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Numero d'incarto:
14.1996.28
Data decisione, Autorità:
04.12.1996, CEF
Incarto n.
14.96.00028
Lugano
4 dicembre 1996
/FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 6 febbraio
1996 da
patr.
dallo studio legale __________
contro
patr.
dallo Studio legale __________
per
ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________
del 30 gennaio / 1 febbraio 1996 dell’UE di Lugano;
sulla quale
istanza la Pretore del Distretto di Lugano ha così deciso il 26 marzo 1996:
-
L'istanza è parzialmente accolta e di
conseguenza l'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’UE
di Lugano è respinta in via provvisoria per Fr. 302'082.50 oltre interessi
all'8% dal 1. gennaio 1996.
-
TG in Fr. 200.--, da anticipare
dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta che rifonderà
all'istante Fr. 600.-- di indennità;
decisione
dedotta in appello dalle parti con atti separati di data 1° aprile 1996 da
__________ e 4 aprile 1996 da __________ con cui è stato chiesto sia giudicato:
I. L'appello
è accolto. Di conseguenza la sentenza pretorile è così riformata:
-
Va
ordinata la sospensione ai sensi dell'art. 107 CPC della procedura sommaria
avviata dalla __________ con istanza di rigetto provvisorio 6 febbraio 1996. La
stessa verrà riattivata non appena sarà stata emanata in via definitiva la
sentenza del Fürstliche Landgericht di Vaduz nell'ambito della procedura
esecutiva contro la __________ (inc. 1C32/96).
-
Non si prelevano
né tasse né spese di giudizio.
II. Spese e indennità d'appello
a carico dell'appellata;
-
L'appello
è accolto. Di conseguenza l'istanza di rigetto provvisorio __________ relativa
all'esecuzione n. __________ dell'UE di Lugano è integralmente accolta.
-
Protestate
tasse, spese giudiziarie e ripetibili dei due gradi di giurisdizione, da
accollare al convenuto;
richiamate le
osservazioni 15 maggio 1996 di __________ postulanti:
I. in
via principale
-
L'appello
è dichiarato irricevibile.
-
Protestate
tasse, spese e ripetibili di seconda istanza.
II. In
via subordinata
-
L'appello
è integralmente respinto.
-
Protestate
tasse, spese e ripetibili di seconda istanza;
RITENUTO IN
FATTO E CONSIDERANDO IN DIRITTO
che
i due atti d'appello sono diretti contro la stessa sentenza di primo grado che
vede opposte le medesime parti in connessione con un rapporto giuridico comune;
che
le due procedure possono quindi essere congiunte ex art. 320 CPC ed evase con
una sola sentenza, atteso che il provvedimento di congiunzione - preso
nell'ossequio del principio di economia processuale - ha natura ordinatoria e
può essere pronunciato d'ufficio anche in grado d'appello: le cause congiunte
conservano comunque la loro autonomia nel senso che i dispositivi restano
separati e possono essere impugnati anche singolarmente (cfr. Flavio Cometta,
Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep
1989, p.334 e rif. ivi);
a) sull'appello
4 aprile 1996 di __________
che
con ordinanza presidenziale (invito per anticipo) di data 9 aprile 1996 a
__________ è stato fissato il termine del 29 aprile 1996 per il versamento di
Fr. 300.-- a titolo di anticipo per tasse e spese, con la comminatoria dello
stralcio dai ruoli ex art. 312 CPC e 12 LTG in caso di mancato o tardivo
pagamento;
che
la chiesta anticipazione è stata versata il 7 maggio 1996 e quindi
tardivamente;
che
ne consegue l'irricevibilità del gravame;
che
la tassa di giustizia, ridotta, è a carico di __________;
che
non si assegnano indennità, l'atto d'appello non essendo stato intimato alla
controparte per osservazioni;
b) sull'appello
1° aprile 1996 di __________
che
__________ ha dichiarato di "appellarsi contro i considerandi n. 2, 3 e 4 dell'impugnata
sentenza";
che
la sentenza citata non indica la numerazione dei considerandi e il dispositivo
si limita ai n. da 1 a 3, con il n.3 riferito all'ovvia intimazione;
che
l'intento dell'appellante emerge comunque con sufficiente chiarezza dal petitum
con cui si chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso che "va
ordinata la sospensione ai sensi dell'art. 107 CPC della procedura sommaria
avviata dalla __________ con istanza di rigetto provvisorio 6 febbraio 1996. La
stessa verrà riattivata non appena sarà stata emanata in via definitiva la
sentenza del Fürstliche Landgericht di Vaduz nell'ambito della procedura
esecutiva contro __________ (inc. 1C32/96)";
che
__________ non ha impugnato il giudizio pretorile nella misura in cui è stata
rigettata in via provvisoria per Fr. 302'082.50 oltre accessori l'opposizione
al precetto esecutivo n. __________ dell'UE di Lugano, limitandosi a censurare
la mancata concessione della sospensione facoltativa del processo ex art. 107
CPC;
che
il primo giudice si è espresso sulla domanda di sospensione del processo
formulata all'udienza per il contraddittorio nel senso che:
-
"la sospensione facoltativa ex art. 107 CPC del processo esecutivo
fino all'emanazione della decisione formale del Landgericht Vaduz in merito
all'esecuzione quivi promossa dall'istante nei confronti del __________, non è
ammissibile già per il motivo che il giudizio sotteso al rigetto di
quell'opposizione non ha conseguenze sulla procedura ora in esame";
-
"d'altro canto, l'applicazione dell'art. 107 CPC alla procedura
sommaria di rigetto dell'opposizione appare incompatibile avuto riguardo ai
brevissimi termini stabiliti in via di norma d'ordine dagli art. 84 LEF e 387
cpv.6 CPC";
che
__________ nelle osservazioni all'appello ha chiesto in via principale la
declaratoria di irricevibilità del gravame, atteso che il giudizio sull'art.
107 CPC è "una ordinanza a norma degli art. 94 e 286 CPC e come tale
inappellabile (art. 95 cpv.1 e 307 cpv.1 CPC)";
che
le sospensioni nel diritto esecutivo federale sono disciplinate in termini esaustivi
agli art. da 57 a 62 LEF;
che,
per la forza derogatoria del diritto federale ex art. 2 disp.trans. Cost., l'art.
107 CPC - quale norma di diritto processuale cantonale - non è in linea di
massima applicabile, ostandovi il principio di celerità che informa il diritto
esecutivo, in particolare la procedura sommaria in materia di esecuzione e
fallimenti, specie in sede di rigetto dell'opposizione;
che
sono ipotizzabili in via di eccezione al principio - per ragioni di mera
opportunità e di economia processuale - sospensioni facoltative di brevissima
durata, come pure casi particolari in cui l'opposizione alla sospensione fosse
costitutiva di abuso di diritto (sul principio nel diritto esecutivo, cfr.
Flavio Cometta, Il giudice del diritto esecutivo e il principio della buona
fede, in: SJZ 1991 p.298 sub II e p.299 sub III.2.c);
che
il principio di celerità nel diritto esecutivo è evidenziato in termini
didascalici nell'art. 84 LEF ("il giudice pronuncia sul rigetto
dell'opposizione entro cinque giorni dalla presentazione della relativa
domanda") che anche nella nuova formulazione in vigore dal 1° gennaio 1997
non ha formato oggetto di estensioni esuberanti (art. 84 cpv.2 nLEF: "non
appena ricevuta la domanda, [il giudice] dà all'escusso la possibilità di
esprimersi verbalmente o per scritto, poi comunica la decisione entro cinque
giorni");
che
ogni eccezione al principio rientra nel potere discrezionale del giudice del
rigetto e non è di massima suscettibile di impugnazione, riservati i casi di arbitrio
manifesto;
che
nel caso di specie il primo giudice si è correttamente determinato, non
accedendo alla domanda di sospensione del processo sommario di rigetto per
evidente mancanza di qualsivoglia presupposto;
che
quand'anche si volesse applicare, come sostenuto da __________, il diritto
processuale ticinese (art. 107 CPC), il giudizio di non sospensione -
costituendo ordinanza disciplinante il procedimento (art. 94 cpv.1 CPC) - non
sarebbe comunque impugnabile, ostandovi l'art. 95 cpv.1 CPC (cfr. Rep 1988
p.372-373 cons.3);
che
l'appello di __________ è di conseguenza irricevibile;
che
tassa di giustizia e spese seguono la soccombenza (art. 51, 54, 67 cpv.1 e 68
cpv.1 OTLEF);
richiamati
gli art. 82 e 84 LEF; 2 disp.trans. Cost.; 312 CPC; 12 LTG
PRONUNCIA:
-
Le
procedure riferite agli appelli 1° aprile 1996 di __________, e 4 aprile 1996
di __________, sono dichiarate congiunte.
-
L'appello
4 aprile 1996 di __________, è irricevibile per tardivo versamento
dell'anticipazione delle spese.
2.1 La
tassa di giustizia in Fr. 100.-- è a carico di __________.
- L'appello
1° aprile 1996 __________, è irricevibile.
3.1 La
tassa di giustizia in Fr. 300.-- è a carico di __________ che rifonderà a
__________ Fr. 1'000.-- di indennità.
- Intimazione: -__________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente:
La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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