
sostiene anzitutto che la fuga della giovane vittima dalla __________ non è
stata causa del suo decesso, tenuto conto come -all'interno della struttura o
fuori- sarebbe scientificamente provato che un paziente suicidale riesce in ogni
caso a mettere in atto i suoi propositi (appello, pag. 6 in fine). Orbene,
prescindendo da ogni considerazione sulla verità dell'asserzione e soprattutto
sull'ovvietà dell'obbligo (anzitutto etico) di ogni agente o struttura
sanitaria di offrire cura e assistenza anche agli ammalati con prognosi
sfavorevole, dev'essere condivisa la conclusione del Pretore così come
formulata in sentenza secondo cui, se è vero che il giovane paziente avrebbe
potuto togliersi la vita anche all'interno della __________, nelle modalità
in cui purtroppo ciò è avvenuto, la fuga permessa dalla distrazione
del sorvegliante risulta causa imprescindibile del suicidio (sentenza,
cons. 4 in fine). Considerazione corretta sia perché non è contestato che il
ricovero presso la __________ era avvenuto per prevenire o almeno contenere il
rischio di suicidio, sia perché si deve ragionevolmente supporre che la
__________ e i suoi agenti hanno accolto il paziente e hanno posto in atto la
sua sorveglianza, ritenuta l'efficacia della stessa come mezzo per evitare il
medesimo rischio e sia ancora perché il nesso causale adeguato va valutato con
riferimento alla fattispecie concreta e non genericamente o sulla base di
ipotesi (Hausheer, op. cit., ibidem; DTF 112 II 442).
L'appellante
rileva poi, in particolare, la conclusione del primo giudice secondo cui
__________, forzando l'armadio della camera per ricuperare i propri abiti
indossati al momento della fuga, ha interrotto il nesso causale in relazione
all'operato dell'infermiera __________ (che si era occupata, la notte del
ricovero, di farlo coricare). Ritenendo che ogni elemento della
catena causale deve trovarsi in un rapporto di adeguanza con l'anello
successivo (appello, pag. 7), l'accertata interruzione deve così concernere
anche l'operato dell'infermiere __________, dal momento che la forzatura
dell'armadio è avvenuta dopo che il paziente si era allontanato dal
sorvegliante. Sennonché quest'assunto tenta di stravolgere i fatti così come
accaduti. Infatti, __________ non ha dovuto mai occuparsi degli effetti
personali del paziente (egli aveva soltanto controllato che fossero al
sicuro nell'armadio chiuso a chiave: doc. 9), così che il ricupero dei medesimi
ad opera del paziente affidatogli, forzando l'armadio, non ha nulla a che
vedere con l'attività da lui svolta nella fattispecie poiché la circostanza può
sollevare dalla responsabilità solo l'agente cui era toccato il compito (la
sera, quindi anteriormente alla fuga) di riporre gli abiti del paziente in modo
tale che egli non potesse disporne liberamente. In altre parole, accertata la
manomissione dell'armadio da parte del paziente, si può concludere -come ha
fatto il Pretore- alla correttezza dell'agire dell'infermiera di notte. Ciò che
non può evidentemente concernere ciò che è successo il mattino seguente.
L'appellante
-sempre con riferimento alle conclusioni del Pretore relative all'infermiera
__________ - nega l'esistenza del nesso causale adeguato anche a dipendenza del
tempo trascorso fra la fuga di __________ e il momento del suo decesso.
Sennonché, anche questo argomento dell'appello si fonda su un equivoco:
infatti, a fronte del rimprovero rivolto all'infermiera di non aver perquisito
adeguatamente gli effetti personali del paziente e quindi di essersi posta
nella condizione di non rinvenire la sostanza stupefacente che gli sarebbe
servita per togliersi la vita, il Pretore -tra l'altro- rileva l'accennato
lasso di tempo per affermare che, durante il medesimo, __________, nel caso in
cui non avesse già su di sé quella sostanza, avrebbe avuto tempo sufficiente
per procurarsela. Nulla di più e nulla che possa concernere l'agire di
__________ per gli stessi motivi esposti al capoverso precedente. Comunque, è
opportuno osservare che la circostanza secondo cui il decesso è avvenuto almeno
dodici ore dopo la fuga non interrompe in sé il nesso di causalità: il
trascorrere del tempo (concretamente, peraltro, breve) non è infatti elemento
idoneo a tal fine (Brehm, in Comm. di Berna, art. 41 CO, N. 127).
