AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.1999.122
Data decisione, Autorità:
31.01.2000, CEF
Incarto n.
14.1999.00122
Lugano
31 gennaio
2000/FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo nella vertenza promossa con "istanza di cancellazione
di esecuzioni" 26 agosto 1999 da
patr.
dall'avv. __________
contro
patr.
dall'avv. __________
per ottenere la cancellazione delle esecuzioni n. __________,
__________, __________ e __________ dell'UE di Lugano;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano ha ordinato
con sentenza 11/12 novembre 1999, in parziale accoglimento, all'Ufficio
esecuzione di Lugano di apporre la lettera E nel registro delle esecuzioni in
corrispondenza delle quattro esecuzioni, caricando la tassa di giustizia in fr.
150.-- a __________ che dovrà pure rifondere fr. 500.-- di ripetibili a
__________;
decisione dedotta in appello il 23 novembre 1999 da __________
limitatamente alle ripetibili a suo favore, che chiede siano fissate in fr.
10'810.--;
con osservazioni 20 dicembre 1999 __________ ha chiesto la reiezione
del gravame, protestate spese e ripetibili.
ritenuto in fatto
A. __________
ha chiesto al Pretore con istanza 26 agosto 1999 la cancellazione delle quattro
esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________ dell'UE di Lugano
perché perente ex art. 88 LEF, il precettante non avendo agito nel termine di
un anno dalla notificazione dei quattro precetti esecutivi. Per l'istante,
perento il diritto, l'escusso è legittimato a postulare la cancellazione
dell'esecuzione.
B. Con ordinanza 8 ottobre 1999 "nella causa a procedura
accelerata", il Pretore ha inviato l'istanza a __________ con l'avvertenza
della sua facoltà di risposta nel termine perentorio di 10 giorni.
C. Con atto 19 ottobre 1999 __________ ha reso noto di non aver
"nulla in contrario a che vengano cancellati i precetti esecutivi n.
__________ (recte: __________) e __________", mentre per i due rimanenti
rileva che "hanno fatto oggetto di una causa giudiziaria svoltasi proprio
innanzi codesta Pretura, promossa dal qui istante ex art. 85a LEF; questa
procedura si è chiusa con il suo decreto 28 settembre 1999 che, se non
impugnato, cresce in giudicato domani, 20 ottobre 1999". Di conseguenza
__________ non si oppone, non appena cresciuto in giudicato tale decreto,
neppure alla cancellazione di questi due precetti esecutivi, ritenuto comunque
che in ogni caso non gli si possono caricare spese e tasse di giustizia.
D. Con
sentenza 11/12 novembre 1999 il Pretore - preso atto che __________ non si è
opposto in sostanza alla cancellazione dei quattro precetti esecutivi, emessi
"nel mero e palese intento di interrompere la prescrizione", ritenuto
che __________ avrebbe potuto chiedere e ottenere la cancellazione delle
iscrizioni "con una semplice richiesta" al patrocinatore di
controparte (cfr. "risposta" 19 ottobre 1999 dell'avv. __________, p.
2) - ha ordinato all'Ufficio esecuzione di Lugano di apporre la lettera E nel
registro delle esecuzioni in corrispondenza delle quattro esecuzioni.
E. Con
l'appello, __________ ha impugnato solo il dispositivo sulle ripetibili, di cui
chiede l'aumento da fr. 500.-- a fr. 10'810.--. __________ ha chiesto la
reiezione del gravame. Delle allegazioni delle parti si dirà, per quanto
necessario, in seguito.
considerando in
diritto
- Dalla
sentenza impugnata non risulta il motivo della competenza del Pretore per la
trattazione dell'istanza di cancellazione delle quattro esecuzioni e nemmeno se
è stata applicata la procedura sommaria o quella ordinaria accelerata, come il
tenore letterale dell'ordinanza pretorile 8 ottobre 1999 e la fissazione 30
agosto 1999 del termine per anticipare le spese giudiziarie in fr. 3'000.--
indurrebbero a ritenere.
a) Va
preliminarmente stabilito se il diritto esecutivo federale prescrive la via
giudiziale per accertare se si è realizzata la perenzione dell'esecuzione nel
senso dell'art. 88 cpv. 2 LEF, atteso che per il principio di sussidiarietà
dell'istituto del ricorso ex art. 17 LEF va preliminarmente accertato se è
possibile far capo a un'azione giudiziaria. Non sempre è agevole determinare
d'acchito la via da seguire: discriminante è in linea di principio il criterio
della questione da risolvere, ritenuto che se oggetto di disputa è un diritto
materiale sarà data la via giudiziale, mentre gli aspetti procedurali
indurranno al ricorso (Flavio Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco
1998, n. 10 s. all'art. 17).
b) Il diritto di chiedere la continuazione dell'esecuzione si
estingue decorso un anno dalla notificazione del precetto, ritenuto che se è
stata fatta opposizione il termine resta sospeso tra il giorno in cui è stata
promossa l'azione giudiziaria o amministrativa e la sua definizione (art. 88
cpv. 2 LEF). La questione è di per sé di estrema semplicità e di regola non
necessita di particolari approfondimenti: le autorità di esecuzione forzata, in
concreto gli uffici d'esecuzione, sono in grado di determinarsi sull'ossequio
dei termini e sulle conseguenze del loro decorso. Non vi è motivo per caricare
all'apparato giudiziario un onere di agevole attuazione in via amministrativa.
Del tutto ovvio è pertanto che la LEF non prescriva la via giudiziale per
l'accertamento della perenzione dell'esecuzione. Conferma ulteriore si ha poi,
per quanto riguarda la procedura sommaria in tema di esecuzione e fallimento,
dal silenzio qualificato della LALEF che agli art. 19 e 20 non menziona
l'ipotesi dell'art. 88 LEF. Per il principio minus a maiore continetur, vano
sarebbe ricercare se occorra la procedura ordinaria, accelerata o no.
c) L'istanza
di "cancellazione di esecuzioni" 26 agosto 1999 di __________ doveva
di conseguenza essere dichiarata irricevibile per carenza di giurisdizione. Per
ragioni di opportunità si giustifica di dichiarare espressamente la nullità del
giudizio pretorile.
-
Si
è visto che il diritto di chiedere la continuazione dell'esecuzione si estingue
decorso un anno dalla notificazione del precetto (art. 88 cpv. 2 LEF). Le
esecuzioni perente restano comunque iscritte nel registro delle esecuzioni,
sono comunicate ai terzi interessati e figurano sugli estratti del registro
delle esecuzioni (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I (art. 1-88), Losanna 1999, n.
54 all'art. 88). L'inefficacia del giudizio pretorile indurrebbe a ritenere che
l'ordine all'Ufficio esecuzione di Lugano di apporre la lettera E nel registro
delle esecuzioni debba essere revocato. Orbene, se dal profilo formale siffatta
conclusione costituisce un atto dovuto, dal profilo sostanziale può essere
anticipato a futura memoria e per evitare la reiterazione di inutili dispute
che l'esito non dovrà mutare: l'apposizione della lettera E, con la conseguenza
che delle quattro esecuzioni non potrà essere data notizia a chi eserciti il
diritto di consultazione ex art. 8a cpv. 1 LEF, si giustifica non più sulla
base di una decisione giudiziale (art. 8a cpv. 3 lett. a LEF) bensì per il
fatto che il creditore ha ritirato l'esecuzione nel senso dell'art. 8a cpv. 3
lett. c LEF, non perché il credito non esista ma per il motivo che il
"mero e palese intento" era solo quello, legittimo, di interrompere
la prescrizione (cfr. "risposta" 19 ottobre 1999 dell'avv.
__________, p. 2). Ove, contrariamente ad ogni ragionevole attesa, dovesse
sorgere disputa sulla liceità dell'avvenuta apposizione della lettera E in
conformità dell'art. 10 Rform, sarà data esclusiva competenza dell'organo
d'esecuzione forzata, con diritto di ricorso ex art. 17 LEF a questa Camera non
però quale Autorità giudiziaria in procedura sommaria ma come Autorità
cantonale di vigilanza in giurisdizione amministrativa (Flavio Cometta, Commentario
alla LPR, Lugano 1998, n. 2.1 all'art. 2, p. 75 s.).
-
L'appello
deve quindi essere evaso nel senso della declaratoria di nullità del
pronunciato pretorile. Le peculiarità della fattispecie, nel senso che né le
parti né il primo giudice abbiano rilevato l'irritualità di tutta la vicenda
giudiziaria, impongono di prescindere dalla fissazione della tassa di giustizia
e dall'assegnazione di indennità.
Richiamati gli art. 8a,
17 e 88 LEF; 10 Rform; 19 e 20 LALEF
PRONUNCIA
-
L'appello
23 novembre 1999 dell'avv. dr. __________ è evaso nel senso che la sentenza
11/12 novembre 1999 del Pretore del Distretto di Lugano è dichiarata nulla.
-
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità.
-
Intimazione: __________
Comunicazione: - Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 5
- Ufficio
esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster