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Numero d'incarto:
15.1995.00224
Data decisione, Autorità:
17.04.1996, CEF
Incarto n.
15.95.00224
Lugano
17 aprile 1996/C/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 23 ottobre 1995 di
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano nell’esecuzione n. __________ in via ordinaria, a
convalida del sequestro n. __________ promossa dal reclamante contro
in materia di pignoramento di una cauzione penale;
viste le osservazioni:
-
2 novembre 1995 dello __________ per mezzo del
Procuratore Pubblico, c/o Ministero pubblico, Lugano
-
13 novembre 1995 dell’UE di Lugano;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto 28 gennaio 1994 la Segretaria assessore
della Pretura di Lugano, Sezione 4, ha sequestrato su istanza di __________ per
un credito di Fr. 72’800.-- “presso il Ministero Pubblico del Cantone Ticino,
Lugano: la somma di Fr. 13’000.-- ivi depositata dal debitore per ottenere la
propria liberazione su cauzione”.
B. L’UE di Lugano ha eseguito il sequestro presso il
Ministero pubblico di Lugano il 28 gennaio 1994.
C. L’11 febbraio 1994 l’UE di Lugano ha emesso contro
__________ __________ a convalida del sequestro n. __________, il PE n.
__________, al quale l’escusso ha interposto opposizione.
D. Con pronunciato 17 marzo 1995, cresciuto in giudicato,
il Pretore del Distretto di Lugano ha parzialmente accolto la petizione 21
aprile 1994 di __________, condannando __________ __________ a versargli Fr.
76’413.-- oltre interessi. Limitatamente a tale importo il Pretore ha rigettato
in via definitiva l’opposizione interposta dall’escusso al PE n. __________
E. Il 4 maggio 1995 il creditore ha chiesto il
proseguimento dell’esecuzione.
F. Il 14 giugno 1995 l’UE di Lugano ha pignorato presso
il Ministero pubblico “la somma di Fr. 13’000.-- depositata dal debitore per
ottenere la propria liberazione su cauzione”.
G. Il 18 settembre 1995 il creditore ha presentato la
domanda di vendita.
H. Il 19 settembre 1995 l’UE ha informato il Ministero
pubblico che il pignoramento è divenuto definitivo e lo ha invitato a trasmettergli
l’importo di Fr. 13’000.--.
I. Il 4 ottobre 1995 l’UE di Lugano ha invitato il
Ministero pubblico “a prendere posizione in modo definitivo circa la richiesta
di versamento dell’avere bloccato presso i vostri uffici del 19.9.1995, in
particolare sulla questione della sua effettiva pignorabilità”.
L. Con scritto 5 ottobre 1995 il Procuratore Pubblico ha
evidenziato che la “cauzione è misura sostitutiva dell’arresto e, se si può
ammetterne il sequestro, non ci pare possibile la sua realizzazione a favore di
terzi (...) in pendenza del procedimento in quanto verrebbe a cadere lo scopo
per il quale essa è stata presentata”. A mente del Procuratore Pubblico “la
cauzione è un pegno nelle mani dello Stato”.
M. Con provvedimento 11 ottobre 1995 l’UE di Lugano, richiamandosi
sostanzialmente allo scritto 5 ottobre 1995 del Procuratore Pubblico e ad una
sentenza di questa Camera di data 24 luglio 1995 (inc. n____), ha annullato il
pignoramento del 14 giugno 1995 e ha dichiarato infruttuoso il sequestro del 28
gennaio 1994.
N. Con tempestivo reclamo 23 ottobre 1995 __________ ha postulato:
“1. Il
reclamo è accolto e la decisione 11 ottobre 1995 dell’UE di Lugano è annullata.
-
Nella
misura in cui la lettera 5 ottobre 1995 del Ministero Pubblico sia da considerare
rivendicazione di un diritto di pegno dello Stato nei confronti dell’escusso
__________ a garanzia di qualsivoglia pretesa pecuniaria nell’ambito della
procedura penale contro di lui promossa, la rivendicazione è tardiva e non
viene ammessa.
-
L’UE
di Lugano è tenuto a dar corso all’esecuzione n. __________ prendendo in
consegna l’importo di Fr. 13’000.-- depositato da __________ presso l’Ufficio
del Ministero pubblico ed a versarlo al creditore procedente che già ha
formulato la domanda di vendita”.
A sostegno
delle proprie richieste il reclamante ha addotto le seguenti argomentazioni:
-
”la
contestazione del PP è tardiva: andava fatta già al momento del sequestro”;
-
”la
sentenza sulla quale si basa la decisione querelata sembra assumere, laddove
qualifica quale aspettativa il diritto alla restituzione della cauzione, che i
denari depositati siano di proprietà dello Stato ed il deponente (__________)
abbia unicamente un’aspettativa. Tale tesi è erronea”;
-
”proprietario
di quanto depositato a titolo di cauzione rimane il deponente sino ad un
eventuale giudizio di confisca della medesima”;
-
”quindi
i beni depositati a titolo di cauzione possono e devono essere pignorati”;
-
l’ipotesi
che il MP abbia il diritto di trattenere la cauzione può essere astrattamente
ammessa e deve “trovare una soluzione nell’ambito della procedura di rivendicazione
di cui agli art. 106-109 LEF”;
-
sebbene
“tali articoli parlino di rivendicazione in proprietà (che lo Stato, tramite il
PM, non può pretendere) o in pegno, che sono concetti di natura civile:
tuttavia, mutatis mutandis, la procedura potrebbe essere applicata in via
analoga quando lo Stato faccia valere determinati diritti, perché di natura
pecuniaria”;
-
il
fatto “che un bene di proprietà dell’escusso si trovi in mano a terzi non è
sufficiente per instaurare la procedura di rivendicazione del creditore
procedente contro il terzo (art. 109 LEF): occorre che il terzo notifichi un
diritto di pegno o di proprietà: e lo deve fare al momento del pignoramento. Ma
ciò non è stato fatto (...) la rivendicazione del 5 ottobre 1995 è pertanto
tardiva”;
O. Con osservazioni 2 novembre 1995 lo __________ ha
chiesto, con motivazioni che se del caso saranno riprese in seguito, la
reiezione del gravame.
P. L’UE di Lugano ha pure postulato la reiezione del
gravame riconfermandosi nel provvedimento impugnato.
Considerato
in diritto:
- La
disputa tra __________ e __________ trae origine dalla vendita il 19 settembre
1992 ad opera di ____________________ a __________, titolare del negozio di
orologi __________ di Via __________ a __________, di sette orologi d'epoca, di
cui sei si sono poi rivelati essere di provenienza furtiva (cfr. sentenza 17
marzo 1995 del Pretore del Distretto di Lugano).
ha poi sporto il 15 febbraio 1993 denuncia penale, in seguito alla quale
__________ ha evitato il carcere preventivo depositando presso il Ministro pubblico
a Lugano una cauzione di Fr. 13'000.--.
ha ottenuto il 28 gennaio 1994 il sequestro ex art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF della
cauzione e, conseguito il giudizio di merito - cresciuto in giudicato - a
convalida del sequestro, chiede la liberazione a suo favore della cauzione ex art.
49 v.CPP.
a) La
realizzazione di oggetti confiscati in virtù di leggi d'ordine penale o fiscale
ha luogo secondo le disposizioni delle relative leggi federali o cantonali (art
44 LEF).
Tra i
beni che cadono sotto questa norma vi è anche la cauzione per l'ottenimento
della libertà provvisoria (cfr. Carl Jaeger,
Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911,
n. 2 ad art. 44 LEF, p. 82; Fritzsche/Walder,
Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984,
§10 n. 34 e nota 60, p. 101; Pierre Robert
Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993,
p. 366).
b) Nel
caso di specie trova attuazione il Codice di procedura penale ticinese. Non
sapendo se l'atto d'accusa sia già emanato, non è possibile far capo alla norma
transitoria ex art. 351 CPP, ritenuto che si prescinde dal complemento di
istruttoria perché la normativa sulla cauzione non ha subito cambiamenti, salvo
nell'indicazione numerica: resta il solo incomodo della doppia citazione.
Durante
il procedimento l'accusato si trova di regola in libertà (art. 33 cpv. 1vCPP =
95 cpv. 1 CPP), ritenuto che può essere arrestato se esistono i presupposti dell'art.
33 cpv. 2 vCPP = 95 cpv. 2 CPP.
L'arrestato
può chiedere in ogni tempo di essere messo in libertà provvisoria (art. 45 cpv.
1 vCPP = 107 cpv. 1 CPP) se vi sono le premesse per misure sostitutive meno
incisive (art. 45 vCPP = 107 cpv. 2 CPP), tra cui la cauzione (art. 49 vCPP =
110 CPP).
è stato messo in libertà provvisoria dopo aver prestato una cauzione di Fr.
13'000.--.
c) Gli
effetti giuridici della cauzione sono regolati in termini esaustivi dal CPP per
quanto riguarda il rapporto tra il prevenuto e la parte lesa, atteso che:
-
la
cauzione decade a favore dello Stato se l'accusato, rispettivamente il condannato,
si sottrae al procedimento o all'espiazione di pena o misura privativa della
libertà (art. 51 cpv. 1vCPP = 112 cpv. 1 CPP);
-
la
parte civile ha diritto di chiedere che siano soddisfatte con la cauzione prestata
dal condannato le sue pretese di risarcimento civilmente esigibili (art. 51
cpv. 2 vCPP = 112 cpv. 2 CPP);
-
la
decadenza è pronunciata dalla Camera dei ricorsi penali con sentenza definitiva,
sentiti il procuratore pubblico e gli interessati (art. 51 cpv. 3 vCPP = 112
cpv. 3 CPP);
-
se
l'accusato, rispettivamente il condannato, si ripresenta o è ricondotto in
carcere dopo pronunciata la decadenza della cauzione, questa è restituita nella
parte eccedente le spese di ricerca, di arresto e processuali, le eventuali
multe e le indennità pagate alla parte civile (art. 51 cpv.4 vCPP = 112 cpv. 4
CPP).
- Ne
consegue che non vi è spazio per procedere in via esecutiva per realizzare la
cauzione, la cui impignorabilità nelle forme della LEF risulta dall'art. 44 LEF
con riferimento alle norme di CPP citate. __________ è rinviato alla procedura
prevista dal CPP, ritenuto che gli atti esecutivi inutilmente attuati restano
senza portata pratica.
Visto
l'esito, non occorre confrontarsi sulla questione a sapere se l'impignorabilità
riconducibile alla nozione di semplice aspettativa (cfr. CEF 24 luglio 1995 in
re T.C. - M.T.R. c. CS) può tornare applicabile quando la parte creditrice non
possa far capo direttamente alla normativa dedotta dal CPP, ad esempio se il
credito non trae origine da fatti di rilevanza penale.
- Il
reclamo è respinto.
Non si
prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68
cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17 e 44 LEF, 45ss vCPP e 107 ss.
CPP
pronuncia: 1. Il reclamo 23 ottobre 1995 __________, è respinto.
-
Non si prelevano spese e non si assegnano
indennità.
-
Intimazione:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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