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Numero d'incarto:
15.1995.00188
Data decisione, Autorità:
24.05.1996, CEF
Incarto n.
15.95.00188
Lugano
24 maggio 1996/C/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 1. settembre 1995 della
Contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di
Locarno quale ufficio richiesto nella
procedura di realizzazione del fondo part. n. __________ RFD di __________
nella procedura concordataria concernente
in materia di elenco oneri;
richiamato il
decreto presidenziale 5 settembre 1995 di concessione dell’effetto sospensivo;
viste le osservazioni: - 21 settembre 1995 dello
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Nel concordato della __________, con rogatoria di
vendita del 17 luglio 1995 la liquidatrice, __________, ha incaricato l’UEF di
__________ di procedere alla realizzazione ai pubblici incanti della part. n.
__________ RFD di __________, di proprietà della ditta al beneficio del
concordato. La liquidatrice si è riservata di allestire l’elenco degli oneri.
B. Con avviso d’incanto del 2 agosto 1995 (FUC
n__________), l’UEF di Locarno ha fissato al 21 agosto 1995 il deposito delle
condizioni d’asta e al 26 settembre 1995 la data dell’incanto.
C. L’elenco oneri, redatto prevalentemente in lingua
francese, e le condizioni d’asta sono stati depositati il 21 agosto 1995.
D. Il credito garantito da ipoteca legale degli artigiani
e imprenditori della __________. è preceduto nell'elenco oneri, per quanto di
rilevanza nella fattispecie, dai seguenti crediti garantiti da ipoteche legali:
-
__________, Prime 1994, Fr. 2’280.80.
- Administration
communale taxe immobilière, __________:
-
taxe immobilière
1994 Fr. 909.60
-
tassa
fognatura 1995 Fr.
216.--
-
tassa
acqua potabile 1992 Fr. 911.40
-
tassa
acqua potabile 1995 Fr. 768.10
-
tassa
spazzatura 1994 Fr. 450.--
-
tassa
spazzatura 1995 Fr. 450.--
-
contributo
costruzione opere canalizzazione, rata 1 Fr. 642.90.
2A. Stato del
Cantone Ticino, rappr. da Ufficio cantonale di esazione, Bellinzona:
-
imposta
cantonale 1990 (interessi) Fr. 352.85
-
imposta
cantonale 1991 (interessi) Fr. 112.10
-
imposta
cantonale 1992 (interessi) Fr. 118.10
-
imposta
cantonale 1993 oltre interessi (imp. provvisorio) Fr. 1’020.65
-
imposta
cantonale 1994 oltre interessi (imp. provvisorio) Fr. 945.40
-
imposta
cantonale 1995 oltre interessi (imp. provvisorio) Fr. 901.10
-
imposta
cantonale 1990 oltre interessi Fr. 3’438.80
-
imposta
cantonale 1991 Fr. 832.30
-
imposta
cantonale 1992 oltre interessi (imp. provvisorio) Fr. 887.90
E. Con tempestivo reclamo 1. settembre 1995 la __________
ha postulato, con protesta di spese e ripetibili, la declaratoria di nullità
dell’elenco oneri, atteso che:
-
“per
l’art. 2 cpv. 3 LEF l’organizzazione dell’Ufficio di esecuzione spetta ai
Cantoni. In ogni Cantone vi sono una o più lingue ufficiali, che devono essere
utilizzate all’esclusione di altre”;
-
“siccome
nel Cantone Ticino la lingua ufficiale è l’italiano, anche il formulario
dell’elenco oneri doveva essere allestito in italiano. La censura ha anche
carattere sostanziale, ritenuto che è giusto esigere che i creditori (e non
soltanto i loro rappresentanti) possano avere una percezione ed una comprensione
diretta ed immediata di quanto stia accadendo. L’allestimento del formulario in
questione in altra lingua nazionale crea poi problemi insormontabili quando
viene fatto riferimento ad articoli di leggi cantonali per nulla applicabili in
Ticino”;
-
“per
l’art. 140 cpv. 2 e 37 cpv. 2 RRF nella comunicazione dell’elenco oneri sarà
indicato che il termine per impugnare l’esistenza, l’estensione, il grado o
l’esigibilità di una pretesa è di dieci giorni dalla comunicazione e che la
contestazione deve esser fatta per iscritto presso l’Ufficio, designando
esattamente la pretesa contestata, altrimenti essa si avrà per riconosciuta per
quanto concerne l’esecuzione in corso. Nell’état des charges del 21 agosto 1995
non figura il citato importante avvertimento”;
-
dall’atto
impugnato risulta che il fondo ha una superficie totale di 2900 m, mentre, in
realtà, il fondo risulta avere una superficie molto inferiore a quella
indicata;
-
“il
premio d’assicurazione fatto valere dall’__________ non può essere considerato
quale credito garantito da ipoteca legale”;
-
“non
è corretto nemmeno che risultino garantiti da ipoteca legale quei crediti
appena scaduti o non ancora esigibili che l’ente pubblico fa valere all’ultimo
momento”.
F. Con osservazioni 21 settembre 1995 lo __________ ha
rilevato che “se la procedura di liquidazione concordataria con abbandono
dell’attivo, che presenta le più grandi analogie con quella fallimentare, è
stata aperta a __________, l’elenco oneri, che è parte integrante della graduatoria,
dovrebbe essere allestito nella lingua ufficiale del luogo di apertura della
procedura concordataria”.
G. Delle osservazioni della __________ e dell’UEF di
Locarno si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato
in diritto:
-
In via preliminare va evidenziato che il reclamo del
-
settembre 1995 interposto dalla __________ contro l’elenco oneri è
tempestivo, a differenza del reclamo di stessa data contro le condizioni d’asta
(inc. n. __________). Con l’avviso d’incanto del 2 agosto 1995 ________-, l’UEF
di Locarno ha infatti fissato al 21 agosto 1995 il deposito delle condizioni
d’asta ma non ha comunicato che avrebbe parimenti depositato anche l’elenco
oneri quale parte integrale della graduatoria. La reclamante ha quindi saputo dell’avvenuto
deposito dell’elenco oneri, ritenuto che lo stesso le è stato intimato dall’UEF
il 21 agosto 1995, al più presto il 22 agosto 1995. Ne consegue la tempestività
del reclamo del 1. settembre 1995.
-
La realizzazione forzata di fondi in via rogatoriale è
prevista espressamente nell’esecuzione in via di pignoramento agli art. 74 ss.
RFF e nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno (art. 102 RFF che
rinvia agli art. 74 ss. RFF): non vi è motivo per non applicare, in via
analogica, gli art. 74 ss. RFF anche alla realizzazione dei fondi nella
procedura di fallimento, atteso che -oltre alla norma generale dell’art. 221
cpv. 2 LEF- il regolamento concernente l’amministrazione degli uffici dei
fallimenti (RUF, in RS 281.32), cui rinvia expressis verbis l’art. 122 RFF, è
pure silente sull’istituto della rogatoria e vi è ragionevole necessità di
siffatta disciplina (cfr. mutatis mutandis DTF 51 III 8 cons. 1).
Ritenuto
che nella procedura di concordato con abbandono dell’attivo sono determinanti le
disposizioni che regolano la realizzazione di fondi ai pubblici incanti nel
fallimento (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat,
Losanna 1993, p. 450; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach
schweizerischem Recht, vol. II, Zurigo 1993, § 77 m. 30), vi è applicazione in
via analogica degli art. 74 ss. RFF anche nella procedura che ci occupa.
a) Se il fondo da realizzare è situato, come nel caso di
specie, in circondario diverso dal foro del concordato (UEF di Locarno, con
__________, quale liquidatrice del concordato __________ in liq. conc.,
__________), la domanda di vendita dovrà essere presentata al liquidatore del
foro del concordato, che -quale autorità richiedente (o rogante)- incaricherà
della realizzazione l’ufficio del luogo di situazione del fondo quale ufficio
richiesto (o rogato), cfr. art. 74 cpv. 1 RFF per analogiam.
b) L’ufficio richiesto procederà direttamente a tutte le
operazioni connesse alla realizzazione in senso stretto, in procedura fallimentare
risp. di concordato per abbandono dell’attivo segnatamente (cfr. art. 75 cpv. 1
RFF per analogiam; Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts,
Berna 1993, § 28 m. 11):
-
alle
pubblicazioni ufficiali (art. 138 e 143 LEF);
-
alle
comunicazioni necessarie (art. 139 e 140 cpv. 2 LEF);
-
all’allestimento
delle condizioni d’incanto (art. 134 e 135 LEF);
-
all’incasso
del prezzo di vendita;
-
all’iscrizione
del trapasso di proprietà nel registro fondiario.
c) Le questioni di apprezzamento, compresi i rinvii
all’uso locale, connesse alla realizzazione di fondi sono di esclusiva
competenza dell’ufficio richiesto (art. 75 cpv. 2 RFF); ad esso spetta pure il
diritto di scegliere il modo più opportuno di pubblicizzare la vendita
immobiliare e di stabilirne i termini, tenendo conto delle eventuali proposte
motivate dell’ufficio richiedente (art. 75 cpv. 3 RFF).
d) Questioni di diritto, preliminari alle incombenze di
realizzazione in senso stretto, sono invece di esclusiva competenza
dell’ufficio richiedente.
- Competente per l’allestimento della graduatoria nel
fallimento e nel concordato con abbandono dell’attivo, e quindi pure
dell’elenco oneri quale parte integrante della graduatoria (art. 125 cpv. 2
RFF; Amonn, op. cit., § 46 m. 20; Fritzsche/Walder, op. cit., §
77 m. 30), è esclusivamente l’ufficio rogante risp. il liquidatore del
concordato (art. 316g LEF).
Nel
fallimento e nel concordato con abbandono dell’attivo non vi è spazio per la
procedura di epurazione dell’elenco oneri ex art. 106-109 LEF (cfr. Amonn,
op. cit., § 46 m. 20; Marcel Süsskind, Das schweizerische Widerspruchsverfahren
(art. 106-109 SchKG) und die deutsche Drittintervention (§ 771 ZPO), Zurigo
1989, p. 21-22; Fritzsche/Walder, op. cit., § 77 m. 30). La graduatoria
nel fallimento e nel concordato con abbandono dell’attivo infatti, quale
provvedimento procedurale dell’amministrazione del fallimento risp. del
liquidatore del concordato che non può essere impugnato avanti la delegazione
dei creditori ex art. 316e cpv. 2 LEF (DTF 77 III 135), può essere
contestata in via di reclamo ex art. 17 LEF (per violazione di prescritti
procedurali) o con azione di impugnazione della graduatoria ex art. 250 LEF risp.
art. 316g LEF (quando è contestato il contenuto di diritto materiale) cfr. DTF
85 III 97, CEF 15 settembre 1987 in re G.G. e CEF 19 ottobre 1987
in re UBS nonché Amonn, op. cit., § 46 m. 34 e Gilliéron, op.
cit., p. 337; Fritzsche/Walder, op. cit., § 77 m. 30).
Ne
consegue in concreto che il reclamo 1. settembre 1995 della __________ contro
l’elenco oneri è irricevibile per incompetenza territoriale dell’Autorità di
vigilanza del Canton Ticino, atteso che censure per violazione di prescritti
procedurali o contestazioni riguardo il contenuto di diritto materiale andavano
promosse al foro dell’Autorità rogante competente per l’allestimento della
graduatoria, ossia al foro del concordato.
- Il reclamo 1. settembre 1995 della __________ è
irricevibile.
Non
si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68
cpv. 2 OTLEF), perché così imposto per normativa di diritto federale.
- L'UEF di Locarno non potrà comunque procedere alla
vendita all'asta, mandanco l'elenco oneri cresciuto in giudicato. Resta compito
dell'autorità rogante procedere nei necessari incombenti, ritenuto che la
rogatoria di vendita potrà ulteriormente aver luogo nell'ossequio dei
prescritti della LEF. La reclamante potrà far valere ogni suo diritto fondato
sull'elenco oneri avanti l'autorità di vigilanza o il giudice competente al
foro del concordato. Dopo il rideposito delle condizioni d'asta ad opera dell'UEF
di Locarno, la reclamante potrà pure far valere ogni diritto contro le
condizioni d'asta. Nel suo esito il presente gravame si dimostra prematuro per
carenza di elenco oneri cresciuto in giudicato. La nullità dell'atto pregresso
impone l'intervento d'ufficio di questa Camera non come autorità di reclamo in
senso stretto ma come autorità di vigilanza (sulla nozione cfr. Flavio Cometta,
La procedura di reclamo avanti le autorità Cantonali di vigilanza in matria di
esecuzione e fallimenti, in BlSchk 1989 p. 42 nota 6).
Per questi motivi
richiamati gli art. 17, 106-109, 134, 135, 138, 139,
140 cpv. 2, 143, 221 cpv. 2, 250, 316e cpv. 2, 316i e 316g LEF; 74 ss., 75 cpv.
2 e 3, 102, 122 e 125 cpv. 2 RFF
PRONUNCIA:
-
Il reclamo 1. settembre 1995 della __________, è
irricevibile.
-
L'UEF di Locarno si determinerà come al cons. 6.
-
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione: ____________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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