AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1996.00164
Data decisione, Autorità:
30.01.1998, CEF
Incarto n.
15.96.00164
Lugano
30 gennaio 1998 /MR/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 2 settembre 1996
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione del Distretto _________, e meglio contro l'elenco
oneri del 21 agosto 1996, nelle esecuzioni in via di realizzazione del pegno
immobiliare __________ promosse contro il ricorrente
interessanti pure
richiamato
il decreto presidenziale 4 ottobre 1996, con il quale al reclamo non è stato
concesso effetto sospensivo;
viste le osservazioni: - 23
settembre 1996 __________
26 settembre1996 __________
30 settembre 1996 __________ esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Nella
procedura in via di realizzazione del pegno immobiliare __________ promossa
__________ (in seguito ) contro __________ mediante precetto
esecutivo 12/16 gennaio 1996 dell’Ufficio Esecuzione di Lugano, lo stesso
istituto ha chiesto con domanda 17 luglio 1996 la vendita delle particelle
_________ intestate all’escusso.
B. In
data 23 luglio 1996 l’UE di Lugano ha inviato per raccomandata agli
interessati, e a __________ per rogatoria, copia dell’avviso di incanto unico
relativo alle due particelle oggetto dell’esecuzione con l’indicazione, tra
l’altro, della data, dell’ora e del luogo dell’incanto (29 novembre 1996, ore
15.00, a ), del termine per le insinuazioni di oneri fondiari (16
agosto 1996) e del termine a partire dal quale si sarebbero potute consultare
le condizioni d’asta (13 novembre 1996). Identico avviso d’incanto è stato
pubblicato sul __________ n. 60 del 26 luglio 1996.
C. Con
domanda 18 agosto 1996, __________ ha presentato la domanda di vendita della
particella __________ anche nell’ambito dell’esecuzione in via di realizzazione
del pegno immobiliare __________, pure da lei promossa contro __________ 12
dicembre 1996/2 gennaio 1996.
D. In
data 21 agosto 1996 l’UE ha comunicato per raccomandata agli interessati, a
__________ per rogatoria, l’elenco oneri relativo alle due particelle __________
e riferito alle esecuzioni _________ In esso figurano i seguenti crediti
garantiti da pegno immobiliare:
Sub
“IPOTECHE LEGALI”
Cifra
1: Comune __________
(contabilità
generale, servizio esazione)
Mappale
- crediti
per “tassa canalizz. e uso” 1991, 1993, 1994, 1995 e 1996
per
complessivi fr. 97’582.15
(da
pagarsi in contanti)
Mappale
- crediti
per “tassa canalizz. e uso” 1991, 1995 e 1996
per
complessivi fr. 37.-- e un credito per “contr. costruzione impianti depurazione
acque” di fr. 3’764.00
il
tutto per complessivi fr. 3’801.--
(da
pagarsi in contanti)
Sub
“IPOTECHE LEGALI”
Cifra
2: Comune di Lugano
(ufficio
contribuzioni)
- crediti
per imposte immobliari 1989, 1990, 1991, 1992,1993, 1994, 1995, 1996 (importi
provvisori per gli ultimi due anni) con interessi
per
complessivi fr. 684’208.05
(da
pagarsi in contanti)
Sub
“IPOTECHE CONVENZIONALI”
Cifra
3: __________
-
credito
(capitale più interessi valuta 29.11.1996) di complessivi fr. 80’632’115.00
relativo alla C.I. al portatore di nominali fr. 65’000’000.-- e interessi al 7%
gravante in I rango il mappale n. __________
-
credito
(capitale più interessi valuta 29.11.1996) di complessivi fr. 24’810’007.90 relativo
alla __________ al portatore di nominali fr. 20’000’000.-- e interessi al 7%
gravante in I rango il mappale n. __________ e in II rango il mappale _________
-
“cto
corr. 249.000.01 B/0230” di fr. 125’198.10
-
“spese”
di fr. 13’182.00
il
tutto per complessivi fr. 105’580’503.--
(da
pagarsi in contanti)
Sub
“IPOTECHE CONVENZIONALI”
Cifra
4: Il Portatore
- credito
(capitale più interessi calcolati su 3 anni) relativo alla C.I. al portatore di
nominali fr. 15’000’000.-- e interessi al 7% gravante in III rango il mappale
__________,
di
complessivi fr. 18’150’000.--
(fr.
