AIUTO
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Numero d'incarto:
14.1995.51
Data decisione, Autorità:
22.04.1996, CEF
Incarto n.
14.95.00051
Lugano
22 aprile 1996/B/fc/fb
In
nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 19 luglio
1994 da
rappr. dal __________
Contro
__________,
patr. dall'avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta al PE n. __________01 dell’8/11 luglio 1994 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di
Lugano, Sezione 5, con sentenza 8 febbraio 1995 ha così pronunciato:
“1. L’istanza è accolta e, di conseguenza, l’opposizione
interposta al PE indicato è respinta in via provvisoria per Fr. 200’240.--
oltre interessi dell’8% a far tempo dal 15 giugno 1994.
- La tassa di Fr. 100.--, da anticipare dalla parte
istante è a carico della parte convenuta con l’obbligo di rifondere alla
controparte Fr. 200.-- a titolo di ripetibili.”
Sentenza tempestivamente dedotta in appello
dall’escusso, che con atto 17 febbraio 1995 ha postulato la reiezione
dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
con osservazioni 10 marzo 1995 la parte appellata si è
opposta al gravame, protestate spese e ripetibili;
esaminati atti e documenti
ritenuto
in fatto
A. Con PE n. __________dell’8/11 luglio 1994 dell’UE di
Lugano __________ (in seguito: __________) ha escusso __________ per l’incasso
di Fr. 200’000.-- oltre interessi all’8% dal 15 giugno 1994 e Fr. 240.--,
indicando quale titolo di credito: “1) Fr. 200’000.-- nom., vaglia cambiario
emesso il 4.6.1993 dalla , avallato dai signori __________ e
__________ i, all’ordine del ____________________ con scadenza al
14.6.1994 e rimasto impagato (+ int. 7% e comm. trimestrale 0.25% = int. 8%).
Disdetta del 21.3.1994. Conferma di credito 14.6.1993 - 2) spese di ritorno e
incasso.”
Interposta
tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio alla Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa su un vaglia
cambiario di nominali Fr. 200’000.-- emesso a Lugano il 14 giugno 1993 dalla
__________ all’ordine del__________ __________ con scadenza al 14 giugno 1994,
avallato da __________ e __________ e corredato della relativa autorizzazione
al riempimento firmata dagli avallanti (doc. H).
C. All’udienza di contraddittorio l’escusso ha eccepito la
mancanza di legittimazione dell’avv. __________ a rappresentare validamente
__________ beneficiando egli unicamente di firma collettiva, alla quale non
sarebbe possibile supplire con una procura interna. __________ ha poi
argomentato che il vaglia cambiario in esame è una garanzia accessoria.
Considerato che un contratto di base legato ad un effetto cambiario comporta il
mantenimento dell’opposizione, secondo l’escusso è indispensabile che vengano
rispettate tutte le condizioni contrattuali. Essendo la disdetta doc. F
intempestiva, lo sarebbe di conseguenza anche la procedura in oggetto.
D. Con sentenza 8 febbraio 1995 la Pretore del Distretto
di Lugano, Sezione 5, ha ammesso la legittimazione attiva dell’avv. __________
a rappresentare __________, argomentando che con lettera 27 settembre 1994 la
creditrice ha inviato una dichiarazione attestante che questi, vicedirettore
della banca, era validamente autorizzato a rappresentare __________ nella
procedura esecutiva promossa contro la __________, tenutasi il 26 settembre
1994, così come nella procedura in oggetto inoltrata contro __________
nell’udienza fissata per il 29 settembre 1994. In prima sede è poi stato
rilevato che __________ aveva concesso un credito in conto anticipo fisso alla
__________ per l’importo di fr. 600’000.--, garantito tra l’altro dal vaglia
cambiario doc. H. Il credito è stato tacitamente rinnovato con lettera 11
gennaio 1994, sottoscritta per accordo dalla mutuataria. Essendo la
facilitazione stata disdetta conformente alle Condizioni generali art. 13 per
il 5 aprile 1994 (doc. E) è venuta a realizzarsi la condizione sospensiva sotto
la quale era stato emesso il vaglia cambiario, che d’altronde la mutuataria
aveva espressamente autorizzato a completare dei dati mancanti fino all’importo
massimo di Fr. 200’000.-- (doc. H). Secondo la prima giudice il vaglia
cambiario in esame adempie i requisiti dell’art. 1096 ss. CO, per cui
costituisce valido titolo di rigetto provvisorio ex art. 82 LEF. Gli interessi
sono stati riconosciuti al tasso dell’8% con decorrenza dal 15 giugno 1994,
data di scadenza del vaglia cambiario.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente
aggravato l’escusso riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima
sede.
F. Con osservazioni 10 marzo 1995 la parte appellata si è
opposta al gravame con allegazioni di cui, se del caso, si dirà in seguito.
Considerato
in diritto
a) Per
l’art. 97n. 4 CPC il giudice esamina d’ufficio, in ogni stadio di causa, se
esistono i presupposti processsuali, segnatamente la capacità delle parti e la
legittimazione dei loro rappresentanti, se il giudice ha motivo di dubbio.
b) Ex
art. 385 cpv. 1 CPC le questioni, che secondo la legge di esecuzione e
fallimenti, devono essere deferite all’autorità giudiziaria vengono proposte
davanti al giudice di pace o al pretore secono la loro competenze.
Secondo
l’art. 387 cpv. 1 CPC nei casi in cui le parti devono essere sentite (art. 82
LEF), esse vengono citate a comparire entro un breve termine.
Ex
art. 387 cpv. 2 CPC all’udienza le parti possono esporre le loro domande, le
loro eccezioni d’ordine e di merito e dovranno produrre, sotto la pena di
perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni e che non fossero
già stati prodotti unitamente all’istanza scritta.
Il
principio dell’oralità, dedotto dalla suddetta normativa di diritto procedurale
cantonale, assume carattere cogente in virtù dell’art. 101 CPC, che vieta alle
parti e al giudice di adottare un modo di procedura diverso da quello stabilito
dalla legge (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella
prassi giudiziaria ticinese in Rep 1989 p. 331 e rif. ivi).
Nel
caso di un’esecuzione ordinaria per titolo cambiario l’esame della sua
esecutività si estende all’accertamento della validità del titolo sotto il
profilo del diritto cambiario (Rep 1979 p. 400-401 e 1949 p. 312; Panchaud/Caprez,
Die Rechtöffnung, Zurigo 1980, § 59 p. 141).
c) In casu l’escusso ha sollevato in sede di
contraddittorio un’eccezione d’ordine contestando la legittimazione del
rappresentante del__________ comparso all’udienza.
Dalla
documentazione agli atti risulta che in data 27 settembre 1994 __________ ha
inviato alla Pretura uno scritto (doc. B) attestante che l’avv. __________ vicedirettore
della banca, era validamente autorizzato a rappresentare quest’ultima in ogni
procedura giudiziaria, civile ed in tema di esecuzione e fallimenti presso
tutte le istanze e tribunali del Cantone Ticino, segnatamente nella procedura
promossa contro la __________ ed in particolare in quella promossa nei
confronti di __________, nella sua qualità di avallante, la cui udienza di contradditorio
era fissata per il 29 settembre 1994.
L’escusso
non ha sollevato contestazione alcuna in merito alla legittimazione di coloro
che hanno sottoscritto la procura autorizzante l’avv. __________, vicedirettore
della banca, a rappresentarla. Di conseguenza già in sede di contraddittorio il
primo giudice disponeva del documento suffragante la legittimazione dell’avv.
__________ a rappresentare , per cui non vi era necessità alcuna di
assegnare un termine alla procedente per dimostrare la legittimazione del suo
rappresentante. Va qui ricordato che ex art. 97 n. 4 CPC l'indagine giudiziale
sulla legittimazione dei rappresentanti di una parte deve aver luogo solo se il
giudice ha motivo di dubbio. Nel caso di specie l'avv. __________ vicedirettore
del, è stato autorizzato a rappresentare __________ da __________ e
__________, la cui qualità di organo non è stata messa in discussione
dell'escusso. __________ sembra temere che vi possano essere abusi nell'ipotesi
che non si presentino, come vorrebbe, i due funzionari di banca che sono organo
nella misura in cui hanno diritto di firma a due. L'espressione "pertanto
necessita che in questa sede giunga qualcuno con firma individuale
oppure due o più persone aventi firma collettiva" fa appunto propendere
verso una visione di formalismo manifestamente eccessivo e fine a se stesso,
inutile oltre che inattuabile nella realtà economica. Detto altrimenti, una
persona giuridica è validamente rappresentata quando un organo autorizzi, nelle
forme statutarie, una persona fisica alle dipendenze della persona giuridica a
rappresentarla in giudizio. L'ipotesi, paventata, di violazione del principio
del monopolio degli avvocati, dedotto dall'art. 64 cpv. 1 CPC, non ha ragion
d'essere, avuto riguardo al presupposto della delega di rappresentanza a
persona alle dipendenze della persona giuridica.
a) La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art.
82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di
un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.
Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile
secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di
modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta,
Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep
1989 p. 338 con riferimenti).
b) Il vaglia cambiario può essere emesso quale garanzia
di crediti presenti o futuri. Per esempio quale garanzia di conti correnti una
banca può far emettere dai suoi clienti un vaglia cambiario. Di regola
l’importo non viene indicato. Questo titolo cambiario non è destinato alla
circolazione, ma viene lasciato in deposito. Esso viene emesso sotto una
condizione sospensiva: prima che il credito (del rapporto base) del
creditore/beneficiario contro l’emittente divenga esigibile e non venga pagato,
il creditore/beneficiario non ha alcun diritto derivante dal titolo cambiario.
Quest’ultimo non può essere nè trasferito, nè discontato. Questa forma di
garanzia comporta dei vantaggi sia per il creditore che per il debitore. Il
debitore non deve consegnare nè soldi, nè altri valori patrimoniali. Il
creditore non riceve una garanzia reale, come nel caso di un pegno, nè
un’ulteriore garanzia personale, come nel caso della fideiussione. Grazie al
rigore formale dei titoli cambiari, ha tuttavia, in caso di ritardo nel
pagamento, la possibilità di un’esecuzione rapida e priva di difficoltà (cfr.
A. Meier-Hayoz/H.C. von der Crone, Wertpapierrecht, Berna 1985, § 18 m. 34-36
p. 232).
c) Ex art. 1022 cpv. 1 e 2 CO l’avallante è obbligato
nello stesso modo di colui per il quale l’avallo è stato dato. La sua
obbligazione è valida ancorchè l’obbligazione garantita sia nulla per qualsiasi
altra causa che un vizio di forma.
d) Nell’ambito della concessione da parte del__________
di un credito d’investimento in conto anticipo a termine fisso di Fr.
600’000.-- alla __________, quest’ultima oltre ad altre garanzie, ha emesso il
vaglia cambiario doc. H, avallato tra l’altro da __________ i. La durata del
credito era prevista fino al 30 settembre 1993, tacitamente rinnovabile di tre
o sei mesi salvo disdetta, preavviso contrario o mancato pagamento degli
interessi maturati. Contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, oltre a
questa facoltà di disdetta, la banca si è riservata secondo l’art. 13 delle
Condizioni generali (doc. D), sottoscritte pure dalla debitrice, il diritto di
disdire in ogni momento il prestito. Incontestatamente il credito è stato
rinnovato. Con lettera 21 marzo 1994 (doc. E), la banca ha disdetto la
facilitazione chiedendo il rimborso di Fr. 614’150.-- per il 5 aprile 1994.
Pertanto essendo il credito, per il quale è stato emesso in garanzia il vaglia
cambiario in esame, divenuto esigibile e non essendo stato rimborsato, la
creditrice può far valere i diritti derivanti dal titolo cambiario doc. H.
e) Il vaglia cambiario doc. H risulta essere stato
avallato dall’escusso. Dall’autorizzazione 14 giugno 1993 sottoscritta anche da
quest’ultimo si evince quanto segue:
“.....
Con
riferimento al credito di Fr. 600’000.-- da voi confermatoci con lettera di
conferma del 14 giugno 1993, vi alleghiamo a garanzia del credito suddetto, un
vaglia cambiario emesso in data 14 giugno 1993, privo dell’indicazione
dell’importo e della data di scadenza.
Con
la presente vi autorizziamo a completare detto vaglia cambiario, indicando la
somma dovuta alla banca dai sottoscritti a dipendenza del credito citato in
ingresso, comprensiva di interessi e spese fino ad un massimo di
Fr.
200’000.-- (Franchi duecentomila)
e
la data di scadenza entro il
14
giugno 1994
dando
sin d’ora per accettate queste completazioni.
..........”
Dal
tenore di questo documento risulta che la banca era legittimata a completare il
vaglia cambiario in oggetto, emesso in garanzia del credito concesso alla
__________, fino all’importo massimo previsto di Fr. 200’000.-- e che la
scadenza era prevista entro il 14 giugno 1994. Pertanto il vaglia cambiario
doc. H, completato con il citato importo e la data di scadenza 14 giugno 1994,
costituisce valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82
LEF. Contrariamente a quanto ritenuto dalla prima giudice, ex art. 1045 cpv. 1
n. 2 CO il tasso d’interesse può essere concesso solo al tasso del 6% dal 15
giugno 1994. Per le altre spese la creditrice non ha prodotto alcun
giustificativo.
- L’appello 17 febbraio 1995 __________ va quindi
parzialmente accolto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la pressochè totale soccombenza
dell’appellante (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF).
Per i
quali motivi,
richiamati
gli art. 82 LEF, 1022 cpv. 1 e 2 CO, nonchè i disposti citati
pronuncia
I. L’appello
17 febbraio 1995 __________, è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 8 febbraio 1995 della Pretore del Distretto di Lugano,
Sezione 5, è così riformata:
“1. L’istanza
19 luglio 1994 del__________ __________, è parzialmente accolta.
Di
conseguenza l’opposizione interposta al PE n. __________del 7/11 luglio 1994 dell’UE
di Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente a Fr. 200’000.-- oltre
interessi al 6% dal 15 giugno 1994.
- La tassa di giustizia di Fr. 100.--, da anticipare dalla parte
istante, è a carico di __________ che rifonderà a__________ __________ Fr.
200.-- a titolo di indennità.”
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 150.--, già anticipata
dall’appellante, è a carico di , che rifonderà a __________
Fr. 400.-- a titolo di indennità.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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