AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2002.181
Data decisione, Autorità:
29.10.2003, IICCA
Incarto n.
12.2002.181
Lugano
29 ottobre
2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rampini (giudice supplente)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.97.5 della
Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione 4 febbraio 1997 da
AA0 (I)
rappr. dall' RA0
contro
AP0
rappr. dall' RA0
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento di Fr. 19'748.65, oltre accessori, unitamente al rigetto
in via definitiva dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n.
__________del 18 luglio 1996 (in materia di compravendita mobiliare
internazionale);
domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore,
con sentenza 11 settembre 2002, ha parzialmente accolto, nel senso che ha
condannato la convenuta a versare all’attrice l’importo di Fr. 14'578.65, oltre
interessi al 14 % dal 10 gennaio 1996, rigettando in via definitiva
l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________dell’UEF di
__________, limitatamente a detto importo, oltre accessori;
appellante la convenuta che, con gravame 7 ottobre
2002 chiede la riforma del giudizio pretorile, nel senso di respingere la
petizione, protestando spese e ripetibili per entrambe le sedi,
mentre l’attrice, con osservazioni 3 dicembre 2002,
postula la reiezione dell’appello con protesta di spese e ripetibili;
appellante adesiva l’attrice che, con memoriale 3
dicembre 2002, chiede la riforma del querelato giudizio, nel senso di
accogliere integralmente la petizione per l’importo di fr. 19'748.65, oltre
interessi al 14 % dal 30 novembre 1995, con protesta di spese e ripetibili per
entrambe le sedi,
mentre la convenuta, con osservazioni 16 gennaio 2003,
postula la reiezione del gravame adesivo.
Letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti
Ritenuto
in
fatto:
A. Fra la fine del mese di luglio e l’inizio del mese di agosto del
1995 __________ SpA ha proceduto ad una prima fornitura e posa di pareti mobili
modello extrastandard alla __________ SA per il prezzo di Fr. 54'830.-. Esse
sono state posate nell’officina dell’eliporto di __________. Successivamente,
nei mesi di settembre/ottobre 1995, __________ SpA ha proceduto ad una seconda
fornitura di pareti mobili attrezzabili modello DIVA, le quali erano destinate
ad essere posate negli uffici di questo impianto. Per quest’ultima fornitura,
__________ SpA ha emesso due fatture: una di Lit. 27'790'000.- (doc. _) e,
l’altra di Lit. 37'495'500.— (doc. _), per complessive Lit. 65'285'500 (doc.
_). Secondo un estratto conto di data 10 gennaio 1996 risulta che __________ ha
versato due acconti di Fr. 15'000.- ciascuno e che il saldo scoperto era di
Lit. 23'793'500.- (doc. _).
B. Con petizione 4 febbraio 1997 __________ SpA ha convenuto in
giudizio __________ SA per chiederne la condanna al pagamento del saldo di Lit.
23'793'500.-, pari a Fr. 19'748,65, relativo alla seconda commessa, oltre
interessi al 14% a decorrere dal 30 novembre 1995 e accessori.
A
questa domanda si è opposta __________ rilevando che il prezzo delle pareti
mobili extrastandard e DIVA ammontava comples-sivamente a Fr. 102'000.- e che
all’attrice sono stati corrisposti acconti per complessivi Fr. 90'000.- (Fr.
20'000.- il 3 agosto 1995; Fr. 40'000.- il 25 settembre 1995; Fr. 15'000.- l’11
ottobre 1995; Fr. 15'000.- il 7 novembre 1995). Il saldo scoperto era quindi di
Fr. 12'000.- e non di Fr. 19'748,65. Soggiungeva che la posa delle pareti
mobili DIVA era avvenuta per il tramite della __________ SA, la quale
rappresentava in Ticino la __________ SpA. La mercede era stata fissata in Fr.
22'000.- ed è stata fatturata separatamente. La stessa è stata liquidata il 19
dicembre 1995. __________ si è rifiutata di pagare il saldo ed ha trattenuto
Fr. 12'000.- in compensazione con il minor valore che aveva l’opera, posto che
le pareti mobili DIVA non erano state sufficientemente insonorizzate: da un
locale all’altro si udivano rumori. La convenuta lamentava altresì che
l’attrice non aveva prestato una garanzia pari al 10% del costo delle opere che
sono state eseguite.
C. Con sentenza 11 settembre 2002 il Pretore ha accolto parzialmente la
petizione condannando la convenuta al pagamento di Fr. 14'578,65, oltre
interessi al 14% a decorrere dal 10 gennaio 1996, rigettando nel contempo in
via definitiva l’opposizione al precetto esecutivo limitatamente a questo
importo. Per il Pretore le pareti mobili DIVA non sono state posate ad opera
dall’attrice, ma dai signori __________ e __________, i quali hanno agito in
proprio e non in rappresentanza dell’attrice. Il vizio rilevato dalla convenuta
era riconducibile al montaggio delle pareti, le quali avrebbero dovuto raggiungere
la quota delle tegole del tetto per evitare la trasmissione di rumori da un
locale all’altro. Col che all’attrice non si poteva addebitare alcuna
responsabilità per la fornitura delle pareti mobili DIVA, le quali risultavano
qualitativamente conformi all’ordinazione. In ordine al pagamento del prezzo,
il Pretore ha osservato che per definire il saldo occorreva tener conto di
entrambe le forniture, pari a Fr. 104'578,65. Posto che la convenuta aveva
corrisposto Fr. 90'000.-, lo scoperto ammontava a Fr. 14'578,65.
D. Contro il premesso giudizio la convenuta si è aggravata in appello,
assumendo che le pareti mobili DIVA non sono state posate in proprio dai
signori __________ e __________ come ha ritenuto il Pretore, ma dall’attrice.
__________ e __________ direttamente o per il tramite della __________ SA erano
i rappresentanti in Ticino della __________ SpA. Il contratto prevedeva non
solo la fornitura delle pareti, ma anche la posa. Il fatto che la posa sia
stata fatturata separatamente è circostanza irrilevante, perché dalle
testimonianze raccolte nel corso dell’istruttoria e dalla documentazione agli
atti traspare che __________ e __________ agivano per conto della venditrice.
L’attrice è quindi responsabile della posa difettosa delle pareti, le quali non
sono state erette sino al plafone grezzo. Il difetto è stato notificato
tempestivamente il 21 marzo 1996, ovvero qualche settimana dopo che la
convenuta prese possesso dei locali. L’appellante soggiunge che nell’evenienza
in cui la notifica del difetto fosse tardiva, la venditrice non è liberata
della sua responsabilità, perché nella concreta evenienza l’attrice sapeva che
le pareti mobili DIVA, a differenza di quelle extrastandard, erano
fonoassorbenti ed erano state ordinate per garantire un’ottima isolazione fra
l’officina e i locali amministrativi. Posto che il perito ha quantificato i
costi per il ripristino dei difetti in Fr. 16'000.-; che il prezzo per entrambe
le forniture era pari a Fr. 124'614.- (comprensivo della posa delle pareti
mobili DIVA di Fr. 22'000.-) e che la convenuta ha versato acconti per
complessivi Fr. 112'000.-, il saldo scoperto è di Fr. 12'284.-, che può essere
posto in compensazione con la pretesa della convenuta di Fr. 16'000.-.
Con
tempestive osservazioni l’attrice ha precisato che l’oggetto del contendere si
riferisce alla seconda fornitura e non anche alla prima, che è stata liquidata.