15’000’000.-- da assegnarsi
e
fr. 3’150’000.-- da pagarsi in contanti)
Sub
“IPOTECHE CONVENZIONALI”
Cifra
5: Il Portatore
- credito
(capitale più interessi calcolati su 3 anni) relativo alla __________ al
portatore di nominali fr. 10’000’000.-- e interessi al 7% gravante in IV rango
il mappale _________,
di
complessivi fr. 12’100’000.--
(fr.
10’000’000.-- da assegnarsi
e
fr. 2’100’000.-- da pagarsi in contanti)
Sub
“IPOTECHE CONVENZIONALI”
Cifra
6: Il Portatore
- credito
(capitale più interessi calcolati su 3 anni) relativo alla __________ al
portatore di nominali fr. 10’000’000.-- e interessi al 7% gravante in IV rango
il mappale n. 2129
di
complessivi fr. 12’100’000.--
(fr.
10’000’000.-- da assegnarsi
e
fr. 2’100’000.-- da pagarsi in contanti)
E. Con
reclamo 2/3 settembre 1996 __________ postula l’annullamento dell’elenco oneri
21 agosto 1996 rispettivamente la sua rettifica con conseguente nuovo deposito,
muovendo in sostanza le seguenti censure:
-
sub
“Ipoteche legali”, cifra 1, con riferimento al mappale __________, sarebbero
state iscritte tasse canalizzazione e uso per gli anni dal 1991 al 1996 senza
considerare che contro di esse sono stati presentati dei ricorsi, “cosicché
queste tasse non hanno validità legale”; inoltre, con riferimento sia al
mappale __________ che a quello __________, per la tassa di canalizzazione 1996
è iscritto l’intero importo annuale, invece di un importo calcolato pro rata
dal 1° gennaio al 29 novembre 1996;
-
sub
“Ipoteche legali”, cifra 2, con riferimento ad entrambi i mappali, non
potrebbero essere iscritte le imposte immobiliari relative gli anni 1989 e
1990, e ciò “in base alla prescrizione di 5 anni che nel frattempo è
subentrata”; inoltre, a mente del reclamante, “per tutte le imposte si possono
indicare nell’elenco oneri soltanto l’importo per tre interessi annui scaduti e
l’interesse annuo corrente”, mentre nel caso concreto “dall’elenco oneri non si
può dedurre come l’Ufficio di esecuzione calcola gli interessi, a quale tasso e
da quale data”; infine anche per l’imposta immobiliare 1996 dovrebbe essere
iscritto soltanto un importo calcolato pro rata;
-
sub
“Ipoteche convenzionali”, cifra 3, sono indicati sotto “credito notificato” due
importi di fr. 80’632’115.00 e fr. 24’810’007.90 senza alcuna indicazione da
parte dell’Ufficio di esecuzione in merito alla composizione di tali importi,
ai tassi d’interesse applicati rispettivamente alla loro data di decorrenza;
-
l’Ufficio
di esecuzione avrebbe infine omesso di calcolare l’interesse annuo corrente sul
capitale delle tre cartelle ipotecarie al portatore iscritte alle cifre 4, 5 e
F. Delle
osservazioni delle altre parti interessate si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Nell’esecuzione
in via di realizzazione del pegno ex art. 151 ss. LEF tornano applicabili, in
particolare, gli art. da 106 a 109 LEF per il rinvio di cui all’art. 155 cpv. 1
LEF; la realizzazione immobiliare si opera poi secondo le disposizioni degli art.
da 133 a 143bis LEF (per il rinvio dell’art. 156 prima proposizione LEF) e
degli art. da 85 a 121 RFF ,rispettivamente, per quanto qui di rilievo, dagli art.
da 29 a 42 RFF (per il rinvio dell’art. 102 RFF).
a) Per
l’art. 140 cpv. 1 LEF prima dell’incanto l’ufficiale constata, in base alle
insinuazioni presentate e all’estratto del registro fondiario, gli oneri
gravanti il fondo. Le pretese che non implicano oneri reali per il fondo non
saranno menzionate nell’elenco oneri (art. 36 cpv. 1, primo periodo, seconda
parte RFF); d’ altra parte l’ufficio esecuzione non può rifiutare l’iscrizione
degli oneri che risultano dall’estratto del registro fondiario o che furono
insinuati entro il termine, né modificarli, né contestarli, né esigere la
produzione di prove (art. 36 cpv. 2 primo periodo RFF).
L’apparente
contraddizione tra il cpv. 1 e il cpv. 2 dell’art. 36 RFF è stata risolta dal
Tribunale federale nel senso che rientra nel potere di cognizione dell’ufficio
esecuzione, e di conseguenza dell’Autorità di vigilanza in via di reclamo,
stabilire se la pretesa creditoria (tempestivamente) notificata implica o meno
oneri reali per il fondo, ossia se il credito insinuato è in linea di principio
suscettibile di essere garantito da ipoteca (non importa se legale o
convenzionale): siffatta determinazione è rilevante dal profilo procedurale,
atteso che - se non vi è aggravio per il fondo - il credito non potrà essere
iscritto nell’elenco oneri (cfr. DTF 117 III 38 s., cons. 3). L’accertamento di
diritto materiale dell’esistenza e consistenza (contenuto, quantum) del credito
è e rimane invece di competenza esclusiva del giudice di merito (cfr. DTF 101
III 39; 117 III 38 s., cons. 3). Va però precisato che quello dell’ufficio di
esecuzione, e conseguentemente dell’autorità di vigilanza, è comunque un potere
di cognizione limitato ad un esame prima facie, senza possibilità di
approfondimento (cfr. art. 36 cpv. 2 primo periodo RFF in fine) e con riserva
di diverso avviso da parte del giudice di merito, il quale gode invece anche su
questo punto del pieno potere di cognizione.
b) Una
pretesa tempestivamente notificata non potrà pertanto non essere iscritta
nell’elenco oneri se non quando risulti manifesta l’assenza di un onere reale
per il fondo, e nel caso di crediti pretesi garantiti da ipoteca legale -
stabilita pertanto dalla legge che costituisce titolo d’acquisto del diritto di
pegno (cfr. P. Tuor/ B. Schnyder/ J. Schmid, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch,
11. ed., Zurigo 1995, p. 824; Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, Vol. III,
2. ed., Berna 1996, p. 195, N. 2825, 2830d e riferimenti) - soltanto quando
risulti manifesta l’assenza di una base legale che li ponga al beneficio di
siffatta ipoteca. In caso di dubbio la loro iscrizione nell’ elenco oneri non
può invece essere rifiutata. D’altra parte, qualora una pretesa
(tempestivamente notificata) divergesse (nel quantum o nel grado)
dall’iscrizione a registro fondiario, l’Ufficio è comunque tenuto a iscrivere
nell’elenco oneri la pretesa così come notificata, indicando nel contempo il
contenuto dell’iscrizione a registro fondiario (cfr. Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs-
und Konkursrechts, 5. ed., Berna 1993, § 28 n. 25, p. 240 s.). Sarà poi
nell’ambito della apposita procedura di appuramento che sarà data la
possibilità di esaminare la fondatezza (dal profilo materiale) delle pretese
iscritte nell’elenco oneri (cfr. art. 140 cpv. 2 LEF, art. 37 e ss. RFF).
- L’art.
