AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1995.00220
Data decisione, Autorità:
26.04.1996, CEF
Incarto n.
15.95.00220/
15.95.00235
Lugano
26 aprile 1996/C/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sui reclami 6 novembre 1995 (inc. n. __________) e 22/24 novembre 1995 (inc. n.
__________) della
Contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di
Locarno nelle esecuzioni n.
__________ e __________ in via di realizzazione d’un pegno immobiliare e nella
procedura di sequestro n. _____promosse contro
in materia di riparto delle pigioni bloccate
dall’Ufficio di esecuzione e di prosecuzione dell’esecuzione dopo emissione di
un attestato di carenza beni;
richiamati i decreti presidenziali 9 novembre e 1.
dicembre 1995 di concessione dell’effetto sospensivo;
viste le osservazioni 8 ottobre 1995, 29 novembre 1995
e 29 gennaio 1996 dell’UEF di Locarno;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con domanda di esecuzione in via di realizzazione del
pegno immobiliare del 20 luglio 1993 __________ in liquidazione concordataria
(in seguito: __________) ha chiesto all’UEF di Locarno di procedere contro
__________ per l’incasso di Fr. 355’300.-- oltre accessori. Nella domanda di
esecuzione la creditrice ha chiesto all’Ufficio di procedere
all’amministrazione del fondo oggetto del pegno e all’incasso degli affitti. Al
PE n. __________ del 23 luglio/10 agosto 1993 l’escusso ha interposto
tempestiva opposizione. Con provvedimento 10 agosto 1993 l’UEF di Locarno ha
impartito, per quanto di rilevanza nella fattispecie, alla __________ un
termine di dieci giorni per chiedere il rigetto dell’opposizione, avvisandola
nel contempo “che se la domanda di rigetto viene respinta, dovrete proporre
l’azione ordinaria di constatazione del credito e del diritto di pegno entro
dieci giorno da quello in cui la sentenza sulla domanda di rigetto è passata in
giudicato”.
Con domanda
di esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare del 16 agosto 1993
__________ ha chiesto all’UEF di Locarno di procedere contro __________ per
l’incasso di Fr. 1’669’218.15 oltre accessori. Nella domanda di esecuzione la
creditrice ha chiesto all’ufficio il blocco degli affitti ex art. 806 CC e 91
RFF. Interposta tempestiva opposizione dall’escusso al PE n. __________, la procedente
ha chiesto il rigetto definitivo al Pretore di Locarno-Città, che con pronunciato
22 marzo 1994, cresciuto in giudicato, ha accolto l’istanza.
B. Con provvedimento 28 luglio 1993 l’UEF di Locarno ha
ordinato l’amministrazione coatta dei Fol. di PPP dal __________ al __________,
dal __________ al __________, dal __________ al __________ dal __________ al
__________ dal __________ al __________, dal __________ al __________ e dal
____________________ al __________ del fondo base part. n. __________ RFD di
__________ e ha delegato l’amministrazione dell’immobile alla __________ di
C. Con scritto 27 aprile 1994 __________ ha chiesto all’UEF
il deposito dello stato di riparto degli affitti incassati.
Il 13 maggio
1994 l’UEF di Locarno ha allestito lo stato di riparto ex art. 95 RFF,
assegnando l’importo da ripartire di Fr. 800’000.-- interamente a __________,
creditrice ipotecaria di I grado.
D. Con reclamo 10 giugno 1994 __________ ha chiesto che
lo stato di riparto 13 maggio 1994 venga annullato e “riformato nel senso che
la somma di Fr. 102’536.--” venga riconosciuta di sua esclusiva spettanza e
rimanga “bloccata presso ____________________ fintanto che la procedura
relativa al credito, rispettivamente al diritto di pegno, vantati dalla reclamante
non sarà evasa in via definitiva”, perché “risulta accertato che in data 16
agosto 1993 (ovverosia al momento dell’inoltro della domanda d’esecuzione da
parte della __________) il conto affitti dello stabile in oggetto presentava un
saldo attivo di Fr. 102’536.--”.
E. Con pronunciato 5/16 gennaio 1995 (inc. n. __________)
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello quale Autorità di
vigilanza ha accolto il reclamo 10 giugno 1994 di __________ modificando lo
stato di riparto 13 maggio 1994 nel senso che dell’importo di Fr. 800’000.-- da
ripartire, solo Fr. 697’464.-- vengono assegnati a __________ mentre la differenza
di Fr. 102’536.-- resta bloccata a favore di __________ __________ in attesa
dell’esito della procedura tendente al riconoscimento del credito e del diritto
di pegno.
F. Con pronunciato 23/25 novembre 1993 il Pretore di Locarno-Città
ha respinto l’istanza di rigetto dell’opposizione al PE n. __________ promossa
da __________ contro __________. La decisione del Pretore è stata dapprima
confermata dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello con
pronunciato 22 agosto/23 settembre 1994 e poi dalla II Corte civile del
Tribunale federale Svizzero con decisione 6 dicembre 1994.
G. Con provvedimento 31 ottobre 1995 l’UEF di Locarno ha
deciso che “l’importo di Fr. 102’536.-- depositato in attesa dell’esito della
causa promossa dalla __________ viene liberato a favore della __________ e
pertanto visto il nuovo stato di riparto 11 ottobre 1995 a seguito
dell’aggiudicazione del 31 agosto 1995”, cresciuto in giudicato e dal quale
risulta che il credito della __________ è stato interamente coperto, della
__________.
H. Con tempestivo reclamo 6 novembre 1995 (inc. n.
__________) __________ ha chiesto, con protesta di spese e ripetibili, di annullare
il provvedimento 31 ottobre 1995 e di ordinare all’UEF di Locarno di non
procedere alla ripartizione dell’importo di Fr. 102’536.-- prima dello spirare
del termine di due anni effettivi dall’emissione del PE n. __________, atteso
che:
-
”il PE
n. __________ è stato notificato il 10 agosto 1993 al debitore”;
-
”l’istanza
di rigetto dell’opposizione è stata depositata il 23 agosto 1993 presso la
Pretura di Locarno”;
-
”la
decisione del Tribunale federale è stata pronunciata il 6 dicembre 1994”;
-
”il
termine di due anni dopo la notificazione del PE (10 agosto 1993) era interrotto
dal 23 agosto 1993 fino al 6 dicembre 1994 e spira di conseguenza il 23 novembre
- Fino a quella data la parte istante ha il diritto di proporre l’azione ordinaria”.
I. Con decreto 7 novembre 1995 il Pretore di Locarno-Città
ha sequestrato su istanza di __________ per un credito di Fr. 102’536.-- (recte:
Fr. 394’169.70) contro __________ gli “affitti __________ (...) incassati fino
al 16.8.1993 per un importo complessivo di Fr. 102’536.-- ammontare depositato
c/o __________, __________, per conto dell’UEF di Locarno - a favore dell’es.
n. __________ in liquidazione concordataria contro __________. Il tutto fino a
concorrenza del credito sopra indicato”.
Lo stesso
giorno l’UEF di Locarno ha eseguito il sequestro osservando che “l’importo
sequestrato è bloccato in attesa dell’esito della procedura tendente al riconoscimento
del credito e del diritto di pegno fatti valere da __________ nell’es. n.
__________ (...) in caso di esito negativo l’importo è di spettanza della
__________ ”.
L. Con domanda 14 novembre 1995 __________ ha chiesto all’UEF,
a convalida del sequestro, la presecuzione dell’esecu-zione contro __________
mediante pignoramento per un credito di Fr. 102’536.-- (recte: 394’169.70) in
virtù dell’attestato di carenza beni emesso il 2 novembre 1995 dall’Ufficio di
esecuzione di __________ nell’esecuzione n. __________
M. Con provvedimento 16 novembre 1995 l’UEF di Locarno ha
retrocesso alla reclamante “la domanda di proseguimento a carico del debitore”,
perché “l’importo sequestrato è bloccato in attesa dell’esito della procedura
tendente al riconoscimento del credito e del diritto di pegno fatti valere da
__________ nell’es. n. __________ (...) in caso di esito negativo l’importo è
di spettanza della __________ ”.
N. Con tempestivo reclamo 22/24 novembre 1995 (inc. n.
__________) __________ ha chiesto, con protesta di spese e ripetibili, di
annullare il provvedimento 16 novembre 1995 dell’UEF di Locarno e di ordinare all’UEF
di pignorare l’importo di Fr. 102’536.-- a suo favore, “dando seguito alla
esecuzione di proseguimento del sequestro n. __________”, atteso che:
-
”l’importo
di Fr. 102’536.-- è bloccato a favore dell’esecuzione in via di realizzazione
del pegno immobiliare n. __________ della reclamante contro __________ e, in
seguito al decreto di sequestro del 7 novembre 1995 della Pretura di Locarno,
la stessa somma di denaro è sequestrata a favore della reclamante”;
-
”la
reclamante in data 3 novembre 1995 ha ricevuto un attestato di carenza beni
contro il debitore __________ ”;
-
”la
__________ non ha mai introdotto una domanda di esecuzione in via di realizzazione
del pegno immobiliare contro __________ ”;
-
”l’importo
di Fr. 102’536.-- (affitti fino al 16 agosto 1993) non può essere di spettanza
della __________ - sono possibili solamente due titolari: __________ o
__________ __________ in liquidazione concordataria”:
O. L’UEF di Locarno ha rilevato che “l’importo di Fr.
102’536.-- è bloccato in attesa dell’esito della procedura tendente al riconoscimento
del credito e del diritto di pegno fatto valere dalla reclamante __________
nell’es. n. __________ promossa a carico di __________ (...) in caso di esito
negativo l’importo è di spettanza della __________ in quanto la __________ è
stata completamente tacitata dal ricavo della vendita ai pubblici incanti”.
Considerato
in diritto: 1. I due reclami sono sostanzialmente diretti contro
provvedimenti dell’UEF di Locarno aventi connotazioni omogenee e riguardanti le
medesime parti in causa: le cause inc. n. __________ e __________ possono
quindi essere congiunte ed evase con una sola sentenza.
Inc.
n. __________
2.a) Se il fondo gravato da pegno immobiliare è dato in
locazione, il diritto del creditore si estende anche ai crediti per pigioni e
fitti decorrenti dopo introdotta l'esecuzione per realizzazione del pegno fino
alla realizzazione (art. 806 cpv.1 CC).
Malgrado il
tenore dell'art. 806 cpv. 1 CC, l'estensione del diritto di pegno ai crediti
per pigioni e fitti non avviene ope legis con l'introduzione della procedura
esecutiva (DTF 64 III 28; Paul-Henri Steinauer, Les droits réels,
vol. III, 1992, n. 2732 d). Compete infatti al creditore, se vuole profittare
dei canoni locativi scadenti prima della presentazione della domanda di
vendita, avvalersene presentando richiesta e anticipandone le spese.
Per l'art.
91 cpv. 1 RFF "salvo il caso in cui il creditore pignoratizio procedente abbia
rinunciato al diritto di pegno sulle pigioni e sugli affitti (art. 806 CC),
sia con dichiarazione espressa fatta nella domanda di esecuzione, sia omettendo
di anticipare le spese (art. 68 LEF), l'ufficio d'esecuzione, ricevuta la
domanda di esecuzione, constaterà se esistono contratti di locazione o affitto
sul fondo secondo il registro fondiario e, appena notificato il precetto
esecutivo al proprietario del pegno, ingiungerà agli inquilini o affittuari di
pagare d'ora innanzi pigioni ed affitti solo in mano dell'ufficio avvisandoli
del pericolo di dover pagare due volte".
La volontà
del creditore di estendere la garanzia ipotecaria a pigioni e fitti non è
presunta. Egli deve infatti avvalersi esplicitamente, o con semplice anticipo
delle relative spese, del privilegio conferitogli dalla legge (DTF 64
III 28-29).
Solo dopo la
presentazione della domanda di vendita, la garanzia ipotecaria si estende pure,
se il creditore procedente non vi ha in questo caso espressamente rinunciato, a
pigioni e fitti (art. 101 RFF; DTF 71 III 158).
b) Nel caso di specie le creditrici __________ e
__________, nelle rispettive domande di esecuzione in via di realizzazione del
pegno immobiliare, hanno chiesto all'UEF di Locarno di procedere al blocco
degli affitti. Esse hanno così chiaramente manifestato la propria volontà di
avvalersi dell’estensione del privilegio ex art. 806 CCS/91 RFF. La __________
iscritta nell’elenco oneri quale creditrice garantita da cartella ipotecaria di
secondo grado gravante i fogli di PPP in esecuzione non ha invece promosso contro
__________ alcuna esecuzione.
- Come evidenziato sub 2 a) ex art. 806 cpv. 1 CC “se
il fondo è dato in locazione, il diritto del creditore si estende anche ai crediti
per pigioni e fitti decorrenti dopo introdotta l’esecuzione per realizzazione
del pegno”.
Le pigioni e
gli affitti non possono servire al pagamento degli interessi di crediti garantiti
da pegno pei quali non sono introdotte esecuzioni, ma potranno servire per
versare, anche prima della domanda di vendita, degli acconti al creditore
istante purché esso giustifichi che il suo credito fu riconosciuto o è stato
constatato da giudizio passato in giudicato (art. 95 cpv. 1 RFF).
Per l’art.
114 cpv. 2 RFF “se più creditori pignoratizi hanno inoltrato domanda
d’esecuzione in epoche diverse, il creditore pignoratizio poziore in grado avrà
diritto di preferenza sulle pigioni e sugli affitti scaduti posteriormente alla
sua domanda d’esecuzione”.
I creditori
ipotecari che non hanno promosso l’esecuzione non hanno alcun diritto sulle
pigioni scadute anche se i loro crediti sono poziori in grado rispetto a quelli
dei creditori ipotecari procedenti (DTF 42 III 412).
-
__________ ha chiesto di procedere in via di realizzazione del
pegno immobiliare contro __________ il 20 luglio 1993, __________ ha presentato
la propria domanda di esecuzione il 16 agosto 1993 mentre la __________ non ha
presentato alcuna domanda di esecuzione. Come già evidenziato nel pronunciato
5/16 gennaio 1995 (inc. vig. ) le pigioni per complessivi Fr.
102’536.-- (cfr. scritto 27 maggio 1994 dell’ __________) scadute nel
periodo intercorrente tra le due domande di esecuzione e bloccate dall’UEF di
Locarno spettano di principio alla reclamante e ciò indipendente dal grado dei
propri crediti ipotecari.
-
Se il debitore o il proprietario del pegno ha fatto
opposizione, l’ufficio assegnerà al creditore un termine di dieci giorni per proporre
in giudizio l’azione di constatazione dell’esistenza del debito o del diritto
di pegno o per chiedere il rigetto dell’opposizione. L’ufficio inoltre avviserà
il creditore, che ove la domanda di rigetto venga respinta, egli dovrà iniziare
il procedimento ordinario per il riconoscimento del credito o del diritto di
pegno entro dieci giorni da quello in cui la sentenza sulla domanda di rigetto
è passata in giudicato (art. 93 cpv. 1 RFF).
-
Nel caso di specie __________ con scritto 19 agosto
1993 ha interposto opposizione al PE n. __________. Con provvedimento 10 agosto
1993 l’UEF di Locarno ha impartito, per quanto di rilevanza nella fattispecie,
alla ____________________ un termine di dieci giorni per chiedere il rigetto
dell’opposizione e, nel caso la domanda di rigetto venisse respinta, un nuovo
termine di dieci giorni da quello in cui la sentenza sulla domanda di rigetto è
passata in giudicato, per proporre l’azione ordinaria di constatazione del
credito e del diritto di pegno, avvisandola che se non dimostra “in tempo utile
all’Ufficio (...) di aver dato seguito a questa ingiunzione, gli avvisi
notificati ai locatari (affittuari) secondo l’art. 806 CC, saranno revocati
(...) e l’Ufficio verserà ai locatori le pigioni (gli affitti) già percepite”.
La
procedente con istanza 23 agosto 1993 ha promosso alla Pretura di Locarno la
procedura sommaria di rigetto dell’opposizione. Con pronunciato 23/25 novembre
1993 il Pretore di Locarno-Città ha respinto l’istanza di rigetto
dell’opposizione al PE n. __________ promossa da __________ contro __________.
La decisione del Pretore è stata dapprima confermata dalla Camera di esecuzione
e fallimenti del Tribunale di appello con pronunciato 22 agosto/23 settembre
1994 e poi dalla II Corte civile del Tribunale federale Svizzero con decisione
6 dicembre 1994.
In
conformità dell’art. 93 cpv. 1 RFF e di quanto correttamente stabilito dall’UEF
nel provvedimento 10 agosto 1993, redatto sul Form. n. __________ RFF n.
__________ la reclamante doveva quindi, se voleva beneficiare dell’importo di
Fr. 102’536.-- corrispondente all’ammontare degli affitti incassati fino al 16
agosto 1993, iniziare entro dieci giorni dalla crescita in giudicato della
sentenza che ha respinto la domanda di rigetto dell’opposizione, l’azione
ordinaria intesa a far accertare l’esistenza del debito e del diritto di pegno
sul fondo. In concreto __________ ha omesso di presentare siffatta azione nel
termine di dieci giorni dalla crescita in giudicato della sentenza relativa al
rigetto dell’opposizione, per cui, come correttamente evidenziato dall’UEF di
Locarno, l’importo di Fr. 102’536.-- non le può essere assegnato.
A differenza
di quanto sostenuto dall’Ufficio siffatto importo non può essere consegnato
neppure alla __________, atteso che i creditori ipotecari che non hanno promosso
l’esecuzione non hanno alcun diritto sulle pigioni scadute (DTF 42 III
412), ma deve essere restituito, nell’ipotesi esso non possa essere sequestrato
risp. pignorato a favore della ____________________, al locatore, ossia al
debitore escusso __________, come del resto già espressamente evidenziato dall’UEF
nell’avviso e ingiunzione a promuovere causa del 10 agosto 1993. Ne consegue la
declaratoria di nullità del provvedimento 31 ottobre 1995 con il quale l’UEF di
Locarno ha deciso di liberare l’importo di Fr. 102’536.-- a favore della
Inc.
n. __________
7.a) Per l’art. 149 cpv. 1 LEF “ciascun creditore
partecipante al pignoramento riceve per l’ammontare rimasto scoperto del suo
credito un attestato di carenza beni”.
b) Il 2 novembre 1995 è stato rilasciato dall’Ufficio di
esecuzione di Delémont, nell’esecuzione n. __________, a favore di __________
__________ e contro __________, un attestato di carenza beni per Fr.
394’169.70.
c) Per l’art. 149 cpv. 3 LEF, ricevuto l’attestato di
carenza beni, il creditore può proseguire l’esecuzione senza che sia necessario
un nuovo precetto, purché la prosecuzione sia richiesta entro sei mesi (DTF
119 III 107-108e rif. ivi, 89 III 45).
d) Dopo aver ottenuto con decreto 7 novembre 1995 del
Pretore di Locarno-Città il sequestro degli affitti incassati fino al 16.8.1993
dell’importo di Fr. 102’536.--, il 14 novembre 1995, e quindi entro il termine
di sei mesi per poter beneficiare della semplificazione procedurale, __________
ha correttamente chiesto, a convalida del sequestro, la prosecuzione
dell’esecuzione.
e) Per il diritto federale sono pignorabili ex art. 88 ss.
LEF, in principio, tutti i beni appartenenti al debitore al momento del pignoramento
(art. 91 cpv. 1 LEF; BlSchK 1988 p. 234; DTF 97 III 25), compresi
i crediti non ancora esigibili (BlSchK 1988 p. 234).
f) Ritenuto che l’attestato di carenza beni consente al
creditore di proseguire l’esecuzione, con riferimento alle indicazioni numeriche
di cui all’attestato stesso, per la parte ancora scoperta del suo credito (cfr.
Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1993,
§ 31 m. 19; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat,
Losanna 1993, p. 118), l’UEF di Locarno deve pignorare l’importo di Fr.
102’536.-- relativo agli affitti incassati fino al 16.8.1993, atteso che
siffatto importo non può essere corrisposto a nessuno dei creditori garantiti
da pegno, ma va in principio retrocesso al debitore __________ (cfr. cons. 6).
Ne consegue
la declaratoria di nullità del provvedimento 16 novembre 1995 dell’UEF di
Locarno e l’ordine all’UEF di procedere al pignoramento a favore della
__________ dell’importo di Fr. 102’536.--.
- Il reclamo 6 novembre 1995 (inc. n. __________) della
__________ __________ in liquidazione concordataria è parzialmente accolto e il
reclamo 22/24 novembre 1995 (inc. n. __________) è accolto.
Non si
prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68
cpv. 2 OTLEF), perché così imposto per normativa di diritto federale.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 68, 88 ss., 91 cpv. 1, 149 cpv. 1 e
3 LEF; 91, 93 cpv. 1, 95 cpv. 1, 101, 114 cpv. 2 RFF; 806 CC
pronuncia: 1. Le
cause inc. n. __________ e __________ sono dichiarate congiunte.
- Il reclamo 6 novembre 1995 (inc. n. __________)
__________ in liquidazione concordataria, Berna, è parzialmente accolto.
2.1. Di conseguenza il provvedimento 31 ottobre 1995 dell’UEF
di Locarno è annullato e l’importo di Fr. 102’536.-- deve essere restituito,
nell’ipotesi che non possa essere sequestrato risp. pignorato a favore della
__________ in liquidazione concordataria, a __________.
- Il reclamo 22/24 novembre 1995 (inc. n.
__________) della __________ in liquidazione concordataria, Berna, è accolto.
3.1. Di conseguenza il provvedimento 16 novembre 1995 dell’UEF
di Locarno è annullato e è ordinato all’UEF di procedere al pignoramento a
favore della __________ __________ in liquidazione concordataria dell’importo
di Fr. 102’536.--.
-
Non si prelevano spese e non si assegnano
indennità.
-
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster