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Numero d'incarto:
14.1995.156
Data decisione, Autorità:
24.05.1996, CEF
Incarto n.
14.95.00156
Lugano
24 maggio 1996/B/fc/fb
In
nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 9 giugno 1995
da
patr. da: avv. __________
contro
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n.
__________ del 4 maggio/6 giugno 1995 dell’UE di Lugano:
sulla
quale istanza la Pretore di Lugano, Sezione 5, con sentenza 25 luglio 1995 ha
così deciso:
“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione
interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria
per Fr. 8’540.-- oltre interssi del 7% dal 3.4.1995.
- La tassa di giustizia in Fr. 100.--, da anticipare
dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di
rifondere alla controparte Fr. 250.-- a titolo di indennità.”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 1. agosto 1995 ha
postulato la reiezione dell’istanza;
con
osservazioni 28 agosto 1995 la parte appellata si è opposta al gravame, protestate
spese e ripetibili;
ritenuto
in
fatto
A. Con PE n. __________ del 4 maggio/2 giugno 1995
__________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 8’960.-- oltre interessi
al 7% dal 3 aprile 1995, indicando quale titolo di credito: “Debitore solidale con
__________, Via __________ __________ - Affitto + acc. spese dicembre 94,
gennaio, febbraio e marzo 1995, app. no. __________, Via __________, __________
- post. no. __________ genn/febb/marzo 1995”.
Interposta
tempestiva opposizione dall’escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio alla Pretore.
.
B. Il procedente fonda la sua pretesa su un contratto di
locazione concluso il 22 febbraio 1994 con l’escusso ed __________, concernente
un appartamento sito a __________. Il canone di locazione più le spese è stato
fissato in Fr. 2’135.-- mensili (doc. A). L’importo posto in esecuzione
comprende i canoni di locazione per i mesi da dicembre 1994 a marzo 1995
compreso.
C. All’udienza di contraddittorio l’escusso non è
comparso, mentre il creditore ha ridotto la sua pretesa a Fr. 8’540.-- oltre
interessi al 7% dal 3 aprile 1995.
D. Con sentenza 25 luglio 1995 la Pretore di Lugano,
Sezione 5, ha accolto l’istanza argomentando che la documentazione prodotta costituisce
valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF per le pigioni relative ai mesi
da dicembre 1994 a marzo 1995 compreso, per l’importo complessivo di Fr.
8’540.--. Gli interessi sono stati concessi al tasso pattuito del 7% dal 3
aprile 1995.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente
aggravato l’escusso argomentando che il contratto di locazione in oggetto è
stato firmato da due conduttori. Egli ha sostenuto di avere chiesto
all’amministratrice più volte un estratto concernente la metà dell’affitto, dal
quale andava poi dedotto l’importo del deposito. La __________ ha invece
inviato una richiesta di pagamento ad ambedue i conduttori per l’importo
complessivo. L’appellante ha rilevato che se ambedue avessero pagato,
l’amministratrice avrebbe incassato la somma due volte.
F. Con osservazioni 28 agosto 1995 la parte appellata si
è opposta al gravame, con argomentazioni di cui, se del caso, si dirà in
seguito.
Considerato
in
diritto
a) La nozione di riconoscimento di debito constatato
mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla
legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del
suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro
determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere
dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli
elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta
sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza
o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà
delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella
prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
b) Il giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni
stadio di causa (quindi anche in sede d’appello) se la documentazione prodotta
costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il
creditore, il debitore e il credito (indicati nel precetto esecutivo e
nell’istanza) con il creditore, il debitore ed il credito (di cui ai documenti
prodotti) (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331).
c) Ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello è
esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni.
d) Ex art. 143 CO vi è solidarietà tra più debitori
quando essi dichiarano di obbligarsi verso il creditore ciascuno singolarmente
all’adempimento dell’intera obbligazione. Senza tale dichiarazione di volontà
non sorge solidarietà che nei casi determinati dalla legge. Nel primo caso essa
deve essere provata dal creditore non essendovi una presunzione legale della
sua esistenza: è comunque sufficiente che la volontà di impegnarsi in comune
risulti dall’atto stipulato oppure in modo inequivocabile dalle circostanze.
Non è tuttavia necessario che le parti facciano uso della parola “solidale”. La
costituzione di un rapporto solidale è pure possibile tramite una dichiarazione
tacita (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 340; Gauch/Schluep, Schweizerisches
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, vol. II, 5. ed. n. 3827 p. 319). Con la
sottoscrizione comune del contratto di locazione doc. A, __________ e
__________ hanno espresso per atti concudenti la volontà di costituire per la
locazione una società semplice determinando quindi la loro responsabilità
solidale ex art. 544 cpv. 3 CO [cfr. Gauch Schluep, op. cit., p. 320, n. 3827:
"Aber auch die Erweckung des blossen Anscheins der Existenz einer einfachen
Gesellschaft kann nach der Gerichtspraxis Solidarhaft begründen (DTF 116 II 709
e 712).
Ex
art. 144 cpv. 1 CO il creditore può a sua scelta esigere da tutti i debitori
solidali o da uno di essi tutto il debito od una parte soltanto.
e) Dalla documentazione agli atti emerge che il contratto
di locazione doc. A è stato sottoscritto dall’escusso quale “conduttore”e da
__________ quale “coniuge”. Ora da queste indicazioni, che esprimono
l’intenzione di costituire una comunione domestica, comunque almeno una società
semplice, risulta in modo inequivocabile la volontà dell’escusso e di
__________ di impegnarsi in comune nei confronti del locatore, anche se la
solidarietà non è stata esplicitamente menzionata nel contratto. Il locatore di
conseguenza poteva ex combinati art. 144 cpv. 1 e 544 cpv. 3 CO esigere, a sua
scelta, il pagamento di tutti i canoni di locazione arretrati da uno di essi.
Il creditore ha pertanto correttamente escusso __________ per l’importo
complessivo di Fr. 8’540.-- oltre interessi al tasso pattuito del 7% dal 3
aprile 1995. L’eccezione di compensazione con la garanzia, fatta valere
dall’appellante, va respinta ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, essendo stata
sollevata la prima volta in sede di appello.
La
sentenza pretorile va quindi confermata.
- L’appello 1. agosto 1995 __________ va pertanto
respinto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 51,
Per i
quali motivi,
richiamati
gli art. 82 LEF, 143, e 144 cpv. 1 e 544 cpv. 3 CO
pronuncia
-
L’appello
-
agosto 1995 __________, è respinto.
-
La
tassa di giustizia di Fr. 150.--, già anticipata dall’appellante, è a carico di
__________, che rifonderà a __________ Fr. 400.-- a titolo di indennità.
-
Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, Sezione 5
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente:
La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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