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Numero d'incarto:
14.1998.59
Data decisione, Autorità:
23.10.1998, CEF
Incarto n.
14.98.00059
Lugano
23 ottobre 1998/FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Zali, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 14 aprile
1998 da
contro
(patr.
dall'avv. __________
per ottenere
il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al PE n__________ del 20/25
marzo 1998 dell'UE di Lugano per fr. 8'208.-- oltre accessori;
sulla quale
istanza ha così deciso il 27 maggio 1998:
-
L'istanza
è respinta.
-
La
tassa di giustizia in fr. 160.--, da anticipare dalla parte istante, rimane a
suo carico, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 280.-- di indennità;
decisione
tempestivamente dedotta in appello il 4 giugno 1998 dalla precettante che ha
chiesto il rigetto definitivo dell'opposizione;
l'escusso
- patrocinato solo dal 29 settembre 1998 dall'avv. __________ - non ha
presentato osservazioni;
ritenuto
in fatto:
A. __________
procede contro ____________________ per il titolo di "1) fact. 14431130
del 13.11.1997 fr. 8'208.--; 2) spese". Al precetto esecutivo n. 601822
del 20/25 marzo 1998 dell'UE di Lugano l'escusso ha interposto tempestiva
opposizione.
B. La
precettante ha chiesto il rigetto definitivo dell'opposizione con riferimento
all'atto denominato "avviso" del 16 febbraio 1998 (doc. B, unico
documento prodotto oltre al PE) così formulato:
"Malgrado
il nostro sollecito, gli importi menzionati sulla presente non sono ancora
stati versati. La invitiamo a regolarizzare la Sua posizione entro 10 giorni
onde evitare la riscossione di tale somma per vie giudiziarie. (...) Se al
ricevimento della presente i versamenti non sono ancora stati effettuati e nel
caso in cui non ne accetti il contenuto, ai sensi dell'art. 85 LAMal Lei può
presentare opposizione entro 30 giorni dalla notifica presso la __________
(...). Alla scadenza del termine d'opposizione, che non può essere prolungato,
il presente avviso avrà valore definitivo".
In
calce è indicato l'importo sollecitato nei seguenti termini:
"Addebitare
una partita di conteggio
14431130 13.11.1997 8208.00
spese
di sollecitazione 15.00
Saldo
a nostro favore 8223.00
C. Sul
doc. B vi è la stampigliatura "pas d'opposition dans le délai imparti",
con sigla manoscritta sovrapposta.
D. All'udienza
per il contraddittorio è comparso solo l'escusso, evidenziando di nulla dovere
a __________ già per il fatto che dal 1993/94 è affiliato alla __________; dal
profilo formale l'escusso ha eccepito di non aver ricevuto la decisione 16
febbraio 1998, rilevando che agli atti manca la prova dell'avvenuta
notificazione.
E. Con
sentenza 27 maggio 1998 il Segretario assessore della Pretura di Lugano ha
respinto l'istanza di rigetto definitivo dell'opposizione, atteso che:
F. Con
tempestivo appello, la Cassa ha chiesto il rigetto definitivo sulla base di due
documenti prodotti per la prima volta in questa sede, ritenuto che il PE si
riferisce ai premi impagati degli assicurati __________, __________ e
____________________ e che lo stipulante delle assicurazioni è __________.
G. L'escusso
non ha formulato osservazioni.
Considerato
in diritto:
-
Le
nuove allegazioni d’appello e i due nuovi documenti prodotti in questa sede
sono proceduralmente irriti ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC: la procedura
d’appello si caratterizza infatti quale accertamento critico della decisione
del primo giudice senza possibilità - appunto perché basata sui fatti affermati
e sulle prove raccolte in prima sede - che queste emergenze processuali possano
essere mutate (Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella
prassi giudiziaria ticinese, in Rep. 1989 p. 333). Il giudizio avverrà quindi
solo sulla base degli elementi noti al primo giudice.
-
L'escusso
ha eccepito di non aver ricevuto la decisione amministrativa che __________ ha
posto quale titolo legittimante il rigetto definitivo dell'opposizione.
a) Come
ha già correttamente evidenziato il primo giudice, la precettante ha prodotto
il noto "avviso" privo però della prova dell'avvenuta intimazione. Il
doc. B non risulta peraltro nemmeno essere stato inviato per raccomandata,
mancando qualsivoglia indicazione in tal senso. L'onere della prova della
corretta intimazione di una decisione amministrativa incombe in tutta evidenza
a chi se ne prevale: mancando tale prova, il titolo di rigetto prospettato
diviene privo di effetti.
b) Visto
l'esito, può qui restare indecisa la questione se l'avviso costituisca o no una
decisione amministrativa, oppure se la sua natura si esaurisca in una semplice
sollecitatoria che può trarre forza solo se accompagnata dalla decisione
amministrativa che la precede. La causale del precetto esecutivo (fattura del
13 novembre 1997, peraltro non prodotta) farebbe piuttosto propendere per
un'efficacia limitata del cosiddetto "avviso": la questione non
occorre però che venga vagliata oltre.
- L'appello
deve quindi essere respinto. La tassa di giustizia resta a carico
dell'appellante. Non si assegnano indennità d'appello, non avendo l'escusso
formulato osservazioni.
Richiamati gli art. 80 e 81 LEF; 80 ss. LAMal
PRONUNCIA
-
L’appello
4 giugno 1998 della __________ - __________, è respinto.
-
La
tassa di giustizia in fr. 240.--, già anticipata dall'appellante, resta a
carico della __________. Non si assegnano indennità d'appello.
-
Intimazione
a: __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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