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Numero d'incarto:
15.1997.223
Data decisione, Autorità:
25.08.1998, CEF
Incarto n.
15.97.00223
Lugano
25 agosto 1998 /FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 9
dicembre 1997 di
patr.
dall’ avv. __________
contro
l’operato dell’UE di Lugano e meglio contro il verbale di pignoramento 27 novembre
1997 nelle esecuzioni n__________ e __________ promosse nei confronti del
ricorrente da
(esecuzione
n. __________
e da
(esecuzione
n. __________
richiamata l’ordinanza presidenziale 10 dicembre 1997,
con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni
- 19 dicembre 1997 dell’UE di Lugano
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. La __________
(e __________ () procedono nei confronti di __________ per
l’incasso dei loro crediti.
B. Il
16 ottobre 1997 l’UE di Lugano pignorava il reddito dell’escusso sulla base del
seguente calcolo:
Minimo
di esistenza
minimo
base fr. 1’370.--
cassa
malati fr. 522.--
affitto
fissato dall’UE fr. 650.--
ass.
diversi fr. 314.--
Totale fr.
2’856.--
Reddito
AVS
coniugi fr. 2’900.--
reddito
locativo
diritto
d’usufrutto (1/2) fr. 1’088.--
Totale fr.
3’988.--
Eccedenza
mensile pignorabile fr. 1’132.--
C. Contro
tale provvedimento si aggrava con ricorso 9 dicembre 1997 __________ sostenendo
che nel calcolo del minimo vitale l’affitto sarebbe stato calcolato in fr.
650.-- facendo espresso riferimento al fatto che tale importo si riferisce
unicamente alla quota a carico dell’escusso corrispondente ad un mezzo. Inoltre
nella determinazione del reddito, la rendita AVS è stata computata
completamente a favore del ricorrente, anche se si tratta di una rendita per
coniugi e tra i coniugi vige il regime matrimoniale della separazione dei beni.
La posizione presa dall’UE non sarebbe coerente, poiché nel determinare il
canone di locazione , considera unicamente l’aggravio di __________ mentre la
rendita AVS per coniugi è computata quale reddito esclusivo dell’escusso.
Il
reddito locativo del diritto di usufrutto, di cui beneficia l’escusso sulla
part. __________ di ____________________, calcolato sulla scorta delle
indicazioni fornite dall’Ufficio sarebbe pari a fr. 10’883.50 (5% del valore di
stima dell’immobile pari a fr.435’340 : 2). Il reddito locativo calcolato dall’UE
dovrebbe riferirsi al canone di locazione ipotetico per un anno. L’importo
summenzionato dovrebbe pertanto essere diviso in dodici mensilità, ciò che
porterebbe ad un valore mensile di fr. 906.-- a fronte dei fr. 1’088.--
esposti.
La
determinazione del reddito locativo effettuata dall’Ufficio, oltre che
risultare erronea, opererebbe un’inammissibile analogia con i parametri
utilizzati dalle autorità fiscali. Il ricorrente assevera inoltre di essere al
beneficio di un diritto di abitazione, per cui non gli può essere imposto di
abbandonare l’appartamento al fine di locarlo a terze persone.
Per
questi motivi il verbale di pignoramento dell’UE di Lugano andrebbe annullato.
D. Con
osservazioni 16 dicembre 1997 la __________ chiede che il gravame venga
respinto , in quanto l’agire del ricorrente sarebbe finalizzato unicamente a
sottrarsi ai propri obblighi legali nei confronti della Banca creditrice.
E. Con
osservazioni 17 dicembre 1997 l’__________ postula la reiezione del ricorso.
Chiede inoltre che venga considerata quale entrata la quota provento di affitti
della part. __________ di __________ pari a fr. 4’952.50, malgrado la cessione
effettuata a favore della __________. In subordine chiede che venga confermato
il pignoramento.
F. Con
osservazioni 19 dicembre 1997 l’UE di Lugano comunica di condividere quanto
espresso dal ricorrente al punto 3.2. del gravame, nel senso che l’importo
relativo al reddito locativo ammonta effettivamente a fr. 906.-- mensili. Per
il resto l’UE chiede la reiezione del ricorso sostenendo la correttezza del
proprio operato.
Considerando
in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del
reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le
circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del
pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua
famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle
successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto
mediante revisione del pignoramento (DTF 108 III 13).
-
Nel
caso in cui sia il debitore che il suo coniuge dispongono di un reddito,
occorre tenere conto dell’art. 163 CC, secondo il quale i coniugi provvedono in
comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al mantenimento della famiglia.
La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale nelle DTF
116 III 78 e 114 III 15 ha stabilito che per calcolare la quota di reddito
pignorabile occorre, in primo luogo, determinare il reddito di ambedue i
coniugi e il loro minimo vitale comune; poi, ripartire tra di essi il minimo
vitale ottenuto in relazione con il reddito netto. La quota pignorabile del
reddito del coniuge escusso risulta sottraendo la sua parte del minimo vitale
dal suo reddito determinante (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs - und
Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n.66, p. 178/179). Ne consegue che la richiesta
dell’escusso di non considerare il reddito della moglie nel calcolo degli
introiti non può essere accolta.
-
Il
ricorrente assevera che il reddito locativo del diritto di usufrutto sarebbe
pari a fr. 906.-- mensili, in luogo di fr. 1’088.-- calcolati dall’UE. Nelle
sue osservazioni 19 dicembre 1997 l’Ufficio ha ammesso di essere incorso in un
errore nella determinazione del reddito locativo, il quale corrisponde
effettivamente a fr. 906.-- mensili. Tale importo deve però essere moltiplicato
per 2 , in quanto beneficiaria del dirittto di usufrutto risulta essere anche
la moglie dell’escusso. Anche l’importo di fr. 650.-- fissato dall’UE a titolo
di affitto deve essere raddoppiato, per considerare anche la quota a carico del
coniuge. Il calcolo dell’eccedenza mensile pignorabile risulta quindi essere il
seguente:
Minimo
di esistenza comune
minimo
base fr. 1’370.--
cassa
malati fr. 522.--
affitto
fissato dall’UE fr. 1’300.--
ass.
diversi fr. 314.--
Totale fr.
3’506.--
Introito
marito
AVS fr.
1’450.--
reddito
locativo
diritto
d’usufrutto fr. 906.--
totale
fr. 2’356.-- = 50%
Introito
moglie
AVS fr.
1’450.--
reddito
locativo
diritto
d’usufrutto fr. 906.--
totale fr.
2’356.-- = 50%
Reddito
comune fr. 4’712.--
Parte
del minimo di esistenza comune a carico del marito: 50% di fr. 3’506.-- = fr.
1’753.--
Importo
mensile pignorabile del reddito del marito: fr. 2’356 ./. fr. 1’753.-- = fr.
603.--
- Ne
consegue il parziale accoglimento del gravame.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamati gli art. 17 e 93 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 9 dicembre 1997 __________, __________
è parzialmente accolto.
1.1. Di
conseguenza l’eccedenza mensile pignorabile a carico di __________, è stabilita
in fr. 603.-- in luogo di fr. 1’132.--.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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