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Numero d'incarto:
15.1995.45
Data decisione, Autorità:
13.03.1995, CEF
Incarto n.
15.95.00045
Lugano
13 marzo 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta
dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 9 gennaio 1995 di
rappr.
dall'avv. __________
contro
l’operato dell’UEF di Locarno, in materia di esecuzione di decreto pretorile di
inventario nell'esecuzione n. __________ per Fr. 5'000'000.-- promossa dalla
reclamante contro
rappr.
dall'avv. __________
viste le osservazioni 23 gennaio 1995 dell’ing.
__________ e 23 febbraio 1995 dell’UEF di Locarno;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto
A. Con
sentenza 19 dicembre 1994 il Pretore di Locarno-Campagna ha rigettato
l’opposizione interposta dall’ing. __________ al PE cambiario n.__________ dell’UEF
di Locarno per Fr. 5’000’000.--, oltre accessori, fatto emettere contro di lui
dal __________.
B. L’escusso
si è aggravato alla CEF contro il pronunciato pretorile con appellazione 27
dicembre 1994 tuttora pendente.
C. Con
atto 22 dicembre 1994 __________ ha chiesto al Pretore “con riferimento alla
sentenza 19/20 dicembre 1994” di “ordinare un provvedimento conservativo ai
sensi dell’art. 183 LEF, segnatamente la formazione dell’inventario giusta gli art.
162 a 165 LEF, nei confronti dell’ing. __________”. L’istanza 22 dicembre 1994
è priva di qualsivoglia motivazione.
D. Con decreto 27 dicembre 1994, privo di motivazione, il
Pretore di Locarno-Campagna ha ordinato all’UEF di Locarno di “procedere
all’inventario di tutti i beni dell’ing. __________ ”.
E. Con tempestiva appellazione 28 dicembre 1994
__________ ha chiesto l’annullamento dell’ordine d’inventario;
F. Con
provvedimento 29 dicembre 1994 l’UEF di Locarno non ha dato seguito all’ordine
pretorile emesso in contrasto con i principi giurisprudenziali e dottrinali che
regolano la procedura d’inventario.
G. Con reclamo 9 gennaio 1995 __________ ha impugnato il
provvedimento 29 dicembre 1994 dell’UEF di Locarno e ne ha chiesto
l’annullamento, atteso che:
-
l’UEF
di Locarno si è riferito erroneamente all’art. 162 LEF mentre l’inventario è
stato chiesto in base all’art. 183 LEF;
-
la
competenza di ordinare l’inventario è esclusivamente del giudice e l’UEF non
può rifiutarsi di eseguire l’ordine impartitogli dal Pretore;
-
“l’UEF
non ha dato seguito all’ordine pretorile, prendendo una decisione per la quale
non era competente, contraria al diritto federale e commettendo quindi un
diniego di giustizia”.
H. Con osservazioni 23 gennaio 1995 __________ ha
chiesto la reiezione del gravame, ritenuto che:
-
il 5 gennaio
1995 il Pretore ha respinto l’istanza di fallimento presentata dalla reclamante
contro __________ e pertanto decadono tanto la procedura fallimentare quanto i
provvedimenti conservativi ordinati, compresa l’erezione dell’inventario;
-
“nessuno
contesta la facoltà del giudice di ordinare l’inventario” purchè ne siano dati i
presupposti;
-
“l’ufficiale
UEF di Locarno non ha sindacato sull’ordine del pretore ma si è limitato a non
eseguirlo per manifesto contrasto con i principi in vigore. Diverso sarebbe
stato se il pretore avesse ravvisato, nell’agire dell’escusso, un comportamento
tale da rendere verosimile un pericolo per i diritti del creditore: ma non è
stato il caso”.
I. Con sentenza 15 febbraio 1995 questa Camera ha accolto
l’appello 28 dicembre 1994 dell’ing. __________ contro il decreto d’inventario
del Pretore di Locarno-Campagna, riformandolo nel senso che “l’istanza di
inventario 22 dicembre 1994 del __________ è respinta”.
L. Con osservazioni 23 febbraio 1995 l’UEF di Locarno ha
chiesto la reiezione del gravame, con riferimento ai principi dottrinali
dedotti da Rep. 1993 p.123 ss.
Considerato
in diritto
- L’inventario preventivo è misura di natura
esclusivamente conservativa e costituisce un provvedimento incidentale nella
procedura di fallimento.
Il suo scopo
è di meglio tutelare i creditori, mettendoli al riparo da manovre scorrette che
debitori alle soglie del fallimento potrebbero commettere.
- Vi sono due specie di inventario preventivo in
funzione del momento procedurale (cfr. Flavio Cometta, L’inventario preventivo
nell’esecuzione in via di fallimento - art. 83 cpv.1 e 162 LEF - , in: Rep.
1993 p.123):
a) alla
crescita in giudicato formale della sentenza di rigetto provvisorio
dell’opposizione (art. 83 cpv.1 LEF);
b) contestualmente alla notificazione della comminatoria
di fallimento (art. 162 LEF).
Presupposto
minimo per entrambe le specie di inventario preventivo è la crescita in
giudicato formale della sentenza di rigetto dell’opposizione.
-
L’art.
183 cpv.1 LEF estende all’esecuzione cambiaria l’istituto dell’inventario
preventivo, ritenuto che - oltre all’ovvio requisito della crescita in
giudicato formale della sentenza di rigetto cambiario - per le peculiarità
dell’esecuzione cambiaria non occorre la comminatoria di fallimento, potendosi
richiedere il fallimento cambiario producendo il precetto esecutivo, la cartavalore
e la sentenza di rigetto dell’opposizione (art. 188 cpv.1 LEF).
-
La concezione secondo cui l’inventario va ammesso ,
senza che sia esaminata la necessità di questa misura, già nella sola ipotesi
che il creditore sia al beneficio di un pronunciato di rigetto provvisorio
dell’opposizione cresciuto in giudicato, è opinione dottrinale ormai superata,
oltre che in insanabile contrasto con la costante giurisprudenza del Tribunale
federale a partire da DTF 82 I 145 ss. (cfr. Cometta, op. cit., p.123-124 con
riferimenti).
-
E’ possibile ottenere l’inventario dei beni del
debitore quando i fatti e le ragioni, per i quali si pretende che il debitore
metta in pericolo i diritti del creditore, siano resi verosimili in modo da
giustificare l’opportunità della misura richiesta.
Giurisprudenza
e dottrina concordano nel ritenere l’opportunità dell’inventario quando, ad
esempio, il debitore si prepari alla fuga, distragga i suoi beni, liquidi i
suoi attivi a vil prezzo, cambi domicilio dopo la notifica del precetto
esecutivo e ogniqualvolta vi siano indizi soggettivi o oggettivi tali da
rendere verosimile il rischio di pregiudizio delle ragioni creditorie vantate
dall’istante (cfr. Cometta, op. cit., p.124 con riferimenti; sulla soglia di
verosimiglianza richiesta per la concessione del provvedimento conservativo, si
veda p.125).
- Dal considerando 6 della citata sentenza CEF 15
febbraio 1995 risulta che il pronunciato pretorile 27 dicembre 1994 “ha fatto
ordine all’UEF di Locarno di procedere all’inventario di tutti i beni dell’ing.
__________: oltre ad essere privo di motivazione, il pronunciato non considera
che:
a) la
decisione di rigetto cambiario, sottesa all’istanza per l’allestimento
dell’inventario, non è cresciuta in giudicato formale;
b) l’istante
non ha dimostrato il superamento della soglia di verosimiglianza richiesta per
la concessione del provvedimento conservativo: anzi, non ha nemmeno reputato
necessario spendere una sola parola di allegazione su fatti legittimanti
l’inventario.
Ne consegue
la revoca dell’ordine pretorile, per doppia manifesta carenza - di immediato
riscontro - degli essentialia legittimanti l’inventario”.
- Il
decreto d’inventario 27 dicembre 1994 del Pretore non è stato eseguito dall’UEF
di Locarno che si è correttamente determinato nel provvedimento 29 dicembre
1994 qui impugnato: infatti, per analogia con le competenze autonome
dell’organo d’esecuzione nell’ambito dell’esecuzione di un sequestro, se il
Pretore concede per errore un inventario benchè ne manchino i presupposti
essenziali, l'Ufficio esecuzione deve comunque in principio eseguirlo: il suo
potere d'esame è infatti assai limitato, se raffrontato a quello del Pretore,
atteso che non gli è in linea di principio possibile verificare le condizioni
materiali del decreto di inventario.
Vi sono però
casi limite dove il principio dell'economia processuale deve prevalere sul
dogmatismo fondato su poteri di cognizione sostanzialmente diversi: ad esempio,
quando è di tutta evidenza, come nel caso di specie, che il giudice
dell’inventario è incorso in un errore manifesto - immediatamente riscontrabile
dall’organo d’esecuzione chiamato ad eseguire il decreto pretorile d’inventario
- non essendosi avveduto che la sentenza di rigetto, su cui si fonda
l’inventario, non è ancora cresciuta in giudicato formale, l'Ufficio esecuzione
deve rifiutare l'esecuzione del decreto di inventario con provvedimento suscettibile
di reclamo ex art. 17 LEF all'autorità di vigilanza.
E’ quanto è
avvenuto, in termini proceduralmente corretti, con il noto provvedimento 29
dicembre 1994 dell’UEF di Locarno che merita conferma.
- In via abbondanziale, il reclamo va respinto anche per
un altro motivo d’ordine logico.
L’esecuzione
di un inventario ad opera dell’Ufficio esecuzione costituisce accessorio della
decisione pretorile di inventario che ne è l’elemento principale.
Orbene, con
sentenza 15 febbraio 1995 di questa Camera il decreto d’inventario è stato
annullato e l’UEF di Locarno non può quindi eseguire un ordine che più non
esiste: infatti la caducità del principale trae seco quella dell’accessorio.
- Non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 TarLEF) e non
si assegnano indennità (art. 68 cpv.2 TarLEF).
Per questi motivi, richiamati gli art. 17, 83, 162 e
183 LEF,
pronuncia
-
Il reclamo 9 gennaio 1995 del __________ è
respinto.
-
Non si prelevano spese e non si assegnano
indennità.
-
Intimazione:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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