836 CC consente al diritto cantonale “per i rapporti di diritto pubblico od
altri rapporti di carattere obbligatorio generale per tutti i proprietari di
fondi” di stabilire, a favore di pretese creditorie degli enti pubblici, la
garanzia dell’ipoteca legale diretta, ossia valida anche senza l’ iscrizione
nel registro fondiario (unmittelbares gesetzliches Grundpfandrecht),
salvo contraria disposizione (ipoteca legale indiretta, ossia valida solo con
iscrizione nel registro fondiario: mittelbares gesetzliches Grundpfandrecht).
Nel primo caso un’ eventuale iscrizione a registro fondiario ha valore
dichiarativo, mentre nel secondo caso l’iscrizione assume carattere costitutivo
per l’esistenza stessa dell’ipoteca legale (cfr. Paul-Henri Steinauer, op.cit.,
p. 197, __________ e riferimenti; sulla distinzione tra ipoteche legali dirette
ed indirette cfr. anche Pascal Simonius/ Thomas Sutter, Schweizerisches Immobilarsachenrecht,
Vol. II, Basilea et. al, 1990, p. 227 ss; Hans Michael Riemer, Die beschränkten
dinglichen Rechte, Grundriss des schweizerischen Sachenrechts, Vol. II , Berna
1986, p. 93 ss).
L’art.
183 LAC riconosce al cpv. 1 n. 1 il beneficio dell’ipoteca legale ex art. 836
CC “allo Stato e ai Comuni, sopra tutti gli immobili situati nel Cantone, per
il pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali che hanno una relazione
particolare con l’immobile”. Tali ipoteche hanno tutte il medesimo ordine e
prevalgono sugli altri pegni immobiliari (art. 183 cpv. 2 LAC).
- Il
reclamante contesta innanzitutto l’iscrizione nell’elenco oneri, sub “Ipoteche
legali” cifra 1, di crediti a favore del Comune di __________ “per tasse
canalizzazione e uso” riferite al mappale __________ relative agli anni dal
1991 al 1996, siccome contro la richiesta di siffatti contributi sarebbero
stati presentati dei ricorsi, nonché chiede che in ogni modo la tassa per
l’anno 1996, relativa ad entrambi gli immobili, venga iscritta per l’importo
calcolato pro rata.
a) L’art.
96 cpv. 1 della Legge (cantonale) d’applicazione della legge federale contro
l’inquinamento delle acque dell’8 ottobre 1971 (LALIA, del 2 aprile 1975, in RL
9.1.1.2) stabilisce che il Comune deve imporre contributi di costruzione per
l’esecuzione degli impianti comunali e per la partecipazione a quella degli
impianti consortili. Per l’art. 107 cpv. 3 LALIA contributi di questo genere
godono del privilegio dell’ipoteca legale indiretta, che cioè richiede per la
sua validità l’iscrizione nel registro fondiario. Gli art. 109 e 110 LALIA
prevedono che il proprietario di fondi e il titolare di diritti reali limitati
devono pagare una tassa di allacciamento alla rete delle canalizzazioni
rispettivamente una tassa d’uso degli impianti. Siffatte tasse non beneficiano,
al contrario del contributo di costruzione, della garanzia di un’ipoteca
legale.
b) Il
reclamante sostiene che contro le “tasse canalizzaz. e uso” riferite al mappale
__________ sarebbero pendenti dei ricorsi, per cui le stesse non potrebbero
essere iscritte nell’elenco oneri. Nelle sue osservazioni 30 settembre 1996 il
Comune di __________ afferma che “non risulta a nostra conoscenza che avverso
le tasse di canalizzazione siano stati inoltrati ricorsi” e aggiunge che “l’art.
110 LALIA specifica che la tassa di canalizzazione - tassa d’uso è una tassa
annuale, onde per cui non risulta essere dovuta pro rata temporis” (cfr.
osservazioni, p. 2 ad 1).
Ora,
a prescindere dalle censure sollevate dal reclamante - che per altro confonde
il contributo di costruzione ex art. 96 ss. LALIA, contro cui sono dirette le
impugnative cui fa riferimento (cfr. doc. 3 e doc. 4 allegati al suo reclamo 2
settembre 1996) con le tasse d’uso ex art.110 LALIA, cui invece all’evidenza si
riferiscono i crediti per “tasse canalizzaz. e uso” notificati dall’ente
pubblico (cfr. oltre che la denominazione del tipo di credito, il richiamo
esplicito all’art. 110 LALIA dello stesso Comune nelle sue osservazioni), sia
il credito di complessivi fr. 97’582.15 riferito al mappale __________ per
“tasse canalizzaz. e uso” 1991/ 1993/ 1994/ 1995/ 1996 che quello di
complessivi fr. 37.-- riferito al mappale __________ per “tasse canalizzaz. e
uso“ 1991/ 1995/ 1996 vanno d’ufficio depennati dall’elenco oneri in quanto,
come esposto al considerando precedente, non godono del beneficio dell’ipoteca
legale e pertanto non implicano oneri reali per i fondi. Su questo punto il
reclamo __________, pur con altre motivazioni, va accolto.
- Il
reclamante contesta inoltre nell’elenco oneri sub “Ipoteche legali, cifra 2” i
crediti per imposte immobiliari a favore del Comune __________ così come
iscritti dall’UE, sostenendo in particolare che i crediti per le imposte
riferite agli anni 1989 e 1990 sarebbero caduti in prescrizione, che in ogni
modo su tutte le imposte andrebbero calcolati soltanto gli interessi per tre
anni scaduti più quelli correnti, con l’indicazione esplicita del tasso
applicato, e che infine l’imposta per il 1996 andrebbe ammessa soltanto per
l’importo calcolato pro rata.
a) Per
l’art. 252 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (in seguito LT, in vigore
dal 1° gennaio 1995 e applicabile alle tassazioni riferite ai periodi fiscali
successivi alla sua entrata in vigore, art. 324 cpv. 1 LT) per il pagamento di
tutte le imposte cantonali e comunali che hanno una relazione particolare con
l’immobile conformemente all’art. 836 CC è riconosciuta, per la durata di
cinque anni dalla crescita in giudicato della tassazione, al Cantone e ai
comuni un’ipoteca legale secondo l’art. 183 LAC (cpv.1). Essa è di rango
prevalente agli altri pegni immobiliari e per la sua validità non necessita di
iscrizione a registro fondiario (cpv. 2). Tale norma riprende nella sostanza,
precisandolo, l’art. 229 della Legge tributaria del 28 settembre 1976 (in
seguito vLT ed applicabile alle tassazioni riferite ai periodi fiscali antecedenti
il 1° gennaio 1995).
b) L’UE
ha iscritto nell’elenco oneri i crediti contestati così come sono stati
notificati dal Comune con atto d’insinuazione 14 agosto 1996. Ad un esame prima
facie siffatti crediti per imposte comunali e immobiliari [varianti tra fr. 64’471.20 (1991) e fr.
75’699.30 (dal 1992)] appaiono compresi
nella normativa dedotta dai combinati art. 836 CC, 183 LAC e 229 vLT (per le
imposte fino al 1994 compreso) rispettivamente 252 LT (per le imposte degli
anni successivi): in particolare tenuto conto di un valore di stima ufficiale
(attuale) dei due mappali di complessivi fr. 75’334’995.-- (cfr. avviso
d’incanto unico __________), non appaiono neppure nel quantum manifestamente
sprovvisti del beneficio della garanzia dell’ipoteca legale diretta, riservato l’
eventuale futuro accertamento del giudice del merito. Sfugge invece al limitato
potere di cognizione dell’UE, e di conseguenza dell’autorità di vigilanza, sia
l’esame dell’eccezione di prescrizione dei crediti d’imposta (o dell’ipoteca
legale ad essi riferita) per gli anni 1989 e 1990, che la verifica del calcolo
degli interessi, che l’esatta determinazione del quantum dell’imposta dovuta
per il 1996, questioni queste di esclusiva competenza del giudice del merito
nell’ambito della apposita procedura di appuramento dell’elenco oneri; per
quanto riguarda l’estensione della garanzia dell’ipoteca legale va comunque
ricordato che per crediti di imposta come quelli di cui è questione fa stato la
normativa fiscale, che non prevede per gli interessi la limitazione all’anno
corrente e ai tre anni precedenti (cfr. art. 818 CC). Su questi punti il
reclamo va pertanto respinto.
-
contesta pure i crediti iscritti a favore della creditrice procedente, in
quanto l’UE non avrebbe evidenziato “come si compone questo importo, su quale
tasso d’interesse si basa per calcolare l’importo e da quale data inizia la
decorrenza degli interessi”.
Si
tratta all’evidenza di una contestazione inerente al quantum del credito
notificato. L’UE ha iscritto nell’elenco oneri gli importi complessivi di fr.
80’632’115.-- e di fr. 24’810’007.90 (comprensivi del capitale nominale delle
due C.I, degli interessi, degli interessi di mora e delle spese) così come gli
sono stati notificati __________ con scritto 14 agosto 1996; l’UE ha pure
indicato il contenuto del registro fondiario relativo ai due mappali, dove
risultano iscritte una cartella ipotecaria al portatore di nominali fr.
60’000’000.-- con interessi al 7% gravante in I rango il mappale n. __________
e una cartella ipotecaria al portatore di nominali fr. 20’000’000.-- con
interessi al 7% gravante in I rango il mappale n. __________ e in II rango il
mappale n. __________. A un esame prima facie, al quale si deve limitare
l’Ufficio di esecuzione e con esso l’Autorità di vigilanza, il credito
insinuato risulta nel suo complesso sostanzialmente garantito dalle cartelle
ipotecarie, riservata l’esatta determinazione numerica in via di accertamento
nelle forme del diritto civile; l’UE poteva e doveva pertanto iscrivere
nell’elenco oneri il credito così come notificato dalla __________ (cfr. sopra,
cons. 1b in fine). Anche su questo punto il reclamo si rivela pertanto senza
fondamento.
- Il
reclamante chiede infine che l’elenco oneri venga annullato rispettivamente
rettificato in considerazione del fatto che sub “Ipoteche convenzionali, cifre
da ____________________, non sono stati iscritti gli interessi annui correnti
riferiti alle tre cartelle ipotecarie al portatore di III e IV grado. Con
osservazioni 26 settembre 1996, l’UE ha aderito al reclamo limitatamente a
questa censura, dichiarando di provvedere alla rettifica dell’elenco oneri nel
senso prospettato dal reclamante, inserendo sub “Ipoteche convenzionali”, alle
cifre da 4 a 6, gli importi relativi agli interessi correnti calcolati sul
valore nominale delle tre cartelle ipotecarie al portatore iscritte, calcolati
dalla data della domanda di vendita (17 luglio 1996) alla data dell’incanto (29
novembre 1996), e meglio:
Sub
“Ipoteche convenzionali”
cifra
4: Il Portatore
- credito
relativo alla __________ al portatore di nominali fr. 15’000’000.-- e interessi
al 7% gravante in III rango il mappale n. __________
in
luogo di complessivi fr. 18’150’000.--, fr. 18’535’000.-, così calcolati:
17.07.96
fr.
18’535’000.--
Sub
“Ipoteche convenzionali”
cifra
5: Il Portatore
- credito
relativo alla __________ al portatore di nominali fr. 10’000’000.-- e interessi
al 7% gravante in IV rango il mappale n. 2129:
in luogo
di complessivi fr. 12’100’000.--, fr. 12’356’666.65, così calcolati:
17.07.96
fr.
