AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1995.00085
Data decisione, Autorità:
21.06.1995, CEF
Incarto n.
15.95.00085
Lugano
21 giugno 1995/C/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 22 giugno 1994 della
contro
l’operato
dell’ Ufficio di esecuzione di Lugano
nelle esecuzioni n. __________ e __________ in via di realizzazione d'un pegno
immobiliare promosse dallo
Stato
del Cantone Ticino, Bellinzona
rappr.
dall'amministrazione Cantonale delle Contribuzioni, Ufficio di esazione,
Bellinzona
(es.
n. __________)
contro
in materia di elenco oneri e di avviso e assegno di termine
per promuovere l’azione volta a contestare una pretesa iscritta nell’elenco
degli oneri;
richiamato il decreto presidenziale 23 giugno 1994 di
concessione dell'effetto sospensivo;
viste le osservazioni:
-
4 luglio 1994 dello Stato del Cantone Ticino,
Bellinzona
-
5 luglio 1994 del Comune di __________
-
11 luglio 1994 dell'UE di Lugano;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in
fatto:
A. Con PE n. __________ e __________ in via di
realizzazione d’un pegno immobiliare lo Stato del Cantone Ticino e il Comune di
__________ procedono contro __________ per Fr. 2’049’403.50 risp. Fr.
1’533’983.60 oltre accessori indicando quale titolo di credito imposta
cantonale risp. imposta comunale 1988 “crediti al beneficio dell’ipoteca legale
art. 836 CC, 183 LAC e 229 LT e come al conteggio per la quantificazione
dell’ipoteca legale intimato il 7 aprile 1992”. I creditori hanno indicato
quale bene immobile da realizzare la part. n. __________ di __________, di
proprietà dell’escussa.
B. Nell’ambito di siffatte procedure esecutive con atto 7
giugno 1994 l'UE di Lugano ha comunicato a tutti gli interessati l'elenco oneri
riferito al mapp. n. __________ RFD di __________.
C. La domanda di vendita è stata formulata dallo Stato
del Cantone Ticino e dal Comune di __________, creditori ammessi nell'elenco
oneri sub n. 1 e 2 garantiti dalle seguenti ipoteche legali:
- Stato
del Cantone Ticino
- Imposta
cantonale 1988 Fr. 2’049’403.50
interessi Fr.
243’492.90
interessi Fr.
2’090.30
- Imposta
cantonale 1991 (provvisoria) Fr. 10’524.50
interessi Fr.
2’042.80
- Imposta
cantonale 1992 (provvisoria) Fr. 10’524.50
interessi Fr.
1’463.20
- Imposta
cantonale 1993 (provvisoria) Fr. 10’524.50
interessi Fr.
779.10
- Imposta
cantonale 1994 (provvisoria) Fr. 10’524.50
interessi Fr.
116.95
- Comune
di __________
-
Imposta
comunale 1988 Fr. 1’697’039.85
-
Imposta
comunale 1989 Fr. 5’350.30
-
Imposta
comunale 1990 Fr. 5’594.55
-
Imposta
comunale 1991 Fr. 7’893. 40
-
Imposta
comunale 1992 Fr. 7’893. 40
-
Imposta
comunale 1993 Fr. 7’893. 40
-
Imposta
comunale 1994 Fr. 7’893. 40
Nell’elenco
oneri figura pure __________, per l'importo di Fr. 7’861’611.85 garantito da
cartelle ipotecarie in I, II e III grado.
D. Il 14 giugno 1994 la __________ ha contestato
l’esistenza, l’estensione, il grado e l’esigibilità dei crediti iscritti
nell’elenco oneri a favore dello Stato del Cantone Ticino e del Comune di
__________.
E. L’UE di Lugano, preso atto della contestazione
dell’elenco oneri formulata dalla __________, con provvedimenti 15 giugno 1994
ha assegnato alla reclamante il termine di dieci giorni per promuovere azione
contro lo Stato del Cantone Ticino e il Comune di __________ volta a contestare
i diritti da essi vantati, con comminatoria di rinuncia alla contestazione in
caso di omissione.
F. Con reclamo 22 giugno 1994 __________ ha postulato,
con protesta di spese e ripetibili, in via principale la declaratoria di
nullità dei provvedimenti 15 giugno 1994 e lo stralcio dall'elenco oneri dei
crediti per le imposte cantonali e comunali, in via subordinata l’assegnazione
del termine di dieci giorni ex art. 107 LEF allo Stato del Cantone Ticino e al
Comune di __________, atteso che:
-
“a
colui che si ritiene al beneficio di un’ipoteca legale ai sensi dell’art. 183
LAC deve essere assegnato il termine di 10 giorni di cui all’art. 107 LEF”;
-
“nel
caso che ci occupa lo Stato del Cantone Ticino, rispettivamente il Comune di
__________ non hanno sostanziato in alcun modo le loro reciproche pretese, limitandosi
ad affermare che si tratta di crediti al beneficio dell’ipoteca legale. Così
stando le cose l’UE avrebbe dovuto stralciare le suddette pretese dall’elenco
oneri in quanto non vi è alcuna prova, e nemmeno l’apparenza, che tali crediti
implichino oneri reali per il fondo”.
G. Con osservazioni 4 e 5 luglio 1994 lo Stato del
Cantone Ticino risp. il Comune di __________ hanno chiesto, con protesta di
spese e ripetibili, la reiezione del gravame, asseverando che l’UE non può
“mettersi in contrapposizione con la competente giurisdizione fiscale” ma deve
“semplicemente accertarsi dell’esistenza di una base legale”, che nel nostro
Cantone è data per le pretese di diritto pubblico dagli art. 229 vLT e 183 LAC.
H. Pure l’UE di Lugano ha postulato la reiezione del
gravame.
Considerato
in
diritto:
-
In via preliminare va rilevato che alla fattispecie è
applicabile la Legge tributaria del 28 settembre 1976, atteso che la nuova
Legge tributaria del 21 giugno 1994, entrata in vigore il 1. gennaio 1995, non
trova applicazione alle tassazioni riferite ai periodi fiscali precedenti la
sua entrata in vigore (art. 324 cpv. 2 LT).
-
Oggetto di disputa sono le questioni a sapere se le
imposte cantonali dello Stato del Cantone Ticino e comunali del Comune di
__________, riferite al periodo dal 1988 al 1994, beneficiano della garanzia
dell'ipoteca legale diretta, ossia valida senza iscrizione a registro fondiario
anche se sono in parte solo provvisorie e se, nell’ipotesi che siffatti tributi
pubblici vadano iscritti nell’elenco oneri, il termine di dieci giorni ex art.
106-109 LEF vada assegnato all’ente pubblico oppure al creditore che contesta
le pretese garantite da ipoteca legale.
-
Per l’art. 17 cpv. 2 LEF “il reclamo dev’essere
presentato entro dieci giorni da quello in cui il reclamante ebbe notizia del
provvedimento”.
L’elenco
oneri 7 giugno 1994 è stato notificato l’8 giugno 1994 al patrocinatore della
reclamante avv. __________ (cfr. ricerca postale effettuata il 7 dicembre 1994
dall’Ufficio postale di __________ su richiesta dell’UE di Lugano). Il termine
di dieci giorni ex art. 17 cpv. 2 LEF per presentare il reclamo veniva dunque a
scadere lunedì 20 giugno 1994 (art. 31 cpv. 1 e 3 LEF). Il reclamo 22 giugno
1994 in quanto rivolto contro l’elenco oneri risulta pertanto intempestivo.
Tempestivo invece è il gravame nella misura in cui è rivolto contro i
provvedimenti 15 giugno 1994.
-
Nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno ex art.
151 ss. LEF tornano applicabili, per quanto qui di rilievo, gli art. da 106 a
109 LEF per il rinvio di cui all’art. 155 cpv. 1 LEF; la realizzazione
immobiliare si opera poi secondo le disposizioni degli art. da 133 a 143 bis
LEF (cfr. art. 156 prima frase LEF).
-
Per l’art. 140 cpv. 1 LEF prima dell’incanto
l’ufficiale constata, in base alle insinuazioni presentate ed all’estratto del
registro fondiario, gli oneri gravanti l’immobile; per il cpv. 2 l’elenco di
tali oneri è comunicato ai creditori interessati, al debitore e, se del caso,
al terzo proprietario del pegno immobiliare, con l’assegnazione di un termine
per impugnarlo.
L’art.
39 cpv. 1 prima frase RFF precisa poi che, in caso di contestazione, l’ufficio
esecuzione procederà come all’art. 107 cpv. 1 LEF, prescindendo dalle formalità
ex art. 106 LEF (cfr. DTF 112 III 110-111; contra Pierre-Robert Gilliéron,
Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 232 e Antoine
Favre, Droit des poursuites, Friborgo 1974, p. 234).
Nell’ipotesi
che la contestazione si riferisca a un diritto iscritto nel registro fondiario,
la cui esistenza o il cui grado dipenda dall’iscrizione, la parte di attore
incomberà a colui che chiede la modificazione o la cancellazione di questo
diritto (cfr. art. 109 LEF, applicabile in virtù del rinvio ex art. 39 cpv. 1
seconda frase RFF).
-
Le ipoteche legali dirette, valide senza iscrizione a
registro fondiario, sono assimilate alle ipoteche convenzionali, iscritte a
registro fondiario, agli effetti dell’applicazione dell’art. 39 cpv. 1 seconda
frase RFF: il termine per procedere in giudizio deve quindi essere assegnato,
in linea di principio, a chi contesta tali ipoteche legali dirette (art. 109
LEF) e ciò senza distinguere se la contestazione porta sull’esistenza del
credito o sulla validità dell’ipoteca legale su entrambe (DTF 49 III
166).
-
Le pretese che non implicano oneri reali per il fondo
non saranno menzionate nell'elenco oneri (art. 36 cpv. 1, prima frase, seconda
parte RFF, applicabile nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno
immobiliare per il rinvio dell'art. 102 RFF); l'ufficio esecuzione non può
rifiutare l'iscrizione degli oneri che risultano dall'estratto del registro
fondiario o che furono insinuati entro il termine, né modificarli, né
contestarli, né esigere la produzione di prove (art. 36 cpv. 2 prima frase
RFF).
L'apparente
contraddizione tra il cpv. 1 e il cpv. 2 dell'art. 36 RFF va risolta nel senso
che rientra nel potere di cognizione dell'ufficio esecuzione stabilire se prima
facie la pretesa creditoria implica oneri reali per il fondo, ossia se il
credito é in linea di principio suscettibile di essere garantito da ipoteca
(non importa se legale o convenzionale): siffatta determinazione é rilevante
dal profilo procedurale, atteso che -se non vi é aggravio per il fondo- il credito
non potrà essere iscritto ad elenco oneri (cfr. DTF 117 III 38‑39
cons. 3).
-
All'Ufficio esecuzione, e di conseguenza all'Autorità
di vigilanza in via di reclamo, compete unicamente la questione pregiudiziale a
sapere se prima facie (e con riserva di diverso avviso da parte del giudice di
merito che gode, a differenza dell'autorità esecutiva, del pieno potere di
cognizione) le pretese creditorie fatte valere dallo Stato del Cantone Ticino e
dal Comune di __________, ma contestate da chi ne é legittimato (in casu da
__________ creditrice garantita da ipoteche convenzionali), costituiscono
crediti al beneficio di ipoteca legale: questo provvedimento preliminare é
necessario per fissare il ruolo delle parti nella successiva azione di
contestazione dell'elenco oneri e tende ad evitare che vi sia abuso nel
conclamare pretese garanzie da ipoteca legale al solo scopo di assicurarsi una
migliore posizione processuale (parte convenuta in luogo di attrice), cfr. CEF
3 maggio 1989 in re G.F. cons. 4.
a) L'art. 836 CC consente al diritto cantonale
"per i rapporti di diritto pubblico od altri rapporti di carattere
obbligatorio generale per tutti i proprietari di fondi" di stabilire , a
favore di pretese creditorie degli enti pubblici, la garanzia dell'ipoteca
legale diretta, ossia valida anche senza l'iscrizione nel registro fondiario (unmittelbares
gesetzliches Grundpfandrecht), salvo contraria disposizione (ipoteca legale
indiretta, ossia valida solo con iscrizione nel registro fondiario: mittelbares
gesetzliches Grundpfandrecht; sulla liceità per il diritto pubblico cantonale
di introdurre siffatta garanzia, cfr. Pascal Simonius/ Thomas Sutter, Schweizerisches
Immobiliarsachenrecht, Vol. II, Basilea e Francoforte, 1990, p. 230 m. 12; Hans
Michael Riemer, Die beschränkten dinglichen Rechte, Berna, 1986, § 18 m. 43
e Paul Henri Steinauer, Les droits réels, vol. III, Berna 1992, m.
2589c, 2694, 2830 ss.).
b) L'art.
183 LAC riconosce al cpv. 1 n. 1 il beneficio dell'ipoteca legale ex art. 836
CC "allo Stato e ai Comuni, sopra tutti gli immobili situati nel Cantone,
per il pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali che hanno una
relazione particolare con l'immobile" (cfr. anche art. 229 cpv. 1 vLT).
a) I crediti per le imposte cantonali e comunali per gli
anni dal 1989 al 1994, insinuati dallo Stato del Cantone Ticino (importo annuo
di Fr. 10’524.50) e dal Comune di __________ (importi annui varianti tra Fr.
5’350.30 e Fr. 7’893.40), appaiono prima facie, nei limiti di cognizione
fissati dall'art. 36 cpv. 2 RFF, e senza pregiudizio per futuri accertamenti
del Giudice di merito, siccome compresi nella normativa dedotta dai combinati art.
836 CC e 183 LAC/229 cpv. 1 vLT.
Appare
infatti verosimile la stretta relazione particolare delle imposte cantonali e
comunali con il valore di stima peritale della particella oggetto d'esecuzione
di Fr. 16’200’000.--.
Essi
vanno pertanto ammessi così come sono stati notificati al beneficio della
garanzia dell'ipoteca legale diretta, ossia valida senza iscrizione a registro
fondiario, sebbene siano solo provvisori, atteso che sono comunque già
esigibili anche se con conseguenze solo di interessi di ritardo e non di
interessi di mora.
Come
rettamente rilevato dall’ufficio di esecuzione il giudizio prima facie impone
dunque di fissare a __________ il termine ex art. 109 LEF di dieci giorni per
far valere le proprie argomentazioni davanti al Tribunale competente.
b) Con scritti 6 maggio risp. 19 maggio 1994 lo Stato del
Cantone Ticino e il Comune di __________ hanno notificato per il 1988 crediti
fiscali pretesi al beneficio dell’ipoteca legale per Fr. 2’049’403.50 oltre
accessori risp. Fr. 1’697’039.85, iscritti dall’UE di Lugano nell’elenco oneri.
Proprio per questi crediti gli enti pubblici hanno proceduto con PE n.
__________ e __________ del 12 febbraio 1993 in via di realizzazione d’un pegno
immobiliare contro __________. Non avendo la debitrice interposto opposizione
né contro il credito né contro il diritto di pegno (art. 85 cpv. 1 RFF), le
procedure esecutive hanno seguito il loro corso sino allo stadio attuale.
L’omessa opposizione da parte della debitrice ai precetti esecutivi in
procedura sommaria fa sorgere a favore degli enti pubblici la presunzione
dell’esistenza del credito per il quale essi procedono e del diritto di pegno.
Ne consegue che i crediti per le imposte 1988 insinuati dallo Stato del Cantone
Ticino e dal Comune di __________ appaiono prima facie, nei limiti di
cognizione fissati dall’art. 36 cpv. 2 RRF, e senza pregiudizio per futuri
accertamenti del Giudice di merito siccome compresi nella normativa dedotta dai
combinati art. 836 CC e 183 LAC/229 cpv. 1 vLT. Il fatto che la debitrice non
ha interposto opposizione in procedura sommaria contro il credito e il diritto
di pegno si rileva determinante per la fissazione dei ruoli processuali ex art.
106-109 LEF: a colui che contesta l’esistenza di una pretesa per la quale il
creditore può avvalersi di un precetto esecutivo a cui il debitore non ha
interposto opposizione deve essere assegnato il termine ex art. 109 LEF di
dieci giorni per far valere le proprie argomentazioni dinnanzi al Tribunale
competente. I provvedimenti 15 giugno 1995 dell’UE di Lugano sono pertanto
corretti.
a) Il
credito d'imposta é esigibile (fällig) nel momento in cui il creditore (in casu:
Stato del Cantone Ticino e Comune di __________) può richiedere l'adempimento
della pretesa fiscale già sorta e il debitore deve pagare (Blumenstein/Locher,
System des Steuerrechts, 4. ediz., Zurigo 1992, p. 256‑ 257).
b) La
scadenza delle imposte periodiche dirette, per evitare disparità di trattamento
dovute a differimenti nel tempo dell'esigibilità (cfr. Blumenstein/ Locher,
op. cit., p. 257), é fissata nel Cantone Ticino per tutti allo stesso modo per
le imposte cantonali come all'art. 217 vLT e per le imposte comunali come all'art.
267 vLT, con la precisazione che per queste ultime in mancanza di norme
particolari é applicabile l'art. 217 vLT.
c) L'art.
217 vLT stabilisce al cpv. 1 che “l'imposta scade, di regola, al termine
fissato dal Consiglio di Stato e pubblicato sul Foglio ufficiale. Il Consiglio
di Stato può prevedere la scadenza di singole rate d'acconto”; per il cpv.5
l'imposta scade ai termini stabiliti al cpv. 1 “anche se il contribuente ha
ricevuto a tale data solamente un calcolo provvisorio dell'imposta o se ha
presentato reclamo o ricorso contro la tassazione”; per il cpv. 6 “se la
tassazione definitiva stabilisce che l'ammontare dovuto é inferiore a quello
pagato, l'eccedenza é rimborsata d'ufficio con l'interesse annuo pari a quello
percepito dallo Stato ai sensi dell'art. 220 vLT”.
d) Con
decreto 14 dicembre 1993 (cfr. BU 1993 p. 439) il Consiglio di Stato ha
stabilito per la riscossione delle imposte cantonali 1994, tra l'altro quanto
segue:
-
art.
2: la riscossione dell'imposta ordinaria diretta ha luogo in quattro rate di
cui tre vengono prelevate a titolo di acconto, in misura del 90% circa di
quanto dovuto, al netto dell’imposta preventiva, in base all'ultima tassazione
passata in giudicato, alla dichiarazione o a un calcolo presuntivo;
-
art.
3: i termini di scadenza delle singole rate dell'imposta ordinaria diretta sono
fissati come segue:
‑
per la I rata di acconto il 1. maggio 1994
‑
per la II rata di acconto il 1. luglio 1994
‑
per la III rata di acconto il 1. settembre 1994
‑
per la IV rata a conguaglio il 1. dicembre 1994 per le bollette notificate
entro il 30 novembre 1994; alla data d'intimazione per le altre;
- art.
5: se l'ammontare delle imposte non é pagato nei 30 giorni successivi alla
scadenza, dalla fine di questo termine decorre un interesse annuo del 5%.
e) Decreti
analoghi valgono per gli anni precedenti (ad es. per il 1993 cfr. BU 1992 p.
379).
f) La
fissazione generale del termine di esigibilità (generelle Festsetzung des Fälligkeitstermins)
determina la singolarità della nozione di esigibilità nel diritto fiscale:
-
in
caso di tassazione provvisoria (ossia non cresciuta in giudicato), si ha
comunque esigibilità che determina -in caso di non pagamento- il maturare di
interessi di ritardo (Verspätungszins, cfr. Blumenstein/Locher, op.
cit., p. 254: si tratta in sostanza del prelevamento degli interessi di cui il
debitore d'imposta ha potuto beneficiare per il ritardo nella crescita in
giudicato della tassazione che lo concerne);
-
in
caso di tassazione definitiva l'esigibilità ha per conseguenza che sono ora
dovuti interessi di mora (Verzugszins, cfr. Blumenstein/Locher, op.
cit., p. 254).
Può
capitare che interessi di ritardo e interessi di mora abbiano lo stesso tasso:
siffatta coincidenza non ha conseguenze né dal profilo dogmatico né da quello
pratico.
- Il reclamo 22 giugno 1994 della __________ per quanto
ammissibile è respinto.
Non
si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68
cpv. 2 OTLEF), perché così imposto per normativa di diritto federale.
Per
questi motivi
richiamati
gli art. 17 cpv. 2, 31 cpv. 1 e 3, 106-109, 133-143bis,, 140, 151 ss., 155 cpv.
1 e 156 LEF; 36, 39, 85 cpv. 1 e 102 RFF; 836 CC; 183 LAC; 324 cpv. 2 LT; 67,
217, 220, 229 e 267 vLT
PRONUNCIA
-
Il reclamo 22 giugno 1994 della _______, per quanto
ammissibile è respinto.
-
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione a: - __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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