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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.1997.85
Data decisione, Autorità:
18.08.1997, CEF
Incarto n.
14.97.00085
Lugano
18 agosto 1997/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 2 maggio 1997 presentata da
contro
sulla
quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 19
giugno 1997 ha così deciso:
“1. È pronunciato il
fallimento di __________ a far tempo da giovedì 19 giugno 1997 alle ore 14.00.
2./3./4. omissis”
Sentenza
tempestivamente dedotta in appello il 23 giugno 1997 da __________ che ne postula l’annullamento;
richiamato il decreto
presidenziale 24/25 giugno 1997 che ha accordato all’appello effetto sospensivo
parziale;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 2 maggio
1997 la __________ ha chiesto il fallimento della per Fr. 7’597.40 oltre accessori
e dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza
di contraddittorio del 4 giugno 1997 l’escusso non è comparso.
C. L’appellante
adduce di avere saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento,
producendo una ricevuta 2 giugno 1997 con cui l’Ufficio esecuzione di Lugano ha
confermato il pagamento di Fr. 8’490.20 a saldo dell’esecuzione n. __________
(doc. A).
Considerato
in diritto: 1. Giusta l'art. 172 n.
3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con
documenti che il debito, compreso gli interessi e le spese, è stato estinto.
Per
l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere
deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla
notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono
verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
-
L’appellante
adduce per la prima volta in sede d’appello, di aver saldato il suo debito
prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio
ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C. Questo documento
costituisce prova sufficiente dell’avvenuto pagamento ante declaratoria di
decozione: il fallimento va quindi annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.
-
La
tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante, non essendo comparso
avanti al primo giudice e non avendogli comunicato l’avvenuto pagamento, in
ambo le sedi (art. 49 OTLEF).
Non
si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le
spese dell’Ufficio fallimenti sono pure per i predetti motivi caricate
all’appellante.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 171,
172 e 174 LEF
pronuncia: I. L’appello
è accolto e di conseguenza il giudizio di prima sede è così riformato:
“1. La
dichiarazione di fallimento 19 giugno 1997 pronunciata dalla Pretore del
Distretto d Lugano, Sezione 5, inc. FA.97.00412, nei confronti di __________, è
annullata.
-
La
tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è
posta a carico di __________.
-
Le
spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono
poste a carico di __________.”
II. La
tassa di giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata
dall’appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
Presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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