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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.1999.61
Data decisione, Autorità:
11.02.2002, CEF
Incarto n.
14.1999.00061
Lugano
11 febbraio
2002
EC/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Rusca
segretario:
Cassina,
vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 12 maggio 1999 da
contro
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione
interposta al PE n. __________
del 12/14 aprile 1999 dell'UEF di Mendrisio;
sulla quale istanza la Pretore di Mendrisio-Nord con
sentenza 17 giugno 1999 ha così deciso:
"1. L'istanza è
parzialmente accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato
precetto esecutivo è respinta in via provvisoria limitatamente all'importo di
fr. 57'000.-- oltre interessi al 5% dal 12.1.2.1997 e fr. 100.-- di spese
esecutive.
- La tassa di giustizia
in fr. 270.--, comprensiva delle spese e da anticipare dall'istante, è posta a
carico della parte convenuta che rifonderà alla controparte fr. 600.-- a titolo
di indennità."
Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente
aggravata l'escussa che con atto 28 giugno 1999 ha postulato l'integrale
reiezione dell'istanza, protestate spese e ripetibili;
rilevato che con osservazioni 16 luglio 1999 la parte
appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;
preso atto che con decreto 7 dicembre 1999 la Pretura del Distretto
di Mendrisio-Nord ha pronunciato il fallimento di __________;
ritenuto che ex art. 206 cpv. 1 LEF tutte le esecuzioni in corso
contro la fallita cessano di diritto durante la procedura di fallimento;
preso atto che la procedura di fallimento è stata nel frattempo
chiusa e che la __________ è stata cancellata d’ufficio dal registro di
commercio il 5 novembre 2001;
considerato come la procedura d’appello sia cosi divenuta priva
d’oggetto, per cui va stralciata dai ruoli;
rilevato che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte
che rende priva d’oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del
giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a);
ritenuto che malgrado la soccombenza, essendo __________ stata
cancellata dal registro di commercio il 5 novembre 2001, la stessa non può
essere condannata alla rifusione di ripetibili a controparte;
pronuncia
-
L’appello
28 giugno 1999 della __________, è stralciato dai ruoli.
-
La
tassa di giustizia di Fr. 400.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico
di __________. Non si assegnano indennità.
-
Intimazione: __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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