12’356’666.65
Sub
“Ipoteche convenzionali”
cifra
6: Il Portatore
- credito
relativo alla __________. al portatore di nominali fr. 10’000’000.-- e
interessi al 7% gravante in IV rango il mappale n. __________:
in luogo
di complessivi fr. 12’100’000.--, fr. 12’356’666.65, così calcolati:
17.07.96
fr.
12’356’666.65
a) In
concreto nessuno ha notificato i crediti pignoratizi in esame. Dal momento che
le tre cartelle ipotecarie risultano iscritte a registro fondiario, l’UE ha
proceduto d’ufficio all’ iscrizione dei relativi crediti nell’elenco oneri in
base all’art. 140 cpv. 1 LEF. Ora prima ancora di esaminare la questione
sollevata dal reclamante e relativa all’iscrizione degli interessi ipotecari
correnti, occorre chiedersi se siffatta iscrizione d’ufficio - in difetto di
insinuazione da parte del titolare - possa e debba estendersi oltre che al
capitale nominale della cartella ipotecaria iscritta a registro fondiario anche
agli interessi, siano essi correnti o precedentemente scaduti.
b) Per
l’art. 138 cpv. 1 n. __________ i creditori pignoratizi devono insinuare
all’ufficio d’esecuzione, entro il termine impartito, le loro pretese
sull’immobile, “specialmente per interessi e spese”; in caso contrario le loro
pretese rimangono escluse da ogni partecipazione alla somma ricavata
dall’incanto, salvo che i loro diritti risultino iscritti nel registro
fondiario. In quest’ultimo caso infatti l’ufficio giusta l’art. 140 cpv.
__________ deve procedere d’ufficio alla loro iscrizione nell’elenco oneri,
atteso che in caso di rifiuto o omissione dell’ iscrizione di oneri risultanti
dal registro fondiario è aperta la via del ricorso all’autorità di vigilanza
(cfr. art. 36 cpv. 2 primo periodo RFF; K. Amonn, op.cit., § 28, p. 240 n. 24 e
p. 242 n. 35). In due decisioni invero piuttosto datate ma tuttora valide [DTF 31(1905) I 148 ss. e 33 (1907) I 461 ss.], il Tribunale federale ha esaminato la
portata dell’iscrizione d’ufficio ex art. 140 cpv. 1 LEF, concludendo che
siffatto obbligo d’iscrizione non si estende anche alla garanzia per tre interessi
annuali scaduti ex art. 818 cpv. 1 n. 3 CC. Da iscrivere d’ufficio sono invece
soltanto il credito capitale nonché, come osserva __________ richiamando le
citate sentenze, gli interessi correnti (cfr. Carl Jäger, Das Bundesgesetz betreffend
Schuldbetreibung und Konkurs, édition française, Lausanne/Genève 1920, n. 12 ad
art. 138 LEF; cfr. anche Simonius/Sutter, op.cit., Vol. II, p. 188 s.).
c) Ne
consegue che nel caso in esame, in difetto di ogni insinuazione relativa alle
tre cartelle ipotecarie al portatore iscritte a registro fondiario, nell’elenco
oneri possono e devono essere iscritti le seguenti pretese:
Sub “Ipoteche convenzionali”
cifra
4: Il Portatore
- credito
relativo alla __________ al portatore di nominali fr. 15’000’000.-- e interessi
al 7% gravante in III rango il mappale n. __________
in
luogo di complessivi fr. 18’150’000.--, fr. 15’385’000.-, così calcolati:
17.07.96
fr.
15’385’000.--
Sub
“Ipoteche convenzionali”
cifra
5: Il Portatore
- credito
relativo alla __________. al portatore di nominali fr. 10’000’000.-- e
interessi al 7% gravante in IV rango il mappale n. __________
in
luogo di complessivi fr. 12’100’000.--, fr. 10’256’666.65, così calcolati:
17.07.96
fr.
10’256’666.65
Sub
“Ipoteche convenzionali”
cifra
6: Il Portatore
- credito
relativo alla __________. al portatore di nominali fr. 10’000’000.-- e
interessi al 7% gravante in IV rango il mappale n. __________:
in
luogo di complessivi fr. 12’100’000.--, fr. 10’256’666.65, così calcolati:
17.07.96
fr.
10’256’666.65
In
questo senso l’elenco oneri 21 agosto 1996 va d’ufficio rettificato e il
reclamo __________, in punto alla questione degli interessi correnti, accolto.
- Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamati
gli art. 138, 140, 151 ss. LEF, 36, 102 RFF, 836 CC, 183 LAC, 96,103,107,110
LALIA, 252 LT, 229 vLT,
pronuncia: 1. Il
reclamo 2 settembre 1996 di __________) è parzialmente accolto.
1.1. Di
conseguenza l’elenco oneri 21 agosto 1996 è così modificato:
Sub
“IPOTECHE LEGALI”
cifra 1: Comune __________
(contabilità
generale, servizio esazione)
Mappale
n. __________
sono
depennati i crediti notificati per “tassa canalizz. e uso” 1991, 1993, 1994,
1995 e 1996 per complessivi fr. 97’582.15
Mappale
n. __________
sono
depennati i crediti per “tassa canalizz. e uso” 1991, 1995 e 1996 per
complessivi fr. 37.--
resta
iscritto (invariato) il credito per “contr. costruzione impianti depurazione
acque” di fr. 3’764.00
Sub
“IPOTECHE LEGALI”
cifra
2: Comune di Lugano
(ufficio
contribuzioni)
restano
iscritti (invariati) i crediti per imposte immobliari 1989, 1990, 1991,
1992,1993, 1994, 1995, 1996 (importi provvisori per gli ultimi due anni) con
interessi per complessivi fr. 684’208.05
Sub
“IPOTECHE CONVENZIONALI”
cifra
3: __________
restano
iscritti (invariati) i crediti notificati dalla creditrice e cioè:
credito
(capitale più interessi valuta 29.11.1996) di complessivi fr. 80’632’115.00
relativo alla __________ al portatore di nominali fr. 65’000’000.-- e interessi
al 7% gravante in I rango il mappale n. __________
credito
(capitale più interessi valuta 29.11.1996) di complessivi fr. 24’810’007.90
relativo alla __________. al portatore di nominali fr. 20’000’000.-- e
interessi al 7% gravante in I rango il mappale n. __________ e in II rango il
mappale n. __________
“__________
di fr. 125’198.10
“spese”
di fr. 13’182.00
il
tutto per complessivi fr. 105’580’503.--
Sub
“IPOTECHE CONVENZIONALI”:
cifra
4: Il Portatore
il
credito relativo alla __________ al portatore di nominali fr. 15’000’000.-- e
interessi al 7% gravante in III rango il mappale n. __________ è iscritto come
segue:
in
luogo di complessivi fr. 18’150’000.--, fr. 15’385’000.-, così calcolati:
17.07.96
fr.
15’385’000.--
Sub
“IPOTECHE CONVENZIONALI”
cifra
5: Il Portatore
il
credito relativo alla __________. al portatore di nominali fr. 10’000’000.-- e
interessi al 7% gravante in IV rango il mappale n. __________ è iscritto come
segue:
in
luogo di complessivi fr. 12’100’000.--, fr. 10’256’666.65, così calcolati:
17.07.96
fr.
10’256’666.65
Sub
“IPOTECHE CONVENZIONALI”
cifra
6: Il Portatore
il
credito relativo alla __________. al portatore di nominali fr. 10’000’000.-- e
interessi al 7% gravante in IV rango il mappale n. __________ è iscritto come
segue:
in
luogo di complessivi fr. 12’100’000.--, fr. 10’256’666.65, così calcolati:
17.07.96
fr.
10’256’666.65
1.2. E’
fatto ordine all’Ufficio esecuzioni del Distretto __________ di procedere alla
modifica di cui al dispositivo __________., rettificando altresì gli importi
globali corrispondenti.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità per la presente decisione.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
ricevuta CEF del Tribunale d'appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster