AIUTO
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Numero d'incarto:
14.1995.00116
Data decisione, Autorità:
25.03.1996, CEF
Incarto n.
14.95.00116
Lugano
25 marzo 1996/C/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 3 novembre
1994 dal
contro
tendente ad ottenere il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’11/12 ottobre 1994 dell’UEF
di __________
sulla quale istanza il Pretore della giurisdizione di
__________ con sentenza 12/14 aprile 1995 ha così pronunciato:
“1. L’istanza
è respinta.
- Le spese e la tassa di giustizia di
Fr. 230.-- sono a carico della parte procedente, che rifonderà all’escusso Fr.
900.-- per ripetibili.”
Decisione tempestivamente dedotta in appello dal
procedente che con atto 29 aprile 1995 ha postulato l’accoglimento
dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
mentre con osservazioni 22 maggio 1995 la parte
appellata si è opposta al gravame con protesta di spese e ripetibili;
esaminati atti e documenti:
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________in via ordinaria dell’11/12
ottobre 1994 dell’UEF di __________ il __________ __________ (in seguito:
__________) ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 30’235.40 oltre
interessi al 6.5 % dal 1. luglio 1991, indicando quale titolo di credito:
“conguaglio definitivo RT per maggiore assegnazione di terreno in sede di
ricorso di II istanza”.
Interposta
tempestiva opposizione dall’escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto
definitivo al Pretore.
B. Il procedente fonda la propria pretesa sulla decisione
9 febbraio 1990 (doc. A) con la quale la commissione di ricorso di II istanza
in materia di raggruppamento terreni ha accolto il gravame dell’escusso che
chiedeva la ridefinizione dei confini della propria particella, e ha stabilito
che “il ristabilimento della situazione esistente al momento del nuovo riparto,
implica per l’insorgente l’obbligo di assumersi il conguaglio per la maggior
superficie ottenuta con l’evasione favorevole del ricorso”. Nella decisione
menzionata la commissione di ricorso di II istanza ha parimenti “ordinato al geometra
di procedere alle necessarie rettifiche e all’aggiornamento dei conguagli”. Il
procedente produce quindi il conguaglio definitivo del 20 agosto 1990 (doc. C)
e lo scritto 27 luglio 1994 dell’ing. __________ (doc. D) dai quali risulta che
l’escusso deve versare al __________ in ragione di una maggior assegnazione di
terreno un conguaglio di Fr. 30’235.40.
C. All’udienza di contraddittorio l’escusso ha asseverato
che “la bolletta sulla quale è fondato il presunto credito dell’istante è
sprovvista dei requisiti essenziali che la possono qualificare ad un titolo
esecutivo e non è accompagnata né da una decisione della delegazione consortile
che conferma la risoluzione di procedere all’incasso del credito, né da una
decisione del Consiglio di Stato che dichiara definitiva la procedura di nuovo
riparto”.
A
mente di __________ contrariamente a quanto preteso dall’istante “l’importo di
Fr. 30’235.40 non rappresenta in realtà per intero il conguaglio per maggior
superficie ricevuta dall’escusso con il nuovo riparto, poiché la superficie
effettivamente ricevuta è molto inferiore a quella che comporterebbe l’asserito
credito”.
D. Con sentenza 12/14 aprile 1995 il Pretore di
__________ ha respinto l’istanza, argomentando che “affinché una tabella possa
essere effettivamente considerata una decisione esecutiva per quel che riguarda
i crediti di conguaglio, occorre che il relativo calcolo sia fondato sul nuovo
riparto dichiarato definitivo dal Consiglio di Stato (art. 38 LRPT)”. Nel caso
di specie “l’istante ha sì prodotto la decisione della Commissione di II
istanza (che esaurisce la procedura di ricorso, art. 38 LRPT), ma manca la
dichiarazione del Consiglio di Stato che il nuovo riparto è definitivo e la
dichiarazione della Delegazione RT che la tabella è conforme al riparto
definitivo”.
E. Contro il giudizio pretorile si è tempestivamente
aggravato il procedente asseverando che “la dichiarazione del Consiglio di
Stato secondo la quale il nuovo riparto è definitivo, oltre ad essere
menzionata specificatamente nello scritto 6.7.1994 della Sezione bonifiche
fondiarie e catasto, ha assunto mediante pubblicazione sul foglio ufficiale __________ dimensione di fatto notorio giusta l’art.
184 cpv. 3 CPC e non necessita di conseguenza di una prova specifica”. Inoltre
“la dichiarazione della delegazione RT che la tabella è conforme al riparto
definitivo appare superflua giacché proprio questa delegazione procede nei
confronti di __________ per l’incasso del conguaglio definitivo che
necessariamente non può che riferirsi al riparto definitivo, come ben si evince
dallo scritto 27 luglio 1994 del geometra revisore”.
A
mente dell’appellante, comunque, le esigenze formali richieste dal primo
giudice sono eccessive perché in concreto “il titolo esecutivo è composto dalla
sentenza della commissione di ricorso di II istanza coniugata con il conguaglio
definitivo allestito dal geometra revisore”. Infatti quanto richiesto dal
Pretore è necessario “unicamente per le bollette di incasso di contributi riferentisi
alle spese sostenute dal Consorzio per l’esecuzione delle opere RT” e non per
il conguaglio per maggiore assegnazione di terreno.
F. Con osservazioni 22 maggio 1995 la parte appellata ha
rilevato in ordine che l’appello non adempie ai requisiti formali fissati all’art.
309 cpv. 2 lett. d CPC perché non contiene “l’indicazione precisa dei punti
(dispositivi) dedotti in appello”. Inoltre l’appellante ha prodotto, violando
il principio secondo cui in appello è esclusa la facoltà di addurre nuovi
fatti, prove ed eccezioni, nuovi documenti che devono essere stralciati
dall’incarto.
Per
l’osservante “questo conguaglio è soltanto in una piccola parte dovuto “a
maggiore assegnazione di terreno”, perché “la part. 2353 dell’appellato ha
mantenuto sostanzialmente la stessa superficie e gli stessi confini rispetto ai
mappali prima RT (salvo un’aggiunta di una piccola superficie verso monte)”.
Nello
scritto 6 luglio 1994 la Sezione delle bonifiche fondiarie e del catasto si
limita a ricordare che ex art. 38 LRPT il Consiglio di Stato ha approvato il
nuovo riparto dei fondi con le modifiche intervenute dopo l’evasione dei
ricorsi di II istanza. L’art. 39 LRPT impone però l’obbligo per il __________
di sottoporre entro due anni al Consiglio di Stato il piano definitivo di
finanziamento per l’approvazione e la pubblicazione dello stesso con notifica a
ogni interessato e facoltà di ricorso. L’art. 40 cpv. 2 LRPT affida poi il
compito alla delegazione consortile di provvedere all’incasso delle bollette
emesse a carico dei consorziati e dei crediti risultanti dal conguaglio, nonché
al pagamento dei debiti per lo stesso titolo. A mente dell’osservante “anche il
prelevamento dei crediti per il conguaglio è dipendente dalla formale
approvazione da parte del Consiglio di Stato del piano di finanziamento, che è
decisione affatto diversa da quella prevista all’art. 38 LRPT”.
Considerato
in
diritto:
- Per i combinati cpv. 2 lit. d) e cpv. 5 dell’art. 309
CPC, la dichiarazione di appello è nulla se mancano le formalità
dell’indicazione “precisa dei punti della sentenza appellata che si intendono
dedurre dinanzi alla seconda istanza”.
Il
rigore formale va però attenuato e si prescinde quindi dalla declaratoria di
nullità dell’atto di appello quando, pur in mancanza dei requisiti dinanzi
indicati, dal contesto appaia chiara la volontà di appellare e risulti in
termini affidabili quanto si chiede sia giudicato, atteso che dalle
irregolarità formali non derivi pregiudizio alla controparte: la sanzione di
nullità è infatti da applicare con cautela, evitando di incorrere nella censura
di formalismo eccessivo (cfr. in senso convergente II CC 16 aprile 1985
in re A. SA c. B., in Rep 1985 p. 338; II CC 10 gennaio 1986 in
re C. c. C., in Rep 1986 p. 271; II CC 21 marzo 1980 in re S. c.
F., in Rep 1981 p. 185; Lorenzo Anastasi, Il sistema dei mezzi
d’impugnazione del codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981, p. 135).
Nella
concreta fattispecie ben può dirsi che dall’atto di appello emerge in termini
univoci la volontà del __________ di impugnare i dispositivi 1 e 2 della
sentenza pretorile e di postulare l’accoglimento della sua istanza di rigetto
dell’opposizione del 3 novembre 1994; dalla carenza formale dell’atto d’appello
nessun danno è potuto derivare a __________ che in sede di osservazioni ha ben
compreso l’oggetto del contendere.
Ne
consegue l’ammissibilità in principio dell’appellazione.
- Ex art. 387 cpv. 2 e 4 CPC all’udienza le parti
possono esporre le loro domande, le eccezioni d’ordine e di merito e dovranno
produrre, sotto pena di perenzione, i documenti che suffragano le rispettive
ragioni e che non fossero già stati prodotti unitamente all’istanza scritta.
Il
giudizio d’appello può poggiare solo sui documenti prodotti avanti il primo
giudice, tenendo conto delle allegazioni ivi ritualmente formulate: non è
quindi proceduralmente ammissibile la produzione per la prima volta in sede
d’appello di nuovi documenti in evidente contrasto con il principio procedurale
secondo cui alle parti non è consentito, in seconda sede, addurre nuovi fatti,
prove ed eccezioni (art. 321 cpv. 1 lit. b CPC).
Infatti
la procedura d’appello si caratterizza quale accertamento critico della
decisione del primo giudice, senza possibilità, appunto perché basata su fatti
affermati e sulle prove raccolte in prima sede, che queste emergenze
processuali possano essere mutate (cfr. CEF 7 febbraio 1990 in re I.C.
SA/C.B. SA, 27 aprile 1989 in re CM SA c. E.K. AG, 25 ottobre 1988 in re P.M.c.c.
D.M./S.M.).
Ne
consegue che si prescinderà dall’esaminare i documenti prodotti dal __________
per la prima volta con l’appello e che non sono atti della causa, ossia i doc.
B, C, D e N, così indicati nell’atto ricorsuale.
a) Per l’art. 80 cpv. 1 LEF quando un credito posto in
esecuzione è fondato su una sentenza esecutiva il creditore può chiedere in
giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione. Una sentenza diviene esecutiva
quando è cresciuta in giudicato (vale a dire: non può più essere impugnata con
un rimedio ordinario) e da essa scaturisce per il debitore un obbligo di
pagamento o di prestazione di garanzia (cfr. Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung
und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, § 19 m. 2). Per il
cpv. 2 del citato articolo “sono parificate alle sentenze esecutive, entro il
territorio del Cantone, le decisioni delle autorità amministrative riguardanti
obbligazioni fondate sul diritto pubblico (imposte, ecc.), a cui il Cantone
attribuisca forza esecutiva.”
b) Per l’art. 58 della legge cantonale 8 marzo 1911 di
attuazione della LEF (LALEF) “sono parificati alle sentenze esecutive nel senso
dell’art. 80 LEF, i decreti delle autorità amministrative e di polizia aventi
carattere esecutivo, le bollette delle imposte, delle tasse e delle patenti
cantonali e comunali, le sportule giudiziarie e le bollette delle
amministrazioni dei consorzi obbligatori, tanto per le contribuzioni annuali
quanto per le quote a estinzione di capitali maturati”.
c) La decisione di un’autorità amministrativa diviene
esecutiva dopo la sua notifica al debitore, se questi, informato del suo
diritto di ricorso, non ne ha fatto uso (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung,
Zurigo 1980, § 133 n. 7, 8, 9, 10, 11 e 14 p. 350-351).
d) Il giudice del rigetto deve esaminare d’ufficio ed in
ogni stadio di causa se il titolo prodotto possiede tutti i requisiti
indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo (DTF
113 III 9; CEF 13.3.1990 in re S.AG/B.) così da permettere il rigetto in
via definitiva dell’opposizione.
-
Nel caso di specie il __________ fonda la propria
pretesa sulla decisione 9 febbraio 1990 (doc. A) con la quale la commissione di
ricorso di II istanza in materia di raggruppamento terreni ha accolto il
gravame dell’escusso che chiedeva la ridefinizione dei confini della propria
proprietà, e ha stabilito che “il ristabilimento della situazione esistente al
momento del nuovo riparto, implica per l’insorgente l’obbligo di assumersi il
conguaglio per la maggior superficie ottenuta con l’evasione favorevole del
ricorso”. Nella decisione menzionata la commissione di ricorso di II istanza ha
parimenti ordinato “al geometra di procedere alle necessarie rettifiche e
all’aggiornamento dei conguagli”. Il procedente produce quindi il conguaglio
definitivo del 20 agosto 1990 (doc. C) e lo scritto 27 luglio 1994 dell’ing.
__________ (doc. D) dai quali risulta che l’escusso deve versare al __________
in ragione di una maggior assegnazione di terreno di 258 mq un conguaglio di
Fr. 30’235.40.
-
In concreto dalla documentazione prodotta non risulta
alcun valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione. Innanzitutto la
sentenza della Commissione di ricorso di seconda istanza non può costituire
titolo di rigetto perché non stabilisce l’importo dovuto dall’escusso per la
maggior assegnazione di terreno ottenuta con l’evasione favorevole del ricorso.
Il “conguaglio definitivo” del 20 agosto 1990 (doc. C) non indica alcun rimedio
di diritto contro la calcolazione del contributo. Per principio di diritto
amministrativo una decisione sprovvista dell’indicazione dei mezzi di ricorso
non cresce in giudicato (Rep 1981 p. 396). Ne discende che il calcolo
del contributo non era suscettibile di crescita in giudicato, tanto più che lo
stesso documento è carente di una qualsiasi firma e indica unicamente il calcolo
del contributo dovuto dall’escusso a seguito della maggior assegnazione di
terreno, stabilito secondo modalità che non è possibile verificare, non
essendosi materializzato in decisione formale. Esso è dunque un semplice
conteggio e non una decisione amministrativa parificata a sentenza esecutiva ai
sensi dell’art. 80 cpv. 2 LEF poiché non è una chiara comunicazione scritta
all’attenzione dell’amministrato atta ad orientarlo inequivocabilmente
sull’esigibilità del suo “debito” (Rep 1989 p. 182; CCC del 26 gennaio
1988 in re M.B c. C.P; Panchaud/Caprez, op. cit., p. 327 ss.).
-
L'appello 29 aprile 1995 del __________va quindi
respinto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF).
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 80, 81 cpv. 1 LEF; 58 LALEF; 309 cpv. 2 lit. d e cpv. 5, 321 cpv. 1 lit.
b, 387 cpv. 2 e 4 CPC
PRONUNCIA
-
L'appello
29 aprile 1995 del __________, è respinto.
-
La
tassa di giustizia del presente giudizio in Fr. 350.--, già anticipata dal
__________, resta a suo carico. Il __________rifonderà a __________ Fr.
1’000.-- di indennità.
-
Intimazione
a: ___________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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