AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1995.00159
Data decisione, Autorità:
28.02.1996, CEF
Incarto n.
15.95.00159/160/161/162/163/164/165/166/167/168/169
Lugano
28 febbraio 1996
/C/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini, Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 19 luglio 1995
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione di Lugano
nelle esecuzioni n. __________-01/02/03 (inc. n. __________),
__________-01/02/03 (inc. n. __________), __________-01/02/03 (inc. n.
__________), __________-01/02/03 (inc. n. __________), __________-01/02/03
(inc. n. __________), __________-01/02/03 (inc. n. __________),
__________-01/02/03 (inc. n. __________), __________-01/02/03 (inc. n.
__________), __________-01/02/03 (inc. n. __________), __________-01/02/03
(inc. n. __________), __________-01/02/03 (inc. n. __________) in via di
realizzazione del pegno immobiliare promosse dalla reclamante contro i debitori
solidali
in tema di avviso e ingiunzione a promuovere causa
tendente all’accertamento del diritto di pegno sulle pigioni;
richiamati i decreti presidenziali 20 luglio 1995 di
concessione dell’effetto sospensivo;
viste le osservazioni:
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con domande di esecuzione del 9 giugno 1995 la
__________ ha chiesto di procedere in via di realizzazione del pegno immobiliare
contro i debitori solidali __________, __________ e __________.
Oggetto del
pegno di cui la creditrice chiede la realizzazione sono i Fol. PPP. n.
____________________ del fondo base part. n. __________ RFD di Lugano.
B. Il 12 giugno 1995 l’UE di Lugano ha emesso i precetti
esecutivi in via di realizzazione del pegno immobiliare n. __________ contro
__________, n. __________ contro __________ e n. __________ contro __________.
Ai PE a lui
intimati __________ ha interposto opposizione sia contro il credito che contro
il diritto di pegno.
C. Il 19 giugno 1995 la creditrice procedente ha chiesto all’UE
di provvedere all’incasso delle pigioni relative alle quote di PPP oggetto
delle esecuzioni.
D. Con provvedimenti 21 giugno 1995 l’UE di Lugano ha
avvisato __________, __________ e __________ che le pigioni dei Fol. PPP. n.
__________ del fondo base part. n. __________ RFD di __________ “che verranno
d’ora innanzi a scadere saranno percepite” dall’Ufficio, assegnando loro un termine
di dieci giorni per dichiarare, se del caso, che “le pigioni non sono, in tutto
od in parte, comprese nel pegno”. Il 18 luglio 1995 l’UE ha poi delegato alla
__________ l'amministrazione dei fondi posti in esecuzione avvisando gli
inquilini e gli affittuari delle note particelle, a scanso di doppio pagamento,
di versare alla __________ le pigioni e gli affitti pagati sino ad ora agli
escussi.
E. Con scritto 4 luglio 1995 __________ si è opposto al
blocco delle pigioni, contestando che esse “siano comprese nel pegno”, sia
perché la __________ avrebbe ceduto le proprie pretese alla __________ di
__________ che perché la banca non sarebbe mai stata proprietaria delle
cartelle ipotecarie sulla scorta delle quali ha chiesto l’esecuzione in via di
realizzazione del pegno immobiliare.
F. Con provvedimenti 10 luglio 1995 l’UE di Lugano ha
impartito alla __________, nelle esecuzioni promosse contro __________, un
termine di dieci giorni dall’ottenimento del rigetto dell’opposizione per
promuovere contro il debitore l’azione intesa a far accertare l’esistenza e
l’estensione del diritto di pegno sulle pigioni e sugli affitti.
