AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2004.60
Data decisione, Autorità:
24.03.2004, IICCA
Incarto n.
12.2004.60
Lugano
24 marzo 2004/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per giudicare sull'appello 5 marzo 2004
presentato da
AP1
AP2
entrambi rappr. dall' RA1 Lugano
contro
il decreto 27 febbraio 2004 del Pretore della
giurisdizione di Locarno-Campagna, nella causa civile inappellabile (inc. n.
IU.2003.67) promossa con istanza 17 ottobre 2003 nei confronti di
AO1
rappr. dalla RA2
Camorino
con la
quale gli istanti hanno chiesto il pagamento di fr. 4'091.20 oltre accessori a
titolo di canoni mensili pagati in eccedenza sulla base di un contratto di
leasing concluso con la convenuta, chiedendo inoltre la riduzione del canone a
far tempo dal 31 ottobre 2003, domande sulle quali il Pretore non si è ancora
espresso, avendo limitato il proprio giudizio all'eccezione di carenza di
legittimazione processuale della rappresentante della convenuta;
letti ed
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 17
ottobre 2003 i coniugi __________ e __________ hanno convenuto in giudizio la
società __________, con la quale avevano sottoscritto il 23 febbraio 2001 un
contratto di leasing per l'acquisto di una vettura, onde ottenere la
restituzione di fr. 4'091.20, corrispondenti ai canoni mensili pagati in
eccedenza per l'acquisto di un oggetto che non possedeva le qualità promesse;
che all'udienza di
discussione gli istanti hanno eccepito la carenza di legittimazione processuale
della signora __________ che ha presenziato all'udienza in rappresentanza della
convenuta;
che in quella
stessa sede il Pretore ha deciso di evadere preliminarmente la citata eccezione
(cfr. verbale 12 febbraio 2004);
che con decreto 27
febbraio 2004 il Pretore, accertato che alla signora __________ difettava la
legittimazione alla rappresentanza processuale della convenuta, ritenuto
comunque il difetto sanabile ai sensi dell'art. 99 cpv. 3 CPC, ha indetto una
nuova udienza, invitando la parte convenuta a farsi validamente rappresentare
in quella sede;
che con appello 5
marzo 2004 __________ e __________ sono insorti contro la predetta decisione;
che il decreto
impugnato, con il quale il Pretore si è limitato a ritenere sanabile la carenza
di legittimazione processuale della convenuta nella persona della signora
__________ senza esprimersi sul merito della lite, rappresenta una decisione
preliminare di carattere procedurale nell’ambito di una causa civile di valore
inferiore a fr. 8’000.- e quindi inappellabile dal momento che la sentenza di
merito può essere impugnata solo con il rimedio del ricorso per cassazione
(art. 13 LOG);
che per costante
giurisprudenza, i decreti precedenti l’emanazione della sentenza finale di una
causa possono essere impugnati solo davanti all’autorità che ne giudicherebbe
la decisione finale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 96, m. 4);
che sarebbe
infatti contraddittorio e illogico concedere al giudice d’appello la facoltà di
giudicare la presumibile fondatezza delle ragioni dell’istante nell’ambito di
un incidente istruttorio quando gli è negata quella di pronunciarsi sulla
fondatezza o meno della domanda di merito (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad
art. 96, m. 5);
che di conseguenza
nelle cause ordinarie inappellabili, le cui sentenze possono essere impugnate
solo con il rimedio del ricorso per cassazione, non vi è possibilità di
appellazione né contro le ordinanze né avverso i decreti decisi in corso di
procedura, sia con riferimento all’art. 96 CPC, sia perché l’art. 327 lett. g
CPC permette di chiedere la cassazione di una sentenza anche a rimedio di
errori procedurali (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 327, m. 1; Rep
1999 p. 244);
che
l’appellabilità sancita dall’art. 96 cpv. 2 CPC non ha così carattere generale
dovendosi mantenere la separazione fra la procedura ordinaria -appellabile- e
la procedura dei pretori come istanza unica -inappellabile in merito
all’ammissibilità dei mezzi di impugnazione- anche per i decreti pronunciati
dai giudici di prima istanza; l’art. 22 lett. a cifra 2 LOG prevede in effetti
che le due camere civili del Tribunale d’appello giudicano unicamente in seconda
istanza le cause di competenza dei pretori non dichiarate inappellabili,
escludendo in tal modo la possibilità di appellarsi contro decisioni emanate
dai pretori quali istanza unica (II CCA 14 marzo 1994 in re G.SA/D.G);
che nemmeno si
impone di trasmettere l’impugnazione alla Camera di cassazione civile poiché
solo decisioni formali che pongono fine alla lite, quali le sentenze o i
decreti di stralcio, possono essere oggetto di un ricorso per cassazione (Cocchi/Trezzini,
op. cit., ad art. 327, m. 3);
che ne discende
l’improponibilità dell’appello con immediata pronuncia ai sensi dell’art.
313bis CPC senza notifica alla controparte per le osservazioni;
che le spese
seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di
assegnare ripetibili alla parte convenuta, alla quale il ricorso non è nemmeno
stato notificato.
Per i quali motivi,
visto l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
-
L'appello 5
marzo 2004 di __________ e __________ è irricevibile.
-
Tasse e
spese del presente giudizio, per complessivi fr. 200.- sono poste a carico
degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.
Intimazione:
avv. __________
Comunicazione alla
Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster