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Numero d'incarto:
14.1999.65
Data decisione, Autorità:
13.08.1999, CEF
Incarto n.
14.99.00065
Lugano
13 agosto 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 26 marzo 1999
da
contro
sulla
cui istanza la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione 5, con sentenza 30 giugno 1999 ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di __________, a
far tempo dal mercoledì __________alle ore 16.00.
2./3./4. omissis”
Sentenza
tempestivamente dedotta in appello da __________ che con atto 8 luglio 1999 ne
postula l’annullamento;
preso
atto che con atto 30 luglio 1999 la parte appellata ha presentato le sue
osservazioni;
rilevato
che con ordinanza presidenziale 12/14 luglio 1999 all’appello è stato concesso
effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto: A. Con
istanza 26 marzo 1999 la __________ ha chiesto il fallimento della __________
per l’importo di Fr. 1’975.25 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza
di contraddittorio nessuno è comparso..
C. La
__________ ha postulato l’annullamento del fallimento, invocando da un canto il
pagamento del suo debito avvenuto con versamento 5 luglio 1999 (doc. B) e la
relativa conferma della creditrice (doc. C) e dall’altro canto sostenendo sulla
base di un estratto dell’UE di Lugano (doc. D), concernente le sue esecuzioni,
di essere solvibile.
Considerato
in diritto: 1.
a) Ex
art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (Roger Giroud, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 22 ad art. 174 LEF.
L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte nova”), solo se
risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I
nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento in esame. Anche il fatto di non esser in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla
base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti. Dal debitore viene inoltre pretesa la produzione,
già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione
della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione
dell’effetto sospensivo (Roger Giroud; op. cit., n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Gasser,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 36 n. 58 p.
294, § 38 n. 14 p. 305; Jürgen Bronimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides
des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder,
Recht- und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
b) L’appellante
ha prodotto una lettera 4 maggio 1999 della creditrice (doc. A), dalla quale
risulta che il debito residuo ammontava a fr. 1’250.--, così come la ricevuta
concernente il pagamento del predetto importo avvenuto il 5 luglio 1999 (doc.
B). Agli atti è poi stato versato uno scritto sempre datato 5 luglio 1999 della
creditrice confermante l’avvenuto pagamento (doc. C). Essendo il debito stato
tacitato dopo la dichiarazione di fallimento, occorre verificare la solvibilità
dell’appellante. Dall’esame dell’estratto delle esecuzioni 8 luglio 1999 dell’UE
di Lugano (doc. D), risulta che nei confronti della __________ sono pendenti
unicamente l’esecuzione in esame così come un’esecuzione per l’importo di fr.
1’023.65 alla quale è stata interposta opposizione. Di conseguenza non può
essere ritenuto che l’appellante non sia più solvibile, che non sia più in
grado di tacitare i suoi creditori, né di pagare importi anche modesti e
nemmeno che si trovi in una situazione di insolvibilità per un periodo
indeterminato. Non risultando pertanto adempiuto il presupposto
dell’insolvibilità, il fallimento della __________ va annullato ex art. 174
cpv. 2 n. 1 LEF.
- La
tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante (art. 49 OTLEF).
Non
si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le
spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 171, 172 e 174 LEF
pronuncia: I. L’appello
8 luglio 1999 della __________, è accolto.
-
La
dichiarazione di fallimento 30 giugno 1999 pronunciata dalla Segretaria
assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. __________,
nei confronti della __________, è annullata.
-
La
tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è
posta a carico della __________.
-
Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da
anticipare come di rito, sono poste a carico della __________.
II. La
tassa di giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata
dall’appellante, resta a carico della __________
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano.
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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