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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2003.118
Data decisione, Autorità:
17.07.2003, IICCA
Incarto n.
12.2003.118
Lugano
17 luglio 2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire sul ricorso 15 luglio 2003 di
rappr. dall'avv.
nei confronti della decisione 23 giugno 2003 della
con la quale veniva respinto il ricorso 5 giugno 2003
della qui ricorrente nei confronti della pronuncia 4 giugno 2003 dell'ufficiale
dei registri di Bellinzona il quale ha negato una proroga del termine di 15
giorni, assegnato alla ricorrente il 21 maggio 2003, per ottenere, nell'ambito
di un'opposizione preventiva alla radiazione o alla trasformazione in altra
forma giuridica della ditta individuale __________ di __________, una misura
provvisionale presso il giudice civile (art. 32 cpv. 2 ORC).
Letti ed esaminati gli atti.
Considerato
che
l'ufficiale dei registri di Bellinzona ha assegnato alla ricorrente, che si
opponeva alla radiazione della ditta __________ di __________, un termine di 15
giorni, conformemente agli art. 32 cpv. 2 ORC e 7 Lcant RC, per ottenere una
misura provvisionale presso il giudice civile;
che la
ricorrente ha chiesto una proroga di tale termine, negata dall'ufficiale con
conferma 23 giugno 2003 della Sezione del registro fondiario quale autorità di
vigilanza sul registro di commercio;
che la
qui ricorrente insorge contro la pronuncia dell'autorità di vigilanza
chiedendo, oltre alla concessione dell'effetto sospensivo al suo ricorso, che
la decisione impugnata sia annullata e, di conseguenza, le sia concessa la
chiesta proroga del termine;
che
contro le decisioni della Sezione del registro fondiario e di commercio è dato
ricorso alla Camera civile del Tribunale d'appello con applicazione della legge
di procedura per le cause amministrative (art. 6 Lcant RC);
che
l'art. 48 LPamm permette all'autorità di ricorso di respingere, immediatamente,
il ricorso se esso si rivela inammissibile o manifestamente infondato;
che,
nella fattispecie concreta e indipendentemente a sapere se è possibile
ricorrere contro una decisione d'ordine dell'Ufficiale dei registri, il ricorso
si rivela assolutamente infondato;
che,
infatti, in esecuzione dell'art. 32 ORC, l'art. 7 Lcant RC recita che "il
termine che l'ufficiale deve assegnare all'opponente per ottenere una misura
provvisionale del giudice in caso di opposizione di diritto privato contro
un'iscrizione non ancora eseguita, è di quindici giorni";
che la
procedura amministrativa prevede che i termini stabiliti dalla legge sono
perentori (art. 11 LPamm) e quindi improrogabili;
che la
motivazione, al proposito, della Sezione del registro fondiario e di commercio,
alla quale si rimanda è così perfettamente conforme alla legge e il ricorso,
siccome manifestamente infondato, va respinto;
che la
domanda di concessione dell'effetto sospensivo, visto l'esito del ricorso,
diventa priva di oggetto;
che
nemmeno torna conto esonerare la ricorrente dal pagamento delle spese di
giudizio poiché non vi è nessun interesse generale attorno alla soluzione del
problema sottoposto a giudizio, siccome di immediata e scontata spiegazione;
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso 15 luglio 2003 di __________ è respinto.
-
La tassa
di giustizia di Fr. 100.- e le spese di Fr. 20.- (totale Fr. 120.-) sono a
carico della ricorrente.
-
Intimazione:
Comunicazione all'Ufficio federale del registro di
commercio, Berna (art. 103 lett. b seconda frase OG)
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso di diritto
amministrativo al Tribunale federale entro 30 giorni dall'intimazione (art. 97
ss. OG)
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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