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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2001.58
Data decisione, Autorità:
18.06.2001, IICCA
Incarto n.
12.2001.00058
Lugano
18 giugno
2001/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nelle cause CN.2000.00096 e
CN.2000.00112 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa da
rappr. dall' avv. __________
contro
rappr. dallo studio legale __________
in materia di riconoscimento di sentenza estera ai
sensi della Convenzione di Lugano che il Pretore, con decisioni 23 novembre
2000 e 22 dicembre 2000 (intimate il 9 marzo 2001), ha accolto riconoscendo
l'exequatur a due sentenze 10 dicembre 1998 e 17 marzo 1999 della High Court of
Justice, Chancery Division, Londra sino a concorrenza di Fr. 10'000'000.- la
prima e con estensione di ulteriori Fr. 10'000'000.- la seconda, entrambe
accompagnate dall'adozione, quale provvedimento conservativo giusta l'art. 39
CL, del pignoramento provvisorio dei beni del convenuto.
Ed ora sull'opposizione all'exequatur presentata, ai
sensi dell'art. 36 CL, dal convenuto in data 9 aprile 2001 con pedisseque
domande di revoca immediata del pignoramento provvisorio, di cauzione
processuale e di garanzia per risarcimento danni.
Sentite le parti all'udienza di discussione del 22
maggio 2001 durante la quale è stato completato il contraddittorio riguardante
le domande di revoca della misura conservativa, di cauzione processuale e di
prestazione di garanzia e dovendosi giudicare limitatamente a tali domande.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di
causa.
Considerato
in fatto ed in diritto
- L'istante
chiede la revoca dei provvedimenti conservativi poiché la Svizzera non ha
alcuna legge di applicazione che specifichi quali siano i provvedimenti da
adottare in concreto e nemmeno - in occasione della revisione della LEF,
successiva alla ratifica della CL - vi si è provveduto, avendo il legislatore
rifiutato di introdurre un nuovo motivo di sequestro fondato sull'art. 39 CL.
1.1 L'art. 39 CL prevede che, in pendenza del termine per proporre
l'opposizione di cui all'art. 36 CL e fintanto che non sia stata adottata una
decisione definitiva, si può procedere solo a provvedimenti conservativi nei
confronti della parte contro cui è chiesta l'esecuzione. Questa norma non
prevede quali siano i provvedimenti da adottare e le modalità della loro
esecuzione. Per tali questioni, così come per ogni altra non regolata in modo
uniforme dalla stessa CL, il giudice nazionale non può che applicare le
disposizioni pertinenti del proprio diritto processuale nazionale (sentenza
della Corte comunitaria del 3 ottobre 1985 nella causa 119/84 __________ e
__________ c. __________; DTF 126
III 438). Mancando tali disposizioni spetta al giudice colmare la lacuna (Donzallaz,
L'application de l'art. 39 CB/CL en Suisse: le Tribunal fédéral ne descend pas
dans l'arène (ATF 126 III 438) in SJZ 2001, 49) secondo l'art. 1 cpv. 2 e cpv.
3 CC.
Al proposito
la dottrina svizzera è divisa e le giurisprudenze cantonali non sono uniformi,
ma non per questo si deve pensare che non sia possibile in Svizzera, già
attualmente, far rispettare il dettato convenzionale. Ve ne è del resto
l'obbligo.
Ed allora
ha agito secondo le sue competenze e le sue prerogative il Pretore che ha
ordinato, quale misura conservativa dell'art. 39 CL, il pignoramento
provvisorio dell'art. 83 cpv. 1 LEF che lo stesso Tribunale federale ha
considerato ammissibile (DTF 126 III 438). In tal modo il Pretore ha
adottato uno strumento che consente di evitare che la parte nei cui confronti è
chiesta l'esecuzione disponga nel frattempo dei suoi beni, in modo da rendere
infruttuosa, se non impossibile, la futura esecuzione e che è lo scopo dell'art.
39 CL.
La
domanda di revoca del provvedimento conservativo deve così essere respinta.
1.2 Ci si
potrebbe anche chiedere se la domanda di revoca del provvedimento del
pignoramento provvisorio sia proponibile in questa sede.
Infatti,
l'art. 39 CL afferma che la decisione che accorda l'esecuzione
"implica" l'autorizzazione a procedere a provvedimenti conservativi
evidenziando (come si afferma nella sentenza 3 ottobre 1985 della Corte
comunitaria in re __________ e __________ c.
__________) che è escluso che la parte che ha ottenuto l'autorizzazione
all'esecuzione debba, per poter procedere a provvedimenti conservativi,
ottenere a tal fine un'autorizzazione giudiziaria specifica. Sembra quindi che,
in possesso dell'exequatur, la parte possa rivolgersi direttamente all'autorità
esecutiva per ottenere il pignoramento provvisorio e la contestazione del
provvedimento debba, allora, trovare forma nel ricorso ex art. 17 LEF. È una
possibile via, deducibile dalla sentenza 28 febbraio 2001della Camera delle
esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale in re __________ per un
provvedimento di esecuzione del pignoramento provvisorio ottenuto in questa
stessa fattispecie dai richiedenti l'exequatur contro l'avv. __________, poiché
in quella decisione si afferma che, anche in ambito di misure conservative ex
art. 39 CL, spetta all’autorità di vigilanza cantonale controllare l’operato
degli organi di esecuzione per quanto concerne le questioni di diritto regolate
esclusivamente dalla LEF.
- L'opponente
avv. __________ chiede che alle
controparti, richiedenti l'exequatur, sia imposto di prestare cauzione per il
rimborso delle spese e per il pagamento delle ripetibili, ai sensi dell'art.
153 CPC, poiché esse sono domiciliate all'estero, in Canada, in un paese non
parte alla CL e che nemmeno beneficia di disposizioni di altro trattato
internazionale.
2.1 L'art.
45 CL recita che alla parte che domanda l'esecuzione in uno Stato contraente di
una decisione resa in un altro Stato contraente non può essere imposta nessuna
cauzione o deposito, a causa della qualità di straniero o per difetto di
domicilio o residenza nel Paese.
Gli
autori ritengono che, nello spirito della CL, la liberazione dall'obbligo di
prestare cauzione si estende anche ai richiedenti cittadini di Stati che non
sono parte alla convenzione (Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht,
6. Auflage, ad Art. 45 n. 2; Geimer/Schütze, Europäisches
Zivilverfahrensrecht, 1997, ad Art. 45 n. 1; Donzallaz, La Convention de
Lugano, 3837/3839). Questa disposizione rende inapplicabile la norma
procedurale cantonale, riguardante la possibilità di imporre una cauzione alla
parte straniera non al beneficio di una convenzione, di cui all'art. 153 cpv. 1
litt. b) CPC (in analogia con quanto succede per la simile disposizione della
procedura civile tedesca: cfr. Schlosser, EuGVÜ, ad Art. 45 n. 1).
La
domanda di prestazione di cauzione processuale è quindi inammissibile e, come
tale, va respinta.
- L'avv.
__________ chiede inoltre che le
controparti siano tenute a prestare adeguate garanzie a fronte dell'ottenuta
misura conservativa che ha condotto al blocco dei suoi averi economici con
affermati evidenti disagi e danni.
3.1. La CL
nulla prevede al proposito limitandosi a prevedere la possibilità di prestazioni
di garanzia solo quando è concesso l'exequatur ad una sentenza che, nello Stato
d'origine, è stata impugnata con un mezzo ordinario (art. 38 CL).
Non
potendosi imporre garanzia per l'esecuzione di una sentenza estera definitiva,
come quelle oggetto della procedura di exequatur, non è possibile aggirare
questo precetto convenzionale facendo ostacolo alla realizzazione delle misure
instaurate dall'art. 39 CL condizionandole al deposito di una garanzia (Donzallaz,
op. cit., n. 3843).
L'argomento secondo il quale, nel nostro ordinamento e non solo,
l'adozione di provvedimenti cautelari può essere subordinata alla prestazione
di garanzie non regge. Infatti quelle evidenziate dall'istante sono misure
provvisionali ordinate a garanzia di un diritto che non è ancora stato deciso
in una procedura di merito mentre il provvedimento conservativo, previsto
dall'art. 39 CL, è possibile solo in presenza di una sentenza estera e di una
decisione, nello Stato terzo, che le accorda l'esecuzione. La situazione è ben
diversa. Ordinare la prestazione di garanzie in questa situazione
corrisponderebbe a sottoporre la stessa procedura d'esecuzione alla prestazione
di garanzie, il che è escluso dalla convenzione, salva l'eccezione dell'art. 38
CL.
Del resto
l'adozione del pignoramento provvisorio della LEF non comporta alcun deposito
di garanzia da parte del creditore proprio perché è conseguente ad una
decisione esecutiva (il rigetto dell'opposizione) ed attende, per diventare
eventualmente definitivo, l'esito della procedura di merito del
disconoscimento; parallelamente la misura conservativa dell'art. 39 CL è
conseguente ad una sentenza estera definitiva e ad una decisione di esecutività
che attende eventuale conferma dall'assenza di opposizione ex art. 36 CL o dall'esito
di questa procedura.
Anche la
domanda di prestazione di garanzia a fronte del provvedimento conservativo non
può così essere accolta.
Per i quali motivi
visti gli art. 38, 39 e 45 CL
e, per le spese, la vigente TG e gli art. 147 e
seg. CPC
pronuncia
-
Le istanze 9 aprile 2001 dell'avv. __________ di revoca immediata
del pignoramento provvisorio, di cauzione processuale e di garanzia per
risarcimento danni sono respinte.
-
La
tassa di giustizia di Fr. 1'000.- e le spese di Fr. 100.- (per complessivi Fr.
1'100.-) sono a carico dell'istante che rifonderà alle controparti Fr. 2'000.-
per ripetibili.
-
Intimazione
ai patrocinatori delle parti.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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