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Numero d'incarto:
14.1995.141
Data decisione, Autorità:
23.04.1996, CEF
Incarto n.
14.95.00141
Lugano
23
aprile 1996
/B/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 27 marzo 1995
da
(rappr.
dalla __________)
contro
(patr.
da: avv. __________)
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta al PE n.__________ del 28 febbraio/2 marzo 1995 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza la Segretaria assessore della
Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 14 giugno 1995 ha così
deciso:
“1. L’istanza
è respinta.
- La
tassa di giustizia in Fr. 350.--, da anticipare dalla parte istante, rimane a
suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 900.-- a titolo di
indennità.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla
procedente che con atto 26 giugno 1995 ha postulato l’accoglimento
dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
con osservazioni 21 luglio 1995 la parte appellata si
è opposta all’appello, con protesta di spese e ripetibili;
esaminati atti e documenti
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ del 28 febbraio/2 marzo
1995 dell’UE di Lugano la __________ (in seguito: __________) ha escusso
__________ per l’incasso di Fr. 650’000.-- oltre interessi, indicando quale
titolo di credito: “Avallo su vaglia cambiario di CHF. 650’000.-- a vista,
datato 7.12.1993, emesso dal sig. __________ a all’ordine della __________ ”.
Interposta
tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio al Pretore.
B. La
procedente fonda la sua pretesa su un vaglia cambiario di Fr. 650’000.-- (doc.
A), emesso da __________ all’ordine della __________ quale garanzia nell’ambito
della concessione di un mutuo ipotecario di Fr. 1’769’000.-- (doc. B). Il
vaglia cambiario, datato 7 dicembre 1993 e pagabile a vista, reca l’avallo di
__________.
C. All’udienza
di contraddittorio l’escusso ha eccepito la mancanza di una valida disdetta e
pertanto l’inesigibilità del credito, per cui la garanzia, costituita
dall’effetto cambiario, non può essere fatta valere.
D. Con
sentenza 14 giugno 1995 la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di
Lugano, Sezione 5, ha respinto l’istanza argomentando che agli atti non risulta
prova alcuna __________ non abbia adempiuto i suoi obblighi contrattuali, con
la conseguenza che la procedente non ha dimostrato di essere autorizzata, sulla
base della dichiarazione doc. E, ad incassare il vaglia cambiario in esame.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata la procedente sostenendo
che il vaglia cambiario doc. A costituisce valido riconoscimento di debito, ritenuto
che l’esame della sua validità va compiuto unicamente sotto il profilo del diritto
cambiario.
F. Con le
sue osservazioni la parte appellata si è confermata in sostanza nelle sue allegazioni
di prima sede.
Considerato
in diritto: 1.a) La nozione di riconoscimento di debito
constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita
dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o
del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro
determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere
dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli
elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta
sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza
o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà
delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio
dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338
con riferimenti).
Nel caso di
un’esecuzione ordinaria per titolo cambiario l’esame della sua esecutività si
estende all’accertamento della validità del titolo sotto il profilo del diritto
cambiario (Rep 1979 p. 400-401 e 1949 p. 312; Panchaud/Caprez,
Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, §59 p. 141).
b) Il
vaglia cambiario può essere emesso quale garanzia di crediti presenti o futuri.
Per esempio quale garanzia di conti correnti una banca può far emettere dai
suoi clienti un vaglia cambiario. Di regola l’importo non viene indicato.
Questo titolo cambiario non è destinato alla circolazione, ma viene lasciato in
deposito. Esso viene emesso sotto una condizione sospensiva: prima che il
credito (del rapporto base) del beneficiario contro l’emittente divenga
esigibile e non viene pagato, il creditore/beneficiario non ha alcun diritto
derivante dal titolo cambiario. Quest’ultimo non può essere né trasferito, né discontato.
Questa forma di garanzia comporta dei vantaggi sia per il creditore che per il
debitore. Il debitore non deve consegnare né soldi, né altri valori patrimoniali.
