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Numero d'incarto:
14.1995.188
Data decisione, Autorità:
07.10.1996, CEF
Incarto n.
14.95.00188
Lugano
7 ottobre 1996/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 5 aprile 1993
da
patr. dall’avv. __________
contro
patr. dall’avv.
__________,
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n.
__________del 1. aprile
1993 dell’UEF di Locarno;
sulla
quale istanza il Pretore di Locarno-Città con sentenza 24/25 ottobre 1995 ha
così pronunciato:
“1. L’istanza è parzialmente accolta.
§ Di
conseguenza è rigettata in via provvisoria l’opposizione interposta dalla
convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di Locarno per l’importo
di Fr. 138’000.-- oltre interessi al 5% dall’8 ottobre 1992 e Fr. 158.-- di
spese esecutive.
-
L’istante
è ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria, con il gratuito patrocinio
dell’avv. __________.
-
Le
spese e la tassa di giudizio di complessivi Fr. 350.--, da anticipare
dall’istante, sono poste a carico della convenuta, la quale rifonderà a
controparte l’importo di Fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili.”
Decisione tempestivamente dedotta in appello
dall’escussa che con atto 6 novembre 1995 ha postulato la reiezione
dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
mentre con osservazioni 6 dicembre 1995 l’appellato ha
resistito al gravame, protestate spese e ripetibili;
ritenuto che con comunicazione 19 agosto 1996 la parte
appellata ha dichiarato di rinunciare al beneficio dell'assistenza giudiziaria
richiesta;
rilevato che con scritto 30 settembre 1996 il
patrocinatore dell’appellante ha ritirato l’appello, la parte appellata avendo
rinunciato alle ripetibili, come risulta dalla lettera 25 settembre 1996 del
rappresentante legale di __________;
considerato come il ritiro dell’appello ne comporta lo
stralcio essendo la procedura divenuta priva d’oggetto;
ritenuto che per principio giurisprudenziale
indiscusso, la parte che rende priva d’oggetto una procedura risulta
soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons.
3a), eccezione fatta nell’evenienza in cui le parti ne concordino un diverso
riparto;
preso atto che la parte appellata ha rinunciato
all’assegnazione d’indennità
pronuncia
-
L’appello
6 novembre 1995 __________ è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.
-
La
tassa di giustizia di Fr. 250.--, già anticipata dall’appellante, é a carico di
- Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Città
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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