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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.1995.102
Data decisione, Autorità:
12.07.1995, CEF
Incarto n.
14.95.00102
Lugano
12 luglio 1995/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 21 febbraio 1995.da
contro
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 19 gennaio/2 febbraio 1995 dell’UEF
di Mendrisio;
sulla quale istanza la Pretore di Mendrisio Nord con
sentenza 17 marzo 1995 ha così pronunciato:
“1. L’istanza è parzialmente accolta e,
di conseguenza, l’opposizione al PE indicato è respinta in via provvisoria
limitatamente all’importo di Fr. 112’500.-- oltre interesse al 5% dal 1.1.1995
e Fr. 198.-- di spese esecutive.
- La tassa di giustizia di Fr. 90.-- e
le spese, da anticipare dall’istante, sono a carico del convenuto il quale
rifonderà alla controparte Fr. 150.-- a titolo di indennità.”
Decisione dedotta in appello dall’escusso con atto 3
aprile 1995, postulante la reiezione dell’istanza;
esaminati atti e documenti,
considerato
in fatto e in diritto
-
che
la sentenza 17 marzo 1995 della Pretore di Mendrisio Nord è stata intimata a
mezzo raccomandata lo stesso giorno e ritirata dall’appellante allo sportello
il 20 marzo 1995;
-
che
l’appellazione in esame reca la data 3 aprile 1995, che coincide con il giorno
in cui è stata spedita ed è stata ricevuta dalla Pretura di Mendrisio Nord il 4
aprile 1995;
-
che
nella procedura sommaria il termine per proporre appello è ridotto a dieci
giorni (art. 308 cpv. 1 e 388 cpv. 3 CPC);
-
che
nella concreta fattispecie il termine di dieci giorni ha iniziato a decorrere
il 21 marzo 1995, ex art. 131 cpv. 1 CPC non essendo compreso nel computo dei
termini il 20 marzo 1995, giorno della ricezione della sentenza;
-
che
pertanto il termine per appellare è giunto a scadenza giovedì 30 marzo 1995 ,
donde l’irrimediabile tardività dell’atto di appello datato e spedito il 3
aprile 1995;
-
che
la tassa di giustizia (art. 67 OTLEF) è a carico dell’appellante mentre, avendo
fatto capo alla procedura ex art. 313 bis CPC, non si assegnano indennità alla
parte appellata;
per
questi motivi,
richiamati
i disposti citati, segnatamente gli art. 308 cpv. 1 e 388 cpv. 3 CPC
pronuncia
-
L’appello
3 aprile 1995 di __________, è irricevibile siccome tardivo.
-
La
tassa di giustizia di Fr. 150.--, già anticipata dall’appellante, resta a
carico di __________.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio Nord
per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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