Judgment nullity for defective hearing notice

12.2007.83Other CourtNov 26, 2007Granted

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Omnilex summary

In a wage dispute, the defendant appealed the first-instance judgment, claiming it had never received the registered summons for the discussion hearing. The appellate court held that the authority bore the burden of proving proper service and that the file did not establish delivery to the legal address. As valid notification could not be proven, the summons was ineffective and the judgment rendered in the defendant’s absence was null. The appeal was therefore granted, the case sent back for a new hearing, and the respondent ordered to pay CHF 200 in appellate compensation. No court fees were charged.

Omnilex headnote

Art. 121 lit. c, 121 cpv. 2, 124 cpv. 1 e 7 CPC; art. 142 cpv. 1 lett. b CPC: la validità della notificazione di una citazione per udienza deve essere provata dall’autorità notificante. Se il destinatario contesta la ricezione di una raccomandata e dagli atti non emerge con sufficiente certezza l’invio al recapito legale o l’effettiva consegna a persona abilitata, la notificazione è inefficace e nulla. La sentenza resa senza che la parte convenuta sia stata regolarmente citata e posta in grado di partecipare all’udienza è a sua volta nulla e va annullata con rinvio per nuova discussione.

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.2007.83

Data decisione, Autorità: 26.11.2007, IICCA

Titolo: Notificazione di convocazione per udienza, sanzione della mancata prova di regolare notifica, nullità della sentenza

Incarto n. 12.2007.83

Lugano 26 novembre 2007/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2007.281 (procedura speciale per mercedi e salari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con istanza 28 febbraio 2007 da

AO 1 rappr. da RA 2

contro

AP 1 rappr. da RA 1

con la quale l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al versamento di fr. 10'038.35 oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 2006 per pretese salariali, e che il Segretario assessore, con sentenza 22 marzo 2007, ha accolto, condannando la convenuta a versare all’istante fr. 10'038.35 oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 2006 e rigettando per tale importo l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano;

e ora sull’appello 2 aprile 2007, con il quale la convenuta chiede l’annullamento della sentenza e la convocazione delle parti per una nuova udienza;

mentre l'istante ha proposto nelle proprie osservazioni del 17 aprile 2007 la reiezione dell’appello;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

considerato

in fatto ed in diritto:

che con l’appello 2 aprile 2007 la convenuta chiede di annullare la sentenza emanata dal Segretario assessore il 22 marzo 2007, adducendo di non aver potuto partecipare all’udienza di discussione prevista il 21 marzo 2007, non avendo ricevuto la relativa citazione;

che giusta l'art. 124 cpv. 1 CPC la notificazione degli atti avviene, per regola, mediante invio raccomandato, con o senza ricevuta di ritorno, in conformità dei regolamenti postali;

che gli atti giudiziari sono notificati alle persone giuridiche di diritto privato e alle società commerciali nella persona di uno dei loro amministratori, come prescrive l’art. 121 lett. c CPC, ritenuto che in caso di loro assenza la notificazione viene fatta a un impiegato, ai sensi dell’art. 121 cpv. 2 CPC;

che, per giurisprudenza invalsa, la prova dell'avvenuta intimazione spetta all'autorità (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 7 ad art. 124), fermo restando che quando il destinatario di una raccomandata contesta di averla ricevuta e la prova del contrario non può essere portata, non si può parlare di notifica conforme (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 6 ad art. 124);

che nella fattispecie la raccomandata contenente la citazione per l’udienza di discussione del 21 marzo 2007, verosimilmente indirizzata a AP 1, Ristorante L__________, Via , 6, è stata impostata il 5 marzo 2007 ed è stata consegnata, secondo le indicazioni della posta, il 6 marzo 2007 (doc. D prodotto con l’appello) a persona la cui firma è illeggibile;

che l’amministratore unico della convenuta e il suo direttore, entrambi con firma individuale, negano di aver ricevuto il plico raccomandato e così altri sei dipendenti della società (doc. F, H, e G);

che dal fascicolo processuale non è possibile accertare a quale indirizzo sia stata inviata la citazione per l’udienza, come invece avrebbe potuto dimostrare un invio con ricevuta di ritorno;

che a fronte della contestazione della convenuta, la quale afferma di non aver mai ricevuto il plico raccomandato contenente la citazione all'udienza, e in assenza di una prova sull’effettivo invio al recapito legale, si deve concludere per l’inefficacia, e dunque la nullità (art. 124 cpv. 7 CPC), della notifica in questione;

che il giudizio impugnato, emanato senza che alla convenuta sia stata data la possibilità di partecipare all'udienza e dunque di esprimersi sull'istanza per salari e mercedi, è pertanto nullo (art. 142 cpv. 1 lett. b CPC);

che l’appello deve di conseguenza essere accolto e l’incarto ritornato al Segretario assessore affinché convochi le parti per una nuova udienza di discussione;

che non si prelevano tasse né spese, trattandosi di una procedura speciale per mercedi e salari, mentre l’istante, che ha proposto la reiezione dell’appello ed è dunque soccombente in questa sede, verserà all’appellante un’equa indennità per ripetibili;

Per i quali motivi

Visti gli art. 416 segg. e CPC

pronuncia

  1. L’appello 2 aprile 2007 di AP 1 è accolto e di conseguenza la sentenza 22 marzo 2007 è dichiarata nulla.

§ Gli atti sono ritornati al Segretario assessore affinché provveda a citare le parti a una nuova udienza di discussione.

  1. Non si prelevano né tasse, né spese. AO 1 verserà a AP 1 fr. 200.- per ripetibili di appello.

  2. Intimazione:

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 15'000.- in materia di diritto del lavoro. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Keywords

service of processnullityhearing noticeregistered mailburden of proofwage claimappealremandparty compensation

The record did not prove effective service at the legal address; the registered mailing was therefore ineffective and null.

The authority had to prove service. Since the defendant denied receipt and the file did not show the exact address or valid proof of delivery, regular notification could not be established.

Yes. Because the defendant was not properly summoned and could not be heard, the judgment is null.

A judgment rendered without giving the defendant the chance to participate in the discussion hearing and to respond to the wage claim is null.

No court fees or costs were charged; the respondent had to pay the appellant CHF 200 in appeal compensation.

The proceeding was a special wage procedure, so no fees/costs were levied, while the respondent lost on appeal.

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