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Numero d'incarto:
15.1995.182
Data decisione, Autorità:
05.01.1996, CEF
Incarto n.
15.95.00182
Lugano
05 gennaio 1996
B/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini, Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 2 agosto 1995 di
(rappr. da: __________)
Contro
l’operato
dell’ Ufficio di esecuzione di Lugano, e meglio contro l’atto di pignoramento
(I. partecipazione) 28 luglio 1995 risp. il verbale di pignoramento 22/23
giugno 1995 in diverse esecuzioni promosse contro il reclamante da
(esec. n. __________, __________)
(esec. n. )
(1.
e 2. rappr. dall’)
(esec. n. __________)
(esec. n. __________)
(esec. n. __________)
(esec. n. __________, __________)
(esec. n. __________)
(3.,
4., 5., 6., 7. rappr. da __________)
viste le osservazioni:
-
8 agosto 1995 dello __________ e della __________
-
11 agosto 1995 dei __________, __________,
__________, __________ e __________
-
21 agosto 1995 dell’Ufficio esecuzione di Lugano
esaminati atti e documenti
ritenuto
in fatto: A. Il
reclamante è beneficiario di una rendita mensile dell’assicu-razione per
l’invalidità (AI) di Fr. 5’238.-- e di una rendita per incapacità di guadagno
di Fr. 2’500.-- al mese versatagli dalla __________.
In seguito a
diverse procedure esecutive l’UE di Lugano ha pignorato ad __________
l’indennità di Fr. 2’500.-- percepita dall’__________, sulla base del seguente
computo:
Introiti
minimo di
esistenza
-
minimo di
base Fr. 1’370.--
-
figli
minorenni Fr. 900.--
-
riscaldamento Fr. 200.--
-
locazione Fr. 1’200.--
-
C.M., ass.
inf., disocc., C.P. Fr. 831.80
totale Fr. 4’501.80
Eccedenza
mensile pignorabile Fr. 2’500.--, in quanto la rendita AI non è pignorabile.
B. Contro
siffatto provvedimento si è aggravato __________ argomentando che la rendita
percepita dalla __________ rientra nella categoria delle pensioni versate a
titolo d’indennità a chi ha sofferto danni alla salute, in quanto viene corrisposta
in seguito ad invalidità. Il reclamante ha chiesto che la rendita in oggetto
venga dichiarata impignorabile ex art. 92 n. 10 LEF e il pignoramento
retroattivamente annullato.
C. Delle
osservazioni dello __________, della __________, dei __________, __________,
__________, __________, __________, così come dell’UE di Lugano si dirà, se
del caso, in seguito.
Considerato
in diritto: 1. Ex art. 17 cpv. 2 LEF il reclamo deve essere
presentato entro dieci giorni da quello in cui il reclamante ebbe notizia del
provvedimento.
Il reclamo 2
agosto 1995 di __________ è pertanto irricevibile per tardività, considerato
che il verbale di pignoramento gli è stato intimato il 23 giugno 1995.
2.a) All’Autorità
di vigilanza in senso lato, in contrapposizione all’Autorità di reclamo,
compete tra l’altro l’intervento d’ufficio in caso di provvedimenti o atti
radicalmente nulli. Siffatto intervento può darsi anche a seguito di reclamo
irricevibile (ad esempio per tardività): è principio indiscusso di diritto
esecutivo, condiviso da giurisprudenza e dottrina, anche se la LEF non lo
menziona espressamente, che vi possono essere violazioni di principi procedurali
essenziali, interessanti non solo chi è parte diretta nel procedimento
esecutivo bensì anche terzi non noti o la collettività nel suo insieme, non
altrimenti sanabili se non con la sanzione della nullità rilevabile in ogni momento
e con effetto ex tunc (cfr. Flavio Cometta,
La procedura di reclamo avanti le autorità cantonali di vigilanza in materia di
esecuzione e fallimenti, in BlSchK 1989 p. 41 e 42 n. 6 e rif. ivi).
b) La
nullità di un pignoramento può essere pronunciata, anche a prescindere dalla tardività
del reclamo, quando tolga al debitore o ai membri della sua famiglia
l’indispensabile per vivere, ponendolo in una situazione intollerabile: tale è
il caso quando il pignoramento incida in modo determinante sul minimo di esistenza
o se ha per oggetto beni assolutamente impignorabili (cfr. Rep 1980 p. 112; DTF 97 III 11 cons.
2).
c) Nel
caso di specie si rileva che non vi è alcun motivo di nullità legittimante
l’intervento d’ufficio di questa Camera quale autorità di vigilanza in senso
lato.
Infatti
secondo l’art. 92 n. 10 LEF sono esclusi dal pignoramento le pensioni e i capitali
dovuti o pagati, a titolo di indennità, a chi ebbe a soffrire lesioni corporali
o danni alla salute o spettanti, in caso di sua morte, alla famiglia. Lo scopo
di tale norma è di escludere dal pignoramento gli importi che devono compensare
lesioni a elementi della personalità. Poichè la personalità del debitore non
risponde ai creditori, nemmeno i valori patrimoniali che sono stati corrisposti
come indennizzo per una sua lesione lo fanno. Se originariamente potevano
esservi motivi di ordine sociale, che facevano apparire il beneficiario di
siffatte pensioni particolarmente bisognoso, una simile concezione ha perso la
sua importanza nell’ambito dell’applicazione dell’art. 92 n. 10 LEF, poichè le
leggi che regolano l’assicurazione invalidità e l’assicurazione contro gli
infortuni prevedono che le rispettive prestazioni non possono essere soggette
ad esecuzione forzata (art. 50 LAI combinato con l’art. 20 LAVS e art. 50
LAINF). Per contro un reddito sostitutivo, versato al posto del reddito da attività
lavorativa che non può più essere conseguito per motivi di salute, non rientra
nel campo di applicazione dell’art. 92 n. 10 LEF. Un siffatto reddito è
relativamente pignorabile (art. 93 LEF), come lo sono gli stipendi e i salari
percepiti prima del danno alla salute (cfr. DTF 120 III 71 cons. 3, 119 III
17). Ne segue che le pensioni versate dalla previdenza professionale sono, dopo
il verificarsi dell’evento che dà diritto alla prestazione, relativamente
pignorabili. Ciò indipendentemente dal motivo - morte, invalidità o vecchiaia
- per cui esse vengono corrisposte (cfr. DTF 120 III 71 cons. 4; sentenza
inedita del Tribunale federale del 24 novembre 1993 in re S.; Messaggio del
Consiglio federale dell’8 maggio 1991 concernente la revisione della legge
federale sull’esecuzione e sul fallimento pubblicato in FF 1991 III 54).
Nel caso in
esame la rendita per incapacità di guadagno, percepita dal reclamante dalla
__________, è una prestazione versata nell’ambito della previdenza professionale
e costituisce un reddito sostitutivo, versato al posto del reddito da attività
lavorativa che non può più essere conseguito dal debitore per motivi di salute,
per cui, come correttamente ritenuto dall’UE di Lugano, è limitatamente
pignorabile ex art. 93 LEF.
Non vi è
quindi alcun motivo di nullità legittimante l’intervento della CEF quale Autorità
di vigilanza in senso lato.
- Il
reclamo 2 agosto 1995 di __________ va dichiarato irricevibile per tardività.
Non si
prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68
cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 93 LEF, nonchè i disposti citati
pronuncia: 1. Il reclamo 2 agosto 1995 di __________, è
irricevibile per tardività.
-
Non si
prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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