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Numero d'incarto:
15.1996.106
Data decisione, Autorità:
25.02.1997, CEF
Incarto n.
15.96.00106
15.96.00107
Lugano
25 febbraio 1997 /B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sui ricorsi 4 luglio 1996 di
ambedue
patr. da: __________
contro
l’operato
dell’Ufficio esecuzione di Lugano e meglio contro il provvedimento 27 giugno
1996 concernente la revisione del pignoramento di salario in diverse esecuzioni
promosse contro __________ da
rappr.
da: __________
(esec.
n. __________, __________, __________, __________, __________, __________
__________)
(sec.
n.__________)
(esec.
n. __________)
viste le osservazioni: - 23 luglio 1996 dello __________
- 26 luglio 1996
dell’Ufficio esecuzione di Lugano
rilevato che con decreti presidenziali 8 luglio 1996 ai ricorsi è
stato concesso
effetto sospensivo;
ritenuto
in fatto
A. Diversi creditori
procedono contro __________ per l’incasso dei loro crediti.
B. Con riesame di un
precedente pignoramento l’UE di Lugano in data 27 giugno 1996 ha pignorato a
__________ un’eccedenza di Fr. 417.-- al mese sulla base del seguente computo:
Introiti
-
debitrice Fr.
893.-- 9%
-
marito Fr.
8’200.-- 91%
totale Fr.
9’093.--
Minimo di esistenza della
famiglia
totale Fr.
5’281.30
Minimo di esistenza a
carico della moglie: 9% di Fr. 5’281.30 = Fr. 475.30
Eccedenza pignorabile:
introito mensile Fr. 893.-- ./. Fr. 475.30 minimo a carico dell’escussa = Fr.
417.70.
L’UE di Lugano ha
pignorato l’importo di Fr. 417.-- come credito della debitrice nei confronti
del marito ed ha diffidato quest’ultimo al pagamento di Fr. 417.-- al mese ex
art. 99 LEF, rilevando che tale importo non poteva essere notificato all’AI.
C. Contro siffatto
provvedimento si sono tempestivamente aggravati __________ e __________
argomentando di essersi sposati nel febbraio 1996. Il debito di __________ si
riferisce ad imposte, anteriori al matrimonio, rimaste impagate, di cui solo la
moglie è responsabile. La debitrice, che è a beneficio unicamente di una
rendita AI di Fr. 893.-- mensili, non vanta alcun credito nei confronti del
marito, nè salariale, nè di alcun altro genere. D’altro canto il marito non può
essere chiamato a rispondere di debiti della moglie precedenti al matrimonio,
ritenuto tra l’altro che il loro regime dei beni è quello ordinario della
partecipazione agli acquisti.
D. Lo __________ non ha
presentato osservazioni particolari, mentre l’UE di Lugano ha confermato il suo
operato.
Considerato
in diritto:
-
I due ricorsi sono
diretti contro lo stesso provvedimento 26 giugno 1996 dell’Ufficio esecuzione
di Lugano e sono sostanzialmente incentrati su convergenti allegazioni tanto
fattuali che in diritto: le cause inc. 15.96.106 e 15.96. 107 possono quindi
essere congiunte per ragioni di economia processuale ed evase con una sola
sentenza, pur mantenendo la loro autonomia nel senso che i dispositivi restano
separati e possono essere impugnati anche singolarmente.
a) Nel procedere al
sequestro o al pignoramento del salario, le autorità di esecuzione sono tenute
ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione
del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno
suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21 cons. 2a; 108 III 12 cons. 3; 106 III
13 cons. 2; 102 III 15 cons. 4; Amonn in ZBJV 1984 p. 470), ritenuto che delle
successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto
mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
b) Nel procedere al
pignoramento di salario l’Ufficio di esecuzione deve operare nel rispetto della
normativa sul mantenimento della famiglia dedotta dall’art. 163 CC, in vigore
dal 1. gennio 1988, secondo cui i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella
misura delle sue forze e indipendentemente dal regime dei beni (donde
l’ininfluenza in caso di separazione dei beni ex art. 247 ss. CC, cfr. Marta Niquille-Eberle,
Die vertraglichen Güterstände der Gütergemeinschaft und der Gütertrennung, in “Das
neue Eherecht”, Veröffentlichungen des Schw. Instituts für Verwaltungskurse an der
Hochschule St. Gallen, 1987, p. 206), al mantenimento della famiglia (art. 163
cpv. 1 CC).
I coniugi s’intendono sul
loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il
governo della casa, la cura della prole o l’assistenza nella professione o
nell’impresa dell’altro (art. 163 cpv. 2 CC), atteso che per il cpv. 3 in tale
ambito devono tener conto dei bisogni dell’unione coniugale e della loro
situazione personale.
c) La determinazione del
minimo vitale ex art. 93 LEF, quando ambedue i coniugi dispongono di un
reddito, va quindi operata tenendo conto dell’art. 163 CC.
Il reddito da lavoro è
pignorabile solo nella misura in cui, a giudizio dell’ufficiale, non sia
assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia.
Per poter calcolare la
parte di stipendio del debitore necessaria al sostentamento della famiglia,
occorre prima determinare il contributo ex art. 163 CC al mantenimento della
famiglia a carico del coniuge del debitore: nella procedura esecutiva non si
può tener conto dei pregressi accordi tra coniugi, suscettibili di arrecare
pregiudizio a terzi per l’impossibilità pratica di ogni ragionevole controllo,
ma va ricercata una soluzione oggettiva semplice e praticabile (cfr. Hausheer/Reusser/Geiser,
Kommentar zum Eherecht, vol. I, 1988 n. 67 all’art. 163 CC, p. 179).
d) La Camera delle
esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale in DTF 114 III 12-18 ha
stabilito che per calcolare la quota di reddito pignorabile occorre, in primo
luogo, determinare il reddito di ambedue i coniugi e il loro minimo vitale
comune; poi, ripartire tra di essi il minimo vitale ottenuto in relazione con
il reddito netto. La quota pignorabile del reddito del coniuge escusso risulta
sottraendo la sua parte del minimo vitale dal suo reddito determinante.
La soluzione attuata
poggia sul principio dell’eguaglianza tra i coniugi ed è riferita all’istituto
del mantenimento della famiglia ex art. 163 CC (cfr. DTF 114 III 15-16 e
riferimenti ivi; Hausherr/Reusser/Geiser, op. cit., n. 67 all’art. 163 CC, p.
180).
e) Ex art. 164 cpv. 1 CC
il coniuge che provvede al governo della casa o alla cura della prole o assiste
l’altro nella sua professione od impresa ha diritto di ricevere regolarmente da
costui una congrua somma di cui possa disporre liberamente.
Il pignoramento delle singole
prestazioni ex art. 164 CC è in linea di principio possibile. Lo scopo di tale
diritto è quello di aumentare il credito del coniuge
che provvede al governo
della casa o alla cura della prole o assiste l’altro nella sua professione od
impresa, così che possa usufruire di tale credito per il soddisfacimento dei
suoi bisogni personali. Il pignoramento può essere escluso solo nei casi in cui
con il pignoramento viene saldato un debito, che non sta in alcuna relazione
con i bisogni personali del debitore. Questa relazione viene a mancare in
particolare per debiti nati prima del matrimonio, atteso che l’art. 164 CC deve
essere a disposizione del coniuge per i suoi bisogni durante il matrimonio (cfr.Hausheer/Reusser/Geiser,
op. cit. n. 37 all’art. 164 CC, p. 201).
f) Sulla base delle
precedenti considerazioni va rilevato che l’UE di Lugano, in linea di
principio, ha correttamente determinato il reddito di ambedue i coniugi ed il
loro minimo vitale comune, ripartendo poi il minimo vitale ottenuto in relazione
con il reddito netto. La quota di Fr. 417.-- risultante dal reddito di
__________ non è stata pignorata, trattandosi di prestazione AI, assolutamente
impignorabile ex art. 92 n. 10 LEF. Questo importo rimane pertanto a
disposizione dell’escussa per sopperire ai suoi bisogni dovuti all’invalidità.
D’altro canto non può
essere pignorato nessun credito di __________ o nei confronti del coniuge, in
base all’obbligo di quest’ultimo ex art. 164 CC di versare alla moglie una
somma a libera disposizione, trattandosi di debiti che non stanno in relazione
con i bisogni personali della moglie durante il matrimonio, bensì di debiti che
risalgono al periodo precedente il matrimonio dei ricorrenti.
Il pignoramento
dell’importo di Fr. 417.-- come credito __________ nei confronti di __________
va pertanto annullato.
- I ricorsi 4 luglio
1996 di __________ e __________ vanno quindi accolti.
Non si prelevano spese
(art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2
OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 17 e 93 LEF
pronuncia
-
Gli incarti n. 16.
-
106 e VIG 15. 96.107 sono dicharati congiunti.
-
Il ricorso 4 luglio
1996 di __________ (inc. VIG 15.96 106) è accolto.
2.1. Di conseguenza il
pignoramento 27 giugno 1996 dell’Ufficio esecuzione di Lugano dell’importo di
Fr. 417.-- come credito di __________ nei confronti di __________ è annullato.
2.2. Non si prelevano spese
e non si assegnano indennità.
- Il ricorso 4 luglio
1996 di __________ (inc. VIG 15.96.107) è accolto.
3.1. Di conseguenza il
pignoramento 27 giugno 1996 dell’Ufficio esecuzione di Lugano dell’importo di
Fr. 417.-- come credito di __________ nei confronti di __________ è annullato
3.2. Non si prelevano spese
e non si assegnano indennità.
-
Contro questa
decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei
fallimenti del Tribunale federale, Losanna 14, in conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione a: - __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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