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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1995.00032
Data decisione, Autorità:
13.02.1995, CEF
Incarto n.
15.95.00032
Lugano
13 febbraio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta
dei giudici:
Flavio Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Avv. Baur-Martinelli, vice-cancelliere
statuendo
sul reclamo 5 agosto 1994 (recte settembre) 1994
__________,
Contro
l’operato
dell’ UE Lugano nell'esecuzione n. __________ in via di realizzazione d'un
pegno manuale promossa dal
in materia di domanda di prosecuzione dell’esecuzione
e di avviso d’incanto;
richiamato il decreto presidenziale 7 settembre 1994
di concessione dell’effetto sospensivo;
viste le osservazioni: - 19 settembre 1994 del
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ in via di realizzazione d’un
pegno manuale del 9/17 marzo 1994 la __________ (in seguito: __________)
procede contro l’arch. __________ con __________ quale __________ proprietaria
del pegno per Fr. 217'341.20 oltre interessi al 7 % dal 1. marzo 1994.
La
creditrice designa quale pegno da realizzare:
“- CIP
di nominali Fr. 100’000.--, emessa il 14.3.1984, gravante in II rango, dopo
precedenze di Fr. 430’000.--, la PPP __________ del fondo base part. n.
__________ del RFD del Comune di __________, di proprietà della signora
__________“ - CIP di nominali Fr. 100’000.--, emessa il 14.3.1984, gravante in
II e pari rango, dopo precedenze di Fr. 970’000.--, la PPP __________ del fondo
base part. n. __________ del RFD del Comune di __________ di proprietà della
signora __________“ - CIP di nominali Fr. 100’000.--, emessa il 14.3.1984,
gravante in II e pari rango, dopo precedenze di Fr. 970’000.--, la PPP
__________ del fondo base part. n. __________ del RFD del Comune di __________,
di proprietà della signora __________
B. Con sentenze 30 giugno 1994, cresciute in giudicato,
il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha rigettato in via provvisoria
le opposizioni interposte da __________ e __________ al noto PE.
C. Il 29 luglio 1994 CCF ha presentato la domanda di
vendita.
D. Il 3 agosto 1994 l’UE di Lugano ha trasmesso a
__________ e __________ l’“avviso di ricezione della domanda di vendita”.
E. Con atto 12 agosto 1994, comunicato con avviso
speciale al debitore e al terzo proprietario del pegno e pubblicato sul FUC n.
__________ del __________, l'UE di Lugano ha fissato al 28 settembre 1994 la
data dell'incanto delle tre cartelle ipotecarie.
F. Con reclamo 5 agosto (recte settembre) 1994 __________
ha postulato l’annullamento dell’incanto previsto per il 28 settembre 1994,
atteso che:
“- precedentemente
alla procedura sommaria dinanzi alla sez. 5 della Pretura di Lugano il
creditore comunicava un’esposizione in conto ben inferiore all’importo
menzionato nell’esecuzione (...) (doc. B, C), ma in assoluto ed ulteriore
contrasto, successivo alla sentenza della Pretura, ancora una volta, tramite
estratto conto, in pieno contrasto, anche per quanto stabilito dal Pretore”;
-“ il
credito di spettanza del creditore è già stato da tempo liquidato, saldato,
pagato e ben oltre di quanto effettivamente fosse il debito”;
-“ il
creditore e l’escusso ebbero a prendere accordi onde, come sopra menzionato,
saldare i rispettivi dare e avere. Dagli atti qui allegati, è evidente che al
creditore furono ceduti degli importi di crediti riconosciuti e mai, in nessuna
occasione, contestati dal debitore dell’escusso (doc. E)”;
-“ l’incasso
di detti crediti (...) spettava, sicuramente ed unicamente allo stesso
creditore, anche perché altri accordi non furono mai stilati”;
- se il
creditore non ha proceduto all’incasso “non sussiste alcuna ragione perchè le
conseguenze del caso debbano ricadere sull’escusso”;
-“ il
mancato incasso del credito di spettanza dell’escusso, pone un ulteriore
problema. Infatti se dopo la messa all’incanto dei titoli, il creditore,
provvedesse all’incasso dei crediti di spettanza dell’escusso, ne risulterebbe
un doppio pagamento”;
-“ la
domanda di vendita può essere presentata non prima di sei mesi dall’intimazione
del precetto esecutivo facendone derivare che la domanda di vendita è stata
inoltrata al di fuori dei termini di legge, rendendo di conseguenza il
menzionato incanto illegale a tutti gli effetti”.
G. Con osservazioni 7 e 23 settembre 1994 l’UE di Lugano
ha postulato la declaratoria di intempestività del gravame, atteso che “l’atto
impugnato (avviso d’incanto) è stato intimato alle parti il 12.8.1994”.
L’ufficio
solleva inoltre perplessità sul ruolo del reclamante nella pendente procedura
esecutiva.
H. Pure CCF postula la reiezione del gravame. A mente
della banca il reclamo si limita a contestare il credito in esecuzione. “Tale
motivazione, se del caso doveva eventualmente fare oggetto di un ricorso contro
i decreti di rigetto”.
Riguardo al
ruolo assunto da __________ “nel presente” reclamo, la banca suppone che “egli
voglia tuttora rappresentare l’escusso padre, sig. __________, come già fatto
direttamente con la creditrice, nonché in sede di rigetto. La creditrice non vi
si oppone, sebbene la relativa osservazione dell’UE di Lugano nelle sue
osservazioni del 7.9.1994 sia pertinente, il reclamante avendo omesso di
precisare il fatto nel suo reclamo”.
I. __________ e __________ rilevano che il reclamante ha presentato
il gravame dopo aver preso visione della pubblicazione sul___________, atteso
che a lui l’ufficio non ha trasmesso alcun avviso speciale d’incanto.
A mente
degli osservanti __________ sarebbe legittimato ad insinuare il reclamo perché
beneficiario di un diritto di abitazione sul fondo gravato dalle cartelle
ipotecarie. Nel merito essi concordano con le argomentazioni del reclamante,
postulando quindi l’accoglimento del gravame.
Considerato
in diritto:
- In via preliminare deve essere esaminata la censura
sollevata dal reclamante, secondo cui la domanda di vendita non potrebbe essere
presentata prima di sei mesi dall’intimazione del precetto esecutivo.
Trattandosi
come in concreto di un’esecuzione in via di realizzazione di un pegno manuale,
ossia delle tre cartelle ipotecarie poste in esecuzione, per l’art. 154 cpv. 1
LEF il creditore non può domandare la realizzazione di un pegno manuale (art.
37 cpv. 2 LEF) prima di un mese dalla notificazione del precetto, ritenuto che
ove sia stata fatta opposizione non si computa il tempo trascorso dal giorno in
cui fu promossa l’azione a quello della sua definizione giudiziale.
Nel caso in
discussione, le notifiche del precetto n. __________ hanno avuto luogo il 17
marzo 1994 e il 29 luglio 1994 la creditrice ha presentato la relativa domanda
di vendita. La domanda di vendita 29 luglio 1994 è stata pertanto presentata
correttamente dopo più di un mese dalla notificazione dei precetti esecutivi,
anche deducendo, atteso che al PE sia l’escusso che il terzo proprietario del
pegno hanno interposto tempestiva opposizione, il tempo trascorso dal giorno in
cui furono promosse le istanze di rigetto dell’opposizione a quello della loro
definizione giudiziale (art. 154 cpv. 1 LEF).
- Quando l’esecuzione è stata interrotta a seguito di
tempestiva opposizione, perché possa proseguire occorre alternativamente che (Kurt
Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 1988, § 22 m.
1-2; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat,
1993, p. 151 e s.):
a) il
debitore ritiri l’opposizione;
b) il
giudice del rigetto pronunci il rigetto definitivo dell’opposizione;
c) il
giudice del rigetto pronunci il rigetto provvisorio dell’opposizione e il
debitore non promuova azione di disconoscimento di debito ex art. 83 cpv. 2 LEF
o, se la promuova, risulti soccombente: in siffatte ipotesi il rigetto da
provvisorio diviene definitivo;
d) il
giudice del merito nella procedura ordinaria di riconoscimento del credito ex art.
79 LEF pronunci, oltre alla comminatoria, anche il rigetto definitivo
dell’opposizione.
-
Malgrado dagli estratti conto versati agli atti da
__________ (doc. B e C riferiti al conto corrente n. __________) sembrerebbe,
come da lui sostenuto, che l’ammontare del credito di __________ contro
__________ sia inferiore all’importo per il quale la creditrice ha chiesto la
prosecuzione dell’esecuzione -ossia inferiore a Fr. 217’341.20 oltre interessi
al 7 % dal 1. marzo 1994- con pronunciati 30 giugno 1994 il Pretore del
Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto le istanze formulate il 26 aprile
1994 da CCF, rigettando le opposizioni interposte da __________ e __________ al
PE n. __________ per l’importo per il quale la creditrice ha chiesto la
prosecuzione dell’esecuzione. __________ e la moglie __________ non hanno
impugnato tempestivamente siffatti pronunciati, che sono pertanto cresciuti in giudicato.
L’UE di Lugano si è quindi determinato correttamente: infatti, rigettate dal
Pretore le opposizioni interposte dall’escusso e dalla terza proprietaria del
pegno, la procedura esecutiva deve continuare, ricevuta domanda in tal senso da
parte della creditrice (art. 154 LEF), con l’avviso di ricezione della domanda
di vendita (art. 155 cpv. 2 LEF) e con la conseguente esecuzione della vendita
(art. 122 cpv. 1 LEF, applicabile anche nell’esecuzione in via di realizzazione
del pegno per il rinvio dell’art. 156 LEF) per l’importo per il quale il
Pretore ha concesso il rigetto. Non è compito dell’UE e dell’Autorità di
vigilanza accertare la conformità al diritto della sentenza di rigetto
dell’opposizione, dovendosi limitare le autorità esecutive a stabilire se essa
è titolo legittimante la prosecuzione dell’esecuzione.
-
Asserendo che il credito di __________ contro
__________ sia stato già da tempo estinto, segnatamente perché l’escusso
avrebbe ceduto alla creditrice crediti contro terzi da questi ultimi
riconosciuti, e asserendo che se dopo l’incanto delle note cartelle ipotecarie
la creditrice procedesse all’incasso dei crediti a lei ceduti ne risulterebbe
un doppio pagamento, il reclamante allega poi questioni di merito che sfuggono
al potere di cognizione dell’Autorità di vigilanza. L’escusso e la terza
proprietaria del pegno potevano e dovevano far valere siffatte allegazioni
nella procedura di rigetto dell’opposizione rispettivamente, se del caso, in
via ordinaria con l’azione di disconoscimento del debito.
-
Il reclamante è comunque reso attento che il debitore
non subirà alcun pregiudizio irreparabile, atteso che potrà far capo, se del
caso e dopo aver pagato l’importo in esecuzione, all’istituto della ripetizione
dell’indebito ex art. 86 LEF, ovviamente nell’ipotesi ancor tutta da verificare
che ne ricorrano i presupposti.
-
Visto l’esito si prescinde dall’analizzare le
questioni sollevate dall’UE di Lugano volte a sapere se __________ è
attivamente legittimato ad insinuare il reclamo e a sapere se il reclamo è
tempestivo.
-
Ne consegue la reiezione del gravame.
Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 TarLEF) e non
si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 TarLEF).
Per questi motivi
richiamati gli art. 37 cpv. 2, 79, 83 cpv. 2, 86, 122 cpv.
1, 154, 155 cpv. 2 e 156 LEF
PRONUNCIA
-
Il reclamo 5 settembre 1994 __________, è respinto.
-
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione a: - __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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