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Numero d'incarto:
14.1998.140
Data decisione, Autorità:
23.12.1998, CEF
Incarto n.
14.98.00140
Lugano
23 dicembre 1998
B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa fallimentare dipendente dall’ istanza 8 ottobre 1998 presentata da
patr.
dall'avv. __________
contro
patr.
dall'avv. __________
sulla
quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 17
novembre 1998 ha così deciso:
“1. È
pronunciato il fallimento di __________, a far tempo da martedì __________alle
ore 14.00.
2./3./4. omissis.”
Sentenza
tempestivamente dedotta in appello da __________ che con atto 27 novembre 1998
ne postula l’annullamento;
rilevato
che con decreto presidenziale 1/2 dicembre 1998 all’appello è stato concesso effetto
sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto: A. Con
istanza 8 ottobre 1998 __________ ha chiesto il fallimento di __________ per
l’importo di Fr. 39’609.25 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza
di contraddittorio dell’11 novembre 1998 l’escusso non è comparso.
C. L’appellante
ha argomentando che, come risulta dall’estratto delle esecuzioni rilasciato
dall’UE di Lugano il 18 novembre 1998 (doc. 2), la sua situazione debitoria
ammontava complessivamente a fr. 94’755.20. Il 26 novembre 1998 egli ha pagato
alla cassa dell’Ufficio esecuzione tutti i suoi debiti con gli interessi
aggiornati, per un importo di fr. 94’925.90 (doc. 3a-e). Il debitore ha poi
prodotto una dichiarazione 26 novembre 1998, sempre dell’UE di Lugano (doc. 4),
in cui è confermato che contro __________ non vi sono più procedure esecutive
in corso e che non sono stati emessi attestati di carenza di beni a suo carico.
Considerato
in
diritto: 1. a) Ex art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF
l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento
se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e
prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli
interessi e le spese, è stato estinto.
L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte nova”), solo se
risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I
nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento in esame. Anche il fatto di non esser in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla
base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti. Dal debitore viene inoltre pretesa la produzione,
già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione
della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione
dell’effetto sospensivo (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-
und Konkursrechts, Berna 1997, § 37 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Jürgen Bronimann,
Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art.
174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht- und Rechtsdurchsetzung,
Zurigo 1994).
b) In
casu l’appellante ha prodotto un estratto dell’UE di Lugano, datato 18 novembre
1998 (doc. 2), concernente le esecuzioni a suo carico, così come 5 ricevute
(doc. 3a -e) ed una dichiarazione sempre dell’UE di Lugano (doc. 4). tutte
datate 26 novembre 1998, da cui risulta l’avvenuto pagamento delle esecuzioni e
l’attestazione che a carico dell’appellante non vi sono né procedure esecutive
in corso, né risultano attestati di carenza di beni.
Pertanto
l’appellante non solo ha provato di avere, dopo la dichiarazione di fallimento,
pagato il suo debito nei confronti dell’appellato, ma ha anche dimostrato,
sulla base delle ricevute doc. 3a-e e della dichiarazione doc. 4 dell’UE di
Lugano, di avere saldato tutte le esecuzioni in corso a suo carico. Sulla base
di questi riscontri oggettivi l’appellante va pertanto ritenuto solvibile. Il
fallimento di __________ va di conseguenza annullato ex art. 174 cpv. 2 n. 1
LEF.
- La
tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante, non essendo comparso
avanti il primo giudice, in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).
Non
si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le
spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.
Per questi motivi,
richiamati gli
art. 171, 172 e 174 LEF
pronuncia: I. L’appello
27 novembre 1998 di __________, è accolto e di conseguenza il giudizio di prima
sede è così riformato:
“1. La dichiarazione di fallimento
17 novembre 1998 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5,
inc. FA.98.00809, nei confronti di __________ è annullata.
-
La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come
di rito, è posta a carico di __________.
-
Le
spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono
poste a carico di __________.”
II. La
tassa di giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata
dall’appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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