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Numero d'incarto:
14.1995.166
Data decisione, Autorità:
20.06.1996, CEF
Incarto n.
14.95.00166
Lugano
20 giugno 1996/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 20 luglio
1995 da
patr. dall'avv. __________
contro
patr. dallo Studio legale
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n.
__________ del 13/17 luglio 1995 dell’UEF di Locarno;
sulla quale istanza il Pretore di Locarno-Città con
sentenza 13/14 settembre 1995 ha così deciso:
“1. L’istanza
è accolta.
Di
conseguenza è rigettata in via provvisoria l’opposizione interposta dalla
__________ di __________ al precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di
Locarno per l’importo di Fr. 324’000.-- oltre interessi del 6% a partire dal 23
settembre 1991 e Fr. 198.-- di spese esecutive.
- Le
spese e la tassa di giudizio per complessivi Fr. 400.-- sono poste a carico
della convenuta, la quale rifonderà a controparte l’importo di Fr. 3’000.-- a
titolo di ripetibili.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello
dall’escussa che con atto 25 settembre 1995 ha postulato la reiezione
dell’istanza, protestate spese e ripetibili e in via subordinata la sospensione
ai sensi dell’art. 107 CPC della procedura, senza prelevamento della tassa di
giustizia, protestate spese e ripetibili d’appello;
con osservazioni 10 ottobre 1995 la parte appellata si
è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto
A. Con PE n. __________ del 13/17 luglio 1995 dell’UEF di
Locarno la __________ (in seguito: __________) ha escusso la __________ (in
seguito: __________) per l’incasso di Fr. 324’000.-- oltre interessi al 6% dal
19 settembre 1991 indicando quale titolo di credito: “Assegno __________ di USD
240’000.oo emesso il 27 agosto 1991, presentato all’incasso il 19 settembre
1991 e non onorato - Fr. 324’000.-- pari a USD 240’000.oo al cambio di Fr. 1.35
per USD 1.oo”.
Interposta
tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio al Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa su un assegno di
nominali US$ 250’000.-- emesso il 27 agosto 1991 dalla __________, presentato
per il pagamento il 19 settembre 1991 e ritornato alla creditrice non pagato
per mancanza di copertura (doc. F).
C. All’udienza di contraddittorio l’escussa ha postulato
la sospensione della procedura ex art. 107 CPC ed in via subordinata la
reiezione dell’istanza. La debitrice ha sostenuto che l’assegno è stato
illecitamente emesso da __________, dipendente della __________ e strumentalizzato
da __________ quale garanzia per investimenti effettuati da quest’ultimo. Non
essendo __________ riuscito ad incassare l’assegno, ne ha chiesto alla banca il
bonifico in contanti, che ha ottenuto, senza tuttavia restituire l’assegno in
oggetto. L’escussa ha poi argomentato che il rappresentante della procedente,
__________, ha ricevuto l’assegno in bianco dalla __________, società
domiciliata presso la __________ stessa, per il tramite di __________. La
questione della buona fede di __________ in merito alle modalità dell’entrata
in possesso dell’assegno è oggetto di un procedimento penale aperto a carico di
__________ e __________. Questo accertamento in sede penale vincola il giudice
civile, per cui si giustifica la sospensione della procedura di rigetto
dell’opposizione.
D. Con sentenza 13/14 settembre 1995 il Pretore di Locarno-Città
ha accolto l’istanza argomentando che l’assegno bancario doc. F costituisce
valido riconoscimento di debito. Secondo il primo giudice le eccezioni
sollevate dall’escussa non sono state rese sufficientemente verosimili,
rilevato che lo stesso Giudice dell’istruzione e dell’arresto (),
nella sua decisione 26 aprile 1994 ha sottolineato ”che nessuna accusa è stata
formalmente mossa ad __________ e che nemmeno sono evidenti concreti sospetti
di reato a suo carico, sia pure per incompletezza di accertamenti”. In sede
pretorile ha poi rilevato che questa allegazione è stata ripresa dalla Camera
dei ricorsi penali del TA nella sentenza 2 giugno 1995 e che il semplice
dubbio, non confortato da alcun elemento oggettivo, circa l’asserita
illegittimità dell’entrata in possesso dell’assegno da parte di __________ per
conto del non può bastare. Secondo il Pretore tali dubbi non sono
idonei a giustificare la sospensione della procedura ex art. 107 CPC.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente
aggravata l’escussa riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima
sede.
F. Con osservazioni 10 ottobre 1995 la parte appellata si
è opposta al gravame con argomentazioni di cui, se del caso, si dirà in
seguito.
Considerato
in
diritto
a) La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art.
82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di
un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.
Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr.
Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi
giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
b) Ex
art. 1128 n. 2 CO il portatore può esercitare il regresso contro i giranti, il
traente e gli altri obbligati, se l’assegno bancario, presentato in tempo
utile, non è pagato, purché il rifiuto del pagamento sia constatato con
dichiarazione del trattario scritta sull’assegno bancario con l’indicazione del
luogo e del giorno della presentazione.
c) L’assegno in oggetto doc. F, datato 27 agosto 1991,
emesso dalla __________ a favore della __________, presentato per l’incasso in
__________ il 19 settembre 1991, non pagato per mancanza di copertura come da
dichiarazione 23 settembre 1991, costituisce in principio valido titolo di
rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82 LEF.
a) Ex
art. 107 CPC il giudice può sospendere il processo quando tra le parti siano
pendenti trattative per una transazione, oppure quando la decisione di un’altra
causa o di un altro procedimento può influire sulla decisione della lite.
La
sospensione della causa per trattative o altro procedimento in corso è una
decisione di natura processuale, che rientra nei poteri discrezionali del
giudice (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 107 n. 6 e n. 7).
b) Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il
rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e
giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento
di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle
eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non
solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere
sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle
allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter
dictum della II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottonbre
1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in
re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 26 p. 61); BlSchK
1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967
n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p.
416).
c) Ex art. 1007 CO, applicabile anche all’assegno per il
rinvio dell’art. 1143 cpv. 1 n. 5 CO, la persona contro la quale è promossa
azione, in casu per assegno, non può opporre al portatore le eccezioni fondate
sui rapporti suoi personali con i portatori precedenti a meno che il portatore,
acquistando l’assegno, abbia agito scientemente a danno del debitore (cfr. Panchaud/Caprez,
op. cit. § 66 p. 159).
d) Dalla documentazione agli atti risulta che il
procedimento penale in corso per reati patrimoniali e documentali concerne
unicamente ___________ e __________. In tale ambito, con decisione 23 giugno
1993, l’assegno doc. F è stato posto sotto sequestro dalla Procura pubblica
(doc. 2). Con sentenza 26 aprile 1994 (doc. H) il ____________ ha concesso il
diritto di far valere l’assegno come consentito dal diritto civile. Questa
decisione è stata confermata dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di
appello, che nella sua sentenza 2 giugno 1995 (doc. 4) ha rilevato quanto
segue:
“E`
pur vero che la __________ è stata verosimilmente vittima delle manovre degli
accusati che hanno condotto all’emissione del titolo per cause illecite.
D’altra parte __________ fa valere d’essere legittimamente entrata in possesso
dell’assegno, in perfetta buona fede dopo che questo - emesso in modo
formalmente corretto - gli era stato consegnato per una causale lecita da un
terzo insospettato.
E`
dunque corretto sostenere, come ha fatto il __________ che la questione si pone
essenzialmente in termini di diritto civile, nella misura in cui è determinante
per le reciproche pretese delle due parti civili qui confrontate la questione
della buona fede dell’attuale proprietario dell’assegno al momento della sua
acquisizione. Ed è di conseguenza logico lasciare che le due parti civili
dirimano la questione davanti al giudice civile (art. 225 cifra 2 CPP), dove
potranno far valere le rispettive pretese ed eccezioni, senza alcun pregiudizio
per i reciproci diritti di parte. Sotto il profilo della proporzionalità l’inchiesta
penale non ha tuttora fatto emergere concreti elementi di sospetto contro
__________ che ha deposto quale teste sulle circostanze in cui è entrato in
possesso dell’assegno per conto del__________. Dopo più di tre anni dalla
denuncia contro __________, nessun reato è stato contestato a . Non
par dunque legittimo impedire al di far valere le proprie pretese
basate sull’assegno davanti al foro civile”.
Dalle
precedenti considerazioni si evince che dal procedimento penale aperto contro
__________ e __________, durante il quale __________ è stato sentito quale
teste, non sono emersi concreti elementi di sospetto in merito al suo agire per
conto della __________. Inoltre contro __________ stesso non è stato aperto
alcun procedimento. Pertanto dal profilo penale non vi è riscontro oggettivo
atto a rendere verosimile la sua malafede al momento dell’entrata in possesso
dell’assegno in esame. Del resto l’escussa non ha fornito nessun altro elemento
oggettivo atto a rendere verosimile che __________ ha agito scientemente a suo
danno. Di conseguenza non essendo stata resa verosimile alcuna eccezione ex art.
1007 CO, atta ad infirmare il titolo di rigetto in esame, il primo giudice ha
correttamente respinto l’opposizione.
D’altronde
non essendo pendente nei confronti di __________ alcun procedimento penale, non
vi è motivo di attendere l’esito della procedura aperta contro __________ e
__________ e pertanto di sospendere la presente procedura ex art. 107 CPC.
La
sentenza pretorile va pertanto confermata.
- L’appello 25 settembre 1995 __________ va quindi
respinto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF).
Per i
quali motivi, richiamati gli art. 82 LEF, 1128, 1143 e 1007 CO
pronuncia
-
L’appello
25 settembre 1995 __________ è respinto.
-
La
tassa di giustizia di Fr. 600.--, già anticipata dall’appellante, è a carico
della __________, che rifonderà alla __________ Fr. 3’000.-- a titolo di
indennità.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Città
per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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