Si deve
così concludere, negando rilevanza alle censure dell'appellante, che la
conclusione del Pretore quanto al nesso causale adeguato è corretta, senza
dover ricorrere agli argomenti sviluppati dalle parti appellate che considerano
nel complesso le mancanze professionali rilevate dal perito a carico dei
diversi agenti della ___come atte a configurare una fattispecie di negligenza
organizzativa a livello di coordinazione e di collaborazione presso il reparto
che ha assunto il ricovero del paziente.
- L'art.
10 Lresp prevede che nel caso di morte di una persona o di lesione corporale,
l'ente pubblico, tenuto conto delle particolari circostanze, può essere
obbligato a versare al danneggiato o ai suoi congiunti un'equa indennità
pecuniaria a titolo di riparazione, in quanto l'agente pubblico abbia agito con
colpa. Il Pretore ha riconosciuto a ciascun genitore di __________ la somma di
fr. 15'000.- a tale titolo, ammettendo a loro carico grave sofferenza per la
perdita del figlio e colpa da parte dell'infermiere __________. Al proposito ne
ha verificato entrambi i presupposti: soggettivamente, la capacità di
discernimento dell'agente e, oggettivamente, la mancanza accertata a suo
carico, ossia un comportamento che sicuramente non è stato quello che ci si
poteva ragionevolmente aspettare da lui in quel momento (sentenza, pag. 13
in fine). La censura appellatoria su questo punto della decisione impugnata non
concerne l'importo del credito (che quindi non v'è motivo di verificare), ma il
presupposto della colpa, insistendo sul particolare (mai posto in
discussione né dalla parte __________, né dal perito: appello, ad 5)
che l'infermiere non aveva potuto dar seguito completamente al suo compito di
sorveglianza, non per essere stato distratto da un altro paziente, ma per
essersi dovuto occupare della sua cura. Sennonché questo aspetto della
fattispecie è già stato qui esaminato in connessione con il presupposto
dell'illiceità (segnatamente sub 8, cpv. 1), giungendo alla conclusione che
l'argomento d'appello costituisce fatto nuovo, l'eccezione non essendo mai
stata presentata dal convenuto. Né si capisce perché gli attori avrebbero
potuto mettere in dubbio un fatto non addotto, né perché il perito avrebbe
dovuto tener conto di un elemento ignoto alla contestazione in quanto assente
dal materiale processuale. L'unico motivo d'impugnativa appare pertanto
irrilevante per scardinare le corrette conclusioni del primo giudice.
Comunque,
per quanto qui esposto, è escluso che la fuga posta in atto da __________,
poche ore dopo il ricovero e con una certa facilità, sia attribuibile a sole
carenze organizzative della ___(cfr. al riguardo DTF 112 Ib 332 - 333).
-
Il
Pretore ha riconosciuto a ogni genitore anche la somma di fr. 5'000.-, sempre a
titolo di riparazione morale, ma sulla base dell'art. 11 cpv. 2 Lresp, ossia
per lesione della personalità. In particolare, il primo giudice, riferendosi ai
presupposti d'applicazione dell'art. 49 CO, ha considerato lesivo della
personalità degli attori e più specificatamente del loro sentimento di pietà
filiale il comunicato stampa emanato dalla direzione dell'OSC in data 11
novembre 1994 (doc. 22), in particolare laddove afferma -contrariamente alla
verità- che il certificato per l'ammissione precisa anche una problematica
di tossicomania che i nostri medici hanno accertato essere iniziata in età adolescenziale.
Testo che il Pretore ha ritenuto aver voluto pubblicamente far apparire il
suicidio della vittima come normale e logica conseguenza di una tossicomania di
lunga data. Ricordando, a proposito dell'art. 28 cpv. 2 CC, che un attacco alla
personalità è illecito a meno che non sia giustificato dal consenso della
vittima, da un interesse pubblico o privato preponderante, o dalla legge, il
primo giudice ha in particolare escluso la giustificazione dell'interesse pubblico
preponderante. In particolare ha ritenuto che se questa situazione avrebbe
potuto essere data in relazione al testo complessivo del comunicato, inteso
alla difesa dell'__________ e dei suoi operatori per correggere l'impressione
pubblicamente offertane dagli attori, essa non si giustifica in merito alla
frase menzionata. Oltre poi all'inesattezza del fatto riportato, il primo
giudice ha ritenuto data anche la colpa degli agenti dell'__________ nella
diramazione del comunicato, non essendovi dubbi che ci si poteva e doveva
ragionevolmente aspettare da loro un'analisi un po' più dettagliata della
questione, cercando magari delle conferme in più, prima di uscire con un
comunicato stampa contenente delle palesi inesattezze concernenti la sfera
privata di una persona (sentenza, pag. 16).
-
L'appellante,
non discutendo nemmeno subordinatamente l'importo dell'indennità riconosciuta,
impugna questa parte della decisione pretorile sotto molteplici aspetti. Con
riferimento puntuale a emergenze processuali sostiene che ormai da anni
__________ soffriva di grave tossicodipendenza, mentre afferma che, a fronte di
questa situazione, la valutazione del comunicato stampa litigioso effettuata
dal Pretore è arbitraria: i fatti espostivi sarebbero veri, così che il comunicato
risulterebbe del tutto corretto. Ne deduce, stando cosi le cose, che l'immagine
della vittima non ne è risultata danneggiata, imputando per contro agli attori
di avere dato il figlio in pasto all'opinione pubblica, facendo
presentare da un deputato in Gran Consiglio un'interpellanza urgente e facendo
pubblicare su un quotidiano una lettera aperta in cui accusavano la __________
per la morte del figlio (doc. G8). Assevera anche che il comunicato era
necessario, in ossequio a quanto prescritto dall'art 57 della Legge sul Gran
Consiglio e sui rapporti con il __________, anche a difesa dell'interesse
pubblico preponderante (appello, ad 6.4). Infine, reputa inesatto che lo
__________ avrebbe negato ogni altra forma di riparazione: semmai le trattative
sarebbero sfumate a causa dell'atteggiamento di __________, padre di
__________, il quale ha condotto anche in sede giudiziaria una crociata contro
i sistemi di cura della __________.
A ben
vedere, il comunicato stampa in esame non è il primo atto pubblico
dell'autorità sulla fattispecie, ma segue di tre giorni la risposta data in
Gran Consiglio l'8 novembre 1994 dell'allora direttore del __________,
__________, all'interpellanza __________ (doc. F e 16), dove -per quanto
risulta dalla trascrizione ufficiale dei lavori (doc. F1)- il magistrato aveva
affermato tra l'altro, descrivendo la fattispecie, che il giovane aveva mancato
un appuntamento con il suo medico curante per disintossicarsi e che la
diagnosi effettuata al momento del ricovero coatto parlava anche di una
tossicomania che durava da dieci anni, cioè dall'età di 14 anni, con hashish,
cocaina ed eroina. Aspetto informativo che aveva avuto rilievo immediato
sulla stampa (cfr. doc. G6, G7) e che era stato la causa dichiarata della
lettera aperta dei signori __________ (…mio figlio non era un drogato…).
D'altra parte, l'invocata norma di legge (che si limita a dare la definizione
di "interpellanza" e a indicare i criteri procedurali per la sua
risposta da parte del __________) non può costituire né valido motivo per
diramare un comunicato stampa, né base sostanziale per verificare la presenza
di un interesse pubblico prevalente sulla tutela della personalità di privati.
Determinante ai fini del presente giudizio è così la questione della presenza
di una lesione della personalità e dell'illiceità della pubblicazione (art. 28
cpv. 2 CC), laddove il primo presupposto è dato già a dipendenza del fatto che
vengano divulgate informazioni sulla sfera intima di una persona, come -in
particolare- quelle contenute nella cartella clinica di un paziente (Meili,
in Comm. di Basilea, art. 28 CC, N. 24 e 25; DTF 119 II 225); con
riferimento al caso concreto, non sarebbe quindi necessario che l'informazione
fosse anche errata nel contenuto o desse dei fatti un'impressione distorta,
fattispecie che comunque, può rappresentare -di per sé- lesione della
personalità (Meili, op. cit., ibidem, N. 43).
- Nelle
proprie censure l'appellante, sostenendo la verità dell'asserita tossicomania
della vittima accertata dai medici della __________ come iniziata in età adolescenziale,
correttamente cita diversi riscontri istruttori che, in buona sostanza,
legittimerebbero il testo litigioso in base alla fedefacenza del suo contenuto.
Orbene, senza dover verificare nel dettaglio le prove indicate, va osservato
che esse si suddividono sostanzialmente in tre gruppi: le prove relative agli
accertamenti del dott. __________ (primo rapporto e complemento d'anamnesi:
cfr. la cartella clinica doc. 35, rispettivamente doc. 6; scritto 11 novembre
1994 all'__________: cfr. doc. 35, rispettivamente doc. 6; verbale: doc. 7;
rapporto di polizia: doc. 8; teste __________), le ammissioni dei genitori
della vittima, rese in diversi verbali, e le indicazioni dello psichiatra
curante, dott. __________. Se, per quanto riguarda gli interrogatori di
__________ e di __________, si deve concludere che essi riferiscono più che
altro i timori dei genitori sull'uso di hashish da parte del figlio in età
scolastica, mentre confermano recenti "assaggi" di droghe più pesanti
(doc. 18, 19 e 20), il dott. __________ -pur ammettendo che nel paziente vi era
una tossicomania, in particolare da hashish e ultimamente anche da
elementi più forti (doc. 2)- ha confermato che non è stato questo il motivo
che l'ha indotto a decidere il ricovero coatto del giovane: Devo ripetere
che la patologia fondamentale che ha causato il ricovero di _____ era questo
stato depressivo-disforico con manifesta suicidalità (doc. 2 e doc. 23).
Ciò che il perito ha ritenuto emergere in modo chiaro dal certificato
d'accompagnamento del paziente all'atto del ricovero presso la __________ dove
l'informazione riguardante la tossicomania è indicata da ultimo, dopo la
patologia che ha indotto al ricovero (Ricovero …per uno stato ecc.) e
dopo la descrizione della personalità del paziente (doc. 5; perizia, pag. 11).
Restano gli accertamenti del dott. , ossia ciò che egli ha udito dal
paziente nell'unico colloquio avuto con lui, la notte del ricovero, che egli ha
oggettivizzato: procedere che però il perito valuta essere stato un errore
dell'arte medica già a dipendenza del fatto che il medico della __________ ha
fatto proprio il parlato del paziente -che avrebbe potuto facilmente costituire
una simulazione- senza rispettare la valutazione del dott. __________ (perizia,
pag. 32; complemento, ad 12). In altre parole, pur non potendo negare
l'esistenza di una problematica legata all'uso di stupefacenti, resta il fatto
che, dopo gli articoli di stampa che indicavano la causa del decesso di
__________ (allora invero non identificabile dal lettore, ma solo in seguito)
nell'assunzione di una dose eccessiva di stupefacenti (doc. G1, G2 e G5) e dopo
la risposta in Gran Consiglio dell'on. __________ -di cui si è già detto- che
rilevava la tossicomania del giovane paziente (doc. F1), il comunicato stampa -ancorché
verosimilmente condizionato dalle critiche pubbliche dei signori __________ all'
- invece di chiarire la fattispecie (come deve fare un ente pubblico quando
ritiene sia il caso di diffondere informazioni ufficiali), ha fornito
un'immagine falsa dei fatti. E ciò non solo -riferendo dati riservati contenuti
nella cartella clinica del paziente- per aver sottolineato l'aspetto della
tossicomania con l'aggiunta del dettaglio (peraltro contestato) del generico
inizio della dedizione in età adolescenziale, ma per aver voluto sottacere che
il ricovero era avvenuto a causa di una patologia grave, ben diversa dall'asserita
tossicodipendenza. Con il risultato -che è poi quello indicato dal Pretore- di
aver offerto pubblicamente di __________ l'immagine di un tossicomane di
lunga data il cui suicidio non era che la normale e logica conseguenza
di questo stato (sentenza, pag. 15), sicuramente lesiva della sua
personalità.
Quanto
alla legittimità del comunicato, in conformità con le conclusioni pretorili, ci
si può astenere dall'accertare se la situazione creatasi avesse messo l'ente
pubblico nella situazione di dover chiarire la fattispecie, dal momento che -anche
qui in sintonia con le conclusioni del Pretore- la giustificazione
dell'interesse pubblico prevalente non regge a fronte della distorsione dei
fatti che risulta dal testo controverso. In altre parole, l'ente pubblico non
può invocare il diritto di tutelare la verità con prese di posizione pubbliche
oggettivamente e gravemente scorrette (cfr. Geiser, Persönlichkeitsschutz,
in SJZ 1996, pag. 77, 2.9.) poiché una lesione della personalità, per
principio, non è considerata illecita solo se rappresenta il mezzo idoneo per
raggiungere uno scopo giusto (Pedrazzini/ Oberholzer, Grundriss des Personenrechts,
ed. 3, pag. 144).
Quanto
poi all'appunto dell'appellante che gli attori non avrebbero accettato altra
riparazione della lesione subita, si rinvia alla lettera dell'art. 11 cpv. 2 Lresp
che permette di ottenere come riparazione morale una somma di denaro da parte
dell'ente pubblico, salvo il caso in cui la lesione non sia stata riparata
in altro modo. Ciò significa -con riferimento alla norma federale
corrispondente- che non deve essere intervenuta con successo altra forma di
riparazione, come la ritrattazione di dichiarazioni lesive della personalità,
la condanna penale dell'agente, rispettivamente -da parte di questi- ogni
sforzo inteso alla riparazione del leso, ecc. (Brehm, op. cit., art. 49
CO, N. 7 e segg.). Per contro, l'appellante allude al fallimento di trattative
per una composizione bonale sulla base di un importo valutario: ciò che non
rappresenta un altro modo di riparazione. Né gli atti della causa si scostano
da simile tipo di trattativa (doc. C e D).
- Con
l'appello adesivo __________ i ritiene che il Pretore abbia disatteso la
presenza dei presupposti per riconoscere anche a lui un'indennità per torto
morale subito per la morte del fratello (ad 1). Il primo giudice infatti ha
negato a questo attore la legittimazione attiva per proporre in giudizio la
domanda controversa, rimproverando agli attori di non aver provato la
convivenza tra i fratelli e tantomeno un legame fra loro di particolare
intensità. A ragione __________ sostiene essere pacifica la circostanza che
egli vivesse a __________o con i genitori, poiché controparte non l'ha mai
contestata. Infatti, il convenuto, negando la legittimazione attiva
dell'appellante (adesivamente) a chiedere qualsiasi indennità per torto morale,
mette esclusivamente in rilievo i rapporti turbati fra loro. Orbene, se la
dottrina si esprime con cautela a proposito del diritto del fratello
superstite, essa fa comunque riferimento alla giurisprudenza federale secondo
cui un'indennità può essere riconosciuta anche solo a fronte della convivenza
dei fratelli (Brehm, op. cit., art. 47 CO, N. 153; DTF 89 II 400
- 401); in assenza di tale presupposto, dev'essere provato un legame affettivo
tale che la sua rottura abbia causato presso il fratello superstite una sofferenza
d'intensità eccezionale: si tratta quindi di presupposti non cumulativi.
Nella
sentenza impugnata il diritto controverso è negato dal Pretore già sulla base
della circostanza che il mese prima del decesso, __________ avesse locato un
appartamento con la sua ragazza __________, lasciandolo in seguito unicamente
per conflitti con quest'ultima (sentenza, pag. 6). Orbene, sul fatto che il
fratello __________ (allora __________enne poiché nato nel __________6: doc.
18) abitasse con i genitori non v'è prova apodittica, ma sufficienti indizi:
risulta infatti che la sera del 25 ottobre 1994, verso le 22.30 la signora
__________ fosse andata fuori col cane, accompagnata da __________,
rispettivamente che il giorno successivo ____ le avesse chiesto a che ora
rientrasse __________ (cfr. doc. 18, pag. 4). Nulla di più, ma comunque nemmeno
alcunché in senso contrario, ossia a dimostrazione che il figlio minore della
famiglia __________ abitasse fuori casa a quell'età. D'altra parte, l'episodio
addotto dal primo giudice a carico di __________ e durato forse meno di un mese
(teste __________), a ben vedere, dev'essere considerato nell'ambito della sua
movimentata (e tormentata) esistenza, descritta nei suoi risvolti pratici dal
padre __________ (doc. 18); in particolare, l'assenza di poche settimane dal
domicilio dei genitori è ben lontana dal costituire un proprio focolare (getrennte
Haushalte: Brehm, op. cit., ibidem, N. 154; son propre foyer
: DTF cit.), ciò che presuppone ben altre intenzioni, mentre sul carattere
di quella breve convivenza valga la testimonianza di __________ laddove
riferisce delle comuni esperienze con stupefacenti, della sua relazione -nata
in quel periodo- con un altro giovane, della lite con __________ e del suo
allontanamento dalla casa di __________ per tornare, purtroppo per pochi
giorni, nell'ambito famigliare. V'è pertanto motivo di accogliere l'appello
adesivo, non imponendosi una verifica della somma richiesta, non contestata nel
suo ammontare.
- In
conclusione, l'appello principale dev'essere respinto, mentre si accoglie
l'appello adesivo, modificando di conseguenza la sentenza impugnata, anche in
merito alla ripartizione della tassa di giustizia e al carico delle ripetibili.
Motivi per i quali,
richiamati per le spese l'art. 148 CPC, la LTG e
la TOA
pronuncia:
I. L'appello
dello __________ è respinto.
II. L'appello
adesivo di __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 13 novembre 2001 del Pretore del distretto di
Bellinzona è così riformata:
- La
petizione 12 luglio 1996 di __________, __________ e __________ è accolta.
Lo
__________ in __________ è condannato a pagare:
-
ai
signori __________ ed __________, la somma di fr. 53'666.45 oltre interessi al
5% dal 29 ottobre 1994 e
-
al
signor __________, la somma di fr. 5'000.- oltre interessi al 5% dal 29 ottobre
-
La
tassa di giustizia di fr. 1'500.- e le spese di fr. 30'000.-, con saldo da
anticipare dagli attori, sono poste a carico del convenuto che, inoltre,
rifonderà agli attori la somma di fr. 5'000.- a titolo di ripetibili.
III. Le
spese e la tassa di giustizia dell'appello principale, per complessivi fr.
1'500.-, anticipati dallo __________, restano a suo carico. Esso verserà
inoltre ai signori __________ ed __________ l'importo di fr. 2'000.- a titolo
di ripetibili.
IV. Le
spese e la tassa di giustizia dell'appello adesivo, per complessivi fr. 200.-,
anticipate da __________, sono poste a carico del convenuto. Esso verserà
inoltre alla controparte l'importo di fr. 400.- a titolo di ripetibili.
V. Intimazione: -
Comunicazione
della Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale di
appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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