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Numero d'incarto:
14.1997.132
Data decisione, Autorità:
30.08.1999, CEF
Incarto n.
14.97.00132
Lugano
30 agosto 1999
/FA/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente,
Zali e Giani
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 17 novembre
1997 da
(rappr.
dall'avv. __________)
contro
(patr. dall'avv.
__________)
tendente
ad ottenere di essere ammesso all'opposizione tardiva ex art. 77 LEF nell'esecuzione
n. __________ dell’UEF di Locarno;
sulla
quale istanza il Pretore della Giurisdizione di Locarno–Città con sentenza 28 novembre
1997 ha così deciso:
“1. L’opposizione
successiva ai sensi dell'art. 77 LEF non è ammessa.
-
Tosto
cresciuta in giudicato la presente decisione, l'esecuzione n. __________ dell'UEF
di Locarno potrà continuare il suo corso, dovendosi ritenere revocata la
sospensione provvisoria ordinata il 18 novembre 1997
-
Le
spese e la tassa di giudizio di complessivi fr. 300.– sono poste a carico
dell'istante, che rifonderà al convenuto l'importo di fr. 800.– a titolo di
ripetibili.”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello da __________, che con atto 10 dicembre 1997
ha postulato l'accoglimento dell'istanza con protesta di spese e ripetibili;
con
osservazioni 15 gennaio 1998 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta
di spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto: A. Il
18 ottobre 1996 __________ ha fatto spiccare dall'UEF di Locarno, nei confronti
di __________, il precetto esecutivo n. __________ per l'importo di fr.
210'571.70 oltre interessi; al quale non è stata interposta opposizione (cfr.
doc. 12). Sulla base del citato PE l'UEF di Locarno ha emesso il 20 novembre
1996 una comminatoria di fallimento. Il 31 dicembre 1996 __________ ha poi
ceduto il proprio credito nei confronti dell'escussa a __________.
B. Con
decreto 4 giugno 1997 il Pretore della Giurisdizione di Locarno–Campagna ha
pronunciato il fallimento di __________. Il 4 luglio 1997 il Pretore ha poi
decretato la sospensione della procedura fallimentare per mancanza di attivi.
C. Statuendo
il 30 ottobre 1997 su ricorso 22 agosto 1997 di __________, questa Camera ha fatto
ordine all'UEF di Locarno di riattivare l'esecuzione n. __________ nei
confronti di __________ con l'emissione dell'avviso di pignoramento.
D. Con
istanza 17 novembre 1997 __________, "in qualità di amministratore unico
della __________ ", ha postulato di essere ammesso a formulare opposizione
tardiva per cambiamento del creditore ex art. 77 LEF. Il credito prima di
__________ e poi di __________ sarebbe contestato.
All'udienza
25 novembre 1997 __________ si è opposto all'istanza, che sarebbe intempestiva
sulla base dell'art. 77 cpv. 1 e 2 LEF. __________ poi non sarebbe legittimato
ad agire né in nome proprio né a nome della società fallita. L'istanza sarebbe
poi abusiva ex art. 2 CC e non renderebbe verosimili le eccezioni opponibili al
nuovo creditore.
E. Il
Pretore di Locarno–Città ha respinto l'istanza argomentando che l'istante non
ha reso verosimile alcuna nuova eccezione nei confronti della pretesa del
creditore, che essendo la __________ già fallita l'opposizione ex art. 77 LEF
non è più possibile. Da ultimo __________ non era legittimato a introdurre
l'azione.
F. Con
appello 10 dicembre 1997 __________ si è aggravato contro la sentenza pretorile
argomentando di non sapere nulla in merito al credito in oggetto. Siccome
l'importo rivendicato non sarebbe dovuto per nessun motivo, non sarebbe necessario
rendere verosimili le proprie eccezioni. L'azione sarebbe poi stata tempestiva
e la legittimità dell'istante sarebbe data.
G. Con
osservazioni 15 gennaio 1998 __________ ha ribadito in sostanza la propria
posizione, esposta in sede di udienza.
Considerato
in diritto: 1. Legittimato
ad introdurre un'azione ex art. 77 LEF è unicamente l'escusso (cfr. Balthasar Bessenich, Basler Kommentar zum
SchKG, Vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 1 ad art. 77 LEF). Già solo per
questo motivo l'istanza andava respinta per carenza di legittimazione attiva
dell'istante. __________ infatti non è titolare del presunto diritto che egli
fa valere. L'indicazione "in qualità di amministratore unico della fallita
__________" non giova all'istante, patrocinato da un legale, che doveva
riconoscere di non potere agire in nome proprio, come in effetti ha fatto. In
nessuno degli atti dell'istante risulta quale parte __________, l'unica
titolare del diritto di sollevare opposizione tardiva per cambiamento del
creditore.
- A
titolo abbondanziale va poi rilevato che le eccezioni indicate dall'art. 77
cpv. 2 LEF devono concernere il cambiamento di creditore (cfr. Balthasar Bessenich, op. cit., n. 5 ad art.
77 LEF). A mente di Amonn/Gasser
è invece solo necessario che da un fatto nuovo, intervenuto dopo l'usuale
decade per interporre opposizione, sia derivata la possibilità di far valere
una nuova eccezione (Amonn/Gasser,
Grundriss des Schuldbetreibungs– und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §18 n.
30, p. 115). Ad ogni modo non è ipotizzabile utilizzare l'istituto
dell'opposizione tardiva per rimediare all'omissione dell'opposizione nei
termini previsti dall'art. 74 cpv. 1 LEF. Se tale omissione non è da far risalire
a colpa dell'escusso, egli può far capo alla restituzione del termine ex art.
33 cpv. 4 LEF. Se invece l'escusso ha negligentemente omesso di interporre
opposizione nei termini ordinari non vi è alcuna possibilità di essere ammessi
a sollevare opposizione successivamente (cfr. anche Balthasar Bessenich, op. cit., n. 5 ad art. 77 LEF).
In
concreto dalle argomentazioni del ricorrente non risulta l'esistenza di fatti
nuovi atti a giustificare l'opposizione tardiva. Semplicemente l'appellante
"nulla sa in merito alle pretese avanzate dalla __________ e men che meno
in merito all'attuale pretesa del signor __________" (cfr. appello, p. 3).
Anche per questo motivo l'appello sarebbe dovuto essere respinto. Le ulteriori
eccezioni sollevate dalla parte appellata non abbisognano quindi di essere qui
analizzate.
- L’appello
10 dicembre 1997 di __________ va di conseguenza respinto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 1 OTLEF).
Per i quali
motivi,
richiamato l'art.
77 LEF,
pronuncia: 1. L’appello
10 dicembre 1997 di __________, è respinto.
-
La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 450.–, già anticipata
dall’appellante, è posta a carico di __________, che rifonderà a __________ fr.
600.–.
-
Intimazione:
– __________
Comunicazione
alla Pretura di Locarno–Città.
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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