AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1995.37
Data decisione, Autorità:
15.11.1995, CEF
Incarto n.
15.95.00037
Lugano
15 novembre 1995/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 6 febbraio 1995 di
-
-
-
tutti
patr. dall’avv. __________
contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano, e meglio
contro l’attestato di carenza beni emesso nell’esecuzione n. __________
promossa dai reclamanti contro
patr.
dall’avv. __________
viste le osservazioni 21 febbraio 1995 dell’Ufficio
esecuzione di Lugano;
completata l’istruttoria;
esaminati atti e documenti,
ritenuto
in fatto:
A. __________, __________ e __________ procedono contro il dott.
__________ per l’incasso di Fr. 21’622.15 interessi e spese compresi.
B. Dal verbale di pignoramento 19 gennaio 1995 dell’UE di
Lugano risulta che il debitore lavora quale psicologo in proprio conseguendo un
guadagno netto mensile di Fr. 3’900.--. II suo minimo di esistenza è stato
computato come segue:
introito Fr.
3’900.--
minimo base Fr. 1’025.--
locazione appartamento Fr. 800.--
spese Fr. 20.--
cassa malati Fr. 300.--
locazione studio Fr. 1’565.--
AVS Fr. 416.--
spese di trasferta Fr . 300.--
pasti fuori domicilio Fr. 180.--
totale Fr.
4’606.-- Fr. 3’900.--
Non
risultando alcuna eccedenza pignorabile, l’UE di Lugano ha emesso in data 23
gennaio 1995 un attestato di carenza di beni.
C. Con reclamo 6 febbraio 1995 i creditori si sono
aggravati contro l’attestato di carenza di beni postulando il completamento del
pignoramento mediante l’accertamento di tutti i redditi provenienti da attività
lucrative svolte dal debitore. I reclamanti hanno argomentato che nell’ambito
di due precedenti esecuzioni, promosse nel 1985 e nel 1989, all’escusso è
stato pignorato mensilmente l’importo di Fr. 3’500.-- nel 1985 e di Fr. 762.--
nel 1989. Non avendo il dott. __________ effettuato i versamenti dovuti, i
creditori hanno sporto ambedue le volte denuncia penale, le quali sono sfociate
in condanne detentive. I reclamanti hanno sostenuto la necessità di indagare
sul reddito del debitore, che è in grado di pagare due canoni di locazione, la
cassa malati, ecc. Essi ritengono poco credibile che attualmente il suo
reddito si sia ridotto così vertiginosamente. Il dott. __________ avrebbe
infatti esteso la sua attività anche al Bellinzonese, dove tiene corsi serali,
con gruppi di una decina di partecipanti, che pagano oltre Fr. 200.-- ciascuno.
I creditori hanno inoltre rilevato che l’escusso si è sempre fatto
rappresentare in tutte le procedure da un rappresentante legale, che percepisce
senz’altro un onorario.
D. In data 9 febbraio 1995 l’UE di Lugano ha proceduto a reinterrogare
il debitore, il quale ha dichiarato di guadagnare con i corsi serali ca. Fr.
5’000.-- all’anno . Questo importo sarebbe già compreso nel suo introito lordo
mensile che ammonta a ca. Fr. 4’500.--. Quali spese il dott. __________ ha
indicato le seguenti:
introito Fr.
4’500.--
locazione Fr. 800.--
riscaldamento Fr. 30.--
cassa malati Fr. 300.--
locazione studio Fr. 1’565.--
riscaldamento Fr. 30.--
AVS Fr. 433.--
spese di trasferta Fr. 500.--
pasti fuori econ. demestica Fr. 200.--
spese professionali (materiale) Fr. 500.--
spese di aggiornamento Fr. 150.--
spese per pubblicità, associazioni Fr. 500.--
totale Fr.
5’008.--
L’escusso
ha dichiarato che il suo conto corrente postale presenta un saldo negativo
E. Nelle sue osservazioni 21 febbraio 1995 l’UE di Lugano
ha rilevato che il nuovo interrogatorio del debitore effettuato il 9 febbraio
1995 non ha portato a migliori risultati.
