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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2002.139
Data decisione, Autorità:
16.07.2003, IICCA
Incarto n.
12.2002.139
Lugano
16 luglio
2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2000.00340
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3- promossa con petizione 6
giugno 2000 da
rappr. dall'avv.
contro
rappr. dall'avv.
con cui
l’attore ha chiesto l'accertamento dell'inesistenza del credito oggetto
dell'esecuzione n. __________ dell'UE di Lugano, l'annullamento dell'esecuzione
stessa, la condanna della convenuta a corrispondergli l'importo di fr.
11'708.75 più interessi, la pronuncia del divieto di reiterare l'esecuzione e
la pubblicazione del dispositivo della sentenza a spese della convenuta,
domande avversate dalla controparte e che il Pretore, con sentenza 12 settembre
2001, ha accolto limitatamente all'accertamento dell'inesistenza del debito
oggetto della domanda di esecuzione, caricando alle parti in ragione di metà
ciascuna la tassa di giustizia di fr. 6'500.-, compensate le ripetibili;
rilevato
che con sentenza 19 luglio 2002 (inc. n. 12.2001.00165), questa Camera ha
respinto l'appello 3 ottobre 2001 con cui l'attore aveva chiesto di accogliere
la petizione anche relativamente alle altre domande di causa;
ed ora
sulla domanda di revisione 12 agosto 2002 con cui l'attore chiede di annullare
la sentenza 19 luglio 2002 nel senso di accogliere parzialmente l'appello e con
ciò di porre a suo carico per 1/4 e per 3/4 a carico della convenuta la tassa
di giustizia della sede pretorile, con l'obbligo per la controparte di
rifondergli fr. 5'000.- per ripetibili, ritenuto che le spese della procedura
ricorsuale andavano accollate alle parti in ragione di metà ciascuna,
compensate le ripetibili di appello; il tutto con protesta di spese e
ripetibili;
mentre la
convenuta con osservazioni 2 settembre 2002 postula la reiezione del gravame
protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con
la petizione in rassegna __________ ha convenuto in lite __________ chiedendo l'accertamento
dell'inesistenza del credito di fr. 600'000.- oggetto del PE n. __________
dell'UE di Lugano, l'annullamento dell'esecuzione stessa, la sua condanna a
corrispondergli la somma di fr. 11'708.75 più interessi, la pronuncia del
divieto di reiterare in futuro l'esecuzione e la pubblicazione del dispositivo
della sentenza a sue spese, domande avversate dalla controparte;
che il
Pretore, con sentenza 12 settembre 2001, ha accolto la petizione solo per
quanto riguardava l'inesistenza del debito oggetto della domanda di esecuzione
ed ha caricato alle parti in ragione di metà ciascuna la tassa di giustizia di
fr. 6'500.-, compensando le ripetibili;
che
questa Camera, con sentenza 19 luglio 2002, ha respinto l'appello 3 ottobre
2001 con cui l'attore aveva chiesto di riformare il giudizio di prime cure nel
senso di accogliere la petizione anche relativamente alle altre domande di
causa, caricandogli le spese giudiziarie di fr. 1'000.- e le ripetibili di fr.
1'500.-;
che con
la domanda di revisione che qui ci occupa, avversata dalla convenuta, l'attore,
rilevando che la Camera avrebbe omesso di pronunciarsi sulla contestazione da
lui sollevata nel gravame relativa alle spese e alle ripetibili della sede
pretorile, chiede di annullare la sentenza 19 luglio 2002 nel senso di
accogliere parzialmente l'appello e con ciò di porre a suo carico per 1/4 e per
3/4 a carico della convenuta la tassa di giustizia della sede pretorile, con
l'obbligo per la controparte di rifondergli fr. 5'000.- per ripetibili, ritenuto
che le spese della procedura ricorsuale andavano invece accollate alle parti in
ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili;
che
giusta l'art. 340 lett. a CPC è dato un motivo di revisione della sentenza se,
tra l'altro, il giudice ha omesso di pronunciare su domande formulate da una
parte (IICCA 11 giugno 1996 in re P./B., 26 agosto 1997 in re F. AG/C.
SA);
che nel
caso di specie il quesito a sapere se l'attore -nonostante il petitum d'appello
sia silente in proposito (cfr. appello p. 2 e 3)- abbia effettivamente
formulato all'indirizzo dell'autorità d'appello la richiesta di pronunciarsi
sulle spese e sulle ripetibili della prima sede, questione sulla quale la
scrivente Camera non si è espressa nella sentenza 19 luglio 2002, può tutto sommato
rimanere indeciso, ritenuto che le considerazioni in fatto e in diritto da lui
esposte nel gravame (punto 2, a p. 4 e 5) non permetterebbero in ogni caso di
modificare la decisione pretorile e con ciò di riformare il giudizio d'appello
ai sensi dell'art. 344 CPC (cfr. IICCA 22 gennaio 2002 in re M./B.);
che
innanzitutto l'attore, nel caso in cui le domande di merito da lui formulate
con l'appello non avessero trovato, in tutto o in parte, accoglimento e dunque
egli fosse risultato parzialmente soccombente in prima sede -altrimenti non si
comprenderebbe per quale motivo egli nell'occasione (appello p. 4 e 5) abbia
fatto riferimento alla giurisprudenza relativa all'art. 148 cpv. 2 CPC, norma
che per l'appunto si riferisce al caso in cui le parti siano risultate
parzialmente soccombenti- si è limitato a contestare il fatto che il Pretore,
considerando in sostanza di pari importanza la domanda principale di
accertamento dell'inesistenza del debito (accolta) e le altre domande
accessorie (respinte), abbia deciso di caricare la tassa di giustizia e le
spese alle parti in ragione di metà ciascuna, ed ha unicamente auspicato che
anche in questo caso gli oneri processuali e le ripetibili fossero invece
ripartiti tra le parti in proporzione della rispettiva soccombenza: sennonché
egli, a quel momento, disattendendo quanto stabilito dalla giurisprudenza, che
impone alla parte che contesta il giudizio sulle spese e sulle ripetibili di
esprimere nell'appello la somma della riduzione o dell'aumento postulato (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, m. 10 ad art. 309), non ha assolutamente indicato, nemmeno
in via subordinata, come le stesse avrebbero dovuto essere ripartite,
indicazione che è stata fornita per la prima volta, e dunque irritualmente (IICCA
13 marzo 1996 in re M./M.), solo con la domanda di revisione (con la proposta
ripartizione di 3/4 - 1/4);
che
inoltre l'indennità ripetibile per la procedura di primo grado (fr. 5'000.-) è
stata quantificata dall'attore per la prima volta, ancora una volta irritualmente,
solo con la domanda di revisione, quando invece, per giurisprudenza invalsa, la
parte che contesta l'avvenuta compensazione delle ripetibili ad opera del
Pretore, è tenuta ad indicare nell'appello, pena la nullità, qual è l'indennità
che rivendica a tale titolo (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 11 e n. 808
ad art. 309);
che a
prescindere da quanto precede, stante l'ampio potere di apprezzamento concesso
al giudice nel determinare e ripartire tra le parti la tassa di giustizia e le
ripetibili, censurabile unicamente in caso di eccesso e di abuso (Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 51 ad art. 148 e m. 19 ad art. 150), non sarebbe in ogni caso
stato possibile riformare il giudizio di prime cure;
che in
effetti la soluzione adottata dal Pretore, debitamente motivata, non appare
assolutamente insostenibile o iniqua e dunque arbitraria, tanto più che
l'attore stesso ha comunque ammesso di essere soccombente in misura non
irrilevante;
che in
definitiva le censure dell'attore relative al giudizio sulle spese e sulle
ripetibili della sede pretorile, se anche avessero dovuto essere esaminate a
suo tempo da questa Camera, non avrebbero potuto trovare accoglimento siccome
irricevibili o comunque infondate nel merito, per cui la sentenza d'appello può
in ogni caso essere confermata;
che in
tali circostanze la domanda di revisione dev'essere respinta, con accollo alla
parte attrice degli oneri processuali e delle ripetibili (art. 148 CPC);
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. La domanda di revisione 12 agosto 2002 di __________ è respinta.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 380.-
b) spese fr.
20.-
Totale fr.
400.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla parte appellata fr. 500.- per ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura distretto di Lugano, Sezione 3, e alla II Corte civile del
Tribunale Federale
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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