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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2002.160
Data decisione, Autorità:
11.08.2003, IICCA
Incarto n.
12.2002.160
Lugano
11 agosto
2003/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney–Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa –inc. n. OA.2001.00033
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord– promossa con petizione 7
marzo 2001 da
(rappr. dall'avv. __________)
contro
(rappr.
dall'avv. __________)
con cui
l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 150'000.–
oltre interessi;
domanda
avversata dalla controparte che ha postulato la reiezione della petizione, e
che il Pretore con sentenza 30 luglio 2002 ha accolto, modificando unicamente
la data di decorrenza degli interessi;
appellante
il convenuto con atto di appello 4 settembre 2002, con cui chiede la riforma
del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese
e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l'attore con osservazioni 11 ottobre 2002 postula la reiezione del gravame con
protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
-
Con
la petizione in rassegna l'ing. __________ ha chiesto la condanna dell'avv.
__________ al pagamento di fr. 150'000.– più interessi, richiamandosi a due riconoscimenti
di debito sottoscritti da quest'ultimo, il primo, risalente al 17 dicembre 1991
e firmato anche dall'attore, dal quale risultava che "__________a versa
per fine luglio 1992 Fr. 150'000.–" (doc. B), l'altro, datato 12
dicembre 1996, in cui il convenuto si è espresso nei seguenti termini "Caro
Ingegnere, cercherò di versarle CHF 20'000.– prima di Natale e poi ogni mese
altri CHF 20'000.– fino a estinzione dell'amm. di ca. CHF 150'000.–"
(doc. C).
-
Il
convenuto si è opposto alla petizione, contestando innanzitutto che i due
scritti potessero costituire un riconoscimento di debito. Ritenuto che la
pretesa dell'attore, il quale nell'occasione non agiva oltretutto a titolo
personale ma semmai per conto degli azionisti italiani della fallita
__________, si riferiva in sostanza a una perdita subita nell'ambito del
fallimento di quella società, e che l'attore non aveva dunque il diritto di
rifarsi nei confronti degli altri azionisti, tra cui il convenuto, egli ha
sollevato l'eccezione di carenza di legittimazione attiva e passiva.
-
Il
Pretore, con il giudizio qui impugnato, ha accolto la petizione, modificando
unicamente la data di decorrenza degli interessi.
Il
giudice di prime cure ha in primo luogo accertato che il destinatario dei doc.
B e C era effettivamente l'attore, che nulla agli atti permetteva di concludere
che a quel momento egli agisse per conto di altri azionisti e che la
combinazione di quegli scritti permetteva senz'altro di concludere per
l'esistenza di un riconoscimento di debito astratto. Egli ha quindi esaminato
se il convenuto fosse riuscito ad inficiarne la validità, ciò che a suo dire era
possibile nel caso in cui questi, dopo aver indicato e provato la causa
dell'obbligazione alla base del riconoscimento di debito, avesse dimostrato che
la stessa non era valida o non poteva essere invocata, concludendo però per la
negativa: il convenuto, tranne che le parti fossero state azioniste della fallita,
non aveva in effetti dimostrato alcunché, in particolare che la pretesa dell'attore
fosse direttamente riconducibile al fallimento o che l'attore facesse valere
pretese legate alla sua qualità di azionista della stessa, segnatamente
pretendendo la restituzione dei versamenti effettuati in precedenza in favore
della società.
- Con
l'appello che qui ci occupa il convenuto chiede di riformare la sentenza
pretorile nel senso di respingere la petizione.
Egli
contesta innanzitutto il fatto che il primo giudice abbia interpretato la
dichiarazione di cui al doc. C nell'ottica dell'art. 17 CO, quando invece la
stessa avrebbe semmai costituito, sempre che la controparte l'avesse
dimostrato, un atto di novazione ai sensi dell'art. 116 CO, tanto più che il
suo tenore letterale non permetteva ancora di concludere per l'esistenza di un
riconoscimento di debito, tanto meno a favore del solo attore. In ogni caso
l'attore, nel suo interrogatorio formale, aveva pacificamente ammesso che
l'importo di fr. 150'000.– si riferiva a un credito verso la società fallita o
comunque costituiva la perdita subita in un investimento immobiliare non andato
per il verso giusto, così che in definitiva era escluso che egli potesse rivalersi
sul convenuto. Infine anche il fatto che l'attore non avesse contribuito a
stabilire quale fosse l'origine del credito alla base del riconoscimento di
debito e la circostanza che il Pretore gli avesse impedito di formulare alcune
domande all'indirizzo del teste __________ e della controparte, atte a chiarire
la fattispecie, imponevano a sua volta di respingere della petizione.
-
Delle
osservazioni con cui l'attore postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario,
nei prossimi considerandi.
-
Del
tutto infondata è la prima censura, oltretutto irrita siccome formulata per la
prima volta solo in questa sede sulla base di nuove circostanze di fatto (art.
321 cpv. 1 lett. b CPC), con cui il convenuto rimprovera al primo giudice di
non aver interpretato la dichiarazione di cui al doc. C nell'ottica dell'art.
116 CO, norma che stabilisce che la novazione di un'obbligazione non è presunta,
ma dev'essere provata dalla parte che se ne prevale, ovvero in concreto
dall'attore. Dal tenore dei doc. B e C non si evince in effetti alcun animus
novandi, ovvero l'intenzione delle parti di estinguere una precedente
obbligazione mediante l'assunzione di un nuovo impegno, né tale intenzione
risulta da altre risultanze agli atti. La censura è in ogni caso controproducente
per il convenuto: se si dovesse ammettere l'esistenza di una novazione, si
dovrebbe in effetti concludere che tra le parti è venuta in essere una nuova
obbligazione, per cui il convenuto sarebbe comunque tenuto a pagare all'attore
quanto previsto nei doc. B e C.
-
È
in definitiva a ragione che il Pretore ha concluso che quei due documenti
costituivano una dichiarazione del debitore nei confronti del creditore circa
l'esistenza di un determinato debito (Schwenzer, Basler Kommentar, N. 2
ad art. 17 CO) e dunque un riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 17 CO,
il fatto che il doc. C, preso singolarmente, potesse lasciare qualche dubbio in
proposito (si pensi in particolare alla formulazione "cercherò di
versarle … fino a estinzione dell'amm. di ca. CHF 150'000.–"), essendo
in ogni caso superato dall'esplicito tenore del doc. B (con i termini
inequivocabili "__________ versa … Fr. 150'000.–"), cui
quest'altro documento implicitamente faceva riferimento.
-
Pacifico
a questo stadio della lite il principio giurisprudenziale evocato dal Pretore
secondo cui, in presenza di un riconoscimento di debito giusta l'art. 17 CO, il
creditore può senz'altro farvi affidamento e la sola produzione di quel
documento basta, di regola, a fondare la sua pretesa, fermo restando che al
debitore incombe l'onere di sostanziare la causa dell'obbligazione, qualora
essa non venga citata nell'atto, e, in ogni caso, di provare che il
riconoscimento poggia su di una causa inesistente, nulla o perenta (DTF
105 II 183 consid. 4a; ICCTF 30 giugno 1998 in re M./P.; IICCA 20
settembre 1999 in re M./S. SA, 11 aprile 2001 in re A. SpA/C. SA, 10 maggio
2001 in re G./D., 1° giugno 2001 in re A./P.), è decisamente a torto che il
convenuto ritiene di aver in concreto ossequiato a tale onere rispettivamente
reputa di poter trarre beneficio dal fatto che il Pretore non gli abbia
permesso di formulare alcune domande al teste __________ e alla controparte.
Mentre
quest'ultima argomentazione è tutto sommato priva di rilevanza pratica, in
quanto la parte, pur lamentando la violazione dei suoi diritti, non ha preteso
in questa sede –come avrebbe invece potuto fare ai sensi degli art. 309 cpv. 2
lett. g e 322 lett. b CPC– la riassunzione di quel teste o la completazione
dell'interrogatorio formale dell'attore (Cocchi/Trezzini, CPC–TI, Lugano
2000, m. 19 ad art. 322), l'altra –come vedremo– è chiaramente infondata.
Contrariamente a quanto assunto nell'appello, l'attore, indicando nel suo
interrogatorio formale che si trattava a quel momento di ottenere la
restituzione della "somma … spettante" agli azionisti italiani
e meglio "della quota a me spettante e per una piccola parte al sig.
__________" (ad 9), non ha in effetti dichiarato che si trattava in
concreto di un credito nei confronti della società Immobiliare __________ o,
per essa, verso altri azionisti eventualmente responsabili del suo fallimento.
Quest'ultima circostanza non ha del resto trovato conferma nemmeno nelle altre
risultanze di causa, così che in definitiva il convenuto non ha adempiuto
all'onere della prova a suo carico, con la conseguenza che la petizione
dev'essere accolta. A questo proposito, vale comunque la pena di osservare che
dagli atti di causa, segnatamente dall'interrogatorio formale dell'attore e
dall'audizione del teste __________, che aveva tra l'altro fatto riferimento
alla lettera prodotta sub doc. H, è semmai risultato che il riconoscimento di
debito aveva per oggetto una somma di oltre fr. 400'000.–, poi ridotta
transattivamente a fr. 150'000.–, dovuta dal convenuto –e quindi si trattava di
un suo debito personale (espliciti in tal senso l'attore nel suo interrogatorio
formale "importo dovuto, lo ripeto, a me personalmente", il
teste __________"si trattava in ogni caso di un credito nei confronti
dell'avv. __________a personalmente" e la lettera di cui al doc. H
"coprendo quindi anche la tua quota")– ma anticipata a suo
tempo dagli azionisti italiani (cfr. doc. H), i quali successivamente, tranne
l'attore e __________, che tuttavia gli aveva in seguito ceduto le sue
spettanze (doc. I), avevano rinunciato ad incassare (interrogatorio formale
dell'attore ad 9): dal che, oltre al benfondato della pretesa attorea, l'infondatezza
dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva riproposta nell'appello.
- Ne
discende la reiezione del gravame, manifestamente infondato ed al limite del
temerario.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L’appello 4 settembre 2002 dell'avv. __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 1'450.–
b) spese fr. 50.–
Totale fr. 1'500.–
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla parte appellata fr. 2'500.– per ripetibili.
III. Intimazione a:
–
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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