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Numero d'incarto:
15.1996.00147
Data decisione, Autorità:
02.07.1997, CEF
Incarto n.
15.96.00147
Lugano
2 luglio 1997/MR/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente,
Zali e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 30 agosto 1996
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, nell'esecuzione no. __________ promossa da
nei confronti del reclamante,
e meglio contro l’avviso 19 agosto 1996 di ricezione della domanda di vendita,
procedura interessante pure
patr. dall’ avv.
__________,
richiamato
il decreto presidenziale 2 settembre 1996, con il quale al reclamo è stato
concesso l’effetto sospensivo;
viste
le osservazioni 16 settembre 1996 dell’__________ __________ e del __________.
__________, e 20 settembre 1996 dell’UEF di Bellinzona, nonché il complemento
29 ottobre 1996 del __________;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________
del 2 gennaio 1992 __________ ____________________ ha promosso un’esecuzione
contro __________ per l’incasso di un credito di fr. 391’892.55 oltre
accessori. Quale titolo di credito __________ ha indicato il vaglia cambiario
emesso il 30 luglio 1990 dalla __________ all’ordine della banca e avallato da
__________ e __________.
B. L’opposizione
interposta dall’escusso è stata rigettata dal giudice in via provvisoria, per
l’importo di fr. 195’946.30 oltre accessori, con decisione 7 agosto 1992 e in
via definitiva, limitatamente all’importo di fr. 176’997.45 oltre accessori,
con decisione 28 dicembre 1994, in parziale accoglimento dell’azione di
disconoscimento del debito introdotta dall’escusso, giudizio quest’ultimo
confermato dalla Seconda Camera civile del Tribunale di appello in data 6
settembre 1995.
C. A
seguito della domanda dell’__________ 6 novembre 1995 di proseguire l’esecuzione,
l’UEF di Bellinzona ha proceduto il 1°marzo 1996 al pignoramento di vari beni
di __________ tra i quali un credito di fr. 200’000.-- vantato dall’escusso nei
confronti del __________.
Con
raccomandata 29 marzo 1996 l’UEF ha quindi provveduto a notificare al
__________ il pignoramento di siffatto credito.
D. Con
scritto 5 marzo 1996 il legale della banca ha comunicato all’UEF, pregandolo di
prenderne nota, che “in data 20 febbraio 1996 il __________, condebitore
solidale verso __________, per il debito fatto valere nella procedura in
epigrafe” (l’esecuzione in esame) “ha eseguito un pagamento alla banca di fr.
224’071.75” e che “conformemente all’art. 149 del Codice delle Obbligazioni il
__________ è pertanto subentrato per legge nei diritti della banca fino a
concorrenza di tale importo”.
E. Con
scritto 10 aprile 1996 indirizzato all’UE il __________ ha integralmente
contestato il credito (pignorato) di fr. 200’000.-- vantato dall’escusso e già
oggetto di una pendente procedura presso la Pretura di Bellinzona. Sul verbale
di pignoramento l’UEF ha pertanto indicato in fr. 1.-- il valore di stima del
credito contestato. Copia del verbale è poi stata intimata l'11 aprile 1996
alle parti interessate al procedimento.
F. Con
atto 2/3 luglio 1996 è stata chiesta la vendita dei beni mobili e crediti
pignorati. Sul formulario per la domanda di vendita, redatto dal legale fino a
quel momento della __________, figura nella rubrica dedicata alle generalità
del creditore:
“Creditore: __________, ora __________ rappresentato
da avv. __________
Più
sotto, nella rubrica riservata alle osservazioni, si legge:
“Il , è subentrato integralmente in tutti i
diritti dell’ per subrogazione ai sensi dell’art. 149 del codice
delle Obbligazioni”.
G. Copia
dell’avviso 19 agosto 1996 di ricezione della domanda di vendita è stato
intimato lo stesso giorno agli interessati. Su detto avviso di ricezione è
indicato quale creditore procedente il __________.
H. Con
tempestivo reclamo 30 agosto 1996 __________ chiede in via principale
l’accertamento dell’estinzione dell’esecuzione n. __________ UEF Bellinzona
“per intervenuto pagamento del credito oggetto della medesima” e in via
subordinata la sospensione dell’esecuzione n. __________ UEF Bellinzona “sino
a decisione definitiva sull’esistenza o meno del credito di fr. 200’000.--
vantato dall’escusso contro il __________ in __________ e pignorato alla pos. 5
del verbale di pignoramento 10 (recte: 1°) marzo 1996”.
Egli
assevera in sostanza che è dall’atto 19 agosto 1996 che per la prima volta gli
risulta che il __________ abbia assunto la qualità di creditore procedente al
posto della __________, che il preteso cambiamento di titolarità del credito
avrebbe dovuto essere documentato, che in ogni modo con il pagamento da parte
di __________ alla __________ il credito di quest’ultima dedotto in esecuzione
sarebbe stato estinto, e il , per procedere contro di lui, avrebbe
dovuto iniziare una nuova procedura esecutiva in modo da “consentire
all’escusso di eccepire nei suoi confronti quelle eccezioni personali che
contro di lui gli spettano”; ciò giustificherebbe la domanda principale di
accertamento dell’estinzione della procedura esecutiva promossa dall’.
Quanto
alla domanda in via subordinata, il reclamante, facendo riferimento alla
pretesa di fr. 200’000.-- da lui fatta valere in via riconvenzionale nella
procedura giudiziaria pendente presso la Pretura di Bellinzona e promossa dal
__________ nei suoi confronti (pretesa di fr. 200’000.-- contestata da
quest'ultimo e oggetto del pignoramento 1° marzo 1996), giustifica la richiesta
di sospensione dell’esecuzione fino a definizione della citata procedura
giudiziaria asserendo in sostanza che dall’esito di quest’ultima dipenderebbe
l’esistenza del credito dedotto in esecuzione: infatti a mente del reclamante
egli dovrebbe essere ammesso anche in questa sede ad opporre l’eccezione di
compensazione del credito fatto valere in via riconvenzionale con quello di cui
il __________ sarebbe divenuto titolare, dal momento che a suo dire se il
titolare del credito (posto in esecuzione) fosse stato sin dall’inizio
quest'ultimo, egli “avrebbe certamente reso verosimile l’esistenza del proprio
credito da opporre in compensazione ed il __________ avrebbe dovuto procedere
nelle vie ordinarie”. Ammettendo in questa sede l’eccezione di compensazione,
l’esito della procedura giudiziaria influirebbe sia sull’esistenza del credito
dedotto in esecuzione (credito che in caso di accoglimento della riconvenzionale
risulterebbe estinto per compensazione) che sull’esistenza del bene pignorato.
I. Delle
osservazioni delle altre parti interessate si dirà, se del caso, in seguito.
L. Nelle
more della presente procedura di reclamo si è conclusa la procedura giudiziaria
davanti al Pretore di Bellinzona, il quale con decisione 13 settembre 1996
passata in giudicato, ha respinto la pretesa riconvenzionale di fr. 200’000.--
fatta valere dal reclamante contro il __________ e oggetto del pignoramento 1°
marzo 1996.
Considerando
in diritto: 1. Nel caso in esame l’esecuzione è stata promossa dall’__________
mentre, come si evince dall’avviso 19 agosto 1996 di ricezione della domanda
di vendita qui impugnato, è continuata a nome del __________. Si tratta pertanto
di esaminare l’ammissibilità di siffatto cambiamento di titolarità del credito
dedotto in esecuzione in corso di procedura, in particolare se l’esecuzione
iniziata dal precedente creditore possa essere proseguita dal (preteso)
successore in diritto o se invece il nuovo titolare debba iniziare una
procedura indipendente contro il (medesimo) debitore.
a) A
questo proposito la legge è silente. Il Tribunale federale ha da tempo colmato
la lacuna riconoscendo al debitore la possibilità di opporre al nuovo creditore
le eccezioni derivanti dalla validità del trasferimento del credito o quelle
che ha contro di lui personalmente: simili eccezioni possono e devono in linea
di principio essere fatte valere davanti al giudice mediante opposizione
tardiva giusta l'art. 77 vLEF. Gli organi d’esecuzione, e su reclamo l’autorità
di vigilanza, sono chiamati a un esame solo sommario del preteso cambiamento di
titolarità, potendone negare l’ammissibilità soltanto per evidente vizio
formale dell’atto di trasferimento del credito o per eccezioni di diritto
materiale manifestamente fondate e lasciando in ogni caso riservata la
decisione del giudice su un’eventuale opposizione tardiva del debitore (cfr.
DTF 91 III 8 ss.; cfr. anche P.-R. Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite
et concordat, 3a ed., Losanna 1993, p. 75; H. Fritzsche/ H.U. Walder,
Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. I, Zurigo 1984, §
9 n. 50 ss., p. 87 ss.); siffatta giurisprudenza è stata del resto codificata
nel nuovo diritto, in vigore dal 1° gennaio 1997 e applicabile ai procedimenti
in corso in quanto con essi compatibile (cfr. art. 2 cpv. 1 Disp. finali della
modificazione del 16 dicembre 1994 della LEF), dove all’art. 77 LEF è stabilito
in particolare che “se il creditore cambia in corso d’esecuzione l’escusso può
fare opposizione in un secondo tempo, sino alla ripartizione o alla
dichiarazione del fallimento” (cpv. 1) e che “l’escusso deve presentare
opposizione scritta e motivata al giudice del luogo dell’esecuzione entro dieci
giorni dalla conoscenza del cambiamento del creditore, rendendo verosimili le
eccezioni opponibili al nuovo creditore” (cpv. 2).
b) Ora
in concreto, a un esame prima facie, la pretesa surrogazione del
__________ nei diritti della creditrice (originariamente) procedente non
risulta sprovvista di ogni fondamento: l’importo da lui pagato all’__________
(fr. 224’081.75, cfr. doc. 2) corrisponde in linea di massima a quello dedotto
in esecuzione; il credito posto in esecuzione trae origine da un avallo cambiario
sottoscritto da __________ e da __________ __________ (art. 1022 cpv. 1 CO); l’__________
non ha sollevato obiezioni di sorta alla prosecuzione dell’esecuzione da parte
del dott. De __________ (ciò che non si comprenderebbe se non vi fosse stata nei
suoi confronti effettiva tacitazione del debito del reclamante ad opera di
__________); né l’escusso ha sollevato eccezioni manifestamente fondate contro
la citata surrogazione o contro il nuovo creditore, in particolare tale non
appare essere l’eccezione di compensazione del credito posto in esecuzione con
la pretesa fatta valere in via riconvenzionale nella causa contro il
__________, pretesa del resto respinta dal Pretore del Distretto di Bellinzona
con sentenza 13 settembre 1996 nelle more della presente procedura di reclamo.
Ne consegue che la domanda principale del reclamo di __________ va respinta.
c) Per
quanto riguarda la domanda in via subordinata, la stessa risulta di fatto
superata dalla citata decisione pretorile 13 settembre 1996, già passata in
giudicato, decisione che ha posto fine alla causa fino alla definizione della
quale era chiesta la sospensione della presente esecuzione.
Il
reclamo va pertanto respinto e confermata la continuazione dell’esecuzione a
nome e per conto del __________, così come effettuata dall’UEF di Bellinzona,
riservato diverso avviso del giudice nell’ambito di un’eventuale opposizione
tardiva dell’escusso.
- Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamati gli art. 77vLEF e 77 LEF,
pronuncia: 1. Il reclamo 30 agosto 1996 __________, è
respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità per la presente decisione.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
vicepresidente:
La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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