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Numero d'incarto:
14.2001.00056
Data decisione, Autorità:
30.08.2001, CEF
Incarto n.
14.2001.00056
Lugano
30 agosto
2001
/JC/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con
istanza 11 aprile 2001 da
__________ (rappr. dall'avv.
__________)
contro
(rappr. dall'avv. __________)
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione
interposta da __________ all’esecuzione n. __________ dell’UEF di Locarno
promossa da __________ per l’importo di fr. 175’000.– oltre interessi e spese,
importo poi ridotto a fr. 100'000.– nell’istanza di rigetto;
vista la sentenza 29 maggio 2001 del Segretario Assessore della
Pretura di Locarno–Città, che accoglie la suddetta istanza e respinge pertanto
in via provvisoria l’opposizione al summenzionato precetto esecutivo per
l’importo di fr. 100'000.–;
preso atto dell’appello 5 giugno 2001 di __________ nonché delle
osservazioni 25 giugno 2001 della controparte;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che
ex art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può
chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione;
che
nel caso di specie non è contestato – e non è contestabile – che la “Bestätigung”
di cui al doc. B costituisce un valido titolo di rigetto per quanto concerne
l’importo in capitale del credito posto in esecuzione;
che
per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente
delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito;
che
nel caso di specie, l’appellante allega di aver rimborsato il prestito
concessogli, mediante due pagamenti di fr. 100'000.– ognuno, i quali sarebbero
attestati dai doc. 2 e 3;
che
l’appellato invece riconosce soltanto il secondo pagamento, dell’8 giugno 2001
(cfr. doc. 3), asseverando che il primo pagamento (cfr. doc. 2) è stato
effettuato non dall’escusso bensì dalla società __________, e a proposito di un
credito diverso da quello posto in esecuzione;
che
l’appellante pretende tuttavia che spetterebbe all’escutente dimostrare
l’esistenza di asserite altre pretese;
che
così facendo l’appellante misconosce però il senso chiaro dell’art. 82 cpv. 2
LEF;
che
infatti all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni
che deduce in giudizio, ritenuto che secondo la giurisprudenza le eccezioni non
solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate
in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono
esserci riscontri oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II
Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B.
c. H. SA in Rep. 1987 p. 150–151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in
re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez,
Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 26 p. 61; BlSchK 1982 p. 95–97; SJZ
1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26–28; BJM 1970 p. 83–85; ZR 1967 n.
110; ZBJV 1944 p. 416; cfr. pure: Marcel Caprez, La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6);
che
nel caso di specie, l’appellante non ha reso verosimile che il pagamento di fr.
100'000.– effettuato dalla società __________ a favore dell’escutente sia stato
destinato – ciò che in sé non sarebbe stato impossibile, cfr. art. 68 e 110 CO
– ad estinguere il credito posto in esecuzione;
che
in effetti, non è stato indicato alcun motivo all’apposita voce dell’assegno in
questione (cfr. doc. 2, p. 2);
che
l’appellante non ha nemmeno reso verosimile, con documenti, l’esistenza di
un’identità economica tra la società __________ e sé stesso;
che
d’altronde, se tale affermazione fosse stata vera, non sarebbe stato difficile
per l’escusso produrre una dichiarazione della società confermante quanto dallo
stesso allegato;
che
in queste condizioni, poiché l’eccezione di pagamento sollevata dall’escusso
non è stata sufficientemente resa verosimile, si rivela superfluo esaminare se
l’escutente poteva o no considerare che il pagamento in questione era destinato
ad estinguere altri crediti che quello posto in esecuzione;
che
la sentenza pretorile va quindi confermata per quanto concerne l’importo in capitale;
che
i diritti dell’escusso non sono comunque irrimediabilmente pregiudicati da questa
decisione, poiché egli può fare valere le eventuali sue ragioni con azione di disconoscimento
di debito;
che
il rigetto dell’opposizione va pur concesso per la pretesa relativa agli
interessi, ritenuto che l’istante chiede la rifusione dell’interesse di mora
(cfr. istanza, n. 2 e 8) e non interessi convenzionali, di guisa che le
considerazioni dell’appellante sull’art. 313 CO sono irrilevanti;
che
la “Bestätigung” di cui al doc. B fissa al 30 novembre 1992 il termine per il
rimborso;
che
si tratta di un termine fisso (“bestimmter Verfalltag”) ai sensi dell’art. 102
cpv. 2 CO (cfr. Ingeborg Schwenzer,
Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 2a. ed., Berna 2000, n.
65.11, p. 382; Daniel Staehelin,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 32 ad art.
82);
che,
per legge (cfr. art. 104 cpv. 1), il debitore in mora deve un interesse
moratorio annuale del 5% (cfr. Staehelin,
op. cit., n. 33 ad art. 82);
che
il rigetto va quindi concesso anche per gli interessi correnti dal 1. dicembre
1992 su fr. 100'000.–, seppur il precetto esecutivo indichi quale dies a quo la
data del 1. giugno 2000;
che
in effetti, mentre nel precetto esecutivo gli interessi decorsi su fr.
200'000.– da dicembre 1992 a giugno 2000 – il rimborso di fr. 100'000.– è
intervenuto l’8 giugno 2000 (cfr. doc. 3) – sono stati sommati alla pretesa in
capitale (fr. 100'000.–) (fr. 200'000.– per 7 anni ½ al tasso del 5% danno fr.
75'000.–, cfr. doc. E ed istanza di rigetto, ad n. 5), nell’istanza di rigetto
gli interessi sono stati scorporati del tutto e limitati all’importo di fr.
100'000.–;
che
pertanto la somma totale richiesta è stata ridotta in sede di rigetto
(l’istante ha rinunciato agli interessi decorsi sull’importo di fr. 100'000.–
rimborsato l’8 giugno 2000, nonché alla percezione, a partire dal 1. giugno
2000, di interessi moratori anche sugli interessi di mora decorsi in
precedenza, pretesa quella d’altronde proibita dall’art. 105 cpv. 3 CO: divieto
dell’anatocismo);
che
la pretesa fatta valere davanti al giudice del rigetto è del resto interamente
fondata sulla causa indicata nel precetto esecutivo (“Schuldannerkennung vom 6.
Januar”), di modo che vi è identità tra il credito posto in esecuzione e quello
riconosciuto;
che
l’appello 2 aprile 2001 va quindi respinto;
che
le spese e le indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 1 OTLEF).
Richiamati
gli art. 82 LEF; 102, 104 CO; 48, 49, 61 e 62 OTLEF;
pronuncia: 1. L’appello 5
giugno 2001 __________ è respinto.
-
La
tassa di giustizia di fr. 900.–, già anticipata dall’appellante, rimane a suo
carico, con l’obbligo di rifondere a __________ fr. 800.– a titolo di
indennità.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione alla Pretura
di Locarno–Città.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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