AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1996.10
Data decisione, Autorità:
12.03.1996, CEF
Incarto n.
15.96.00010
Lugano
12 marzo 1996/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 18 gennaio 1996 di
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di
Riviera e meglio contro il riesame 11 gennaio 1996 dell’atto di pignoramento emesso
in diverse esecuzioni promosse contro il reclamante da
viste
le osservazioni 26 gennaio 1996 dell’UEF di Riviera;
esaminati
atti e documenti
ritenuto
in
fatto
A. Il Comune di __________, lo __________ e la __________
procedono contro __________ per l’incasso di diversi crediti.
B. In seguito alla richiesta di riesame 8 gennaio 1996 da
parte di __________ di un precedente atto di pignoramento, l’UEF di Riviera con
atto 11 gennaio 1996 ha confermato l’eccedenza pignorabile in Fr. 400.--, sulla
base del seguente computo:
Introito Fr.
3’400.--
Minimo
di esistenza
minimo base (persona sola) Fr. 1’025.--
canone di locazione Fr. 800.--
cassa malati Fr. 169.--
trasferte casa-lavoro Fr. 150.--
pasti fuori casa Fr. 180.--
indennità per lavori faticosi Fr. 120.--
riscaldamento + elettricità Fr. 250.--
spese mediche Fr. 50.--
spese diverse Fr. 200.--
totale Fr.
2’944.-- Fr. 3’400.--
C. Contro siffatta determinazione si è tempestivamente
aggravato il reclamante chiedendo che gli venga riconosciuto un importo di Fr.
350.-- per il pagamento delle imposte per l’anno 1996.
D. Delle osservazioni dell’UEF di Biasca si dirà, se del
caso, in seguito.
Considerato
in
diritto
-
Nel procedere al sequestro o al pignoramento del
salario, le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le
circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del
pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua
famiglia (DTF 112 III 21 cons. 2a; 108 III 12 cons. 3; 106 III 13 cons. 2; 102
III 15 cons. 4; Amonn in ZBJV 1984 p. 470), ritenuto che delle successive
modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame
del pignoramento (DTF 108 III 13).
a) Nel computo del minimo vitale dell’escusso si deve
tenere conto delle spese assolutamente necessarie al sostentamento del debitore
e della sua famiglia (cfr. DTF 102 III 19 e rif. ivi).
La
giurisprudenza si è già espressa nel senso che nel computo del minimo vitale
non si può tener conto delle spese occorrenti al pagamento delle imposte (cfr.
DTF 95 III 42; Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts,
Berna 1993, § 23 m. 55 p. 186).
Perché
si diano privilegi in diritto a determinati creditori occorre un’espressa norma
di legge in tal senso. La giurisprudenza del Tribunale federale ha attenuato il
rigore di questo principio stabilendo in DTF 112 III 18 (cfr. Kurt Amonn in
ZBJV 1988 p. 329-330) che determinati creditori sono privilegiati di fatto
(cfr. Pierre-Robert Gilliéron in JdT 1989 II 9) nel senso che, in caso di
pignoramento di salario o di redditi, il debitore è autorizzato ad eseguire
interamente le proprie obbligazioni nei loro confronti: è questo il caso in
particolare per il venditore di generi alimentari, per il fornitore di beni
indispensabili alla sopravvivenza o all’esercizio del lavoro del debitore e per
il locatore di locali indispensabili per l’esercizio dell’attività
dell’escusso.
Siffatto
indirizzo giurisprudenziale concretizza l’intento del legislatore di lasciare
all’escusso e alla sua famiglia quanto è assolutamente indispensabile ex art.
92 e 93 LEF per soddisfare i bisogni più elementari.
b) E` di tutta evidenza che il versamento mensile
prospettato dal reclamante per il pagamento delle imposte 1996 non può entrare
in linea di conto per il calcolo del minimo vitale: alla luce dei principi
giurisprudenziali richiamati, nulla giustifica il privilegio che il debitore
pretende sia concesso al __________, al Comune di __________ e alla __________
quali creditori di imposte. Abbondanzialmente si annota che non vi sarebbe poi
alcuna garanzia che l’importo di cui si chiede la deduzione venga
effettivamente versato ai citati creditori.
- Il reclamo 18 gennaio 1996 __________ va di
conseguenza respinto.
Non
si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68
cpv. 2 OTLEF).
Per i
quali motivi,
richiamati
gli art. 17 e 93 LEF, nonché i disposti citati
pronuncia
-
Il
reclamo 18 gennaio 1996 __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione: - __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster