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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2001.57
Data decisione, Autorità:
18.07.2001, IICCA
Incarto n.
12.2001.00057
Lugano
18 luglio
2001/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. DI.2000.00233
della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 27 novembre 2000
da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
in materia
di contratto di lavoro (licenziamento immediato) che il Pretore, con sentenza
23 marzo 2001, ha accolto condannando la convenuta a versare all'istante gli
importi di fr. 16'500.-- a valere quale salario lordo dovuto e di fr. 3'300.--
a titolo d'indennità per licenziamento ingiustificato.
Appellante
la ditta convenuta la quale, con appello 6 aprile 2001, chiede la riforma del
primo giudizio nel senso di respingere le pretese della controparte;
quest'ultima, con osservazioni 11 aprile 2001, postula la reiezione
dell'appello e la conferma del primo giudizio.
Letti
ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Considerato
in
fatto ed in diritto:
- L'istante, impiegata presso la convenuta quale operaia dal gennaio
1997, è rimasta assente dal lavoro, per malattia certificata da attestati
medici, a far tempo dal 3 ottobre 2000.
Con
lettera 23 ottobre 2000 la datrice di lavoro l'ha licenziata immediatamente per
motivi gravi così specificati in quello scritto: "Dal 3 ottobre 2000
lei è assente dal posto di lavoro causa malattia, malgrado ciò lei si è recata
giornalmente a fare le pulizie presso il __________ come abbiamo potuto constatare
a diverse riprese" (cfr. doc. A).
- Con
l'istanza che ci occupa la dipendente - argomentando che la sua presenza presso
il __________ era dovuta ad una prova in funzione di una sua possibile
assunzione quale ausiliaria per le pulizie dopo la cessazione del lavoro presso
la convenuta, impostole da un'allergia professionale all'origine dell'assenza
per malattia - ha contestato il licenziamento per cause gravi ed ha chiesto il
pagamento del salario sino al termine di disdetta ordinario ed un'indennità ai
sensi dell'art. 337c cpv. 3 CO. Ha pure eccepito la tardività del provvedimento.
La
ditta convenuta si è opposta alle domande di controparte confermando che,
durante il periodo di malattia della quale non conosceva gli estremi, l'istante
è stata vista recarsi ripetutamente a lavorare presso l'esercizio pubblico
Bavarese e più precisamente nei giorni 11, 12, 13, 16, 17, 19 e 20 ottobre. Da
questi fatti discenderebbe la legittimità del licenziamento risultando
insostenibile il proseguimento dei rapporti di lavoro.
-
Il
Pretore, con la sentenza impugnata, ha ritenuto che il licenziamento fosse
stato pronunciato tardivamente poiché la datrice di lavoro era a conoscenza dei
motivi su cui si fonda il provvedimento già il giorno 13 ottobre o al più tardi
il successivo 16 ottobre. In ogni caso ha ritenuto ingiustificato, anche nel
merito, il licenziamento poiché l'istante non ha svolto una vera e propria
attività lavorativa. Ha così condannato la convenuta a versare all'istante il
salario per cinque mesi poiché, trovandosi la dipendente in malattia, la
disdetta ordinaria non avrebbe esplicato effetto prima che fosse trascorso tale
periodo di tempo ed un'indennità, per licenziamento ingiustificato, pari ad una
mensilità di salario, tenuto conto della concolpa dell'istante che avrebbe
dovuto avvertire la datrice di lavoro delle sue intenzioni.
-
Con
l'appello la ditta convenuta ribadisce che l'istante ha svolto veri e propri
lavori di pulizia presso il __________ contravvenendo, con il suo
atteggiamento, al dovere di diligenza e di fedeltà nei confronti del datore di
lavoro e che il licenziamento del 23 ottobre 2000 è stato notificato
tempestivamente, immediatamente dopo aver avuto la certezza, il 20 ottobre,
dell'atteggiamento anticontrattuale della controparte.
Con
le osservazioni all'appello l'istante rileva come la sentenza pretorile non si
presta ad alcuna censura poiché non erano date cause tali da giustificare un licenziamento
immediato e senza preavviso, per di più tardivo. La datrice di lavoro avrebbe
piuttosto dovuto riprendere la dipendente, per il suo atteggiamento ritenuto
scorretto, con un formale avvertimento.
-
Se
si mette in relazione il contenuto della lettera di disdetta del 23 ottobre
2000 (doc. A) con le argomentazioni a sostegno del licenziamento immediato che
la convenuta ha espresso in occasione dell'udienza di discussione del 20 dicembre
2000 si arriva alla scontata conclusione, come ha fatto il Pretore, che il
licenziamento è tardivo. Infatti, se l'istante è stata vista recarsi a lavorare
presso il ristorante Bavarese già a far tempo dall'11 ottobre e per i giorni
successivi è indubbio che attendere 12 giorni per decidersi a licenziare la
dipendente sia un tempo d'attesa troppo lungo. Questo perché la continuazione
del rapporto contrattuale per un tempo superiore a un breve periodo di
riflessione viene, di fatto, a escludere l'esistenza di una situazione di
gravità tale da rendere intollerabile la continuazione del contratto fino al
prossimo termine di disdetta ordinaria: ciò comporta perciò la perenzione del
diritto di pronunciare la disdetta per motivi gravi (DTF 97 II 146; 75
II 322; II CCA 12 marzo 1998 in re N./V. SA, 27 giugno 1997 in re B./I.
SA; Rehbinder, Berner
Kommentar, n. 16 ad art. 337 CO; Decurtins,
Die fristlose Entlassung, Muri, 1981, pag. 37). Univocamente dottrina e giurisprudenza
considerano che il termine per notificare formalmente la disdetta immediata
dev'essere di regola limitato a 2 o 3 giorni, ossia al tempo necessario per
chiarire la fattispecie e per valutarne la portata (Rehbinder, opera citata, ibidem; Decurtins, opera citata, ibidem; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag,
-
edizione, n. 10 ad art. 337 CO; JAR 1990, pag. 272).
-
Se
invece si analizza la deposizione del teste __________ si raggiunge la convinzione che il fatto di affermare che la dipendente
aveva lavorato presso altri durante il periodo di malattia, già da più di dieci
giorni prima l'invio della lettera di licenziamento, è solo la deduzione logica
del fatto di averla vista, per la prima volta, effettivamente eseguire lavori
di pulizia il 20 ottobre e quindi ricollegare la stessa attività a tutti i
giorni precedenti durante i quali l'istante era stata vista nel locale od
uscire dallo stesso. La qual cosa significa però che già il 9 ottobre (cfr.
deposizione __________) ed in seguito per tutti i giorni feriali successivi, la
datrice di lavoro ha avuto il sospetto che il comportamento dell'istante
potesse essere censurabile e passibile eventualmente anche di licenziamento.
In
questi casi il datore di lavoro ha il dovere di chiarire diligentemente la
fattispecie per corroborare l'iniziale motivo di sospetto (JAR 1990,
272) ed il tempo necessario per tale accertamento non può avere quale
conseguenza la tardività della disdetta per gravi motivi (JAR 1990,
251), mentre la violazione di tale dovere comporta la perdita del diritto al licenziamento
(Rehbinder, opera citata,
n. 16 litt. b ad art. 337 CO).
Ora,
nel caso concreto, i responsabili della società convenuta hanno avuto un
comportamento assolutamente passivo, limitandosi a controllare la presenza,
giorno dopo giorno per una decina di giorni, dell'istante presso il __________
ed attendendo l'evolversi degli eventi. Di fronte al sospetto suscitato
dall'agire dell'istante essi avrebbero dovuto invece, per rendersi zelanti nel
chiarire la fattispecie ed accertare il reale motivo della presenza della
dipendente presso l'esercizio pubblico, agire con immediatezza convocando la
dipendente per ottenere le spiegazioni del caso. Quindi non può essere decisivo
il fatto che il licenziamento è stato comunicato un paio di giorni dopo aver
visto che l'istante eseguiva una prestazione lavorativa presso terzi, in un
periodo di malattia, quanto piuttosto la circostanza che la convenuta ha
ingiustificatamente tardato, dopo la nascita del sospetto di un comportamento
passibile di disdetta immediata, nello svolgimento delle proprie indagini e
nell'affrontare la questione con la dipendente. La stessa ditta convenuta,
nell'appello (punto 4 in fine), fornisce la prova del suo ritardo nell'interessarsi
concretamente per delucidare i fatti quando afferma che era intenzione dei suoi
responsabili parlare direttamente con la dipendente, per chiarire la
situazione, al suo rientro sul lavoro (fatto poi non verificatosi) il giorno 23
ottobre 2000.
In
queste circostanze il diritto di pronunciare il licenziamento in tronco è perento
e su questo punto la sentenza pretorile va confermata.
- L'appellante
contesta anche l'applicabilità dell'art. 337c cpv. 3 CO in funzione del quale
il primo giudice ha riconosciuto all'istante un'indennità di fr. 3'300.--, pari
ad uno stipendio mensile, per licenziamento ingiustificato. Argomenta, al proposito,
che appare evidente la colpevolezza dell'istante che ha lavorato durante il
periodo di malattia. La censura può essere respinta con il semplice rinvio,
quando sono dati i presupposti di un licenziamento ingiustificato come in
concreto, all'ampio potere di apprezzamento conferito al primo giudice dal
legislatore (DTF 116 II 300) che non risulta abusato a danno della
convenuta poiché, nella determinazione di questa indennità, si è tenuto conto della
scorrettezza dell'istante nel non avvertire la datrice di lavoro della
situazione contingente cui era confrontata. Inoltre l'esenzione dal corrispondere
l'indennità entrerebbe in linea di conto solamente nel caso, che qui non
ricorre proprio per la mancanza di una diligente e puntuale verifica dei
sospetti da parte della datrice di lavoro, dell'assenza di una sua colpa (DTF
120 II 247, 116 II 300; JAR 1991, pag. 276; Honsell/Vogt/Wiegand, Commentario basilese, 1996, n. 3
ad art. 337c CO).
Anche
su questo punto l'appello va respinto.
Per i
quali motivi
dichiara
e pronuncia:
-
L'appello 6 aprile 2001 di __________ è respinto.
-
Non
si prelevano tasse o spese di giustizia. L'appellante rifonderà a controparte
fr. 500.-- per ripetibili d'appello.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Bellinzona, Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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