F. Su richiesta di questa Camera il debitore ha
comunicato con scritto 4 settembre 1995 che i corsi serali sono normalmente
organizzati da gruppi richiedenti, formati da 4-6 persone, oppure sono frutto
della pubblicità. I corsi hanno una durata di 1 ½ ore ed il costo è di Fr.
20.-- per serata e per persona. La relativa contabilità non è prevedibile e
comunque rientra nell’introito dichiarato all’UE al momento del pignoramento. Il
lavoro del debitore è limitato al 50% e comporta trasferte varie richieste
dalla casistica.
Considerato
in
diritto:
-
Nel procedere al sequestro o al pignoramento del
reddito, le autorità d’esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze
determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia
il reddito del debitore e il fabbisogno suo e della sua famiglia (DTF 119 III
71; 112 III 21 cons. 2, 108 III 12 cons. 3, 106 III 13 cons. 2, 102 III 15
cons. 4; Amonn in ZBJV 1984 p. 470), ritenuto che delle successive modifiche
della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del
pignoramento.
a) Dall’esame del calcolo del minimo di esistenza
eseguito dall’UE di Lugano in data 9 febbraio 1995 emerge che al debitore sono
stati riconosciuti Fr. 500.-- per spese professionali (materiale), Fr. 150.--
per spese di aggiornamento e Fr. 500.-- per spese di pubblicità e
partecipazione ad associazioni. Tuttavia risultando agli atti solo documenti
concernenti pagamenti risalenti all’anno 1993 risp. inizio 1994 e di
conseguenza inadatti a comprovare le attuali spese del debitore, i citati
supplementi non si giustificano. Neppure si giustifica l’importo di Fr. 500.--
riconosciuto per spese di trasferta, atteso che dal verbale di pignoramento 19
gennaio 1995 (cfr. narrativa fattuale sub B) risulta che sono stati computati
solo Fr. 300.-- ed il debitore non ha prodotto giustificativo alcuno per il
preteso aumento di Fr. 200.--. Nel verbale di pignoramento 9 febbraio 1995 non
è stato tuttavia tenuto conto del minimo base mensile per persona sola
ammontante a Fr. 1’025.--, per cui il minimo vitale del dott. __________,
tenendo in considerazione il citato minimo base e non computando le spese
summenzionate e calcolati Fr. 9.-- per pasto consumato fuori dall'economia
domestica per 20 giorni lavorativi al mese (cfr. tabella dei minimi di
esistenza punto 2.4.3)
introito Fr.
4’500.--
minimo base Fr. 1’025.--
locazione appartamento Fr. 800.--
riscaldamento Fr. 30.--
cassa malati Fr. 300.--
locazione studio Fr. 1’565.--
riscaldamento Fr. 30.--
AVS Fr. 433.--
spese di trasferta Fr. 300.--
pasti fuori domicilio Fr. 180.--
totale Fr.
4’663.--
Nessuna
eccedenza pignorabile.
b) Dal verbale di pignoramento 9 febbraio 1995 risulta
che l’escusso, reso esplicitamente attento in merito alle disposizioni penali
in caso di dichiarazioni inveritiere, l’ha sottoscritto, dichiarando che le
indicazioni fornite erano esatte. Il dott. __________ ha inoltre confermato con
la sua risposta 4 settembre 1995 che l’introito derivante dai corsi serali è
già compreso nell’importo di Fr. 4’500.-- indicato quale guadagno e del quale l’UE
di Lugano ha tenuto conto nel summenzionato verbale di pignoramento. Se i
reclamanti tuttavia ritengono, che le indicazioni del dott. __________ non
corrispondano alla verità, sono rinviati all’autorità penale.
- Il reclamo 6 febbraio 1995 di __________, __________ e
__________ va di conseguenza respinto.
Non
si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68
cpv. 2 OTLEF).
Per i
quali motivi,
richiamati
gli art. 17 e 93 LEF, nonchè i disposti citati
pronuncia
-
Il
reclamo 6 febbraio 1995 di __________, __________ e __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione: - __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster