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Numero d'incarto:
14.1998.102
Data decisione, Autorità:
18.01.1999, CEF
Incarto n.
14.98.00102
Lugano
18 gennaio 1999 /MR/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini, Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella causa a procedura sommaria di cui agli
inc.n.SP.__________ e inc.n.__________ della Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione 4, a dipendenza dell’istanza di sequestro del 26 maggio 1998 di
patr. dallo
studio legale __________
contro
patr. dall’ avv__________
e dell’opposizione formulata il 19 giugno 1998 da
al decreto di sequestro del 2 giugno 1998 emanato dal
Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 4, ed eseguito dall’Ufficio di
esecuzione del Distretto di Lugano (sequestro n.613669);
procedura stralciata dai ruoli dalla Segretaria
assessore che con decisione dell’8 settembre 1998 ha cosi statuito:
“1. omissis.
-
omissis.
-
La
tassa di giustizia e le spese, in totale Fr. 100.--, sono poste a carico della
convenuta __________ __________ con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr.
150.-- a titolo di ripetibili.
-
omissis.”
decisione dedotta in appello - limitatamente al dispositivo
n.3 - da __________ con atto di appello 18 settembre 1998 chiedente sia
giudicato:
“1. L’appello
è accolto, conseguentemente le ripetibili assegnate in questa procedura
ammontano a Fr. 2’000.--.
- Protestate
spese, tasse e ripetibili di secondo grado.”
Viste le osservazioni 16 ottobre 1998 di __________
che si è opposta al gravame con protesta di tasse, spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto: A. Per forniture di
materiale di vario genere per la costruzione e l’arredamento di un albergo a
__________, la __________ (in seguito __________ __________ ha emesso a favore
della ditta __________ di Caltagirone diversi assegni, tutti tratti sulla
__________ (in seguito __________), __________, in particolare gli assegni:
- n.
__________ di Lit. 40’000’000, datato 30 giugno 1998
B. Con
decisione 27 maggio 1998 il Pretore di Lugano, Sezione 4 ha accolto l’istanza
26 maggio 1998 di __________ contro __________ ordinando sulla base dell’art.
271 cpv.1 n.4 LEF e per un credito di Fr. 519’840.--, il sequestro presso la
__________ di Lugano degli otto assegni citati (inc.n. SP.__________). Quale
titolo di credito è indicato “protocollo 18.5.1998”. Il sequestro è stato
eseguito lo stesso giorno dall’UE di Lugano (sequestro n. __________).
Contro
il decreto di sequestro 27 maggio 1998 __________ ha formulato il 19 giugno
1998 opposizione ex art.278 LEF presso la Pretura (inc.n. OS.98.15).
C. Nel
frattempo __________ ha promosso contro __________ le esecuzioni in via
cambiaria n__________ e n. __________ per l’incasso di due degli assegni
oggetto dell’istanza di sequestro 26 maggio 1998, e meglio degli assegni n.
__________ (di Lit. 121’600’000) e n__________ (di Lit.40’000’000), presentando
i titoli all’Ufficio di esecuzioni di Lugano. Ai due precetti spiccati il 27
maggio 1998, __________ ha interposto tempestiva opposizione.
D. Su
nuova istanza 29 maggio 1998/ 2 giugno 1998 (inc.n. SP.98.84) di __________ la
Pretura di Lugano, Sezione 4, con decreto 2 giugno 1998, ha quindi ordinato il
sequestro (n.613669) - sulla base dell’art. 271 cpv.1 n.4 LEF e per il medesimo
titolo di credito (“protocollo 18.5.1998”), ma limitatamente all’importo di Fr.
141’400.-- oltre interessi al 7% dal 30 aprile 1998 - direttamente presso l’UE
di Lugano dei due assegni n. 52450511 (di Lit. 121’600’000) e n. 5245058 (di
Lit.40’000’000) presentati da __________ con la domanda di esecuzione. Anche
contro il decreto di sequestro 2 giugno 1998 __________ ha formulato
opposizione ex art. 278 LEF (inc.n.OS.98.14).
E. Il
4 giugno 1998 __________ ha presentato una terza istanza di sequestro sulla
base dell’art. 271 cpv.1 n.4 LEF e per il medesimo titolo di credito
(“protocollo 18.5.1998”), ma limitatamente all’importo di Fr. 138’168.-- oltre
interessi al 7% dal 30 maggio 1998 - (inc.n. SP.98.85), istanza che la Pretura
di Lugano, Sezione 4, con decreto 5 giugno 1998 ha accolto ordinando il
sequestro (sequestro n. 614464) presso la __________ di Lugano degli assegni n.
__________ e n. __________ Contro il decreto di sequestro __________ ha
formulato presso la Pretura (inc.n. OS.98.16) opposizione ex art.278 LEF.
F. Il
23 giugno 1998 __________ ha formulato una quarta istanza di sequestro (inc.n.SP.__________)
- sempre sulla base dell’art. 271 cpv.1 n.4 LEF e per il medesimo titolo di
credito (“protocollo 18.5.1998”), ma limitatamente all’importo di Fr. 24’677.--
oltre interessi al 7% dal 15 giugno 1998 - istanza che la stessa Pretura con
decreto 25 giugno 1998 ha accolto ordinando il sequestro (sequestro n. 620251)
presso la __________ di __________ dell’assegno n. __________. Anche contro
siffatto sequestro __________ a formulato presso la Pretura (inc.n. OS.98.19)
opposizione ex art.278 LEF.
G. Infine
il 25 giugno 1998 __________ ha presentato una quinta istanza (inc.n. SP.98.96)
- sempre sulla base dell’art. 271 cpv.1 n.4 LEF e per il medesimo titolo di
credito (“protocollo 18.5.1998”), ma limitatamente all’importo di Fr. 40’334.--
oltre interessi al 7% dal 20 giugno 1998 - e la Pretura con decreto 26 giugno
1998 ha ordinato il sequestro (sequestro n. __________) presso la __________
di o dell’assegno n. __________ Il 6 luglio 1998 __________ ha
formulato opposizione (inc.n.)
H. Con
decisione 28 agosto 1998 sui ricorsi ex art. 17 LEF presentati da __________
contro l’esecuzione dei cinque sequestri ad opera dell’UE di Lugano, questa
Camera statuendo in qualità di Autorità di vigilanza ne ha dichiarata la
nullità ( cfr. inc.n.15.98.100, inc.n.15.98.101, inc.n.15.98.102,
inc.n.15.98.109 e inc.n.15.98.110).
I. Facendo
riferimento alla decisione 28 agosto 1998 dell’autorità di vigilanza e
prendendo atto della dichiarazione 8 settembre 1998 di __________ di non
intendere ricorrere al Tribunale federale contro detta sentenza e di ritirare
tutti i sequestri, la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di
Lugano, Sezione 4, con 5 distinti decreti 8 settembre 1998 ha annullato la
prevista udienza di discussione e stralciato dai ruoli le procedure di
opposizione di cui agli inc. n. OS.98.15, OS.98.14, OS.98.16, OS.98.19 e
OS.98.20, “in quanto divenute prive di oggetto” , caricando la tassa di
giustizia (Fr.100.-- per ogni decreto di stralcio) e le ripetibili a favore
della controparte (Fr. 150.-- per ogni opposizione) a carico di __________
L. Con
cinque atti di appello 18 settembre 1998 - ognuno diretto contro uno dei cinque
distinti decreti di stralcio - __________ postula la riforma della decisione di
prima sede in punto all’ammontare delle ripetibili. In particolare con
l’appello contro il decreto di stralcio 8 settembre 1998 nella procedura di
opposizione inc.n. OS.98.14, riferita al sequestro 2 giugno 1998 (inc.n.
SP.98.84), __________ postula un aumento delle ripetibili da Fr. 150.-- a Fr.
2’000.---, rilevando in sostanza:
-
che
con l’istanza di sequestro 29 maggio 1998/2 giugno 1998 __________ ha vantato
un credito di Fr. 141’400.-- , richiedendo ed ottenendo il sequestro di 2
assegni per complessive Lit. 161’600’000;
-
che
l’art.19 della Tariffa dell’Ordine degli Avvocati prevede per le istanze di
sequestro un onorario che va dal 20 al 70 % dell’onorario normale, calcolato
giusta l’art. 9 della stessa tariffa sulla media tra il valore dei beni
sequestrati e l’importo del credito da garantire;
-
che
nel caso concreto si può ritenere che “la media tra il credito da garantire e
il valore dei beni sequestrati corrisponda esattamente al credito fatto
valere”, i beni sequestrati corrispondendo infatti “ad assegni per un importo
che copre approssivativamente il credito affacciato da controparte”;
-
che
per la procedura di opposizione, non espressamente prevista dalla TOA,
anteriore all’introduzione di tale istituto, le regole valide per la procedura
di sequestro possono senz’altro essere applicate per analogia;
-
che
pertanto, in applicazione dell’art. 9, su un valore di Fr. 141’400.--.--
l’onorario normale va da Fr. 8’484.-- a Fr. 14’140.--, per cui in applicazione dell’art.
19 TOA l’onorario per la pratica di opposizione va da un minimo di Fr.
1’696.--.-- a un massimo di Fr. 9’898.--;
-
che
se è vero che l’udienza non ha avuto luogo e che quindi l’applicazione piena
della tariffa non si giustifica, è anche vero che l’atto di opposizione ha
comportato un approfondito studio dei problemi di natura cambiaria e delle
implicazioni relative al sequestro che in giurisprudenza non erano ancora state
trattate;
-
che
l’atto di opposizione ha comportato un dispendio di tempo di almeno 15 ore di
lavoro, per cui “liquidare le ripetibili per questa procedura con Fr. 150.--,
al di sotto del minimo della tariffa è davvero inaccettabile”.
M. Nelle
sue osservazioni __________ si oppone al gravame, asserendo in particolare:
-
di
essersi premurata il 7 settembre settembre 1998 di comunicare alla Pretura, che
non l’aveva ricevuta, la sentenza 21 agosto 1998 di questa Camera, quando
ancora non erano scaduti i termini per impugnarla, e poi di dichiarare l’8
settembre sia la propria rinuncia a ricorrere al Tribunale federale che la
volontà di ritirare tutti i sequestri, e ciò per motivi di economia
processuale, “per evitare ulteriori fasi procedurali con relativi aumenti delle
tasse processuali e, non da ultimo, delle ripetibili”;
-
che
così per il sequestro cui la presente procedura di opposizione si riferisce,
come per tutti gli altri sequestri ottenuti, __________ ha dovuto presentare
delle garanzie bancarie per importi tutt’altro che indifferenti;
-
che
“tutti i reclami (recte: atti di opposizione) inoltrati dalla qui
appellante contro i vari sequestri sono tutti uguali per quanto concerne
l’esposizione dei fatti e il ragionamento giuridico: la parte appellante non ha
fatto particolari disquisizioni giuridiche né ha invocato dottrina o
giurisprudenza la cui ricerca avrebbe richiesto un dispendio di tempo
particolare”;
-
che
“tutte le opposizioni (recte: ricorsi) presentate alla CEF contro
(l’esecuzione de)i sequestri sono identici: cambiano gli importi relativi agli
assegni ed i numeri degli incarti”;
-
che
le indennità in oggetto sono state assegnate sulla base della vigente OTLEF,
applicabile in concreto unitamente alle norme del CPC;
-
che
secondo l’art. 62 cpv. 1 OTLEF nelle procedure sommarie in materia di
esecuzione (art. 25 n.2 LEF) il giudice può su domanda della parte
vincente condannare la parte soccombente a pagare un’equa indennità come risarcimento
delle spese, gode di un ampio margine di apprezzamento, e non è nemmeno
vincolato dalla Tariffa dell’Ordine degli Avvocati, che è soltanto indicativa;
-
che
in particolare in caso di ritiro di un’azione il giudice può , qualora lo
ritenga equo, commisurare le indennità anche fuori dai limiti della tariffa;
-
che
nel caso concreto, ritenuto che la parte appellata ha ritirato tutti i
sequestri litigiosi, il giudice ha effettuato una tassazione più che equitativa
delle indennità, senza oltrepassare il potere di apprezzamento che la legge gli
conferisce.
Considerando
in diritto:
- Per i combinati art. 25 n.2 lett. a LEF, art. 20 cpv.1
LALEF e 62 cpv.1 OTLEF, nelle procedure sommarie in materia di sequestro (art.
278 LEF) il giudice può, su domanda della parte vincente, condannare la parte
soccombente al pagamento di un’equa indennità come risarcimento delle spese. In
DTF 113 III 110 cons.3b e 3c, il Tribunale federale ha rilevato che l’equa
indennità può essere assegnata per la perdita di tempo e per le spese
sopportate e il suo ammontare deve essere fissato nella decisione. Sulle
modalità della sua determinazione il Tribunale federale si è poi espresso in
DTF 119 III 69, statuendo che l’indennità - nelle procedure sommarie in materia
di esecuzione - può comprendere anche le spese derivanti dal patrocinio di un
avvocato. La valutazione dell’equa indennità ha luogo in applicazione del
diritto federale (art. 62 cpv.1 OTLEF), ritenuto che si può far capo alla
Tariffa dell’Ordine degli Avvocati solo in termini di semplice riferimento e
avuto riguardo alle peculiarità del caso di specie (DTF 119 III 69 cons.3b e rif.ivi).
L’art. 18 cpv.1 TOA stabilisce che per le
procedure sommarie previste dalla LEF l’onorario va dal 10% al 50% dell’onorario
normale calcolato giusta l’art. 9 della tariffa, ritenuto un massimo di Fr.
20’000.--. L’art.19 TOA stabilisce per contro che per le istanze di sequestro
l’onorario va dal 20% al 70 % dell’onorario normale calcolato giusta l’art. 9
della stessa tariffa sulla media fra il valore dei beni sequestrati e l’importo
del credito garantito, ritenuto un massimo di Fr. 50’000.--.
L’appellante
ritiene che per il calcolo dell’onorario in una procedura di opposizione al
sequestro, “non espressamente prevista dalla TOA, anteriore all’introduzione di
tale istituto” faccia stato per analogia l’art. 19 TOA e chiede quindi il
riconoscimento relativamente alla procedura di opposizione al sequestro del 27
maggio 1998 di un onorario di almeno Fr. 2’000.--, “dato il valore di causa
sopraindicato”.
Considerato
che come detto le indennità da assegnare nelle procedure sommarie in materia di
esecuzione sono rette dalla normativa federale - in particolare dall’art. 62
cpv.1 OTLEF - e che per il calcolo delle stesse la tariffa cantonale può
servire in ogni caso soltanto da semplice riferimento, questa Camera ritiene -
in via pregiudiziale - che per la determinazione di un’ “equa indennità” nel
senso della citata norma si possa e debba far capo all’art.18 della TOA, non
giustificandosi un diverso trattamento per le procedure in tema di sequestro
rispetto alle altre procedure sommarie, pure rette dai nuovi art. 19 e segg.
LALEF. In concreto tuttavia va pure considerato che il (secondo) atto di
opposizione redatto dal patrocinatore di __________ contro il sequestro
ottenuto da __________ a tutela di un credito vantato di circa di Fr.
140’000.-- è identico (salvo che per l’ammontare del credito garantito
rispettivamente l’ammontare complessivo degli assegni sequestrati) ad altro
atto di opposizione contro un sequestro di poco precedente tra le medesime
parti, chiesto per lo stesso titolo di credito e per la stessa causa di
sequestro, e vertente sui medesimi beni. In siffatte circostanze un’indennità
di Fr. 500.-- (corrispondente a circa due ore di lavoro a tariffa di Fr. 250.--
all’ora) può essere ritenuta equa, avuto riguardo anche in questo caso
all’annullamento dell’udienza di discussione, rispettivamente alla desistenza
della controparte.
- Tassa
di giustizia e indennità di appello seguono il grado di soccombenza (art. 48,
61 cpv. 1 e 62 cpv.1 OTLEF).
Richiamato l’art. 25 LEF e la vigente OTLEF,
pronuncia:
I. L’appello
del 18 settembre 1998 __________, __________ è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza la sentenza dell’ 8 settembre 1998 della Segretaria assessore della
Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4, è così riformata:
“1. omissis
-
omissis.
-
La tassa di giustizia e le spese, in totale di Fr. 100.--,
sono poste a carico della convenuta __________ con l’obbligo di rifondere alla
controparte Fr. 500.-- a titolo di indennità.
-
omissis.”
II. La
tassa di giustizia della presente decisione di Fr. 150.--, già anticipata
dall’appellante, per 1/5 è posta a carico della parte appellata, mentre per 4/5
resta a carico di __________, che rifonderà a __________ Fr. 60.-- per parte
di indennità di appello.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione 4.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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