G. Con tempestivi reclami 19 luglio 1995 la __________ ha
postulato la declaratoria di nullità dei provvedimenti 10 luglio 1995, atteso
che:
-
il
provvedimento 10 luglio 1995 dell’UE di Lugano violerebbe l’art. 92 cpv. 2 RFF
perché “nell’opposizione 4 luglio 1995 al blocco delle pigioni, il debitore
__________ si è limitato a contestare il credito ed il pegno” senza provare (e
nemmeno affermare) “che sussistono gli specifici motivi per escludere
l’estensione del diritto di pegno alle pigioni”;
-
“non
ammettendo il reclamo, la creditrice pignoratizia procedente di fatto si vedrebbe
arbitrariamente costretta, anche in caso di ottenimento del rigetto
dell’opposizione, ad adire il giudice di merito, chiedendogli di accertare
quanto già appurato dal giudice del rigetto, ossia l’esistenza del credito e
del pegno”.
H. Delle osservazioni di __________ e dell’UE di Lugano,
entrambi postulanti la reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario,
in seguito.
Considerato
in diritto: 1. Gli undici reclami sono sostanzialmente diretti contro
undici provvedimenti dell’UE di Lugano aventi connotazioni omogenee e
riguardanti le medesime parti in causa: le cause inc. __________ e __________
possono quindi essere congiunte ed evase con una sola sentenza.
2.a) Se il fondo gravato da pegno immobiliare è dato in
locazione, il diritto del creditore si estende anche ai crediti per pigioni e
fitti decorrenti dopo introdotta l'esecuzione per realizzazione del pegno fino
alla realizzazione (art. 806 cpv.1 CC).
Malgrado il
tenore dell'art. 806 cpv. 1 CC, l'estensione del diritto di pegno ai crediti
per pigioni e fitti non avviene ope legis con l'introduzione della procedura
esecutiva (DTF 64 III 28; Paul-Henri Steinauer, Les droits réels,
vol. III, 1992, n. 2732 d). Compete infatti al creditore, se vuole profittare
dei canoni locativi scadenti prima della presentazione della domanda di
vendita, avvalersene presentando richiesta e anticipandone le spese.
Per l'art.
91 cpv. 1 RFF "salvo il caso in cui il creditore pignoratizio procedente abbia
rinunciato al diritto di pegno sulle pigioni e sugli affitti (art. 806 CC), sia
con dichiarazione espressa fatta nella domanda di esecuzione, sia omettendo di
anticipare le spese (art. 68 LEF), l'ufficio d'esecuzione, ricevuta la domanda
di esecuzione, constaterà se esistono contratti di locazione o affitto sul
fondo secondo il registro fondiario e, appena notificato il precetto esecutivo
al proprietario del pegno, ingiungerà agli inquilini o affittuari di pagare
d'ora innanzi pigioni ed affitti solo in mano dell'ufficio avvisandoli del
pericolo di dover pagare due volte".
La volontà
del creditore di estendere la garanzia ipotecaria a pigioni e fitti non è
presunta. Egli deve infatti avvalersi esplicitamente, o con semplice anticipo
delle relative spese, del privilegio conferitogli dalla legge (DTF 64
III 28-29).
Solo dopo la
presentazione della domanda di vendita, la garanzia ipotecaria si estende pure,
se il creditore procedente non vi ha in questo caso espressamente rinunciato, a
pigioni e fitti (art. 101 RFF; DTF 71 III 158).
b) Nel caso di specie la creditrice __________ ha chiesto
con scritto 19 giugno 1995 all'UE di Lugano di procedere al blocco degli
affitti. Essa ha così chiaramente manifestato la propria volontà di avvalersi
dell’estensione del privilegio ex art. 806 CCS/91 RFF.
Corretto è
stato l'operato dell'Ufficio, che con atti 21 giugno 1995 ha deciso che per
l'avvenire le pigioni saranno da esso percepite.
- Notificando l’avviso agli inquilini, l’ufficio
esecuzione informerà nel contempo ex art. 92 cpv. 1 RFF il proprietario del
pegno che le pigioni saranno d’ora innanzi incassate dall’ufficio.
Per il cpv.
2 dell’art. 92 RFF, l’avviso menzionerà che, se il proprietario del pegno
pretende che le pigioni non sono comprese nel pegno, esso dovrà dichiararlo
all’ufficio entro dieci giorni, indicandone i motivi.