Il creditore non riceve una garanzia reale, come nel caso di un pegno, né
un’ulteriore garanzia personale, come nel caso della fideiussione. Grazie al
rigore formale dei titoli cambiari, ha tuttavia, in caso di ritardo nel pagamento,
la possibilità di un’esecuzione rapida e priva di difficoltà (cfr. A. Meier-Hayoz/
H.C. von der Crone, Wertpapierrecht, Berna 1985, § 18 m. 34-36 p. 232).
c) Secondo
il mutuo ipotecario doc. B (punto b) il vaglia cambiario in oggetto era utilizzabile,
come previsto nella dichiarazione 26 giugno 1990 (doc. E). Dal tenore di
quest’ultima, sottoscritta da __________ quale emittente e da __________ quale
avallante, si evince quanto segue:
“......
Nell’ambito
delle facilitazioni di credito concessemi/ci con la vostra lettera del 26
giugno 1990 vi ho/abbiamo consegnato in garanzia un vaglia cambiario all’ordine
vostro, emesso, rispettivamente avallato dai sottoscritti, per un importo di
Sfr. *650’000.----
in lettere franchi svizzeri seicentomila
pagabile
a vista, privo della data di emissione.
Con
la presente vi autorizzo/iamo a completare il vaglia cambiario di tutti i requisiti
mancanti e a porlo all’incasso qualora non fossero completamente e
tempestivamente adempiute le condizioni del credito in questione.
Rinuncio/amo
dunque già sin d’ora ad opporre qualsivoglia eccezione relativa alla completazione
e alla messa in circolazione del vaglia di cui sopra.”
Pertanto dal
doc. E emerge chiaramente che l’autorizzazione al completamento del vaglia
cambiario doc. A era subordinata al non adempimento delle condizioni del mutuo
ipotecario doc. B da parte del mutuatario. Secondo il doc. B il credito era disdicibile
d’ambo le parti con sei mesi di preavviso al 30 giugno o al 31 dicembre.
Inoltre la banca si era riservata il diritto di chiedere il rimborso immediato,
tra l’altro, nel caso in cui gli interessi ed ammortamenti non venissero pagati
entro 30 giorni dalla loro scadenza. Con scritto 7 dicembre 1993 (doc. C) la
__________, riferendosi ad una lettera 1. dicembre 1993 ed al fatto che il
mutuatario non avrebbe rimborsato il suo debito, ha chiesto all’avallante
__________ di volere versare l’importo di Fr. 650’000.--, in caso contrario la
banca avrebbe proceduto ad incassare il vaglia cambiario. La procedente non ha
tuttavia prodotto agli atti nè la citata lettera 1. dicembre 1993, nè documento
alcuno atto a dimostrare che le condizioni di disdetta, previste nel contratto
di mutuo ipotecario, si sono avverate. Di conseguenza manca la prova che i
requisiti previsti nella dichiarazione doc. E, legittimanti la procedente a
porre all’incasso il vaglia cambiario detenuto in garanzia, si sono verificati.
Non avendo la __________ pertanto dimostrato che la condizione sospensiva
prevista nel citato doc. E, ossia che il suo credito basato sul mutuo ipotecario
concesso all’emittente __________ è divenuto esigibile e non è stato pagato,
non può far valere alcun diritto derivante dal titolo cambiario doc. A dato in
garanzia. La sentenza pretorile va pertanto confermata.
- L’appello
26 giugno 1995 della __________ è respinto.
Tassa di
giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 1022 cpv. 1 CO e 82 LEF, nonchè i
disposti citati
pronuncia: 1. L’appello 26 giugno 1995 della __________ è respinto.
-
La
tassa di giustizia di Fr. 500.--, già anticipata dall’appellante, è a carico
della __________ a, che rifonderà a __________ Fr. 1’000.-- a titolo di
indennità.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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