In ordine alla fornitura delle pareti mobili DIVA osserva che dalla conferma
d’ordine il signor __________ (che conduceva la direzione dei lavori per conto
della convenuta), stralciò i costi riferiti alla posa in opera. La fattura,
emessa il giorno successivo la consegna della merce, indicava “la sola
fornitura” e non anche la posa. __________ accettò la merce e versò due acconti
di fr. 15'000.— cadauno, per complessivi Fr. 30'000..-, lasciando quindi uno
scoperto di Lit. 23'793'550, pari a Fr. 19'748,65. La posa delle pareti avvenne
ad opera dei signori __________ e __________, i quali agivano in proprio e non
in rappresentanza dell’attrice. Costoro hanno infatti fatturato Fr. 22'100.- e
incassato personalmente detta somma di denaro dalla convenuta. L’attrice ha
quindi proceduto alla consegna di pareti mobili scevre di difetti che
corrispondevano alle qualità promesse. La notifica del difetto sarebbe comunque
avvenuta tardivamente tanto sotto il rispetto della Convenzione delle Nazioni
Unite sui contratti di compravendita, quanto sotto quello del diritto italiano
o svizzero.
Inoltre,
con l’appello adesivo, l’attrice sostiene che essa ha ricevuto acconti per soli
Fr. 85'000.- e non per Fr. 90'000.- come ha ritenuto il Pretore. Fr. 5'000.-
sono stati trattenuti dal signor __________, il quale non aveva alcun potere di
incassare somme di denaro per conto dell’attrice. __________ e __________ erano
solo dei procacciatori d’affari.
Con
le osservazioni all’appello adesivo la convenuta ha ribadito che i signori
__________ e __________ erano rappresentanti dell’attrice, i quali erano
autorizzati a ricevere pagamenti.
Considerato
in
diritto
- Fra le parti è controverso se alla materia del contendere sia
applicabile il diritto italiano o la Convenzione delle Nazioni Unite sui
contratti di compravendita internazionale di merci, conclusa a Vienna l’11
aprile 1980 (SR. 0.221.211.1), di seguito CV. L’Italia, ove l’attrice ha la sua
sede, ha ratificato il trattato il 1° gennaio 1988. Per la Svizzera, ove ha la
propria sede la convenuta, la convenzione internazionale è in vigore dal 1°
marzo 1991. In presenza di un contratto di compravendita internazionale,
perfezionato fra due società aventi le loro sedi sociali in Stati che hanno
aderito alla CV, il trattato è applicabile alla controversia ai sensi dell’art.
1 cpv. 1 lett. a CV (sentenze TF 28 novembre 2002, 4C.296/2002 consid. 2a e 15
settembre 2000, 4C.105/2000 consid. 2a; Neumayer/Ming,
Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandise:
commentaire, N. 3 all’art. 2; Tercier, Les contrats spéciaux, 3a ed. N. 1366; CR CO I, Venturi, Intro. art. 184-215 N. 10). La CV
si applica non solo nei casi in cui il venditore si impegna a consegnare la
merce, ma anche quando, all’occorrenza, si obbliga a metterla in posa, fermo
restando che il montaggio deve costituire una prestazione accessoria (art. 3
cpv. 2 CV a contrario; Gauch, Der Wekvertrag, 4a ed. N. 371; Tercier,
op. cit. N. 1362). Nel caso in rassegna la materia del contendere verte
essenzialmente sulla questione di sapere se la posa delle pareti mobili DIVA
fosse o no parte integrante degli obblighi assunti dalla venditrice. Nell’una e
nell’altra tesi sostenute dalle parti in causa, la CV è applicabile, stante che
la consegna delle pareti mobili costituisce la parte preponderante e di maggior
valore delle prestazioni d’insieme del contratto litigioso (CR CO I, Chaix,
Intro. art. 363-379 N. 6; Gauch, op. cit. N. 372). La CV
viene applicata in maniera esaustiva, poiché regge l’insieme del contratto,
ovvero la formazione di quest’ultimo, nonché i diritti e gli obblighi assunti
dalle parti, come pure le conseguenze di un inadempimento. Di principio
l’applicazione suppletiva del diritto nazionale è esclusa (sentenza TF 15
settembre 2000, 4 C.105/2000 consid. 2a).
Nel
caso in esame, controversi sono: l’ammontare del prezzo di compravendita che
deve ancora essere corrisposto alla venditrice (art. 53 segg. CV), nonché la
presenza di vizi nella fornitura delle pareti mobili DIVA (art. 36 segg. e 79
CV).
- Giusta l’art. 36 cpv. 1 CV il venditore è responsabile di ogni vizio
di conformità esistente al momento del trasferimento dei rischi del compratore,
anche se tale vizio risulta soltanto dopo questo momento. Il Pretore,
correttamente, fondandosi sul referto peritale, ha rilevato che la propagazione
di suoni attraverso le pareti divisorie dei locali amministrativi era superiore
alle usuali tolleranze e le cause potevano essere individuate specialmente in
un mancato raccordo in talune parti delle pareti divisorie con la soletta
grezza, nonché con il pavimento. Laddove il raccordo delle pareri divisorie con
la soletta grezza era stato eseguito, si sono riscontrati dei passaggi di
rumore superiori alle usuali tolleranze a causa (verosimilmente) di fori
passanti (perizia pag. 8/9). Egli ha nondimeno escluso la responsabilità
dell’attrice, giacché questi difetti sono riconducibili non già al materiale
che è stato fornito, il quale è conforme alle prescrizioni tecniche ISO R717 ed
ha un potere fonoassorbente di 47dB (complemento peritale pag. 5), quanto alla
posa, la quale è stata eseguita non dalla venditrice ma in proprio dai signori
__________ e __________.
La
convenuta sostiene che __________ e __________, unitamente alla __________ SA
erano i rappresentanti in Ticino di __________ SpA e che le prestazioni
previste dal contratto annoveravano non solo la consegna della merce ordinata, ma
anche la messa in opera.
2.1. A norma dell’art. 79 CV se l’inadempienza di una parte è dovuta
all’inadempimento di un terzo che essa ha incaricato di eseguire in tutto o in
parte il contratto, tale parte è liberata dalla sua responsabilità (cpv. 2 lett.
a), segnatamente se prova che tale inadempienza è dovuta ad un inadempimento
indipendente dalla sua volontà e che non si poteva ragionevolmente attendere
che la prendesse in considerazione al momento della conclusione del contratto,
ch’essa la prevenisse o la superasse o che ne prevenisse o superasse le
conseguenze (cpv.1). L’art. 79 cpv. 2 CV ha per scopo di mantenere in essere la
responsabilità del venditore se costui fa capo a terze persone per l’esecuzione
totale o parziale del contratto. Non sono considerati terzi ai sensi della CV i
dipendenti e i fornitori del venditore, mentre lo sono i soggetti che,
autonomamente e a titolo indipendente adempiono parte o l’intero contratto (Magnus,
Kommentar zum UN-Kaufrecht, N. 17 e 19 all’art. 79; Herbots/ Dessemontet,
La responsabilité du fait des auxiliaires et la garantie des vices cachés in:
Les ventes internationales, CEDIDAC N. 36 pag. 45; Neumayer/Ming, op.
cit. Nri 8 e 9 all’art. 79). Più in generale sono terzi ai sensi della CV i
soggetti che sono incaricati dal venditore dopo la conclusione del contratto
per l’adempimento di obbligazioni esistenti nei confronti dell’acquirente (Ming/Neumayer,
op. cit. N. 9 all’art. 79). Lo sono in particolare i vettori che consegnano la
merce all’acquirente e i subappaltatori che sono incaricati dal venditore per
compiere delle rifiniture (Magnus, op. cit., N. 15 all’art. 79).
2.2. Si può quindi ipotizzare una responsabilità dell’attrice per i
difetti riconducibili alla posa delle pareti mobili DIVA, solo se i signori
__________ e __________, rispettivamente la __________ SA, sono stati
incaricati dalla venditrice per eseguire questa prestazione. L’attrice ha
sostenuto che il contratto di compravendita verteva solo sulla consegna della
merce ordinata, mentre la posa, a differenza delle pareti Extrastandard, è
stata esclusa. __________ SpA si è limitata a fatturare la fornitura delle
pareti DIVA (doc. _), anche se la conferma dell’ordine prevedeva pure, in un
primo momento, anche la posa (doc. _). Dagli atti traspare che la messa in
opera di queste pareti è stata fatturata dai signori __________ e __________
per Fr. 22'110.- (doc. _) e non è controverso che siano stati loro ad
eseguirla. Litigioso è sapere se essi hanno ricevuto l’incarico direttamente
dalla venditrice o dall’acquirente. Dai documenti che sono stati acquisiti agli
atti non è possibile desumere chi sia stato ad affidare tale compito ai signori
__________ e __________. Il teste __________, che ha curato la progettazione e
la direzione generale della costruzione dell’eliporto di __________ ha riferito
che le fornitura e la posa delle pareti DIVA era stato trattato con l’attrice.
Nella prima parte della sua deposizione egli ha riferito che il materiale
doveva essere fornito direttamente dall’attrice, mentre la posa era stata
affidata alle cure dei signori __________ e __________. Il teste non ha saputo
rispondere per quali motivi si era proceduto a fatturare separatamente la posa
delle pareti mobili (verbale di udienza 15 gennaio 1998, pag. 1). Costui ha
però precisato e soggiunto che era stato lui a far togliere dalla conferma
d’ordine la posa (pag.3), mentre il teste __________ (verbale di udienza 21
aprile 1998, pag. 3) ha riferito che lo stralcio delle voci riferite alla posa
era avvenuto durante le trattative, a conferma che all’attrice non era stato
conferito l’incarico di procedere alla posa. __________ ha ammesso che la posa
delle pareti DIVA era stata assunta da loro (__________e __________) per motivi
di praticità, come pure per ragioni di economicità, posto che se questo lavoro
fosse stato eseguito dall’attrice “sarebbe costato Fr. 10'000.- in più”
(verbale di udienza 15 gennaio 1998, pag. 5). I testi di parte attrice
__________ (verbale di udienza 21 aprile 1998, pag. 3) e __________ (verbale
citato pag. 5) hanno confermato anch’essi che la posa delle pareti DIVA era
stata affidata a __________ e a __________. Le testimonianze di __________
(verbale di udienza 6 luglio 1998, pag. 8 segg.) e di __________ (verbale di
udienza 21 aprile 1998, pag. 7-8) appaiono, su questa circostanza, confuse e
contraddittorie con le altre emergenze di causa, per cui sono inutilizzabili ai
fini del giudizio, mentre __________ (verbale di udienza 6 luglio 1998 pag. 3)
ha dichiarato che __________ e __________ si atteggiavano sul cantiere e nelle
trattative come rappresentanti della __________ SpA. Da nessuna di queste
testimonianze emerge chiaramente o si può dedurre con sufficiente certezza, che
sia stata l’attrice a conferire l’incarico a __________ e a __________ di procedere
alla posa delle pareti mobili DIVA. Anzi, semmai vi sono degli indizi che
possono propendere per una soluzione diversa avuto riguardo alle circostanze.
Invero sembrerebbe che l’attrice si era offerta di procedere alla posa delle
pareti (cfr. conferma dell’ordine; doc. _) e che l’iniziativa di stralciare
questa posizione sia avvenuta ad opera del direttore dei lavori __________ per
affidare questo compito direttamente ai signori __________ e __________,
quantomeno tacitamente. Dagli atti non si può comunque concludere che i signori
__________ e __________ abbiano assunto questo compito su incarico
dall’attrice. In assenza di prove certe, l'onere della prova al proposito
incombendo alla convenuta che se ne prevale, la decisione del Pretore va quindi
confermata, senza che vi sia bisogno di esaminare se i difetti sono stati
notificati tempestivamente e se la trattenuta di Fr. 12'000.- sia legittima.
- A norma dell’art. 53 CV il compratore è obbligato, nelle condizioni
previste dal contratto e dalla CV di pagare il prezzo di compravendita e di
accettare la fornitura. Per l’art. 57 CV se il compratore non è tenuto a pagare
il prezzo in un altro luogo particolare, deve pagare il venditore alla stabile
organizzazione del venditore (cpv. 1 lett. a) o, se il pagamento deve avvenire
contro consegna della merce o dei documenti, nel luogo in cui avviene la
consegna (cpv. 1 lett. b).
3.1. In ordine al luogo del pagamento l’attrice aveva comunicato in data
19 settembre 1995 all’acquirente per il tramite della __________ SA, che i
versamenti dovevano essere effettuati sul conto __________ presso la Banca
__________, succursale zona industriale, __________ (doc. _). La menzione di un
conto bancario non equivale alla scelta del luogo d’esecuzione, ma deve essere
intesa come un’autorizzazione accordata all’acquirente di pagare a un terzo con
effetto liberatorio (Tercier, op. cit. N. 1511). Ne consegue che, di
principio, tutti i pagamenti, in difetto di patto contrario, potevano avere
effetto liberatorio se venivano effettuati presso la sede dell’attrice a
__________ o presso la Banca __________. Nella specie non tutti i pagamenti
sono avvenuti mediante girata/versamento bancario. Il Pretore ha assunto che i
signori __________ e __________ non erano dei soli procacciatori d’affari in
Ticino della __________ SpA come pretende l’attrice, ma dei veri e propri
rappresentanti autorizzati a ricevere dei pagamenti.
3.2. A norma dell’art. 8 CV le indicazioni e gli altri comportamenti di
una parte devono essere interpretati secondo l’intenzione di quest’ultima, se
l’altra parte conosceva o non poteva ignorare tale intenzione (cpv. 1). Del
pari i comportamenti di una parte devono essere interpretati secondo il senso
che avrebbe dato loro una persona ragionevole della stessa qualità dell’altra
parte, posta nella stessa situazione (cpv. 2). Per appurare l’intenzione di una
parte o il parere che avrebbe avuto una persona ragionevole, occorre tenere
conto delle circostanze pertinenti, in special modo delle trattative che
possono essere avvenute fra le parti, delle abitudini che si sono stabilite fra
loro e di qualsiasi comportamento ulteriore delle parti (cpv. 3). La CV è
governata dal principio dell’affidamento (Melis, Kommentar zum
UN-Kaufrecht, N. 2 all’art. 8) che è comune a numerose legislazioni e si
applica alle dichiarazioni espresse, alle comunicazioni, ma anche ai
comportamenti concludenti manifestati prima o dopo la conclusione di un
contratto (Neumayer/Ming, op. cit. N. 1 all’art. 8; Melis, op.
cit. N. 3 e 14 all’art. 8). Nel caso in esame non è controverso che la
convenuta ha eseguito pagamenti per entrambe le forniture per Fr. 90'000.-.
L’attrice ne ha però ricevuti Fr. 85'000.-, a fronte di un prezzo complessivo
di Fr. 104'578,65, di cui Fr. 54'830.- per la prima fornitura e Fr. 49'748,65
per la seconda (cfr. sentenza Pretore consid. 8). Avuto riguardo alle
circostanze si deve ritenere che dopo la comunicazione del 19 settembre 1995
(doc. ), nessun pagamento poteva avere effetto liberatorio se non era
corrisposto alla sede dell’attrice o sul conto che era stato indicato da essa
per il tramite delle __________ SA. Per contro, alla luce delle circostanze, si
deve ragionevolmente ammettere che __________ e __________ fungevano in
Svizzera da rappresentanti dell’attrice, i quali, quantomeno apparentemente,
avevano dato l’impressione all’acquirente di svolgere un servizio che andava al
di là della semplice segnalazione del cliente. Sono stati quest’ultimi a
confermare l’ordine delle pareti mobili extrastandard e a sollecitare i pagamenti
(doc. ), nonché a mantenere contatti stretti con la DL (________) in vista
dell’esecuzione del contratto (per i pagamenti e per la posa delle pareti
extrastandard). In buona fede l’attrice non può ragionevolmente mettere in
discussione questi stretti rapporti, giacché in data 13 febbraio 1996 si era
sentita in dovere di revocare dei poteri di rappresentanza a __________ e a
__________ (doc. _). Nell’agosto del 1995 l’attrice aveva accettato un
pagamento per contanti e non aveva segnalato all’acquirente che non sarebbero
più state accettate simili modalità di pagamento. Se così stanno le cose si
deve ammettere che tutti i pagamenti che sono stati effettuati nelle mani di
__________ prima della comunicazione del 19 settembre 1995, andavano computati sul
prezzo di compravendita per entrambe le forniture, avuto riguardo al clima di
fiducia che essi, con la compiacenza dell’attrice, avevano creato nei confronti
dell’acquirente in ordine al pagamento di somme di denaro. L’acquirente ha
appoggiato due versamenti sul conto dell’attrice: uno di Fr. 40'000.- il 25
settembre 1995 (doc. _) e, l’altro di Fr. 15'000.- il 7 novembre 1995 (doc. _).
Nelle mani di __________ l’attrice ha proceduto a due pagamenti: il primo
mediante la consegna di un assegno di nominali Fr. 20'000.- in data 3 agosto
1995 (doc. _) e il secondo in contanti di Fr. 15'000.- l’11 ottobre 1995 (doc.
_). Dagli atti traspare che __________ nel mese di agosto del 1995 ha riversato
per contanti una somma di denaro all’attrice, ma non si sa se integralmente o
parzialmente (cfr. testi __________, verbale citato pag. 3 e Prodiga pag. 7).
Di certo __________ ha trattenuto Fr. 5'000.- su uno di questi due acconti. Se
si trattasse del primo acconto la convenuta sarebbe liberata dal suo obbligo di
pagare, mentre se si trattasse del secondo, no. Con una verosimiglianza che
rasenta la certezza, dall’esame della documentazione si può ritenere che
l’acconto di Fr. 15’000.- dell’11 ottobre 1995 è entrato nelle casse
dell’attrice, perché l’ha contabilizzato nei giorni successivi, ovvero il 17
ottobre di quell’anno (cfr. doc. _). Per esclusione si può quindi ritenere che
__________ trattenne Fr. 5'000.- dal primo acconto di Fr. 20'000.- che gli fu
versato, ovvero ad un’epoca in cui si poteva ritenere, in buona fede, che
costui fosse autorizzato a ricevere pagamenti dall’acquirente per conto della
venditrice. Ciò posto la decisione del Pretore, anche su questo punto oggetto
dell'appello adesivo, merita conferma.
- L'addebito delle spese e delle ripetibili segue le reciproche
soccombenze delle parti.
Per i
quali motivi
richiamati
per le spese l’art. 148 CPC, la LTG e la TOA
dichiara
e pronuncia:
-
L’appello
7 ottobre 2002 di __________ è respinto.
-
Le
spese della procedura di appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia Fr. 450.-
b)
spese Fr. 50.-
totale Fr.
500.-
già
anticipate dall'appellante, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla parte appellata Fr. 800.- a titolo di ripetibili.
-
L’appello
adesivo 3 dicembre 2002 di __________ SpA, __________ (I) è respinto.
-
Le
spese della procedura di appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia Fr. 150.-
b)
spese Fr. 50.-
totale Fr.
200.-
già
anticipate dall'appellante adesiva rimangono a suo carico, con l’obbligo di
rifondere alla controparte Fr. 350.- a titolo di ripetibili.
- Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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