- Se il debitore o il proprietario del pegno ha fatto
opposizione, l’ufficio assegnerà al creditore un termine di dieci giorni per proporre
in giudizio l’azione di constatazione dell’esistenza del debito o del diritto
di pegno o per chiedere il rigetto dell’opposizione. L’ufficio inoltre avviserà
il creditore, che ove la domanda di rigetto venga respinta, egli dovrà iniziare
il procedimento ordinario per il riconoscimento del credito o del diritto di
pegno entro dieci giorni da quello in cui la sentenza sulla domanda di rigetto
è passata in giudicato (art. 93 cpv. 1 RFF).
Ove il
proprietario del pegno abbia preteso che le pigioni (gli affitti) in tutto o in
parte non sono comprese nel pegno, l’ufficio assegnerà al creditore un termine
di dieci giorni per proporre l’azione di constatazione del diritto di pegno
contestato (art. 93 cpv. 2 RFF).
- Se la contestazione dell’escusso riguarda unicamente
il provvedimento dell’Ufficio relativo alle pigioni e agli affitti non vi è spazio
per la procedura di rigetto dell’opposizione e occorre promuovere entro dieci
giorni la causa intesa a far accertare il diritto di pegno contestato sulle
pigioni (DTF 71 III 57). Se invece, come nel caso di specie, oltre al
blocco delle pigioni il debitore contesta anche il credito e il diritto di
pegno sul fondo, il creditore può dapprima chiedere il rigetto dell’opposizione
senza promuovere l’azione ordinaria (DTF 71 III 57; Claus Schellenberg,
Die Rechtsstellung des Dritteigentümers in der Betreibung auf Pfandverwertung,
Zurigo Diss. 1968, p. 117). Nella procedura di rigetto dell’opposizione non
può essere decisa la legittimità del blocco degli affitti, perché la stessa
riguarda solo il credito e il diritto di pegno sul fondo (DTF 71 III 57
e rif. ivi).
Se il
creditore chiede il rigetto dell’opposizione e la sua domanda viene respinta,
egli deve iniziare entro dieci giorni dalla crescita in giudicato della
relativa sentenza, l’azione ordinaria intesa a far accertare l’esistenza del
credito e del diritto di pegno (DTF 71 III 58). L’ingiunzione a promuovere
l’azione di accertamento del diritto di pegno comprende anche l’ingiunzione a
promuovere l’azione di accertamento del diritto di pegno sulle pigioni (DTF
71 III 58; Claus Schellenberg, op. cit., p. 117). Se il debitore ha
contestato il credito e il blocco delle pigioni e l’istanza di rigetto
dell’opposizione per il credito è stata respinta, il creditore deve chiedere al
giudice del merito l’accertamento del credito e del diritto di pegno sulle
pigioni (DTF 71 III 58).
Se invece il
rigetto dell’opposizione è stato accordato, l’Ufficio fisserà al creditore un
nuovo termine per proporre l’azione di accertamento del diritto di pegno sulle
pigioni, atteso che la questione della legittimità del blocco delle pigioni non
è ancora stata decisa (DTF 71 III 58; Claus Schellenberg, op.
cit., p. 117).
-
Nel caso di specie __________ ha contestato il
credito, il diritto di pegno sul fondo e il diritto di pegno sulle pigioni. La
procedente con istanze 3 luglio 1995 ha promosso le procedure sommarie di
rigetto dell’opposizione. L’ulteriore procedura sarà quindi determinata
dall’esito delle istanze di rigetto dell’opposi-zione. Infatti se le domande di
rigetto dell’opposizione verranno respinte, la creditrice dovrà iniziare entro
dieci giorni dalla crescita in giudicato delle relative sentenze l’azione
ordinaria intesa a far accertare l’esistenza del debito, del diritto di pegno
sul fondo e del diritto di pegno sulle pigioni (DTF 71 III 58; Claus Schellenberg,
op. cit., p. 117). Se invece il rigetto dell’opposizione verrà accordato, la
creditrice dovrà procedere, come correttamente stabilito dall’UE di Lugano nei
provvedimenti impugnati, entro dieci giorni dalla crescita in giudicato della
decisione, proponendo l’azione di accertamento del diritto di pegno sulle
pigioni (DTF 71 III 58; Claus Schellenberg, op. cit., p. 117). Ne
consegue che i provvedimenti 10 luglio 1995 dell’UE di Lugano devono essere
completati nel senso che, ove le istanze di rigetto dell’opposizione fossero
respinte, la creditrice entro dieci giorni dalla crescita in giudicato delle
relative sentenze dovrà iniziare l’azione ordinaria intesa a far accertare
l’esistenza del credito, del diritto di pegno sul fondo e del diritto di pegno
sulle pigioni.
-
I reclami 19 luglio 1995 della __________ sono dunque
respinti ai sensi dei considerandi.
Non si
prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68
cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi
richiamati gli art. 68 LEF; 91, 92, 93 cpv. 1 e 2 RFF;
806 CC
pronuncia: 1. Il reclamo 19 luglio 1995 della __________ succursale
di __________ (inc. n. __________ - es. n. __________) è respinto ai sensi dei considerandi.
1.1. Il provvedimento 10 luglio 1995 dell’UE di Lugano è completato
nel senso che, ove l’istanza di rigetto dell’opposizione del 3 luglio 1995
fosse respinta, la creditrice entro dieci giorni dalla crescita in giudicato
della relativa sentenza dovrà iniziare l’azione ordinaria intesa a far
accertare l’esistenza del credito, del diritto di pegno sul fondo e del diritto
di pegno sulle pigioni.
1.2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
- Il reclamo 19 luglio 1995 della __________, (inc. n.
__________ - es. n. __________) è respinto ai sensi dei considerandi.
2.1. Il provvedimento 10 luglio 1995 dell’UE di Lugano è completato
nel senso che, ove l’istanza di rigetto dell’opposizione del 3 luglio 1995
fosse respinta, la creditrice entro dieci giorni dalla crescita in giudicato
della relativa sentenza dovrà iniziare l’azione ordinaria intesa a far
accertare l’esistenza del credito, del diritto di pegno sul fondo e del diritto
di pegno sulle pigioni.
2.2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
- Il reclamo 19 luglio 1995 della __________, succursale
di __________ (inc. n. __________ - es. n. __________) è respinto ai sensi dei considerandi.
3.1. Il provvedimento 10 luglio 1995 dell’UE di Lugano è completato
nel senso che, ove l’istanza di rigetto dell’opposizione del 3 luglio 1995
fosse respinta, la creditrice entro dieci giorni dalla crescita in giudicato
della relativa sentenza dovrà iniziare l’azione ordinaria intesa a far
accertare l’esistenza del credito, del diritto di pegno sul fondo e del diritto
di pegno sulle pigioni.
3.2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
- Il reclamo 19 luglio 1995 della __________, succursale
di __________ (inc. n. __________ - es. n. -) è respinto ai
sensi dei considerandi.
4.1. Il provvedimento 10 luglio 1995 dell’UE di Lugano è completato
nel senso che, ove l’istanza di rigetto dell’opposizione del 3 luglio 1995
fosse respinta, la creditrice entro dieci giorni dalla crescita in giudicato
della relativa sentenza dovrà iniziare l’azione ordinaria intesa a far
accertare l’esistenza del credito, del diritto di pegno sul fondo e del diritto
di pegno sulle pigioni.
4.2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
- Il reclamo 19 luglio 1995 della __________ __________,
__________, succursale di __________ (inc. n. __________ - es. n. __________) è
respinto ai sensi dei considerandi.
5.1. Il provvedimento 10 luglio 1995 dell’UE di Lugano è completato
nel senso che, ove l’istanza di rigetto dell’opposizione del 3 luglio 1995
fosse respinta, la creditrice entro dieci giorni dalla crescita in giudicato della
relativa sentenza dovrà iniziare l’azione ordinaria intesa a far accertare
l’esistenza del credito, del diritto di pegno sul fondo e del diritto di pegno
sulle pigioni.
5.2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
- Il reclamo 19 luglio 1995 della __________, succursale
di __________ (inc. n. __________ - es. n. __________) è respinto ai sensi dei considerandi.
6.1. Il provvedimento 10 luglio 1995 dell’UE di Lugano è completato
nel senso che, ove l’istanza di rigetto dell’opposizione del 3 luglio 1995
fosse respinta, la creditrice entro dieci giorni dalla crescita in giudicato
della relativa sentenza dovrà iniziare l’azione ordinaria intesa a far
accertare l’esistenza del credito, del diritto di pegno sul fondo e del diritto
di pegno sulle pigioni.
6.2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
- Il reclamo 19 luglio 1995 della __________, succursale
di __________ (inc. n. __________ - es. n. __________) è respinto ai sensi dei considerandi.
7.1. Il provvedimento 10 luglio 1995 dell’UE di Lugano è completato
nel senso che, ove l’istanza di rigetto dell’opposizione del 3 luglio 1995
fosse respinta, la creditrice entro dieci giorni dalla crescita in giudicato
della relativa sentenza dovrà iniziare l’azione ordinaria intesa a far
accertare l’esistenza del credito, del diritto di pegno sul fondo e del diritto
di pegno sulle pigioni.
7.2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
- Il reclamo 19 luglio 1995 della __________, succursale
di __________ (inc. n. __________ - es. n. __________) è respinto ai sensi dei considerandi.
8.1. Il provvedimento 10 luglio 1995 dell’UE di Lugano è completato
nel senso che, ove l’istanza di rigetto dell’opposizione del 3 luglio 1995
fosse respinta, la creditrice entro dieci giorni dalla crescita in giudicato
della relativa sentenza dovrà iniziare l’azione ordinaria intesa a far
accertare l’esistenza del credito, del diritto di pegno sul fondo e del diritto
di pegno sulle pigioni.
8.2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
- Il reclamo 19 luglio 1995 della __________, succursale
di __________ (inc. n. __________ - es. n. __________) è respinto ai sensi dei considerandi.
9.1. Il provvedimento 10 luglio 1995 dell’UE di Lugano è completato
nel senso che, ove l’istanza di rigetto dell’opposizione del 3 luglio 1995
fosse respinta, la creditrice entro dieci giorni dalla crescita in giudicato
della relativa sentenza dovrà iniziare l’azione ordinaria intesa a far
accertare l’esistenza del credito, del diritto di pegno sul fondo e del diritto
di pegno sulle pigioni.
9.2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
- Il reclamo 19 luglio 1995 della , succursale
di __________ (inc. n. __________ - es. n__________) è respinto ai
sensi dei considerandi.
10.1. Il provvedimento 10 luglio 1995 dell’UE di Lugano è completato
nel senso che, ove l’istanza di rigetto dell’opposizione del 3 luglio 1995
fosse respinta, la creditrice entro dieci giorni dalla crescita in giudicato
della relativa sentenza dovrà iniziare l’azione ordinaria intesa a far
accertare l’esistenza del credito, del diritto di pegno sul fondo e del diritto
di pegno sulle pigioni.
10.2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
- Il reclamo 19 luglio 1995 della , succursale
di __________ (inc. n. __________ - es. n-01/02/03) è respinto ai
sensi dei considerandi.
11.1. Il provvedimento 10 luglio 1995 dell’UE di Lugano è completato
nel senso che, ove l’istanza di rigetto dell’opposizione del 3 luglio 1995
fosse respinta, la creditrice entro dieci giorni dalla crescita in giudicato
della relativa sentenza dovrà iniziare l’azione ordinaria intesa a far
accertare l’esistenza del credito, del diritto di pegno sul fondo e del diritto
di pegno sulle pigioni.
11.2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
- Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster