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Numero d'incarto:
15.1994.00003
Data decisione, Autorità:
12.07.1995, CEF
Incarto n.
15.94.00003
Lugano
12 luglio 1995C/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 15 novembre 1994
Contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione di Lugano nell'esecuzione n. __________ promossa contro il
reclamante dalla
in tema di presa in custodia di un bene pignorato;
richiamato il decreto presidenziale 17 novembre 1994
di non concessione dell’effetto sospensivo;
viste le osservazioni:
esaminati atti e documenti;
considerato
in
fatto ed in diritto:
-
che
il 17 aprile 1994 l’UE di Lugano ha pignorato nell’esecuzione n. __________
contro __________ un’autovettura Rover 827S intestata al debitore e stimata in
Fr. 10’000.--;
-
che
il debitore ha dichiarato l’autovettura pignorata di proprietà della società
__________ “alla quale sarebbe stata venduta dal debitore a garanzia di un
prestito di US$ 15’000.--”;
-
che
con provvedimento 11 novembre 1994 l’UE di Lugano, atteso che la creditrice ha
contestato la pretesa di proprietà di __________ sull’autovettura pignorata, ha
assegnato alla rivendicante il termine di dieci giorni ex art. 107 LEF per far
valere la sua pretesa promuovendo causa contro __________, con comminatoria di
rinuncia in caso di omissione;
-
che
il 15 novembre 1994 __________ ha insinuato l’azione di rivendicazione della
proprietà alla Pretura del Distretto di Lugano;
-
che
con provvedimento 3 novembre 1994 l’UE di Lugano ha comunicato al reclamante
che la vettura pignorata verrà presa in custodia dall’ufficio;
-
che
con reclamo 15 novembre 1994 __________ ha postulato la sospensione
dell’esecuzione “della decisione 3 novembre 1994 dell’UE di Lugano fino a
definizione della causa di accertamento di proprietà promossa dalla __________”,
atteso che “l’introduzione dell’azione di accertamento della proprietà provoca
la sospensione della procedura esecutiva”;
-
che
con osservazioni 5 dicembre 1994 __________ ha postulato l’accoglimento del
gravame perché tramite la presa in custodia cautelativa essa “si ritrova, senza
legittima ragione, impossibilitata di liberamente disporre di un bene di sua
proprietà”;
-
che
l’UE di Lugano ha postulato la reiezione del gravame, rilevando che “a seguito
della mancata concessione dell’effetto sospensivo la vettura pignorata è stata
presa in custodia dall’ufficio”;
-
che
con decreto 26 giugno 1995 il Pretore di Lugano, Sezione 3, ha stralciato dai
ruoli l’azione di rivendicazione della proprietà sull’autovettura pignorata
promossa da __________ il 15 novembre 1994;
-
che
con lo stralcio dai ruoli dell’azione di rivendicazione il gravame di
__________ è divenuto privo d’oggetto, perché tendente alla sospensione della
decisione di presa in custodia dell’autovettura pignorata sino a definizione
della causa di rivendicazione della proprietà;
-
che
pertanto il reclamo 15 novembre 1994 del debitore è stralciato dai ruoli;
richiamati
gli art. 67 cpv. 2 e 68 cpv. 2 OTLEF
DECRETA:
-
Il
reclamo 15 novembre 1994 di __________ è stralciato dai ruoli ai sensi dei considerandi.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione
a: - ___________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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