AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2002.124
Data decisione, Autorità:
22.06.2003, IICCA
Incarto n.
12.2002.124
Lugano
22 giugno
2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretaria:
Zanetti, vicecancelliera
sedente per giudicare -quale autorità giudiziaria
competente in materia arbitrale ai sensi dell'art. 3 del Concordato
intercantonale sull'arbitrato (CIA) e dell'art. 2 del DL concernente l'adesione
del Canton Ticino allo stesso concordato- il ricorso per nullità
9 luglio 2002 presentato da
rappr. da:
studio legale __________
contro il lodo arbitrale del 10 giugno 2002
pronunciato dall’arbitro unico dell’edilizia e del genio civile avv. Carlo
Brusadori nella vertenza che oppone il ricorrente alla
chiedente
la nullità della decisione impugnata in virtù dell’art. 36 lett. f CIA;
ricorso
cui si oppone la controparte con osservazioni 29 luglio 2002;
letto il
lodo arbitrale ed esaminato il relativo incarto;
ritenuto
in fatto:
A. Tra il 15 marzo 1999 e il 31
dicembre 2000 __________ ha lavorato presso l’impresa di costruzioni __________
di __________. In precedenza il ricorrente aveva svolto – in consonanza con la
sua formazione – l’attività di disegnatore edile e dopo un periodo di
disoccupazione veni-va assunto dalla __________ ma con altre mansioni.
Per
l’anno 1999 le parti trovavano un accordo salariale che prevedeva uno stipendio
mensile di base di fr. 3'930.-- (cor-rispondente a fr. 4’258.-- se nel calcolo
veniva inclusa la tredicesima mensilità). Questo accordo, raggiunto dalle parti
in deroga ai parametri minimi stabiliti dal Contratto nazionale mantello per
l’edilizia in Svizzera (di seguito: CNM), veniva sottoposto alla Commissione
Paritetica Cantonale della edilizia (di seguito: CPC), la quale procedeva a
convalidare il suo contenuto.
B. Il 1. gennaio 2000, le parti
sottoscrivevano un nuovo accor-do salariale per il corrente anno, tramite il
quale lo stipendio veniva aumentato di fr. 100.-- al mese, cosicché la
retribu-zione era di fr. 4'031.15 mensili (corrispondenti, includendo la
tredicesima mensilità, a fr. 4'366.95).
Il
20 dicembre 2000, la CPC segnalava all’impresa __________ di non potere
convalidare l’accordo salariale speciale per l’anno 2000 poiché lo stesso non
rispettava i precedenti accordi salariali intervenuti tra le parti, e in
parti-colare era inferiore al salario mensile di base di fr. 4'258.-- dell’anno
precedente. Inoltre nella decisione di convalida dell’accordo salariale per
l’anno 1999, alla ditta era stata imposta la condizione che a far tempo dal 1.
gennaio 2000 __________ avrebbe dovuto essere inserito come capo nella classe
salariale V, avendo perciò diritto a un sa-lario mensile minimo fr. 4'860.--,
rispettivamente a un salario mensile costante di fr. 4'796.-- (ossia fr. 27.25
all’ora). La CPC invitava pertanto il datore di lavoro ad adeguare il salario
del lavoratore con effetto dal 1. gennaio 2000.
C. Con scritto 30 gennaio 2001 la
__________ rifiutava di adeguare il salario del lavoratore, sostenendo che
questi non poteva essere inserito nella classe salariale V poiché si trovava
ancora in un periodo di formazione come capo-muratore/assistente e pertanto non
disponeva ancora delle necessarie qualifiche, ritenuto che in soli nove mesi
dal momento dell’assunzione detta formazione non poteva es-sere considerata
conclusa. Di conseguenza, l’aumento sala-riale di fr. 100.-- al mese per l’anno
2000 era più che ade-guato e teneva conto delle concrete capacità del
lavoratore.
D. Il 20 agosto 2001 la CPC emanava la
propria decisione con la quale rifiutava di accettare la convenzione e ordinava
che la __________ versasse al lavoratore,
retroattivamente dal 1. gennaio 2000, uno stipendio mensile minimo di
fr.
4'860.-- o un salario mensile costante di fr. 4'796.-- (ossia fr. 27.50
all’ora).
Il
ricorso presentato il 17 settembre 2001 la __________ contro tale decisione
veniva accolto dall’arbitro unico dell’edilizia e del genio civile in data 10
giugno 2002.
In
particolare con lodo arbitrale 10 giugno 2002, l’arbitro unico adduceva da un
lato che gli accordi salariali particolari che prevedono deroghe ai paramentri
salariali minimi previsti dal Contratto nazionale mantello per l’edilizia
devono essere esaminati con criteri restrittivi poiché i presupposti sanciti
dall’art. 45 CNM sono elencati esaustiva-mente; dall’altro, dall’istruttoria
sarebbe emerso che il lavoratore non avrebbe fatto fronte ai propri obblighi di
fedeltà e diligenza nei confronti del datore di lavoro, sicché l’applicazione
delle norme salariali di base previste dal CNM risulterebbe iniqua e
arbitraria. Inoltre, il comportamento di __________ configurerebbe un abuso di
diritto poiché essendo a conoscenza del suo scarso rendimento e del tipo di
danni che aveva causato alla ditta __________, egli non avrebbe potuto
postulare che l’accordo salariale in deroga al CNM - del resto da lui
sottoscritto - non fosse omologato dalla CPC. L’arbitro unico considerava
quindi valido l’accor-do salariale venuto in essere tra le parti il 1. gennaio
2000.
C. Con ricorso per nullità 9 luglio
2002 __________ è insorto contro il lodo arbitrale rimproverando all’arbitro
unico di aver emanato la propria decisione cadendo nell'arbitrio. Infatti,
deroghe al principio della retribuzione di base sancito dal Contratto Nazionale
Mantello per l’edilizia possono essere stabilite unicamente nei casi elencati
esaustiva-mente nell’art. 45 CNM. Del resto, lo stesso arbitro aveva osservato
che “la rinuncia da parte del lavoratore al salario previsto in applicazione di
un Contratto di lavoro deve essere esaminata con criteri molto restrittivi, al
fine di evitare aggiramenti degli obblighi di versare lo stipendio, tredicesima
compresa, e gli aumenti salariali”. Erroneamen-te l’arbitro avrebbe poi ritenuto
preponderante il fatto che il lavoratore si sarebbe reso colpevole di cattiva
esecuzione del lavoro ex art. 321a CO, ciò che avrebbe giustificato
l’applicazione del principio dell’equità e del divieto dell’abuso di diritto
invece dei chiari disposti di cui all’art. 45 CNM.
Il
ricorrente sostiene quindi che tale valutazione violerebbe manifestamente il
diritto poiché anche se __________ avesse contravvenuto ai propri obblighi
contrattuali, la __________ avrebbe dovuto disdire il contratto con effetto immediato
e richiedere il risarcimento dei danni subìti a causa dell’inadempimento del
lavoratore.
Infine,
il ricorrente sostiene che il lodo violerebbe il diritto di essere sentito
poiché egli non avrebbe avuto la possibilità di portare delle controprove da
opporre alle testimonianze scritte presentate dal datore di lavoro in sede di
udienza di discussione e relative a sue asserite manchevolezze al posto di
lavoro.
D. Delle singole osservazioni della
resistente si dirà, per quanto necessario, nel seguito dei considerandi della
decisione.
considerato in diritto:
- Il rimedio di diritto previsto
dall'art. 36 CIA nei confronti di un lodo arbitrale è di carattere
straordinario; come un ricorso per cassazione, esso è proponibile solo e in
quanto sia dimostrata la ricorrenza degli estremi di uno o più motivi previsti
dalla legge (Jolidon,
Commentaire du concordat suisse sur l'arbitrage, Berna 1984, pag. 506; II CCA 28 ago-sto 2002 in re M.D. e
B.A./E.L. e G.L. inc.n.12.2001.00194).
I
motivi invocati devono essere indicati esplicitamente dal ricorrente; in caso
di dubbio sulla loro ricorrenza, il giudice respinge l'impugnazione (Jolidon, op. cit., pag. 501).
Il
ricorso in esame si fonda sull'art. 36 lett. f CIA. Per costante e riconosciuta
giurisprudenza federale una decisione è arbitraria se vi è valutazione
manifestamente errata di atti di causa o di prove, oppure quando essa viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro e indiscusso,
rispettivamente quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell'equità (Jolidon,
op. cit., pag. 515 ss.; Rüede/Hadenfeldt,
Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, 2. ed., Zurigo 1993, pag. 345 ss. ; II CCA 28 agosto 2002 in re M.D. e
B.A./E.L. e G.L. inc.n.12.2001.00194). A questa Camera compete pertanto
esclusivamente di vagliare se il lodo è inficiato da arbitrio per i motivi
addotti dal ricorrente; in particolare, l'arbitrio non può essere ravvisato già
nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibi-le.
È pertanto doveroso scostarsi dalla scelta operata dall'arbitro soltanto se la
stessa appare insostenibile, in contraddizione palese con la situazione
effettiva, oppure non sorretta da ragioni oggettive o lesiva di un diritto
certo (DTF 126 Ia 170 e 122 III 319; Jolidon, op. cit., pag. 515; Wehrli, Rechtsprechung zum Schweizerischen Konkordat über
die Schiedsgerichtsbarkeit, Zurigo 1985, ad art. 36 lett. f. CIA, pag. 44 s.; II CCA 9.4.2001 in re SEI/F.G. SA con ulteriori riferimenti; v.
anche art. 3 cpv. 3 DL di applicazione del CIA).
- L’art. 45 CNM prevede
esaustivamente i casi in cui le parti possono prevedere regolamentazioni
individuali in deroga ai parametri salariali previsti dal contratto collettivo.
Nella sua decisione, l’arbitro unico dell’edilizia e del genio civile ha
riconosciuto che gli accordi salariali individuali tra datore di lavoro e
lavoratore devono essere verificati alla luce di criteri restrittivi al fine di
evitare elusioni dell’obbligo di versare lo stipendio previsto dal contratto
collettivo. Un accordo salariale speciale può essere raggiunto solamente nei
casi previsti - in numerus clausus - dall’art. 45 CNM, ossia per lavoratori che
fisicamente o mentalmente non sono in grado di svolgere pienamente l’attività
(lett. a), per giovani che non hanno ancora compiuto il diciassettesimo anno di
età, prati-canti, scolari e studenti che non vengono occupati per più di due
mesi nel corso dell’anno civile (lett. b), per lavoratori estranei al settore
che non vengono occupati nella edilizia per più di due mesi nel corso dell’anno
civile (lett. c) e per lavoratori delle classi salariali A e B ai sensi
dell’art. 42 CNM (lett. d).
Al
contrario di quanto asserisce la __________, nel caso specifico non poteva
essere applicata l’eccezione prevista dall’art. 45 lett. b CNM poiché il
lavoratore, nono-stante si trovasse in un particolare periodo di formazione
quale capo-muratore, veniva impiegato dall’impresa di costruzioni per più di
due mesi nel corso dell’anno civile.
Dalle
risultanze si evince comunque che il caso del ricorren-te non rientrava in
nessuna delle ulteriori fattispecie regolate dalla predetta norma e pertanto le
parti non erano legittima-te a trovare un accordo salariale sfavorevole al
lavoratore rispetto agli importi fissati nel contratto collettivo. Di
conse-guenza al caso concreto tornano applicabili le disposizioni imperative
riguardanti i salari minimi previsti dal contratto collettivo di lavoro (v. CCC
7 aprile 2003 in re C. Sagl/M.M inc. n. 16.2002.76 con ulteriori riferimenti).
L’applicazione dei salari
previsti dal contratto collettivo si giustifica a maggior ragione poiché la
decisione della CPC che confermava l’accordo salariale speciale per l’anno 1999
veniva subordinata alla condizione che a decorrere dal 1. gennaio 2000
l’impresa di costruzioni qualificasse __________ come capo nella classe
salariale V, quest’ultimo avendo quindi diritto a un salario mensile minimo fr.
4'860.-- (tredicesima esclusa), rispettivamente a un salario costante di fr.
4'796.-- (pari a fr. 27.25 all’ora). In effetti, l’art. 42 lett. c CNM
stabilisce che sia i lavoratori qualificati che hanno portato a termine con
successo la scuola per capi sia che siano stati nominati capi dal proprio
datore di lavoro - come avrebbe dovuto essere nel caso concreto a seguito della
suddetta condizione formulata dalla CPC - possono rientrare nella classe
salariale V.
Non
agisce quindi in maniera corretta la __________ quando, dopo aver ottenuto
l’avallo da parte della CPC dell’accordo salariale per l’anno 1999 legato alla
chiara condizione che a partire dall’anno successivo __________ doveva essere
inserito nella classe V con lo stipendio corrispondente alla classificazione di
capo, stipula anche per l’anno 2000 un accordo salariale in deroga ai parametri
sanciti dalla regolamentazione collettiva. Di con-seguenza, l’accordo
sottoscritto dalle parti il 1. gennaio 2000 non può esplicare alcun effetto.
- Il ricorrente sostiene che
l’arbitro unico avrebbe emanato un lodo arbitrario anche perché da un lato
avrebbe ammesso che nel caso concreto non sarebbero tornate applicabili le
eccezioni di cui all’art. 45 CNM, giungendo però dall’altro alla conclusione
che al lavoratore non poteva essere corrisposta la retribuzione minima prevista
dal contratto collettivo di lavoro poiché egli non avrebbe ossequiato ai propri
obblighi nei confronti del datore di lavoro, cagionando a quest’ultimo dei
danni. Essendo il lavoratore conscio di tale situazione, il suo modo di
procedere sarebbe contrario alla buona fede e quindi non tutelabile. Il
ricorrente, conte-stando una sua violazione del dovere di fedeltà e diligenza,
afferma che il datore di lavoro non avrebbe dovuto seguire la via della
riduzione del salario, ma, semmai, procedere alla disdetta del rapporto di
lavoro e richiedere separatamente un risarcimento dei danni.
In
effetti, come esposto al precedente considerando, la __________ avrebbe dovuto
adempiere la condizione posta dalla CPC, vale a dire inserire __________ nella
classe di stipendio V a partire dal 1. gennaio 2000 e applicare le norme
salariali regolate imperativamente dal contratto collettivo vigente nel ramo
dell’edilizia (Wyler,
Droit du travail, Berna 2002, pag. 253;
Rehbinder, Berner Kommentar, Berna 1992, n. 16 ad art. 341 CO; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag,
2. ed., Berna 1996, n. 4b ad art. 341 CO; Favre/Munoz/Tobler,
Le contrat de travail, Code annoté, Losanna 2001, n. 1.3 e 1.4 ad art. 357 CO e
n.1.9 ad art. 341 CO; II CCA 19 febbraio 1997 in re B.M./D.M. SA inc. n.
12.1996.00248 con ulteriori riferimenti).
L’arbitro
unico ha stabilito che __________ avrebbe agito abusivamente, in particolare
ritenendo adempiuti gli estremi del venire contra factum proprium. A torto.
Infatti, una parte che chiede l’applicazione di norme imperative – in questo
caso di regole di rimunerazione stabilite in un con-tratto collettivo di lavoro
- non agisce abusivamente, anche se in precedenza essa ha accettato condizioni
di lavoro più sfavorevoli (Hausheer/Jaun,
Die Einleitungsartikel des ZGB, Berna 2003, n. 130 ss. e 136 ad art. 2 CC; Favre/ Munoz/Tobler, op. cit., n.
1.9 ad art. 341 CO; Brühwiler,
op. cit., n. 4 e 7 ad art. 341 CO; Honsell,
Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilrecht I, 2. ed., Basilea 2002,
- 43 e 49 ad art. 2 CC; II CCA 19 febbraio 1997 in re B.M./D.M. SA inc.
- 12.1996.00248, con riferimenti dottrina-li e giurisprudenziali; DTF 11
marzo 1999 4C.383/1998).
Si
rileva altresì, al contrario di quanto assume l’arbitro, che il datore di
lavoro non è stato in grado di provare che il ricor-rente avrebbe causato un
danno all’impresa di costruzioni. Essendo sorte durante il rapporto di lavoro
delle perplessità quo al mantenimento del contratto, in particolare a causa dei
danni che la __________ afferma di avere subìto da parte del lavoratore,
quest’ultima avrebbe dovuto procedere al suo licenziamento e postulare in sede
giudiziaria il risarci-mento dei danni, ma non avrebbe dovuto seguire la via
eccezionale della deroga ai parametri salariali minimi stabiliti dal CNM,
poiché non ne risultavano adempiuti i presupposti.
- Alla luce di quanto esposto,
l’arbitro, in definitiva, ha voluto giudicare secondo equità in contrasto con
le norme di cui ai
combinati
art. 12.6 e 13 CCL per l’edilizia principale del Cantone Ticino 1998-2000 che
stabiliscono che l’arbitro decide secondo diritto. Per quanto precede poi il
lodo emanato il 10 giugno 2002 è in palese contraddizione con chiari disposti
normativi del CNM e di conseguenza risulta arbitrario e va quindi annullato.
Non
sono prelevate tasse e spese di giustizia, mentre le ripetibili seguono la
soccombenza.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC, la LTG e la TOA
pronuncia: 1. Il
ricorso per nullità 9 luglio 2002 presentato da __________ è accolto e di
conseguenza il lodo arbitrale 10 giugno 2002 dell’arbitro unico per l’edilizia
e il genio civile avv. __________ è annullato.
-
Non
si prelevano né tasse, né spese, mentre la __________ rifonderà al ricorrente
fr. 300.-- a titolo di ripetibili;
-
Intimazione:
Comunicazione
all’arbitro unico avv. __________.
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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